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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2233/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230065075932503 MIGLIORAM. FOND 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 05/12/2025 e depositato in data 05/12/2025 Nominativo_1), nata a Comiso (RG) il [...], in [...] e quale erede di Nominativo_2, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620230065075932503 (e relativo ruolo n. 2023/001020) notificata il 08/10/2025, recante la somma complessiva di € 2.436,88 a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'intervenuta prescrizione quinquennale;
● il difetto di motivazione stante la mancata notifica dell'atto prodromico, e poiché la cartella impugnata è carente di indicazioni relative a fondo, interventi di irrigazione e manutenzione, modalità di calcolo di quanto richiesto, riferimenti a fonti normative e provvedimenti di pertinenza (piano di classifica, perimetro di contribuenza, tabelle di contribuzione), senza possibilità di sanatoria da parte dell'ente impositore mediante elementi forniti successivamente in giudizio, dovendo la legittimità dell'atto essere valutata esclusivamente sulla base delle ragioni enunciate nello stesso al momento della sua emanazione, tenuto anche conto che l'onere di provare i fatti che sono a fondamento della pretesa impositiva incombe sull'amministrazione;
● l'assenza di benefici e la carenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento a contribuzione consortile, non potendosi ritenersi sufficiente il mero inserimento di un immobile nel perimetro consortile (in virtù del Piano di Classifica) per presumere automaticamente la sussistenza del beneficio, e considerata la mancata prova da parte del Consorzio al riguardo;
● il giudicato esterno favorevole in cause analoghe, con effetto vincolante che si estende alle annualità
d'imposta successive in assenza di fatti nuovi.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, 1) preliminarmente, ritenere che le somme richieste dal Consorzio di Bonifica di Ragusa sono incorse nella prescrizione di legge;
2) sempre in via preliminare, tenuto conto dei profili che attengono al rapporto tributario, dichiarare il difetto e/o inesistenza di notifica dell'atto prodromico, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e degli altri resistenti, che non è stato assolto in riferimento alla cartella opposta; 3) per l'effetto, e comunque anche nel merito, senza recedere dalle superiori eccezioni preliminari, in ogni caso, dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata per le ragioni di cui in narrativa;
4) in via subordinata, condannare chi di ragione alla ripetizione delle somme che fossero eventualmente riscosse in modo coattivo in pendenza di giudizio e che la ricorrente fosse costretta a pagare, nelle more, al solo fine di evitare atti esecutivi;
5) con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi solidalmente a carico di tutti i resistenti, con distrazione in favore del difensore, oltre spese generali ed accessori di legge, in forza dei principi di causalità e soccombenza sopra richiamati, a cui non vi è ragione di derogare, atteso che la ricorrente è estranea alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'AdeR ponga in essere atti dovuti su richiesta dell'Ente impositore.
Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025 parte ricorrente insiste in domanda, producendo giurisprudenza.
All'udienza del 12/01/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene di decidere la controversia sulla base del proprio consolidato orientamento in materia, che ha trovato piena conferma in recentissime sentenze della Cassazione.
■ Va pertanto accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2233/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230065075932503 MIGLIORAM. FOND 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 05/12/2025 e depositato in data 05/12/2025 Nominativo_1), nata a Comiso (RG) il [...], in [...] e quale erede di Nominativo_2, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620230065075932503 (e relativo ruolo n. 2023/001020) notificata il 08/10/2025, recante la somma complessiva di € 2.436,88 a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'intervenuta prescrizione quinquennale;
● il difetto di motivazione stante la mancata notifica dell'atto prodromico, e poiché la cartella impugnata è carente di indicazioni relative a fondo, interventi di irrigazione e manutenzione, modalità di calcolo di quanto richiesto, riferimenti a fonti normative e provvedimenti di pertinenza (piano di classifica, perimetro di contribuenza, tabelle di contribuzione), senza possibilità di sanatoria da parte dell'ente impositore mediante elementi forniti successivamente in giudizio, dovendo la legittimità dell'atto essere valutata esclusivamente sulla base delle ragioni enunciate nello stesso al momento della sua emanazione, tenuto anche conto che l'onere di provare i fatti che sono a fondamento della pretesa impositiva incombe sull'amministrazione;
● l'assenza di benefici e la carenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento a contribuzione consortile, non potendosi ritenersi sufficiente il mero inserimento di un immobile nel perimetro consortile (in virtù del Piano di Classifica) per presumere automaticamente la sussistenza del beneficio, e considerata la mancata prova da parte del Consorzio al riguardo;
● il giudicato esterno favorevole in cause analoghe, con effetto vincolante che si estende alle annualità
d'imposta successive in assenza di fatti nuovi.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, 1) preliminarmente, ritenere che le somme richieste dal Consorzio di Bonifica di Ragusa sono incorse nella prescrizione di legge;
2) sempre in via preliminare, tenuto conto dei profili che attengono al rapporto tributario, dichiarare il difetto e/o inesistenza di notifica dell'atto prodromico, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e degli altri resistenti, che non è stato assolto in riferimento alla cartella opposta; 3) per l'effetto, e comunque anche nel merito, senza recedere dalle superiori eccezioni preliminari, in ogni caso, dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata per le ragioni di cui in narrativa;
4) in via subordinata, condannare chi di ragione alla ripetizione delle somme che fossero eventualmente riscosse in modo coattivo in pendenza di giudizio e che la ricorrente fosse costretta a pagare, nelle more, al solo fine di evitare atti esecutivi;
5) con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi solidalmente a carico di tutti i resistenti, con distrazione in favore del difensore, oltre spese generali ed accessori di legge, in forza dei principi di causalità e soccombenza sopra richiamati, a cui non vi è ragione di derogare, atteso che la ricorrente è estranea alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'AdeR ponga in essere atti dovuti su richiesta dell'Ente impositore.
Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025 parte ricorrente insiste in domanda, producendo giurisprudenza.
All'udienza del 12/01/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene di decidere la controversia sulla base del proprio consolidato orientamento in materia, che ha trovato piena conferma in recentissime sentenze della Cassazione.
■ Va pertanto accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico