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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo _________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1762/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6163/2023 emessa in data 14 giugno 2023 dal Tribunale -
GL di Roma e vertente
TRA p. iva e (p. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 iva ) in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_1 rap difese dall'Avvocato Barbara B :
Email_1
-APPELLANTI - CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._1 per procura in atti, dall'Avvocato Dario Curti – PEC:
; Email_2
-APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 17 luglio 2023 la e Parte_1 [...]
,. proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 6163/2023 Parte_2 emessa in data 14 giugno 2023 dal Tribunale - GL di Roma.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, accertato il regime di codatorialità in capo alle società convenute Parte_1 Parte_2
e le condannava al pagamento in favore della ricorrente
[...] Parte_3 della somma di € 26.598,00, a titolo di competenze differenziali CP_2 scaturenti dal rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali in favore della stessa ricorrente.
Avverso la decisione, le società e Parte_1 Parte_2 propongono impugnazione, per i motivi appresso illustrati.
Costituendosi ha chiesto che l'appello venisse dichiarato Controparte_3 inammissibile per genericità o comunque rigettato perché infondato.
La causa, fissata per la decisione al 28 ottobre 2025 , con le forme della trattazione cartolare ex artt.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione nel termine assegnato è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, deduceva di essere stata assunta il Controparte_2
2 maggio 2018 da LE SUITE DEL CORSO SRLS con contratto a tempo determinato fino al 31 ottobre 2018, con orario di lavoro part time, in Roma, Via del Corso n. 504 e/o presso altre sedi eventualmente comunicate in anticipo, qualifica di receptionist con inquadramento al IV livello CCNL Pubblici esercizi –
Turismo, orario di lavoro 15 ore settimanali su sei giorni. Deduceva inoltre la ricorrente di aver prestato attività lavorativa “in nero”, con le stesse modalità e mansioni, nel periodo successivo alla cessazione del contratto, dal primo novembre 2018 al 3 dicembre 2018.Deduceva altresì che successivamente sottoscriveva il 4 dicembre 2018 un contratto di lavoro con Parte_1 identico nella forma e nel contenuto a quello precedentemente sottoscritto con la società LE SUITE DEL CORSO SRLS., con l'unica differenza che la sede lavorativa era ora in Via Borgognona n. 47, con scadenza il primo dicembre 2019 ed inquadramento al V Livello del CCNL Turismo.
Pag. 2 di 9 Alla scadenza del secondo contratto, la ricorrente continuava a prestare attività lavorativa nelle medesime forme e con le medesime mansioni fino al 10 marzo
2020, senza che venisse però sottoscritto alcun contratto di lavoro.
Assumeva di avere svolto durante tutto il complessivo periodo di lavoro l'attività lavorativa presso tre strutture ricettive che avevano diverse sedi operative (
Roma, Via Borgognona n. 47 per l'attività riconducibile alla società Pt_1
[...
in Via Frattina n. 119 per quella riconducibile alla società NEAT TEAM 2 SRL
e l'ultima in Via del Corso n. 504 riconducibile alla società Parte_2
, tra le quali la stessa si spostava durante l'orario di lavoro, a
[...] seconda delle necessità e degli orari di arrivo dei clienti, e che pertanto le società assumevano il ruolo di codatori di lavoro, e che le stesse erano tutte rappresentate dal signor in qualità di referente unico per tutte e Testimone_1 tre le strutture.
L'attività da lei svolta era quella di receptionist, di addetta alle pulizie nei giorni in cui i preposti a tale attività erano assenti per riposo settimanale, di predisposizione delle colazioni e di distribuzione di materiali di vario genere all'interno delle tre strutture ricettive, nonché di consegna e ritiro biancheria presso la lavanderia, mansioni di segreteria, gestione e smistamento posta elettronica e cartacea, trasposto di merce dalla struttura di Via Frattina alle altre due strutture, elaborazione e rilascio di fatture, elaborazione di schemi contabili, registrazione di fatture e bolle di accompagnamento, chiusura cassa, quadratura mensile degli importi in cassa, centralinista per comunicazioni nazionali ed internazionali, comunicazione promozionale alla clientela e ai fornitori e con orario full time dalle 08.00 alle 15.00 ovvero dalle 12.00 alle 19.00, secondo turni stabiliti su base settimanale, lavorando anche in giorni festivi, quali il 2.06.2018
e 02.06.2019, 29 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
Rivendicava, per tale via, il diritto alle differenze retributive, ivi inclusa la tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché delle altre spettanze dovute ai sensi del CCNL di riferimento.
