Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 10 giugno 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 323/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Paola Puddu del Foro di Tempio Pausania, C.F. (fax 0789.54008; C.F._2
pec: e Vanna Puddu del Foro di Sassari, C.F. Email_1
, (Fax 0789.54008, pec: ; elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliato presso il loro Studio in Olbia via Georgia GeoVillage Torre 1,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( - C.F._4
t) in forza di procure generali alle liti a rogito Email_3
del Dr. in data 21.07.15, rep. n. 80974 Notaio in Roma, elettivamente Persona_1
domiciliato in Sassari, nella Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
RESISTENTE
1
15 bis.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO CP_
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell della categoria degli Controparte_3
operai agricoli e, nella species, dell'operaio agricolo sig. 2) per l'effetto, Parte_1
dichiarare fondata e accoglibile la sua richiesta di pensionamento anticipato, con decorrenza degli effetti della stessa dal giorno della domanda (21 febbraio 2017); 3) condannare l' CP_1
al pagamento in favore del sig. di tutte le somme derivantigli Parte_1
dall'accoglimento della domanda di pensionamento anticipato, compreso il TFR, ed interessi legali maturati dalla data della domanda di pensionamento anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver versato contributi da lavoro dipendente per 47 anni, dal 1970 al 31 maggio CP_1
2017 (doc. 1);
- Di aver prestato la propria attività lavorativa con qualifica di operaio dal 13.02.1992 al
31.12.2000 presso l'ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Tempio Pausania. In attuazione poi della L.R. 09/06/99 n. 24, dal 1.01.2001 al 27.04.2016, ha prestato la propria attività presso l' Controparte_4
. A seguire, per effetto della Legge Regionale Sarda n. 8/2016, dal 28.04.2016
[...] al 31.05.2017 (data di licenziamento per dimissioni volontarie), ha prestato la propria attività alle dipendenze dell' di Tempio Pausania, Controparte_5 in qualità di operaio di 3° livello contrattuale, con rapporto di lavoro a termini di Legge
Regionale e di Contratto, a tempo indeterminato (doc. 2);
- Che, come emerge dal documento di dimissioni volontarie, il lavoratore era iscritto alla gestione del settore agricolo (e non CPDEL e INADEL previste per i dipendenti CP_1 pubblici) (doc. 3);
- Che il lavoratore in data 21 febbraio 2017 ha presentato domanda di pensione anticipata, così come previsto dal D.L. n. 201/2011 art. 24 c. 15 bis, conv. in L. 214/2011 (Riforma
Fornero) (doc. 4);
2 - Che l' in data 09 marzo 2017 ha respinto la domanda di pensionamento con la CP_1 seguente motivazione: “sebbene soddisfatti i requisiti contributivi stabiliti per le disposizioni eccezionali di cui all'art. 24, comma 15 bis L. 241/2011, queste non possono essere applicate, in quanto non si rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro, poiché l' , quale datore di lavoro, ai Controparte_4 sensi degli artt. 3 e 4 del relativo Statuto e della Legge Regionale del 9.06.99, n. 24 e successive modifiche, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e soggiace a tutte le disposizioni di legge previste per gli enti pubblici non aventi natura economica” (doc. 5). CP_
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
L'articolo 24 co. 15-bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il
31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni”.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 ha ridefinito l'individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell'applicazione della norma in esame, precisando che “….si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso
3 del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”. CP_
Pertanto, così come recepito da con la circolare n. 196/2016, la disciplina in esame trova applicazione non solo in favore dei lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, ma anche in favore dei lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Infatti, per effetto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra citata, l'articolo 24, comma 15- bis, della legge n. 214 del 2011, si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012 avessero maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
243 e s.m. (c.d. quota) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
L della datore di lavoro del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 della CP_4 CP_4
legge regionale istitutiva del 9.6.1999, n. 24, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e soggiace a tutte le disposizioni di legge previste per gli enti pubblici non aventi natura economica. In quanto ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 1 d. lgs 165/2001, esso è da considerarsi una pubblica amministrazione. Conseguentemente, il rapporto di lavoro
è da qualificarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e, pertanto, i contributi versati durante il periodo d'impiego lavorativo in esso non sono computabili ai fini della disciplina di cui all'art 24 co. 15 bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'art. 24 co. 15 bis l. 214/2011, infatti, fa riferimento ai lavoratori dipendenti del
“settore privato”. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del requisito, dunque, è la natura del datore di lavoro, che deve essere privatistica e non pubblicistica, indipendentemente dal CCNL applicato. Del resto, l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del
1985, con la quale all'art. 1 era stato previsto che “la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”. Le Sezioni
4 Unite n. 3465/1998 e n. 24670/2009 hanno evidenziato che la richiamata disciplina si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato.
L'applicabilità del contratto di diritto privato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche
è stata, anche recentemente, ribadita dal legislatore nazionale: infatti, l'art.
7-bis, del decreto- legge 120/2021 convertito, con modificazioni, nella legge n. 155/2021, prevede che “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”. È stato osservato che tali previsioni richiamano i vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allineano il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass. n. 10811/2023).
Infine, per completezza espositiva, si sottolinea che la Suprema Corte (ribadendo quanto già affermato da Cass. n. 6193/2023) ha, da ultimo, affermato il principio di diritto secondo cui la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e quindi, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass.
n. 10811/2023).
In virtù delle ragioni sopra esposte, quindi, il ricorrente durante il periodo lavorativo presso la resistente ha svolto attività lavorativa nel settore pubblico e, pertanto, la contribuzione versata non può essere computata ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta dall' art. 24 co. 15 bis l. 214/2011. Conseguentemente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 3.500,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 11/06/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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