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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1290/2024 R.G, proposta
DA
, in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di mandato in atti, dall' avv. Antonella Garofalo e dall'avv. Paolo Di
Mauro, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Cava de' Tirreni (SA) alla via R. Baldi n. 3;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del L.R.p.t., come da Controparte_1
mandato in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Simonis, presso il cui studio sito in Salerno alla via R. De Martino n. 7 è elettivamente domiciliata
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E
rappresentata e difesa in virtù del mandato in atti Controparte_2
dall'avv. ME MA, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio alla via Luigi Guerrasio- Il è elettivamente domiciliata;
Controparte_3
E
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, Controparte_4
dall' Avv. Giuseppe Palmieri e dall'avv. Dario Palo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in via Lungomare C.
Colombo n. 387.
E in persona del Controparte_5 CP_6
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Lelya Cirasuolo, presso il cui studio sito in Salerno alla P.zza Sedile di Portanova, n. 35 è elettiva domiciliata.
NONCHE'
in persona del L.R. p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Alessandro
Cosma, presso il cui studio sito in Nocera Superiore alla via Facillari n. 28
è elettiva domiciliata.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2308/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado premetteva che Controparte_2
alla fine del 2007 si rivolgeva al dott. per un intervento di rinosettoplastica, CP_4 eseguito, poi, in data 08.02.2008, presso la di Salerno;
che il Controparte_1
predetto intervento non aveva un buon esito e che, quindi, il dott. si offriva di CP_4
eseguire un secondo intervento, poi praticato, in data 23.02.2009, presso la
[...]
di Cava de' Tirreni;
che neanche tale secondo intervento aveva un esito CP_7
fausto; che si rivolgeva, quindi, al dott. per una consulenza medico Persona_1
legale e che il predetto CTP riteneva che gli interventi su di lei eseguiti non avevano sortito alcun effetto funzionale ed avevano peggiorato la condizione estetica;
tanto premesso, conveniva in giudizio il dott. , la Controparte_2 Controparte_4 [...]
e l chiedendo la loro condanna solidale al Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti per i pregiudizi di natura non patrimoniale nonché per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso al dott. e CP_4
alle due strutture.
Si costituiva in giudizio il dott. chiedendo, in via preliminare, la chiamata in CP_4
causa della avendo sottoscritto in data 27.12.2007 la Controparte_8
polizza professionale n. 10247/122/40914633 ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione e, nel merito, la non configurabilità della responsabilità indiretta per l'assenza di colpa del chirurgo e per l'intervenuta interruzione del nesso causale con l'esecuzione del secondo intervento presso altra struttura;
deduceva, inoltre, che nessuna responsabilità poteva ascriversi alla struttura in quanto, in sede di acquisizione del consenso informato, l'attrice dichiarava che l'intervento sarebbe stato eseguito da un medico di sua fiducia atteso che la struttura non erogava direttamente prestazioni di chirurgia estetica, con esonero di responsabilità della casa di cura;
contestava, altresì, il quantum della richiesta risarcitoria sia in relazione al danno patrimoniale che in relazione al danno non patrimoniale.
Si costituiva la chiamata in causa dal dott. eccependo, Controparte_9 CP_4
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e l'inoperatività e/o inefficacia della copertura assicurativa della polizza Aurora assicurazioni numero 10247/122/40914633 valida dal 23/12/2004 al 23/12/2008, nonché la perdita dei benefici assicurativi, ex articolo 1915 cc.; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale, per assenza di responsabilità e conoscenza del rischio, con conseguente esclusione della responsabilità a carico del medico.
A seguito di rinotifica per omesso rispetto dei termini a comparire, si costituiva la
[...]
chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_10 [...]
in forza della copertura RC n. 0209072470059, deducendo, nel merito, CP_5
l'insussistenza della responsabilità della struttura, limitandosi la stessa ad offrire prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale nei confronti dei pazienti di professionisti esterni che individuano la struttura per ivi operare, senza alcun vincolo di subordinazione tra la struttura sanitaria e i professionisti esterni e senza alcun rapporto contrattuale volto all'esecuzione dell'intervento tra il paziente e la clinica;
contestava, poi, il quantum della richiesta risarcitoria sia in relazione al danno patrimoniale che in relazione al danno non patrimoniale;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di rivalsa nei confronti di . Controparte_4
Si costituiva la in qualità di assicuratore di contestando la CP_5 Parte_1
fondatezza della domanda principale, associandosi ai rilievi della società assicurata ed eccependo, in relazione al rapporto assicurativo, l'esclusione della copertura assicurativa per i danni causati da medici non dipendenti della struttura, la casa di cura e l'esclusione della copertura assicurativa per danni conseguenti ad interventi CP_7
di chirurgia estetica;
eccepiva, infine, la prescrizione ex articolo 2952 c.c. e la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, ex art. 1915 c.c. comma 2.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento di C.T.U. medico legale ed escussione testi.
Con sentenza n. 2308/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva nei limiti e per le causali in motivazione la domanda attorea, condannando la Controparte_4 [...]
la società in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 Parte_1 a titolo di risarcimento, in favore di della somma di € 18.539,00 Controparte_2
oltre interessi;
condannava, altresì, gli stessi al pagamento in favore della medesima attrice rispettivamente della somma di € 4.000,00, € 800,00 ed € 1.000,00, oltre interessi legali;
condannava la a manlevare dal Controparte_8 Controparte_4
pagamento della somma a titolo di risarcimento nei limiti di € 7.000,00; condannava la la in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_11
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite e, infine, Controparte_2
condannava la al pagamento, in favore di delle Controparte_11 CP_5
spese di lite liquidati in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali;
compensava integralmente tra ed le spese di lite e Controparte_4 CP_5
tra le parti le spese di CTU.
Avverso tale decisione la società ha proposto appello, chiedendone Parte_1
la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e del riparto dell'onere probatorio, ex artt. 2697 c.c. 1218 c.c., e del nesso eziologico fra condotta e danno lamentato;
al riguardo lamenta che il Tribunale di Nocera Inferiore ha erroneamente ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra la e la società CP_2 Parte_1
volto non solo all'offerta di prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale,
[...]
ma anche all'esecuzione dell'intervento, ritenendo, conseguentemente, riteneva responsabile la struttura sanitaria per i danni subiti dalla paziente e cagionati dall'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica, peraltro, avvenuto in data 08.02.2008 presso la di Salerno e non Controparte_1
presso la di Cava de' Tirreni;
che, il Tribunale non aveva Controparte_7
considerato la mancata prova, da parte attrice, del nesso causale fra il danno lamentato e l'intervento eseguito presso la Controparte_12
2) Violazione e falsa applicazione di legge/erronea interpretazione condizioni di polizza, avendo il Tribunale mal interpretato la polizza assicurativa ritenendo esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti all'intervento di chirurgia estetica cagionati dal dott. medico non dipendente della CP_4
struttura sanitaria.
3) Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione, in relazione all'azione di regresso esercitata dalla nei confronti del dott. richiedendo, Parte_1 CP_4
quindi, una pronuncia in tal senso da parte del Collegio.
Si costituiva in giudizio la che spiegava appello Controparte_1
incidentale, deducendo i seguenti motivi:
1) L'erroneo accertamento della responsabilità e la omessa valutazione delle prove, lamentando che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto commesso dal personale sanitario, non teneva in considerazione la dichiarazione resa dalla in data 08.02.2008 e CP_2
contenuta nella cartella clinica con cui la stessa sollevava la da CP_1
qualsivoglia responsabilità derivante dall'esito dell'intervento e dall'esecuzione dello stesso;
chiedeva, quindi, di riformare la sentenza appellata accertando e dichiarando che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla
[...]
per i fatti di causa escludendo, in conseguenza, la sua condanna Controparte_1
in solido con gli altri convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla paziente in ragione del predetto esonero di responsabilità.
2) L'errata valutazione delle risultanze della consulenza medico legale, su cui si fonda la sentenza di primo grado, deducendo che la perizia concludeva in maniera molto generica per la “inidoneità del trattamento chirurgico” senza specificare quali fossero stati gli errori commessi dal chirurgo e a quali dei due interventi potessero essere ricondotti i postumi lamentati dalla paziente;
affermava, poi, che nel caso di accertamento anche in secondo grado della sussistenza della responsabilità professionale, l'equa ripartizione della responsabilità contenuta in sentenza deve ritenersi l'unica scelta giuridicamente e logicamente condivisibile dal momento che non ci sono elementi concreti che consentono di ricondurre i postumi risarcibili al primo o al secondo dei due interventi eseguiti dal dott. CP_4
3) L'errata declaratoria di risoluzione del contratto e condanna dell'istante al risarcimento del danno patrimoniale in favore della , ovvero alla CP_2
restituzione della somma di €. 800,00 pagata quale corrispettivo per il periodo di degenza in struttura;
nelle conclusioni chiedeva, ancora, di riformare la sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio in favore della;
in subordine, chiedeva di CP_2
accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è attribuibile al dott. e, CP_4
quindi, alle strutture sanitarie coinvolte per i fatti di causa dal momento in cui nessuna prova è stata fornita circa la configurabilità a suo carico di profili di negligenza e/o imperizia;
in via ulteriormente subordinata, e nella sola ipotesi di rigetto dei motivi di appello incidentale, chiedeva di rigettare l'appello principale e confermare la sentenza gravata nella parte in cui attribuisce e ripartisce la responsabilità in solido tra i convenuti.
Si costituiva la quale assicuratore della società Controparte_13 Parte_1
che contestava l'appello deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza,
[...]
