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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1510/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT SS.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.00 innanzi al Giudice RE AN CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TT SS per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via Principale e nel merito: accertato e dichiarato il mancato versamento della somma indicata in atti pari ad € 8.789,01 presso il fondo Alleata Previdenza del gruppo
[...]
e per l'effetto condannare la società a reintegrare la posizione Controparte_2 CP_1 individuale della ricorrente mediante il versamento di detto importo. Con vittoria di spese ed onorari;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE AN CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1510/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT SS
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha Controparte_2 allegato:
- di essere stata assunta dalla con contratto a tempo indeterminato con qualifica CP_1 di operaia 2° livello bis, in data 1° luglio 2013 ed ha prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo sino al 31 luglio 2021 quando le è stato intimato un licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
- di aver optato sin dalla sua assunzione per il versamento del proprio tfr alla “Alleata
Previdenza del Gruppo Alleanza Assicurazioni”;
- che presso il fondo menzionato era stata versata solo la somma di euro 368,70; - che dall'ultima busta paga ricevuta risulta che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al fondo anzidetto la somma complessiva di euro 8.789,01.
1.1. Nonostante la regolarità delle notifiche le resistenti sono rimaste contumaci.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che la ricorrente ha documentato il proprio credito mediante la produzione di un giudizio della busta paga emessa dalla datrice di lavoro per le spettanze di agosto 2021 dalla quale si evince che la quota di tfr che avrebbe dovuto essere versata al fondo pensione era di euro 8.789,01 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
La parte ha anche prodotto il piano individuale pensionistico a suo nome dal quale si evince che la data dell'adesione è quella del 28/11/2013; la parte ha, inoltre, prodotto una comunicazione della società dalla quale si evince che al 30/12/2024 la Controparte_2 società datrice di lavoro aveva versato la somma di euro 368,70.
Acclarato, quindi, l'inadempimento della società sussiste con evidenza CP_1
l'interesse della odierna ricorrente ad ottenere il versamento in favore del fondo pensione indicato. Sul punto giova richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18477 del
28/06/2023).
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte essendo ad CP_1 essa imputabile la causazione del presente procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società a reintegrare la posizione CP_1 previdenziale della ricorrente mediante il versamento della somma di euro 8.789,01 – oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole annualità di spettanza - in favore della posizione 95538097 – numero di polizza 23873670 presso il fondo Alleata Previdenza del gruppo
Controparte_2
2. condanna altresì la parte a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
RE AN CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT SS.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.00 innanzi al Giudice RE AN CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TT SS per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via Principale e nel merito: accertato e dichiarato il mancato versamento della somma indicata in atti pari ad € 8.789,01 presso il fondo Alleata Previdenza del gruppo
[...]
e per l'effetto condannare la società a reintegrare la posizione Controparte_2 CP_1 individuale della ricorrente mediante il versamento di detto importo. Con vittoria di spese ed onorari;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE AN CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1510/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TT SS
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 P.IVA_1
c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...] rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha Controparte_2 allegato:
- di essere stata assunta dalla con contratto a tempo indeterminato con qualifica CP_1 di operaia 2° livello bis, in data 1° luglio 2013 ed ha prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo sino al 31 luglio 2021 quando le è stato intimato un licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
- di aver optato sin dalla sua assunzione per il versamento del proprio tfr alla “Alleata
Previdenza del Gruppo Alleanza Assicurazioni”;
- che presso il fondo menzionato era stata versata solo la somma di euro 368,70; - che dall'ultima busta paga ricevuta risulta che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al fondo anzidetto la somma complessiva di euro 8.789,01.
1.1. Nonostante la regolarità delle notifiche le resistenti sono rimaste contumaci.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che la ricorrente ha documentato il proprio credito mediante la produzione di un giudizio della busta paga emessa dalla datrice di lavoro per le spettanze di agosto 2021 dalla quale si evince che la quota di tfr che avrebbe dovuto essere versata al fondo pensione era di euro 8.789,01 (cfr. fascicolo parte ricorrente).
La parte ha anche prodotto il piano individuale pensionistico a suo nome dal quale si evince che la data dell'adesione è quella del 28/11/2013; la parte ha, inoltre, prodotto una comunicazione della società dalla quale si evince che al 30/12/2024 la Controparte_2 società datrice di lavoro aveva versato la somma di euro 368,70.
Acclarato, quindi, l'inadempimento della società sussiste con evidenza CP_1
l'interesse della odierna ricorrente ad ottenere il versamento in favore del fondo pensione indicato. Sul punto giova richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18477 del
28/06/2023).
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte essendo ad CP_1 essa imputabile la causazione del presente procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società a reintegrare la posizione CP_1 previdenziale della ricorrente mediante il versamento della somma di euro 8.789,01 – oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole annualità di spettanza - in favore della posizione 95538097 – numero di polizza 23873670 presso il fondo Alleata Previdenza del gruppo
Controparte_2
2. condanna altresì la parte a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
RE AN CI