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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3128/2020 R.G. promossa con citazione del 27/9/2020 e, in seguito, riassunta
da
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F. ) -in C.F._1
proprio e quale unico erede - della IG.ra Persona_1
(deceduta in data 10.01.2021), rappresentato ed assistito, in forza di procura allegata al ricorso in riassunzione,
dall'Avv. Marco Da Villa del Foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Revine n.
2, con indicazione dei seguenti recapiti, pec e fax, per le comunicazioni e notificazioni ex lege: pec
; fax 0421221317 Email_1
- attore in riassunzione–
contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
, capitale sociale € 2.076.940.000,00= i.v) - P.IVA_1
aderente al Fondo In-terbancario di Tutela dei Depositi,
soggetta ad attività di direzione e coordina-mento della BNP
Paribas S.A. – Parigi- quale conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F. CP_2
1 ; P.I. ), giusto atto di conferimento P.IVA_2 P.IVA_3
per Notaio di Roma del 20/09/2007, Rep. n. Persona_2
150845 - Racc. n. 32823, con sede legale in Roma, Via Altiero
Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli,
C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo Studio in Perugia, Piazza Alfani n. 4 (PEC:
[...]
, da utilizzare solo da mittente Email_2
certificato; e-mail: fax: Email_3
075/5730195, cui inviare le comunicazioni e le no-tificazioni anche d'ufficio), giusta procura generale alle liti in medesimo Notaio del 22/10/2007, Rep. n. 151311 Persona_2
(versata in atti)
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito. Accertata e dichiarata la responsabilità di nei confronti della Controparte_1 IG per le causali di cui agli Persona_1 atti di causa, accertare che la convenuta è tenuta al risarcimento del danno nei confronti del NO T_
, quale erede della IG da
[...] Persona_1 quantificarsi nella misura di euro 243.891,717, o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa;
per l'effetto, condannare
[...]
C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al NO quale erede della Parte_1 IG la somma di euro 243.891,717, Persona_1
o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni
2 caso.Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: nel merito,- ritenere e dichiarare che le domande di controparte, anche in riassunzione, sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, rite-nere e dichiarare il concorso colposo del medesima nella causazione del danno lamentato e la non prevedibilità dello stesso e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 e 1227 c.c., disponendo, comunque, la decurtazione e/o compensazione parziale degli importi corrispondenti ai rimborsi/cedole dalla stessa già beneficia-ti prima della chiusura dei rapporti;
in via istruttoria:- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre prendere le mosse dalle risultanze della
CTU.
Dall'elaborato si evince chiaramente che il profilo di rischio della IG è stato valutato Persona_1
attraverso due questionari di profilatura MIFID.
Il primo questionario (06.07.2007) può così
riassumersi:
Profilo di investimento: Conservativo;
Obiettivo di investimento: Conservativo;
Esperienza: Bassa;
Propensione al rischio: Bassa
Perimetro degli strumenti finanziari: Rischio basso,
titoli di stato/sopranazionali di breve durata denominati in
3 euro, titoli di stato/sopranazionali a breve-media durata a tasso variabile in euro, fondi comuni di liquidità.
Nel periodo intercorrente fra tale profilatura e il caricamento del resto dei titoli pervenuti dall'apertura della successione del proprio marito, la IG.ra ha Per_1
eseguito un'unica operazione di acquisto di un CCT avente due anni di vita residua.
Tale operazione, come chiaramente evidenziato dall'ausiliario, è compatibile con la profilatura iniziale.
A seguito del caricamento dei titoli a maggio 2008, e più precisamente il mese successivo - 10 giugno 2008- , è
stata raccolta un'altra profilatura della IG Per_1
che diverge dalla prima.
Tale secondo questionario può, a sua volta, così
riassumersi:
Profilo di investimento: Moderato
Profilo di esperienza conoscenza: Approfondita
Perimetro degli strumenti finanziari: Rischio medio-
alto, titoli di stato sopranazionali investment grade, titoli obbligazionari investment grade, titoli azionari e ETF area euro, fondi comuni e SICAV monetari e obbligazionari.
