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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/03/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
RG 1269/2019+1871/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Parte_1 P.IVA_1
Astuni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Desenzano del Garda,
Viale E. Andreis n. 74;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Annamaria Muroni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Maria Branca in Sassari, Via Roma n. 120;
CONVENUTA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adelaide Nieddu e CP_2 P.IVA_3
Maria Chiara Marras, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in
Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO NEL GIUDIZIO R.G. N. 1269/2019
OGGETTO: impugnazione estratto di ruolo e intimazione di pagamento
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.7.2019
(R.G. n. 1269/2019), la società in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate. Controparte_1 2. La ricorrente ha allegato di aver ottenuto in data 27 giugno 2019 la copia dell'estratto di ruolo afferente alla propria situazione debitoria, e di essere venuto a conoscenza in tale occasione dell'esistenza dei seguenti titoli, in tesi mai notificati: cartelle di pagamento n.
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453.
3. La ha quindi proposto ricorso avverso tale estratto di ruolo, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato (in particolare le cartelle di pagamento n. 10220130020718318, n.
10220140011630072, n. 10220150000203688, n. 10220150013472566, n.
10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n.
40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453) emessi da
Controparte_3
per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di
[...]
alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e
4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo impugnato;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle descritte ed identificate nell'estratto di ruolo impugnato (in
2 particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n. 10220140011630072, n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 10220160019289190, n.
10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n.
40220130003493792, n. 40220150002293856, n. 40220150002325905, n.
40220150002691231, n. 40220160000070028, n. 40220160001900512, n.
40220160002089542, n. 40220180000215453) nonché dei ruoli, sulla base dei quali le medesime sono state emesse, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma
3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti nell'estratto di ruolo indicato in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle ed avvisi di addebito descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa (in particolare le cartelle di pagamento
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453) nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l 27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti in narrativa;
3 - voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione (in particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n.
10220140011630072, n. 10220150000203688, n. 10220150013472566, n.
10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n.
40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453), accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 [...]
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di addebito Controparte_1
e/o cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver provveduto l'ente previdenziale e l' (già Controparte_1 [...]
ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito Controparte_5
e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione (in particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n. 10220140011630072, n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 10220160019289190, n.
10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n.
40220130003493792, n. 40220150002293856, n. 40220150002325905, n.
40220150002691231, n. 40220160000070028, n. 40220160001900512, n.
40220160002089542, n. 40220180000215453) accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l' (già Controparte_1
ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di Controparte_5
addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore
4 dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento sopra specificate nonché dei ruoli;
- in via subordinata, salvo ricorso alla Corte d'Appello: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dovesse ritenere validamente notificati gli atti prodromici alla formazione e notificazione degli avvisi di addebito, e ritenesse i medesimi atti tempestivamente notificati, voglia l'adito Ill.mo Tribunale di
Sassari – Sez. Lavoro, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito / delle cartelle di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e degli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453;
- spese di lite integralmente rifuse, da distrarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario”.
4. Si costituiva ritualmente l' , chiedendo Controparte_1 in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' per la parte di CP_2
censure afferente agli avvisi di addebito, ed eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
5. Disposta all'udienza del 20 febbraio 2020 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quest'ultimo si costituiva con memoria del 25 maggio 2020, eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto, e comunque contestando nel merito quanto articolato dalla Parte_1
6. Con separato ricorso del 17.10.2019, rubricato al n. R.G. 1871/2019, la
[...] ha dedotto di aver ricevuto da parte dell' Parte_1 Controparte_1
un'intimazione di pagamento per il complessivo importo di € 131.472,84,
[...]
relativamente al preteso debito maturato con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 1022016001928919, n.
10220170010425465, e agli avvisi di addebito n. 10220170010425465, n.
40220150002293856, n. 40220150002325905, n. 40220150002691231, n.
5 40220160000070028, n. 40220160001900512, n. 40220160002089542, n.
40220180000215453.
