Decreto cautelare 27 novembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Corbellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS- (codice pratica: -OMISSIS-) con il quale la Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’immigrazione ha disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IE UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con atto notificato all’Amministrazione resistente, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate;
- l’Amministrazione resistente ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia a spese compensate;
Ritenuto , pertanto, che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite su accordo delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE UZ | AE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.