Come osservato dal CTU il cambiamento tra i due questionari ha mostrato un aumento della propensione al rischio e dell'esperienza della IG , passando da Per_1
un profilo conservativo con esperienza bassa a un profilo moderato con esperienza approfondita.
Per quanto qui in particolare interessa, tale profilatura ha reso il portafoglio mediamente coerente con il profilo di rischio moderato, sebbene inizialmente sbilanciato verso l'azionario che rappresentava il 69,88%.
4 Il CTU ha, quindi, osservato che, a conferma dell'ipotesi che lo stato di partenza ereditato fosse sbilanciato sull'azionario, le movimentazioni più rilevanti in valore assoluto sono state effettuate in un'ottica di
riduzione di rischio (vendita di azioni e acquisto di CCT),
tant'è che la stessa componente di azionario al 20.03.2012
risulterà pari al 39,75% del portafoglio complessivo.
Sulla scorta delle risultanze della CTU si può, quindi,
affermare che le operazioni poste in essere dalla IG.ra
, attraverso l'intermediazione dell'istituto di Per_1
credito convenuto, fossero coerenti con la profilatura vigente al momento in cui vennero eseguite.
In altri termini, tali operazioni erano appropriate
rispetto alla profilatura della cliente.
Quanto sin qui esposto, consente, quindi, di escludere che l'istituto convenuto si sia reso inadempiente al
“Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori”, comprensivo del “Documento sui rischi generali degli investimenti finanziari” (vedasi doc. 1 del fascicolo di parte attrice), unitamente al “Questionario di profilatura finanziaria”, successivo all'entrata in vigore della
Direttiva MIFID, con evidenza di una conoscenza finanziaria
“approfondita” e di un perimetro di “rischio medio/alto” in capo alla cliente (cfr. docc.
3-4 conv.) che la IG.ra ha regolarmente sottoscritto in data Persona_1
06/07/2007.
Ciò perché i servizi di investimento offerti dall'istituto di credito con siffatto contratto non si risolvono in attività di consulenza o gestione del portafoglio, ma di mera collocazione titoli, su iniziativa
5 della cliente stessa.
In particolare, rispetto alla seconda profilatura, si appalesa infondato l'assunto che la IG.ra fosse Per_1
stata “digiuna di qualunque competenza in materia di strumenti finanziari” considerato che la stessa ebbe regolarmente a disporre del proprio dossier titoli anche a mezzo ordini di vendita telefonici (vedi attestazione e conferimento di ordine telefonico del 01/02/2010, sub doc. 5
conv.i), con progressiva riduzione dell'indice di rischiosità, come rilevato dallo stesso CTU.
Del resto, stante l'assenza di un rapporto di
consulenza finanziaria, la convenuta non era tenuta a valutare l'adeguatezza delle singole operazioni di cui la cliente chiedeva l'esecuzione, dovendo, invece, limitarsi alla segnalazione dell'eventuale non appropriatezza delle stesse rispetto alla profilatura.
Ma l'inappropriatezza delle operazioni poste in essere dalla IG.ra è smentita dall'affermazione del CTU Per_1
circa la coerenza delle stesse rispetto alla profilatura della cliente.
Il che esclude in radice il preteso inadempimento della banca convenuta la quale, pertanto, non ha violato l'obbligo di segnalazione di eventuale non appropriatezza sulla stessa gravante.
In definitiva, la minusvalenza del portafoglio al momento dell'estinzione del rapporto non è imputabile alla banca convenuta la quale, per quanto sin qui esposto, non si
è resa inadempiente agli obblighi sulla stessa gravanti in relazione al contratto sopra indicato.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di
CTU.