Infine, deduceva la configurabilità di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché la causale apposta al contratto a tempo determinato e
Pag. 3 di 9 consistente in ragioni di “organizzazione aziendale e nuovo avviamento professionale” risultava generica e non rispondente al vero, sicchè la comunicazione orale del recesso dovuta all'emergenza Coronavirus e sarebbe stata nulla per difetto di forma scritta.
Nel contraddittorio con le società convenute che formulavano domanda riconvenzionale (per la restituzione della paga del mese di marzo 2020 pari ad €
837,39 lorde, per aver la ricorrente abbandonato il posto di lavoro il primo marzo
2020), ed espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte ricorrente, riconoscendo la somma di €
26.598,00, a titolo di differenze mensili oltre interessi e rivalutazione, liquidata equitativamente ed escludendo dal conteggio le voci relative allo straordinario.
In specie, il primo giudice riteneva incontestato e comunque comprovato dalla documentazione in atti sia l'affidamento di mansioni di receptionist, addetta alla ricezione dei clienti delle case vacanze gestite dalle società convenute, ad effettuare le prenotazioni e a riscuotere i pagamenti, e i dati di inquadramento emergenti dai contratti sottoscritti.
Evidenziava che risultava pacifico che le tre società, che gestivano l'affitto di camere in tre appartamenti nel centro di Roma, rispettivamente in via
Borgognona 47, la prima, in via Frattina 119, la seconda, e in via del Corso 504, la terza, impiegavano indifferentemente tre dipendenti, compresa la ricorrente.
Dalle deposizioni dei testi il Tribunale ricavava l'utilizzo indifferenziato della prestazione lavorativa della ricorrente in favore delle tre società convenute, il fatto che dette società svolgevano le stesse attività di gestione degli affitti di stanze nel centro di Roma ed erano all'epoca dei fatti amministrate dalla famiglia CP_1 secondo le visure della camera di commercio, e da e Controparte_1 CP_4 in base alle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo. Giungeva, pertanto, a ritenere dimostrato in ragione della molteplicità di elementi concordanti il regime di codatorialità.
Riteneva conclusivamente provato il periodo che la lavoratrice sosteneva lavorato solo in parte e limitatamente al periodo dal 2 maggio 2018 al 31 ottobre 2018 e poi dal 4 dicembre 2018 sino al 10 marzo 2020.
Pag. 4 di 9 Accordava in corrispondenza le differenze retributive per il V livello del CCNL pubblici esercizi turismo e con orario a tempo pieno escludendo che fosse dimostrato un orario superiore a quello ordinario.
Avverso tale determinazione, propongono appello due delle tre società convenute in primo grado, ossia e Parte_1 Controparte_5 assumendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la nullità del ricorso introduttivo poiché trattandosi di rapporti lavorativi intrattenuti dalla ricorrente con diversi soggetti giuridici, questi avrebbero dovuto essere citati in giudizio singolarmente con riferimento ai singoli rapporti di lavoro e non collettivamente come codatori di lavoro.
Deducono altresì un unico motivo di merito nel quale sono riprodotte integralmente le difese già proposte in primo grado e concludono per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del diritto di difesa delle singole società resistenti, per la riforma della sentenza e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
In via preliminare, in merito alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata, si osserva quanto segue.
La parte appellata lamenta mancanza di motivazione analitica a fondamento della decisione impugnata, nonché del ragionamento logico-giuridico a sostegno della stessa.