7. La ricorrente ha convenuto in giudizio il concessionario della riscossione, lamentando anzitutto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata allorché era già pendente il giudizio n. R.G. 1269/2019, nell'ambito del quale si era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
8. Peraltro, la società ha contestato l'illegittimità di quest'ultima deducendo la sussistenza di un vizio di motivazione, nella misura in cui non vi sarebbero state allegate le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione degli atti prodromici all'intimazione (quali gli avvisi bonari), né vi sarebbe stata un'analitica indicazione del criterio di computo degli interessi.
9. La ha poi ulteriormente eccepito la nullità della notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento, essendo stata illegittimamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata.
10. Per quanto poi riguarda le censure di merito mosse avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, la parte ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto la notifica di questi ultimi, eccependo dunque la decadenza dalla potestà impositiva di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.
11. Infine, la società in epigrafe ha eccepito la prescrizione del credito azionato dall' . Controparte_1
12. Nella causa n. R.G. 1871/2019 la ha pertanto chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento specificata in narrativa, emessa dall' (già Controparte_3 Controparte_5
, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun
[...]
invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e
4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di
6 alcun genere che possa costituire il necessario presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata e della sua notificazione, cartella descritta ed identificata in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali la medesima è stata emessa, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito medesimi;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento descritta in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, cartelle ed avvisi descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l
27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento descritti in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza delle notificazioni dell'intimazione di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione medesima;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
7 pronunciato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e della loro notificazione, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 [...]
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di Controparte_1
addebito e/o cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver provveduto l'ente previdenziale e dell' ad Controparte_1
alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle intimazioni di pagamento nonché dei prodromici avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra specificate e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'
[...]
(già ad alcuna valida Controparte_1 Controparte_5
notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati nonché dei ruoli;
- spese di lite integralmente rifuse da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
13. Si costituiva l' , chiedendo di chiamare in Controparte_6 causa l' e comunque l'integrale rigetto delle tesi e difese avanzate dalla società CP_2
opponente.
14. Il fascicolo n. R.G. 1871/2019 veniva poi riunito a quello n. R.G. 1269/2019, ritenendo sussistenti ragioni di connessione.
15. A seguito del deposito di memorie conclusive e dell'assegnazione del termine fino al
13.2.2024 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 16. Preliminarmente, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
17. Pertanto, nel caso di specie vanno partitamente esaminate le due azioni proposte da parte del ricorrente, anche in ragione della non perfetta identità delle parti processuali, non essendo parte del procedimento n. R.G. 1871/2019, atteso che la riunione di CP_2 quest'ultimo al n. R.G. 1269/2019 è avvenuta senza l'estensione del contraddittorio all'Istituto previdenziale, già presente nel giudizio di più risalente iscrizione.
Sul ricorso n. R.G. 1269/2019
18. Tale ricorso va dichiarato inammissibile.
19. Assorbente e preliminare è la circostanza secondo cui l'estratto di ruolo, unitamente al ruolo e alle cartelle di pagamento sottostanti, non sono atti autonomamente impugnabili, al di là dei casi tassativamente individuati dalla legge.
20. Invero, il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l.
146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021, stabilisce esplicitamente che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
9 21. La disciplina testé riportata, entrata in vigore il 21.12.2021, è pienamente applicabile alla fattispecie di cui è causa, ancorché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data antecedente.
22. Invero, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. n. 26283 del
06/09/2022).
23. La Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
24. Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e degli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
10 40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453, e comunque la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo e la prescrizione del credito previdenziale, impugnando direttamente l'estratto di ruolo ottenuto presso l' . Controparte_1
25. Con riferimento alle fattispecie di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, del ruolo e della cartella sottostante delineate dal legislatore, il ricorrente non deduce che nell'odierna controversia ricorre alcuno dei casi tassativamente previsti dalla legge.
26. Pertanto, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo va dichiarata inammissibile.
Sul ricorso n. R.G. 1871/2019
27. Con tale ricorso la propone essenzialmente un'azione di Parte_1
accertamento negativo del credito previdenziale, sollevando altresì contestazioni anche avverso l'intimazione di pagamento.
