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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1471/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065714809 REDDITI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065714809 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2024, depositato il 15.4.2024 presso Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220065714809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, notificata il 22.1.2024, scaturente dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art 54 bis D.P.R. 633/1972 e
36 bis D.P.R. 600/1973, relativamente alla dichiarazione IVA/2018 (anno di imposta 2017)
e alla dichiarazione REDDITI/2018 (anno di imposta 2017), eccependo: 1) l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, nonché degli artt. 148 del c.p.c. (relazione di notifica); 2) il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 ; 3) la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25
D.P.R. 602/1973 “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, […]” stante l'inapplicabilità della proroga biennale del termine di decadenza previsto dall'art. 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020. Ha chiesto, pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni diparte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il terzo motivo (la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/1973 “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, […]”) il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
L'art 4-bis. del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ebbene, nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo agente notificatore il 22.01.2024 e, quindi, oltre il termine dei 24 mesi, termine scaduto il 31 dicembre 2023.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Adrano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
NU AT
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065714809 REDDITI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065714809 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2024, depositato il 15.4.2024 presso Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320220065714809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, notificata il 22.1.2024, scaturente dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art 54 bis D.P.R. 633/1972 e
36 bis D.P.R. 600/1973, relativamente alla dichiarazione IVA/2018 (anno di imposta 2017)
e alla dichiarazione REDDITI/2018 (anno di imposta 2017), eccependo: 1) l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in violazione dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, nonché degli artt. 148 del c.p.c. (relazione di notifica); 2) il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 ; 3) la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25
D.P.R. 602/1973 “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, […]” stante l'inapplicabilità della proroga biennale del termine di decadenza previsto dall'art. 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020. Ha chiesto, pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni diparte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il terzo motivo (la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/1973 “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, […]”) il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
L'art 4-bis. del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ebbene, nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo agente notificatore il 22.01.2024 e, quindi, oltre il termine dei 24 mesi, termine scaduto il 31 dicembre 2023.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Adrano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026.
Il Giudice
NU AT