Con l'appello la parte si limita, tuttavia, a condurre una asserzione in termini astratti, riportando le previsioni normative in ordine all'obbligo della motivazione dei provvedimenti del giudice nonché ad elencare le sentenze della
Suprema Corte di Cassazione sulla definizione di “motivazione assente” e
“motivazione apparente”, senza minimamente indicare in quali punti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente ovvero non intellegibile.
La doglianza è, pertanto, inammissibile poiché generica e sfornita di qualsivoglia collegamento con le parti della motivazione presuntivamente affette dal vizio denunciato.
Per altro, la doglianza è anche manifestamente infondata poiché il Giudice di
Primo grado, al contrario di quanto dedotto da parte appellante, ha puntualmente
Pag. 5 di 9 motivato la decisione con riferimento sia alle allegazioni di parte ricorrente non contestate da parte resistente, sia alle risultanze dell'attività istruttoria, procedendo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da CP_4
e , nonché della documentazione versata in atti. Testimone_2
Si osserva in proposito che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito che: “Una motivazione che sia sinteticamente chiara e riferita ai fatti di causa, pur se stringata, non rientra nel vizio di motivazione apparente. (…) Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Scendendo più nel dettaglio sull'analisi del vizio di motivazione apparente, deve ritenersi che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 25/02/2025, n.4841). Orbene, nessuna delle fattispecie indicate dalla
Suprema Corte come indicative del vizio di mancata o apparente motivazione ricorre nel caso di specie poiché la motivazione della sentenza di primo grado non risulta né omessa né affetta da contrasti tra affermazioni inconciliabili, né tantomeno basata su argomentazioni inidonee a ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Con riferimento alla doglianza relativa alla necessità di instaurare il giudizio distinguendo i rapporti di lavoro con ciascuna delle società convenute, in quanto soggetti giuridici differenti, si osserva quanto segue.
Il primo giudice ha fatto applicazione degli approdi giurisprudenziali in tema di codatorialità, tra i quali si ricorda Cass. Sez. Lavoro n. 17736/2024 secondo cui
“il rapporto di lavoro in codatorialità tra diverse società si caratterizza per
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui
Pag. 6 di 9 appartiene il datore di lavoro formale, nonché per la condivisione della prestazione resa per soddisfare l'interesse dell'intero gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali”.
A tal proposito il Tribunale ha rimarcato che fosse emerso dalla prova e fosse altresì pacifico che le società utilizzassero indifferentemente il personale in forza, compresa la ricorrente nelle strutture ricettive in base alle necessità.
Pertanto, anche in tal caso il motivo risulta articolato senza tenere conto della motivazione della sentenza e senza aggredire con argomenti specifici quanto affermato nella sentenza gravata.
Infondato risulta, altresì, il richiamo alla nullità del ricorso introduttivo per mancanza delle fonti di riferimento: l'assunto oltre ad essere estremamente generico e privo di riferimenti specifici alle presunte carenze dell'atto introduttivo, risulta smentito dal puntuale richiamo alle norme del CCNL applicabile, il quale costituisce la cornice delle “fonti di riferimento” invocate da parte appellata.
Per quanto concerne la contestazione del merito della sentenza condotta riproducendo la prospettazione già compita in primo grado ma senza tenere conto, ancora una volta, delle motivazioni della sentenza in ordine alla natura del rapporto, alle mansioni svolte, all'orario osservato, il motivo risulta inammissibile.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (ex plurimis, Cass. 1600/2024). Nel caso di specie, non solo l'atto di appello è carente di qualsivoglia agli aspetti della decisione che si assumono errati, ma è del tutto sganciato dalla motivazione di cui non tiene conto, limitandosi alla mera riproduzione pedissequa delle
Pag. 7 di 9 medesime argomentazioni esposte nell'atto di costituzione in primo grado (ivi comprese le conclusioni) senza tenere conto delle valutazioni condotte al riguardo dal Tribunale.
Ancora, la contestazione circa l'inapplicabilità dei contratti collettivi si rivela manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha preso in esame il CCNL pubblici esercizi Turismo che è indicato negli stessi contratti individuali sottoscritti dalla lavoratrice.