28. Partendo dall'esame delle censure afferenti a quest'ultima, la società ricorrente contesta l'illegittimità dell'intimazione in discorso per essere stata trasmessa dall'
[...]
in pendenza del giudizio R.G. n. 1269/2019 con Controparte_1
titoli già sospesi, per la mancata allegazione alla stessa delle cartelle di pagamento e dei titoli esecutivi, per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, per la mancata comunicazione degli atti prodromici quali gli avvisi bonari, nonché per la pretesa inesistenza della notifica a mezzo pec.
29. Tutte tali doglianze devono essere respinte.
30. Per quanto anzitutto riguarda l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec, il comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che “se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, il primo capoverso del citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
11 dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, che a sua volta stabilisce, tra le altre cose, che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
31. Risulta pertanto del tutto legittima e rituale la notifica dell'intimazione di pagamento trasmessa dall' alla Controparte_1 Parte_1
non essendo peraltro mai oggetto di contestazione la riferibilità dell'indirizzo di
[...]
posta elettronica certificata alla società ricorrente. Email_1
32. Né l'intimazione di pagamento deve essere preceduta dall'invio di alcuna comunicazione o avviso bonario, trattandosi per l'appunto di una diffida che il concessionario della riscossione deve trasmettere al debitore per procedere con l'esecuzione forzata, ove sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
33. Così allo stesso modo è infondata la doglianza relativa alla trasmissione dell'intimazione di pagamento in pendenza di opposizione e alla sospensione dei titoli, atteso che l'invio di tale diffida è obbligo che il concessionario deve osservare ai fini della legittimità della procedura di espropriazione forzata di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Peraltro, si osserva che nel caso di specie la società ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 27.9.2019, laddove la notifica degli atti introduttivi del giudizio R.G. n. 1269/2019, ivi incluso il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, è stata effettuata all' Controparte_1
il 20.1.2020 (docs. deposito del 21.1.2020 fasc. ricorrente).
[...]
34. Quanto poi agli eccepiti vizi di motivazione, afferenti alla mancata allegazione dei titoli esecutivi in uno con l'intimazione di pagamento e al difetto di indicazione del criterio di calcolo degli interessi, si richiama il “principio secondo cui l'avviso di intimazione ad
12 adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass. 09/11/2018, n. 28698)” (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n.
11843 del 2023), ciò risolvendo ogni diatriba circa la validità formale della stessa.
35. Si riporta ulteriormente il rilevante passaggio motivazione della ordinanza della Suprema
Corte, sez. 5, n. 21065 del 2022, secondo cui: “Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione
13 dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie ,può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227\2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata v e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
36. Così, nel caso di specie l'intimazione di pagamento riporta puntualmente l'elenco sia delle cartelle di pagamento, sia degli avvisi di addebito, con la specifica indicazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale e interessi di mora, richiamandosi altresì nella nota n. 1 la previsione normativa relativa alla determinazione di questi ultimi.
37. Ne deriva pertanto il rigetto di tutte le doglianze mosse avverso l'intimazione di pagamento.
38. Passando alla trattazione delle deduzioni relative al merito della pretesa, occorre anzitutto qualificare l'azione proposta dalla ricorrente. Quest'ultima avanza un'opposizione tardiva recuperatoria volta all'accertamento negativo del credito previdenziale, invocando il difetto di notifica dei titoli esecutivi al solo fine di evitare la preclusione posta dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, per poter sollevare contestazioni di merito avverso l'iscrizione a ruolo, consistenti nella decadenza dalla potestà impositiva, e comunque la prescrizione del credito. In tal senso, non si fanno allora questioni circa la validità e
14 regolarità degli atti della procedura esecutiva, chiedendosi piuttosto al giudice di accertarsi l'inesistenza della pretesa creditoria di natura previdenziale (oltre alle censure specifiche relative all'intimazione di pagamento e già esaminate).
