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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA SILVIA Parte_1 C.F._1
BRUNDU RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. SALVATORE DEMONTIS Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 maggio 2025 chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio Parte_1 stabilite con la sentenza n. 871/2017, pubblicata il 23 giugno 2017, con cui questo tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel 1990 con CP_1
unione dalla quale erano nati i figli e entrambi ormai maggiorenni, aveva
[...] Per_1 Per_2 posto a suo carico un assegno divorzile di 150 euro mensili in favore della ex coniuge, nonché l'obbligo di corrispondere un contributo di 300 euro mensili per ciascun figlio, fino al conseguimento della loro piena indipendenza economica. Condizioni che le parti avevano concordato e che erano state recepite dal Tribunale.
Assumeva il sig. che da allora erano notevolmente mutate le condizioni di fatto in presenza delle Pt_1 quali erano state adottate le riferite statuizioni, avendo egli costituito un nuovo nucleo familiare con la pagina 1 di 3 sua nuova compagna, relazione da cui era nata la figlia minore Inoltre, dal 2022 i suoi redditi Per_3 erano diminuiti, essendo costituiti dalla sola pensione di anzianità. Aggiungeva che il figlio maggiore prestava stabile attività lavorativa presso una pizzeria e che anche la ex coniuge era Per_1 stabilmente occupata presso un'agenzia immobiliare.
Chiedeva quindi la revoca dell'assegno divorzile e del contributo da lui dovuto per il figlio , Per_1 nonché la riduzione alla metà di quello versato al figlio più giovane Per_2
Si costituiva la sig.ra e, aderendo alla sola richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, CP_1 contestava le domande inerenti al contributo economico paterno per i due figli, esponendo che il maggiore aveva lavorato solo temporaneamente ed era stato poi licenziato, mentre il secondogenito aveva di recente deciso di riprendere il suo percorso di studio e frequentava con profitto il Per_2 secondo anno di università. Aggiungeva come il ricorrente, che non aveva mai versato regolarmente quanto dovutole restando ripetutamente inadempiente, oltre a percepire la pensione, di fatto gestiva una fiorente attività commerciale intestata a terzi da cui ritraeva consistenti, ulteriori redditi. Egli inoltre non aveva mai provveduto a rivalutare secondo gli indici Istat i contributi a suo carico, né a versarle le somme maturate a debito e i relativi interessi.
Chiedeva quindi che, revocato l'assegno divorzile, fossero disattese le altre domande proposte dal sig.
. Pt_1
Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa veniva in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 sulle conclusioni condivise cui pervenivano le parti con la mediazione del giudice, riportate a verbale e di cui al dispositivo.
Ritiene il collegio di disporre in conformità a dette conclusioni concordate che non appaiono contrarie a norme imperative.
Le altre questioni dedotte dalle parti, inerenti al pagamento di arretrati e alla detenzione del locale adibito a deposito, sono inammissibili e non possono essere trattate in questo giudizio, esulando dalla regolamentazione dei rapporti familiari conseguente alla pronuncia di divorzio.
Le spese sono compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, modificando parzialmente le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo tribunale n. 871/2017 in data 23 giugno 2017, così provvede:
1. revoca l'assegno divorzile dovuto dal in favore della ex coniuge . Parte_1 Controparte_1
2. Il verserà direttamente ai beneficiari il contributo al mantenimento di € 400,00 mensili per il Parte_1 figlio e di ulteriori €100,00 mensili per il figlio , da rivalutarsi annualmente su base Per_2 Per_1
Istat.
3. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Sassari 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
pagina 2 di 3 IA EI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA SILVIA Parte_1 C.F._1
BRUNDU RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. SALVATORE DEMONTIS Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 maggio 2025 chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio Parte_1 stabilite con la sentenza n. 871/2017, pubblicata il 23 giugno 2017, con cui questo tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel 1990 con CP_1
unione dalla quale erano nati i figli e entrambi ormai maggiorenni, aveva
[...] Per_1 Per_2 posto a suo carico un assegno divorzile di 150 euro mensili in favore della ex coniuge, nonché l'obbligo di corrispondere un contributo di 300 euro mensili per ciascun figlio, fino al conseguimento della loro piena indipendenza economica. Condizioni che le parti avevano concordato e che erano state recepite dal Tribunale.
Assumeva il sig. che da allora erano notevolmente mutate le condizioni di fatto in presenza delle Pt_1 quali erano state adottate le riferite statuizioni, avendo egli costituito un nuovo nucleo familiare con la pagina 1 di 3 sua nuova compagna, relazione da cui era nata la figlia minore Inoltre, dal 2022 i suoi redditi Per_3 erano diminuiti, essendo costituiti dalla sola pensione di anzianità. Aggiungeva che il figlio maggiore prestava stabile attività lavorativa presso una pizzeria e che anche la ex coniuge era Per_1 stabilmente occupata presso un'agenzia immobiliare.
Chiedeva quindi la revoca dell'assegno divorzile e del contributo da lui dovuto per il figlio , Per_1 nonché la riduzione alla metà di quello versato al figlio più giovane Per_2
Si costituiva la sig.ra e, aderendo alla sola richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, CP_1 contestava le domande inerenti al contributo economico paterno per i due figli, esponendo che il maggiore aveva lavorato solo temporaneamente ed era stato poi licenziato, mentre il secondogenito aveva di recente deciso di riprendere il suo percorso di studio e frequentava con profitto il Per_2 secondo anno di università. Aggiungeva come il ricorrente, che non aveva mai versato regolarmente quanto dovutole restando ripetutamente inadempiente, oltre a percepire la pensione, di fatto gestiva una fiorente attività commerciale intestata a terzi da cui ritraeva consistenti, ulteriori redditi. Egli inoltre non aveva mai provveduto a rivalutare secondo gli indici Istat i contributi a suo carico, né a versarle le somme maturate a debito e i relativi interessi.
Chiedeva quindi che, revocato l'assegno divorzile, fossero disattese le altre domande proposte dal sig.
. Pt_1
Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa veniva in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 sulle conclusioni condivise cui pervenivano le parti con la mediazione del giudice, riportate a verbale e di cui al dispositivo.
Ritiene il collegio di disporre in conformità a dette conclusioni concordate che non appaiono contrarie a norme imperative.
Le altre questioni dedotte dalle parti, inerenti al pagamento di arretrati e alla detenzione del locale adibito a deposito, sono inammissibili e non possono essere trattate in questo giudizio, esulando dalla regolamentazione dei rapporti familiari conseguente alla pronuncia di divorzio.
Le spese sono compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, modificando parzialmente le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo tribunale n. 871/2017 in data 23 giugno 2017, così provvede:
1. revoca l'assegno divorzile dovuto dal in favore della ex coniuge . Parte_1 Controparte_1
2. Il verserà direttamente ai beneficiari il contributo al mantenimento di € 400,00 mensili per il Parte_1 figlio e di ulteriori €100,00 mensili per il figlio , da rivalutarsi annualmente su base Per_2 Per_1
Istat.
3. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Sassari 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
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