Inammissibile è la questione del numero dei dipendenti non avendo il primo giudice statuito in ordine all'illegittimità del recesso o al diritto alla reintegrazione.
Va , infine, disattesa la domanda subordinata dell'appellante circa la restituzione dell'importo di euro 837,39 ( riprodotta nella stessa formulazione compiuta in primo grado come domanda riconvenzionale) a titolo di somme corrisposte per il mese di marzo 2020 atteso che la stessa risulta formulata senza tenere conto che il Tribunale, nella premessa che la lavoratrice risulta aver lavorato per le società convenute in un primo periodo dal 2.5.2018 al 31.10.2018 e in un secondo periodo dal 4.12.18 sino al 10.3.20, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato al centro per l'impiego dalla e dopo avere Parte_1 ritenuto non dimostrato lo straordinario ed affermato lo svolgimento dell'orario normale a tempo pieno con mansioni riconducibili al quinto livello, risulta avere rettificato i conteggi elaborati dalla lavoratrice tenendo conto del complesso di tali dati così determinandosi:< In ordine al quantum (a titolo di tfr, lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso per il secondo periodo lavorativo), avendo come riferimento il conteggio prodotto in data
4.5.23, dal quale sono state eliminate le voci relative allo straordinario, alla ricorrente può essere liquidata equitativamente la somma di € 6628,00 per il periodo dal 2.5.18 al 31.10.18 e di € 19.970,00 per il periodo dal 4.12.18 al
10.3.20.>> provvedendo ad una sensibile riduzione rispetto all'originaria domanda che concerneva l'ammontare differenziale per competenze mensili di euro 36.522,85 di cui € 3.116,54 a titolo di tfr non corrisposto ed € 1175,15 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Pag. 8 di 9 Ne consegue il rigetto dell'impugnazione e la regolamentazione delle spese secondo la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 17 luglio 2023 nei confronti di
[...] CP_2
, con riferimento alla sentenza n. 6163/2023 emessa in data 14 giugno
[...]
2023 dal Tribunale - GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna le società appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado, liquidandole in euro 6.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pario a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo _________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1762/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6163/2023 emessa in data 14 giugno 2023 dal Tribunale -
GL di Roma e vertente
TRA p. iva e (p. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 iva ) in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_1 rap difese dall'Avvocato Barbara B :
Email_1
-APPELLANTI - CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._1 per procura in atti, dall'Avvocato Dario Curti – PEC:
; Email_2
-APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 17 luglio 2023 la e Parte_1 [...]
,. proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 6163/2023 Parte_2 emessa in data 14 giugno 2023 dal Tribunale - GL di Roma.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, accertato il regime di codatorialità in capo alle società convenute Parte_1 Parte_2
e le condannava al pagamento in favore della ricorrente
[...] Parte_3 della somma di € 26.598,00, a titolo di competenze differenziali CP_2 scaturenti dal rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali in favore della stessa ricorrente.
Avverso la decisione, le società e Parte_1 Parte_2 propongono impugnazione, per i motivi appresso illustrati.
Costituendosi ha chiesto che l'appello venisse dichiarato Controparte_3 inammissibile per genericità o comunque rigettato perché infondato.
La causa, fissata per la decisione al 28 ottobre 2025 , con le forme della trattazione cartolare ex artt.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione nel termine assegnato è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, deduceva di essere stata assunta il Controparte_2
2 maggio 2018 da LE SUITE DEL CORSO SRLS con contratto a tempo determinato fino al 31 ottobre 2018, con orario di lavoro part time, in Roma, Via del Corso n. 504 e/o presso altre sedi eventualmente comunicate in anticipo, qualifica di receptionist con inquadramento al IV livello CCNL Pubblici esercizi –
Turismo, orario di lavoro 15 ore settimanali su sei giorni. Deduceva inoltre la ricorrente di aver prestato attività lavorativa “in nero”, con le stesse modalità e mansioni, nel periodo successivo alla cessazione del contratto, dal primo novembre 2018 al 3 dicembre 2018.Deduceva altresì che successivamente sottoscriveva il 4 dicembre 2018 un contratto di lavoro con Parte_1 identico nella forma e nel contenuto a quello precedentemente sottoscritto con la società LE SUITE DEL CORSO SRLS., con l'unica differenza che la sede lavorativa era ora in Via Borgognona n. 47, con scadenza il primo dicembre 2019 ed inquadramento al V Livello del CCNL Turismo.
Pag. 2 di 9 Alla scadenza del secondo contratto, la ricorrente continuava a prestare attività lavorativa nelle medesime forme e con le medesime mansioni fino al 10 marzo
2020, senza che venisse però sottoscritto alcun contratto di lavoro.
Assumeva di avere svolto durante tutto il complessivo periodo di lavoro l'attività lavorativa presso tre strutture ricettive che avevano diverse sedi operative (
Roma, Via Borgognona n. 47 per l'attività riconducibile alla società Pt_1
[...
in Via Frattina n. 119 per quella riconducibile alla società NEAT TEAM 2 SRL
e l'ultima in Via del Corso n. 504 riconducibile alla società Parte_2
, tra le quali la stessa si spostava durante l'orario di lavoro, a
[...] seconda delle necessità e degli orari di arrivo dei clienti, e che pertanto le società assumevano il ruolo di codatori di lavoro, e che le stesse erano tutte rappresentate dal signor in qualità di referente unico per tutte e Testimone_1 tre le strutture.
L'attività da lei svolta era quella di receptionist, di addetta alle pulizie nei giorni in cui i preposti a tale attività erano assenti per riposo settimanale, di predisposizione delle colazioni e di distribuzione di materiali di vario genere all'interno delle tre strutture ricettive, nonché di consegna e ritiro biancheria presso la lavanderia, mansioni di segreteria, gestione e smistamento posta elettronica e cartacea, trasposto di merce dalla struttura di Via Frattina alle altre due strutture, elaborazione e rilascio di fatture, elaborazione di schemi contabili, registrazione di fatture e bolle di accompagnamento, chiusura cassa, quadratura mensile degli importi in cassa, centralinista per comunicazioni nazionali ed internazionali, comunicazione promozionale alla clientela e ai fornitori e con orario full time dalle 08.00 alle 15.00 ovvero dalle 12.00 alle 19.00, secondo turni stabiliti su base settimanale, lavorando anche in giorni festivi, quali il 2.06.2018
e 02.06.2019, 29 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
Rivendicava, per tale via, il diritto alle differenze retributive, ivi inclusa la tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché delle altre spettanze dovute ai sensi del CCNL di riferimento.
Infine, deduceva la configurabilità di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché la causale apposta al contratto a tempo determinato e
Pag. 3 di 9 consistente in ragioni di “organizzazione aziendale e nuovo avviamento professionale” risultava generica e non rispondente al vero, sicchè la comunicazione orale del recesso dovuta all'emergenza Coronavirus e sarebbe stata nulla per difetto di forma scritta.
Nel contraddittorio con le società convenute che formulavano domanda riconvenzionale (per la restituzione della paga del mese di marzo 2020 pari ad €
837,39 lorde, per aver la ricorrente abbandonato il posto di lavoro il primo marzo
2020), ed espletata l'istruttoria con l'audizione dei testi, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte ricorrente, riconoscendo la somma di €
26.598,00, a titolo di differenze mensili oltre interessi e rivalutazione, liquidata equitativamente ed escludendo dal conteggio le voci relative allo straordinario.
In specie, il primo giudice riteneva incontestato e comunque comprovato dalla documentazione in atti sia l'affidamento di mansioni di receptionist, addetta alla ricezione dei clienti delle case vacanze gestite dalle società convenute, ad effettuare le prenotazioni e a riscuotere i pagamenti, e i dati di inquadramento emergenti dai contratti sottoscritti.
Evidenziava che risultava pacifico che le tre società, che gestivano l'affitto di camere in tre appartamenti nel centro di Roma, rispettivamente in via
Borgognona 47, la prima, in via Frattina 119, la seconda, e in via del Corso 504, la terza, impiegavano indifferentemente tre dipendenti, compresa la ricorrente.