39. Così, nel caso di specie la ccepisce la decadenza dalla potestà Parte_1 di iscrizione a ruolo, prevista all'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, nonché il maturare della prescrizione, quali fatti estintivi del credito azionato.
40. Ebbene, recentemente la Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (sez. un., sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
41. Pertanto, l' , unico soggetto convenuto e Controparte_1
presente nel giudizio n. R.G. 1871/2019, non risulta legittimato a contraddire sul merito del credito, non essendo titolare passivo del rapporto obbligatorio. Invero, i titolari del credito azionato risultano (per le cartelle di pagamento) e (per ciò che CP_7 CP_2
concerne gli avvisi di addebito), come risulta dalla stessa intimazione di pagamento.
42. Non essendo stati convenuti in giudizio detti enti impositori, a fronte delle censure sollevate avverso la pretesa previdenziale, il ricorso deve dunque essere rigettato.
43. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporne una compensazione integrale tra le parti, con riferimento ad entrambi i giudizi. In ordine a quello rubricato al n. R.G. 1269/2019, il mutamento normativo circa la limitazione dei casi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo è sopravvenuto all'introduzione del presente giudizio. Quanto al procedimento n. R.G.
1871/2019, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta a dipanare un panorama giurisprudenziale non omogeneo, ragion per cui all'epoca dell'introduzione del
15 giudizio non sussisteva un indirizzo univoco nel senso sopra indicato in ordine alla legittimazione passiva con riferimento al credito previdenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso di cui al n. R.G. 1269/2019;
- rigetta il ricorso di cui al n. R.G. 1871/2019;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 04/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
16
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Parte_1 P.IVA_1
Astuni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Desenzano del Garda,
Viale E. Andreis n. 74;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Annamaria Muroni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Maria Branca in Sassari, Via Roma n. 120;
CONVENUTA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adelaide Nieddu e CP_2 P.IVA_3
Maria Chiara Marras, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in
Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO NEL GIUDIZIO R.G. N. 1269/2019
OGGETTO: impugnazione estratto di ruolo e intimazione di pagamento
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.7.2019
(R.G. n. 1269/2019), la società in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate. Controparte_1 2. La ricorrente ha allegato di aver ottenuto in data 27 giugno 2019 la copia dell'estratto di ruolo afferente alla propria situazione debitoria, e di essere venuto a conoscenza in tale occasione dell'esistenza dei seguenti titoli, in tesi mai notificati: cartelle di pagamento n.
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453.
3. La ha quindi proposto ricorso avverso tale estratto di ruolo, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato (in particolare le cartelle di pagamento n. 10220130020718318, n.
10220140011630072, n. 10220150000203688, n. 10220150013472566, n.
10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n.
40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453) emessi da
Controparte_3
per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di
[...]
alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e
4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo impugnato;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle descritte ed identificate nell'estratto di ruolo impugnato (in
2 particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n. 10220140011630072, n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 10220160019289190, n.
10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n.
40220130003493792, n. 40220150002293856, n. 40220150002325905, n.
40220150002691231, n. 40220160000070028, n. 40220160001900512, n.
40220160002089542, n. 40220180000215453) nonché dei ruoli, sulla base dei quali le medesime sono state emesse, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma
3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti nell'estratto di ruolo indicato in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle ed avvisi di addebito descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa (in particolare le cartelle di pagamento
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453) nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l 27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti in narrativa;
3 - voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione (in particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n.
10220140011630072, n. 10220150000203688, n. 10220150013472566, n.
10220160019289190, n. 10220170010425465 e gli avvisi di addebito n.
40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453), accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 [...]
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di addebito Controparte_1
e/o cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver provveduto l'ente previdenziale e l' (già Controparte_1 [...]
ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito Controparte_5
e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione (in particolare le cartelle di pagamento 10220130020718318, n. 10220140011630072, n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 10220160019289190, n.
10220170010425465 e gli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n.
40220130003493792, n. 40220150002293856, n. 40220150002325905, n.
40220150002691231, n. 40220160000070028, n. 40220160001900512, n.