Così deciso in Udine in data 18/2/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3128/2020 R.G. promossa con citazione del 27/9/2020 e, in seguito, riassunta
da
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F. ) -in C.F._1
proprio e quale unico erede - della IG.ra Persona_1
(deceduta in data 10.01.2021), rappresentato ed assistito, in forza di procura allegata al ricorso in riassunzione,
dall'Avv. Marco Da Villa del Foro di Venezia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio dello stesso in San Donà di Piave (VE), via Revine n.
2, con indicazione dei seguenti recapiti, pec e fax, per le comunicazioni e notificazioni ex lege: pec
; fax 0421221317 Email_1
- attore in riassunzione–
contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
, capitale sociale € 2.076.940.000,00= i.v) - P.IVA_1
aderente al Fondo In-terbancario di Tutela dei Depositi,
soggetta ad attività di direzione e coordina-mento della BNP
Paribas S.A. – Parigi- quale conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F. CP_2
1 ; P.I. ), giusto atto di conferimento P.IVA_2 P.IVA_3
per Notaio di Roma del 20/09/2007, Rep. n. Persona_2
150845 - Racc. n. 32823, con sede legale in Roma, Via Altiero
Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli,
C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo Studio in Perugia, Piazza Alfani n. 4 (PEC:
[...]
, da utilizzare solo da mittente Email_2
certificato; e-mail: fax: Email_3
075/5730195, cui inviare le comunicazioni e le no-tificazioni anche d'ufficio), giusta procura generale alle liti in medesimo Notaio del 22/10/2007, Rep. n. 151311 Persona_2
(versata in atti)
-convenuta in riassunzione-
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito. Accertata e dichiarata la responsabilità di nei confronti della Controparte_1 IG per le causali di cui agli Persona_1 atti di causa, accertare che la convenuta è tenuta al risarcimento del danno nei confronti del NO T_
, quale erede della IG da
[...] Persona_1 quantificarsi nella misura di euro 243.891,717, o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa;
per l'effetto, condannare
[...]
C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al NO quale erede della Parte_1 IG la somma di euro 243.891,717, Persona_1
o quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni
2 caso.Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: nel merito,- ritenere e dichiarare che le domande di controparte, anche in riassunzione, sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, rite-nere e dichiarare il concorso colposo del medesima nella causazione del danno lamentato e la non prevedibilità dello stesso e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 e 1227 c.c., disponendo, comunque, la decurtazione e/o compensazione parziale degli importi corrispondenti ai rimborsi/cedole dalla stessa già beneficia-ti prima della chiusura dei rapporti;
in via istruttoria:- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli (…)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre prendere le mosse dalle risultanze della
CTU.
Dall'elaborato si evince chiaramente che il profilo di rischio della IG è stato valutato Persona_1
attraverso due questionari di profilatura MIFID.
Il primo questionario (06.07.2007) può così
riassumersi:
Profilo di investimento: Conservativo;
Obiettivo di investimento: Conservativo;
Esperienza: Bassa;
Propensione al rischio: Bassa
Perimetro degli strumenti finanziari: Rischio basso,
titoli di stato/sopranazionali di breve durata denominati in
3 euro, titoli di stato/sopranazionali a breve-media durata a tasso variabile in euro, fondi comuni di liquidità.
Nel periodo intercorrente fra tale profilatura e il caricamento del resto dei titoli pervenuti dall'apertura della successione del proprio marito, la IG.ra ha Per_1
eseguito un'unica operazione di acquisto di un CCT avente due anni di vita residua.
Tale operazione, come chiaramente evidenziato dall'ausiliario, è compatibile con la profilatura iniziale.
A seguito del caricamento dei titoli a maggio 2008, e più precisamente il mese successivo - 10 giugno 2008- , è
stata raccolta un'altra profilatura della IG Per_1
che diverge dalla prima.