Dalle deposizioni dei testi il Tribunale ricavava l'utilizzo indifferenziato della prestazione lavorativa della ricorrente in favore delle tre società convenute, il fatto che dette società svolgevano le stesse attività di gestione degli affitti di stanze nel centro di Roma ed erano all'epoca dei fatti amministrate dalla famiglia CP_1 secondo le visure della camera di commercio, e da e Controparte_1 CP_4 in base alle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo. Giungeva, pertanto, a ritenere dimostrato in ragione della molteplicità di elementi concordanti il regime di codatorialità.
Riteneva conclusivamente provato il periodo che la lavoratrice sosteneva lavorato solo in parte e limitatamente al periodo dal 2 maggio 2018 al 31 ottobre 2018 e poi dal 4 dicembre 2018 sino al 10 marzo 2020.
Pag. 4 di 9 Accordava in corrispondenza le differenze retributive per il V livello del CCNL pubblici esercizi turismo e con orario a tempo pieno escludendo che fosse dimostrato un orario superiore a quello ordinario.
Avverso tale determinazione, propongono appello due delle tre società convenute in primo grado, ossia e Parte_1 Controparte_5 assumendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la nullità del ricorso introduttivo poiché trattandosi di rapporti lavorativi intrattenuti dalla ricorrente con diversi soggetti giuridici, questi avrebbero dovuto essere citati in giudizio singolarmente con riferimento ai singoli rapporti di lavoro e non collettivamente come codatori di lavoro.
Deducono altresì un unico motivo di merito nel quale sono riprodotte integralmente le difese già proposte in primo grado e concludono per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del diritto di difesa delle singole società resistenti, per la riforma della sentenza e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
In via preliminare, in merito alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata, si osserva quanto segue.
La parte appellata lamenta mancanza di motivazione analitica a fondamento della decisione impugnata, nonché del ragionamento logico-giuridico a sostegno della stessa.
Con l'appello la parte si limita, tuttavia, a condurre una asserzione in termini astratti, riportando le previsioni normative in ordine all'obbligo della motivazione dei provvedimenti del giudice nonché ad elencare le sentenze della
Suprema Corte di Cassazione sulla definizione di “motivazione assente” e
“motivazione apparente”, senza minimamente indicare in quali punti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente ovvero non intellegibile.
La doglianza è, pertanto, inammissibile poiché generica e sfornita di qualsivoglia collegamento con le parti della motivazione presuntivamente affette dal vizio denunciato.
Per altro, la doglianza è anche manifestamente infondata poiché il Giudice di
Primo grado, al contrario di quanto dedotto da parte appellante, ha puntualmente
Pag. 5 di 9 motivato la decisione con riferimento sia alle allegazioni di parte ricorrente non contestate da parte resistente, sia alle risultanze dell'attività istruttoria, procedendo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da CP_4
e , nonché della documentazione versata in atti. Testimone_2
Si osserva in proposito che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito che: “Una motivazione che sia sinteticamente chiara e riferita ai fatti di causa, pur se stringata, non rientra nel vizio di motivazione apparente. (…) Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Scendendo più nel dettaglio sull'analisi del vizio di motivazione apparente, deve ritenersi che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 25/02/2025, n.4841). Orbene, nessuna delle fattispecie indicate dalla
Suprema Corte come indicative del vizio di mancata o apparente motivazione ricorre nel caso di specie poiché la motivazione della sentenza di primo grado non risulta né omessa né affetta da contrasti tra affermazioni inconciliabili, né tantomeno basata su argomentazioni inidonee a ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Con riferimento alla doglianza relativa alla necessità di instaurare il giudizio distinguendo i rapporti di lavoro con ciascuna delle società convenute, in quanto soggetti giuridici differenti, si osserva quanto segue.
Il primo giudice ha fatto applicazione degli approdi giurisprudenziali in tema di codatorialità, tra i quali si ricorda Cass. Sez. Lavoro n. 17736/2024 secondo cui
“il rapporto di lavoro in codatorialità tra diverse società si caratterizza per
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui
Pag. 6 di 9 appartiene il datore di lavoro formale, nonché per la condivisione della prestazione resa per soddisfare l'interesse dell'intero gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali”.