40220160002089542, n. 40220180000215453) accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l' (già Controparte_1
ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di Controparte_5
addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore
4 dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento sopra specificate nonché dei ruoli;
- in via subordinata, salvo ricorso alla Corte d'Appello: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dovesse ritenere validamente notificati gli atti prodromici alla formazione e notificazione degli avvisi di addebito, e ritenesse i medesimi atti tempestivamente notificati, voglia l'adito Ill.mo Tribunale di
Sassari – Sez. Lavoro, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito / delle cartelle di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e degli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453;
- spese di lite integralmente rifuse, da distrarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario”.
4. Si costituiva ritualmente l' , chiedendo Controparte_1 in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' per la parte di CP_2
censure afferente agli avvisi di addebito, ed eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
5. Disposta all'udienza del 20 febbraio 2020 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quest'ultimo si costituiva con memoria del 25 maggio 2020, eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto, e comunque contestando nel merito quanto articolato dalla Parte_1
6. Con separato ricorso del 17.10.2019, rubricato al n. R.G. 1871/2019, la
[...] ha dedotto di aver ricevuto da parte dell' Parte_1 Controparte_1
un'intimazione di pagamento per il complessivo importo di € 131.472,84,
[...]
relativamente al preteso debito maturato con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10220150000203688, n. 10220150013472566, n. 1022016001928919, n.
10220170010425465, e agli avvisi di addebito n. 10220170010425465, n.
40220150002293856, n. 40220150002325905, n. 40220150002691231, n.
5 40220160000070028, n. 40220160001900512, n. 40220160002089542, n.
40220180000215453.
7. La ricorrente ha convenuto in giudizio il concessionario della riscossione, lamentando anzitutto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata allorché era già pendente il giudizio n. R.G. 1269/2019, nell'ambito del quale si era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
8. Peraltro, la società ha contestato l'illegittimità di quest'ultima deducendo la sussistenza di un vizio di motivazione, nella misura in cui non vi sarebbero state allegate le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione degli atti prodromici all'intimazione (quali gli avvisi bonari), né vi sarebbe stata un'analitica indicazione del criterio di computo degli interessi.
9. La ha poi ulteriormente eccepito la nullità della notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento, essendo stata illegittimamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata.
10. Per quanto poi riguarda le censure di merito mosse avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, la parte ricorrente ha lamentato di non aver mai ricevuto la notifica di questi ultimi, eccependo dunque la decadenza dalla potestà impositiva di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999.
11. Infine, la società in epigrafe ha eccepito la prescrizione del credito azionato dall' . Controparte_1
12. Nella causa n. R.G. 1871/2019 la ha pertanto chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“-voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento specificata in narrativa, emessa dall' (già Controparte_3 Controparte_5
, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun
[...]
invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e
4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di
6 alcun genere che possa costituire il necessario presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata e della sua notificazione, cartella descritta ed identificata in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali la medesima è stata emessa, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito medesimi;
per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento descritta in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità
e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, cartelle ed avvisi descritti ed identificati nell'estratto di ruolo indicato in narrativa nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l
27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento descritti in narrativa;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza delle notificazioni dell'intimazione di pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione medesima;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
7 pronunciato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e della loro notificazione, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e della loro notificazione, accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell' e dell' Controparte_4 [...]
dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di Controparte_1
addebito e/o cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver provveduto l'ente previdenziale e dell' ad Controparte_1
alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle intimazioni di pagamento nonché dei prodromici avvisi di addebito e cartelle di pagamento sopra specificate e dei ruoli;
- voglia l'adito Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'
[...]
(già ad alcuna valida Controparte_1 Controparte_5
notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati nonché dei ruoli;
- spese di lite integralmente rifuse da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
13. Si costituiva l' , chiedendo di chiamare in Controparte_6 causa l' e comunque l'integrale rigetto delle tesi e difese avanzate dalla società CP_2
opponente.
