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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MAURIZIO MIMMI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIKA DE LUNA in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4
N. R.G. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da: appresentato e difeso Parte_1
dall'avv. SCRIVANO FRANCESCO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 4 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione loro notificata il 4-04-2024,
n. OI-001434409 ad opera di . CP_1
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era trattenuta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato da in memoria difensiva, l'azione è stata promossa allo scopo di CP_1
ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento sanzionatorio opposto, sulla base della adesione, con esito positivo, alla procedura di Rottamazione – quater, ai sensi della
Legge n. 197/2022 recante, precisamente all'art. 1, comma 231 a 252, disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1-01-2000 al
30-06-2022.
Aderendo alla suddetta opportunità di definizione delle pendenze, la stessa ricorrente ritiene di avere saldato tutti i suoi debiti con l' e, pertanto, reputa che l'ente CP_1
suddetto sia privato del potere sanzionatorio sulla cui base ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta, che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi nulla.
In effetti, l'adesione alla sanatoria non può che avere l'effetto (in mancanza di previsione diversa, che peraltro sarebbe assai controproducente in chiave di favorire la rottamazione, l'incasso delle somme dovute ad e l'estinzione delle posizioni CP_1
incagliate) di eliminare l'antigiuridicità della condotta, con il conseguente venire meno del potere sanzionatorio in capo all'autorità amministrativa preposta.
La cancellazione del debito, seppure con modalità di rottamazione, elimina il presupposto dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Le spese possono compensarsi attesa la novità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MAURIZIO MIMMI in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIKA DE LUNA in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4
N. R.G. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2024 promossa da: appresentato e difeso Parte_1
dall'avv. SCRIVANO FRANCESCO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 4 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione loro notificata il 4-04-2024,
n. OI-001434409 ad opera di . CP_1
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era trattenuta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato da in memoria difensiva, l'azione è stata promossa allo scopo di CP_1
ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento sanzionatorio opposto, sulla base della adesione, con esito positivo, alla procedura di Rottamazione – quater, ai sensi della
Legge n. 197/2022 recante, precisamente all'art. 1, comma 231 a 252, disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1-01-2000 al
30-06-2022.
Aderendo alla suddetta opportunità di definizione delle pendenze, la stessa ricorrente ritiene di avere saldato tutti i suoi debiti con l' e, pertanto, reputa che l'ente CP_1
suddetto sia privato del potere sanzionatorio sulla cui base ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta, che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi nulla.
In effetti, l'adesione alla sanatoria non può che avere l'effetto (in mancanza di previsione diversa, che peraltro sarebbe assai controproducente in chiave di favorire la rottamazione, l'incasso delle somme dovute ad e l'estinzione delle posizioni CP_1
incagliate) di eliminare l'antigiuridicità della condotta, con il conseguente venire meno del potere sanzionatorio in capo all'autorità amministrativa preposta.
La cancellazione del debito, seppure con modalità di rottamazione, elimina il presupposto dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Le spese possono compensarsi attesa la novità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4