A tal proposito il Tribunale ha rimarcato che fosse emerso dalla prova e fosse altresì pacifico che le società utilizzassero indifferentemente il personale in forza, compresa la ricorrente nelle strutture ricettive in base alle necessità.
Pertanto, anche in tal caso il motivo risulta articolato senza tenere conto della motivazione della sentenza e senza aggredire con argomenti specifici quanto affermato nella sentenza gravata.
Infondato risulta, altresì, il richiamo alla nullità del ricorso introduttivo per mancanza delle fonti di riferimento: l'assunto oltre ad essere estremamente generico e privo di riferimenti specifici alle presunte carenze dell'atto introduttivo, risulta smentito dal puntuale richiamo alle norme del CCNL applicabile, il quale costituisce la cornice delle “fonti di riferimento” invocate da parte appellata.
Per quanto concerne la contestazione del merito della sentenza condotta riproducendo la prospettazione già compita in primo grado ma senza tenere conto, ancora una volta, delle motivazioni della sentenza in ordine alla natura del rapporto, alle mansioni svolte, all'orario osservato, il motivo risulta inammissibile.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (ex plurimis, Cass. 1600/2024). Nel caso di specie, non solo l'atto di appello è carente di qualsivoglia agli aspetti della decisione che si assumono errati, ma è del tutto sganciato dalla motivazione di cui non tiene conto, limitandosi alla mera riproduzione pedissequa delle
Pag. 7 di 9 medesime argomentazioni esposte nell'atto di costituzione in primo grado (ivi comprese le conclusioni) senza tenere conto delle valutazioni condotte al riguardo dal Tribunale.
Ancora, la contestazione circa l'inapplicabilità dei contratti collettivi si rivela manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha preso in esame il CCNL pubblici esercizi Turismo che è indicato negli stessi contratti individuali sottoscritti dalla lavoratrice.
Inammissibile è la questione del numero dei dipendenti non avendo il primo giudice statuito in ordine all'illegittimità del recesso o al diritto alla reintegrazione.
Va , infine, disattesa la domanda subordinata dell'appellante circa la restituzione dell'importo di euro 837,39 ( riprodotta nella stessa formulazione compiuta in primo grado come domanda riconvenzionale) a titolo di somme corrisposte per il mese di marzo 2020 atteso che la stessa risulta formulata senza tenere conto che il Tribunale, nella premessa che la lavoratrice risulta aver lavorato per le società convenute in un primo periodo dal 2.5.2018 al 31.10.2018 e in un secondo periodo dal 4.12.18 sino al 10.3.20, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato al centro per l'impiego dalla e dopo avere Parte_1 ritenuto non dimostrato lo straordinario ed affermato lo svolgimento dell'orario normale a tempo pieno con mansioni riconducibili al quinto livello, risulta avere rettificato i conteggi elaborati dalla lavoratrice tenendo conto del complesso di tali dati così determinandosi:< In ordine al quantum (a titolo di tfr, lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso per il secondo periodo lavorativo), avendo come riferimento il conteggio prodotto in data
4.5.23, dal quale sono state eliminate le voci relative allo straordinario, alla ricorrente può essere liquidata equitativamente la somma di € 6628,00 per il periodo dal 2.5.18 al 31.10.18 e di € 19.970,00 per il periodo dal 4.12.18 al
10.3.20.>> provvedendo ad una sensibile riduzione rispetto all'originaria domanda che concerneva l'ammontare differenziale per competenze mensili di euro 36.522,85 di cui € 3.116,54 a titolo di tfr non corrisposto ed € 1175,15 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Pag. 8 di 9 Ne consegue il rigetto dell'impugnazione e la regolamentazione delle spese secondo la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 17 luglio 2023 nei confronti di
[...] CP_2
, con riferimento alla sentenza n. 6163/2023 emessa in data 14 giugno
[...]
2023 dal Tribunale - GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna le società appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado, liquidandole in euro 6.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pario a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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