14. Il fascicolo n. R.G. 1871/2019 veniva poi riunito a quello n. R.G. 1269/2019, ritenendo sussistenti ragioni di connessione.
15. A seguito del deposito di memorie conclusive e dell'assegnazione del termine fino al
13.2.2024 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 16. Preliminarmente, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
17. Pertanto, nel caso di specie vanno partitamente esaminate le due azioni proposte da parte del ricorrente, anche in ragione della non perfetta identità delle parti processuali, non essendo parte del procedimento n. R.G. 1871/2019, atteso che la riunione di CP_2 quest'ultimo al n. R.G. 1269/2019 è avvenuta senza l'estensione del contraddittorio all'Istituto previdenziale, già presente nel giudizio di più risalente iscrizione.
Sul ricorso n. R.G. 1269/2019
18. Tale ricorso va dichiarato inammissibile.
19. Assorbente e preliminare è la circostanza secondo cui l'estratto di ruolo, unitamente al ruolo e alle cartelle di pagamento sottostanti, non sono atti autonomamente impugnabili, al di là dei casi tassativamente individuati dalla legge.
20. Invero, il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l.
146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021, stabilisce esplicitamente che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
9 21. La disciplina testé riportata, entrata in vigore il 21.12.2021, è pienamente applicabile alla fattispecie di cui è causa, ancorché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data antecedente.
22. Invero, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. n. 26283 del
06/09/2022).
23. La Corte di Cassazione ha ulteriormente osservato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
24. Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 10220130020718318, n. 10220140011630072, n. 10220150000203688, n.
10220150013472566, n. 10220160019289190, n. 10220170010425465 e degli avvisi di addebito n. 40220130003180428, n. 40220130003493792, n. 40220150002293856, n.
40220150002325905, n. 40220150002691231, n. 40220160000070028, n.
10 40220160001900512, n. 40220160002089542, n. 40220180000215453, e comunque la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo e la prescrizione del credito previdenziale, impugnando direttamente l'estratto di ruolo ottenuto presso l' . Controparte_1
25. Con riferimento alle fattispecie di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, del ruolo e della cartella sottostante delineate dal legislatore, il ricorrente non deduce che nell'odierna controversia ricorre alcuno dei casi tassativamente previsti dalla legge.
26. Pertanto, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo va dichiarata inammissibile.
Sul ricorso n. R.G. 1871/2019
27. Con tale ricorso la propone essenzialmente un'azione di Parte_1
accertamento negativo del credito previdenziale, sollevando altresì contestazioni anche avverso l'intimazione di pagamento.
28. Partendo dall'esame delle censure afferenti a quest'ultima, la società ricorrente contesta l'illegittimità dell'intimazione in discorso per essere stata trasmessa dall'
[...]
in pendenza del giudizio R.G. n. 1269/2019 con Controparte_1
titoli già sospesi, per la mancata allegazione alla stessa delle cartelle di pagamento e dei titoli esecutivi, per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, per la mancata comunicazione degli atti prodromici quali gli avvisi bonari, nonché per la pretesa inesistenza della notifica a mezzo pec.
29. Tutte tali doglianze devono essere respinte.
30. Per quanto anzitutto riguarda l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec, il comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che “se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, il primo capoverso del citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
11 dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, che a sua volta stabilisce, tra le altre cose, che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
31. Risulta pertanto del tutto legittima e rituale la notifica dell'intimazione di pagamento trasmessa dall' alla Controparte_1 Parte_1
non essendo peraltro mai oggetto di contestazione la riferibilità dell'indirizzo di
[...]
posta elettronica certificata alla società ricorrente. Email_1
32. Né l'intimazione di pagamento deve essere preceduta dall'invio di alcuna comunicazione o avviso bonario, trattandosi per l'appunto di una diffida che il concessionario della riscossione deve trasmettere al debitore per procedere con l'esecuzione forzata, ove sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
33. Così allo stesso modo è infondata la doglianza relativa alla trasmissione dell'intimazione di pagamento in pendenza di opposizione e alla sospensione dei titoli, atteso che l'invio di tale diffida è obbligo che il concessionario deve osservare ai fini della legittimità della procedura di espropriazione forzata di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Peraltro, si osserva che nel caso di specie la società ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 27.9.2019, laddove la notifica degli atti introduttivi del giudizio R.G. n. 1269/2019, ivi incluso il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, è stata effettuata all' Controparte_1
il 20.1.2020 (docs. deposito del 21.1.2020 fasc. ricorrente).
[...]
34. Quanto poi agli eccepiti vizi di motivazione, afferenti alla mancata allegazione dei titoli esecutivi in uno con l'intimazione di pagamento e al difetto di indicazione del criterio di calcolo degli interessi, si richiama il “principio secondo cui l'avviso di intimazione ad
12 adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass. 09/11/2018, n. 28698)” (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n.
11843 del 2023), ciò risolvendo ogni diatriba circa la validità formale della stessa.
35. Si riporta ulteriormente il rilevante passaggio motivazione della ordinanza della Suprema
Corte, sez. 5, n. 21065 del 2022, secondo cui: “Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione
13 dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie ,può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227\2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata v e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
36. Così, nel caso di specie l'intimazione di pagamento riporta puntualmente l'elenco sia delle cartelle di pagamento, sia degli avvisi di addebito, con la specifica indicazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale e interessi di mora, richiamandosi altresì nella nota n. 1 la previsione normativa relativa alla determinazione di questi ultimi.
37. Ne deriva pertanto il rigetto di tutte le doglianze mosse avverso l'intimazione di pagamento.
38. Passando alla trattazione delle deduzioni relative al merito della pretesa, occorre anzitutto qualificare l'azione proposta dalla ricorrente. Quest'ultima avanza un'opposizione tardiva recuperatoria volta all'accertamento negativo del credito previdenziale, invocando il difetto di notifica dei titoli esecutivi al solo fine di evitare la preclusione posta dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, per poter sollevare contestazioni di merito avverso l'iscrizione a ruolo, consistenti nella decadenza dalla potestà impositiva, e comunque la prescrizione del credito. In tal senso, non si fanno allora questioni circa la validità e
14 regolarità degli atti della procedura esecutiva, chiedendosi piuttosto al giudice di accertarsi l'inesistenza della pretesa creditoria di natura previdenziale (oltre alle censure specifiche relative all'intimazione di pagamento e già esaminate).
39. Così, nel caso di specie la ccepisce la decadenza dalla potestà Parte_1 di iscrizione a ruolo, prevista all'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, nonché il maturare della prescrizione, quali fatti estintivi del credito azionato.
40. Ebbene, recentemente la Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (sez. un., sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
41. Pertanto, l' , unico soggetto convenuto e Controparte_1
presente nel giudizio n. R.G. 1871/2019, non risulta legittimato a contraddire sul merito del credito, non essendo titolare passivo del rapporto obbligatorio. Invero, i titolari del credito azionato risultano (per le cartelle di pagamento) e (per ciò che CP_7 CP_2
concerne gli avvisi di addebito), come risulta dalla stessa intimazione di pagamento.
42. Non essendo stati convenuti in giudizio detti enti impositori, a fronte delle censure sollevate avverso la pretesa previdenziale, il ricorso deve dunque essere rigettato.
43. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporne una compensazione integrale tra le parti, con riferimento ad entrambi i giudizi. In ordine a quello rubricato al n. R.G. 1269/2019, il mutamento normativo circa la limitazione dei casi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo è sopravvenuto all'introduzione del presente giudizio. Quanto al procedimento n. R.G.
1871/2019, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta a dipanare un panorama giurisprudenziale non omogeneo, ragion per cui all'epoca dell'introduzione del
15 giudizio non sussisteva un indirizzo univoco nel senso sopra indicato in ordine alla legittimazione passiva con riferimento al credito previdenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso di cui al n. R.G. 1269/2019;
- rigetta il ricorso di cui al n. R.G. 1871/2019;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 04/03/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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