Tale secondo questionario può, a sua volta, così
riassumersi:
Profilo di investimento: Moderato
Profilo di esperienza conoscenza: Approfondita
Perimetro degli strumenti finanziari: Rischio medio-
alto, titoli di stato sopranazionali investment grade, titoli obbligazionari investment grade, titoli azionari e ETF area euro, fondi comuni e SICAV monetari e obbligazionari.
Come osservato dal CTU il cambiamento tra i due questionari ha mostrato un aumento della propensione al rischio e dell'esperienza della IG , passando da Per_1
un profilo conservativo con esperienza bassa a un profilo moderato con esperienza approfondita.
Per quanto qui in particolare interessa, tale profilatura ha reso il portafoglio mediamente coerente con il profilo di rischio moderato, sebbene inizialmente sbilanciato verso l'azionario che rappresentava il 69,88%.
4 Il CTU ha, quindi, osservato che, a conferma dell'ipotesi che lo stato di partenza ereditato fosse sbilanciato sull'azionario, le movimentazioni più rilevanti in valore assoluto sono state effettuate in un'ottica di
riduzione di rischio (vendita di azioni e acquisto di CCT),
tant'è che la stessa componente di azionario al 20.03.2012
risulterà pari al 39,75% del portafoglio complessivo.
Sulla scorta delle risultanze della CTU si può, quindi,
affermare che le operazioni poste in essere dalla IG.ra
, attraverso l'intermediazione dell'istituto di Per_1
credito convenuto, fossero coerenti con la profilatura vigente al momento in cui vennero eseguite.
In altri termini, tali operazioni erano appropriate
rispetto alla profilatura della cliente.
Quanto sin qui esposto, consente, quindi, di escludere che l'istituto convenuto si sia reso inadempiente al
“Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori”, comprensivo del “Documento sui rischi generali degli investimenti finanziari” (vedasi doc. 1 del fascicolo di parte attrice), unitamente al “Questionario di profilatura finanziaria”, successivo all'entrata in vigore della
Direttiva MIFID, con evidenza di una conoscenza finanziaria
“approfondita” e di un perimetro di “rischio medio/alto” in capo alla cliente (cfr. docc.
3-4 conv.) che la IG.ra ha regolarmente sottoscritto in data Persona_1
06/07/2007.
Ciò perché i servizi di investimento offerti dall'istituto di credito con siffatto contratto non si risolvono in attività di consulenza o gestione del portafoglio, ma di mera collocazione titoli, su iniziativa
5 della cliente stessa.
In particolare, rispetto alla seconda profilatura, si appalesa infondato l'assunto che la IG.ra fosse Per_1
stata “digiuna di qualunque competenza in materia di strumenti finanziari” considerato che la stessa ebbe regolarmente a disporre del proprio dossier titoli anche a mezzo ordini di vendita telefonici (vedi attestazione e conferimento di ordine telefonico del 01/02/2010, sub doc. 5
conv.i), con progressiva riduzione dell'indice di rischiosità, come rilevato dallo stesso CTU.
Del resto, stante l'assenza di un rapporto di
consulenza finanziaria, la convenuta non era tenuta a valutare l'adeguatezza delle singole operazioni di cui la cliente chiedeva l'esecuzione, dovendo, invece, limitarsi alla segnalazione dell'eventuale non appropriatezza delle stesse rispetto alla profilatura.
Ma l'inappropriatezza delle operazioni poste in essere dalla IG.ra è smentita dall'affermazione del CTU Per_1
circa la coerenza delle stesse rispetto alla profilatura della cliente.
Il che esclude in radice il preteso inadempimento della banca convenuta la quale, pertanto, non ha violato l'obbligo di segnalazione di eventuale non appropriatezza sulla stessa gravante.
In definitiva, la minusvalenza del portafoglio al momento dell'estinzione del rapporto non è imputabile alla banca convenuta la quale, per quanto sin qui esposto, non si
è resa inadempiente agli obblighi sulla stessa gravanti in relazione al contratto sopra indicato.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in Euro
14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di
CTU.
Così deciso in Udine in data 18/2/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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