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello Controparte_4
inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello Controparte_2
inammissibile e/o improcedibile e, nel merito, di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva, in ogni caso, la condanna di chi di dovere alla rifusione delle somme, così come statuite nella sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del presente grado. Si costituiva la quale assicuratore del dott. Controparte_5 CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, oltre che non provato, in fatto e in diritto, e per effetto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio.
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa della e, altresì, ex art. 348 bis c.p.c. avanzata da quella del dott. CP_2
deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto CP_4
giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Né gli appelli risultano prima facie ancorati a motivi irragionevoli o pretestuosi, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
Nel merito, la Corte rileva che l'appello proposto dalla è infondato. Parte_1 Con il primo motivo la società denuncia la violazione e la falsa Parte_1
applicazione di legge e, in particolare, delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sul nesso eziologico tra condotta e danno, affermando che dal rapporto intercorrente tra la casa di cura sita in Cava de' Tirreni e la parte attrice insorgevano in capo alla prima, oltre a quelli lato sensu alberghieri, esclusivamente obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, assumendo di aver adempiuto a tali obblighi e che, quindi, alcun inadempimento le può essere imputato.
L'appellante afferma, altresì, che i danni paventati dalla sono stati cagionati CP_2
dall'imperizia nell'esecuzione dell'intervento avvenuto non presso la sua struttura, bensì presso la , deducendo che l'attrice in primo grado non Controparte_1
avrebbe fornito la prova giuridica del nesso causale fra il danno lamentato e l'intervento tenutosi presso la Controparte_12
Le censure non sono fondate.
La responsabilità dell' è stata, infatti, correttamente affermata dal Parte_1
Tribunale ai sensi dell'art. 1228 c.c., in relazione ai danni conseguenti all'intervento chirurgico dall'esito infausto, svoltosi presso la sua struttura sanitaria.
Occorre premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale;
l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere, ma si sostanzia altresì nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (v. Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., 14 luglio 2004, n. 13066; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22 gennaio 1999, n. 589; Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141).
Con riferimento proprio alla responsabilità delle case di cura presso cui vengono eseguiti interventi chirurgici, la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, sia per le inadempienze direttamente imputabili alla struttura, ex art. 1218 c.c., sia per quelle imputabili ai sanitari di cui si avvale, ex art. 1228 c.c., e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (cfr. Cass. n. 1043/2019).
La struttura sanitaria, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risponde a titolo contrattuale, non solo per le proprie inadempienze, derivanti dal rapporto che essa instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale, dipendente o non, essendo irrilevante che il sanitario sia anche di fiducia dello stesso paziente o dal medesimo scelto (cfr. Cass. Sez III, 22 settembre
2015, n. 18610).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria non trova, infatti, fondamento nella colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, ma nel rischio che è intrinseco all'utilizzazione dei terzi, non potendo obliterarsi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 24688/2020, Cass. n. 12833/2014 e
Cass. n. 28987/2019).
In definitiva, il preponente non risponde per colpa nella scelta del preposto, ma risponde a prescindere dalla colpa. La colpa non è un elemento costitutivo della responsabilità del preponente, ma è richiesta per il fatto dell'autore materiale, del preposto o dell'ausiliario.
Posto che la struttura sanitaria, diversamente da quanto affermato da parte appellante, non può andare esente da responsabilità adducendo che dal contratto atipico di spedalità sorgano in capo ad esso esclusivamente obblighi assistenziali e lato sensu alberghieri, è necessario soffermarsi sul riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale e sul nesso di causalità tra la condotta dell'autore materiale, il dott. CP_4
Giova all'uopo richiamare, in via preliminare, l'indirizzo granitico della giurisprudenza della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio tra le parti: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (cfr. Cass. 15993/2011; v. anche ex multis Cass
n.4764/2016).
Nel caso in esame, la ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, CP_2
il titolo da cui emerge l'obbligazione degli originari convenuti ed ha allegato la negligenza del sanitario nell'esecuzione degli interventi di chirurgia estetica, in ragione dei quali insorgevano postumi permanenti, assolvendo così al suo onere probatorio.
Al contrario, né il dott. né le strutture sanitarie convenute hanno dimostrato il CP_4
corretto adempimento, ovvero che l'inadempimento sia stato provocato da una causa a loro non imputabile.
Per quanto concerne il nesso di causalità, opportuno appare richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, a mente dei quali nell'accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008;
Cass. n. 10741/2009).
Orbene, nel caso di specie, dalla relazione della consulenza medico legale del dott.
espletata nell'interesse della , e dalla relazione di consulenza Persona_1 CP_2
tecnica medico-legale del dott. incaricato dal Tribunale di Nocera Persona_2
Inferiore, entrambe in atti, emerge che sia il primo che il secondo intervento, cioè quello eseguito presso la struttura sanitaria della hanno avuto un Parte_1
esito infausto derivante da un inidoneo trattamento chirurgico della paziente, da parte del sanitario operatore.
Ne consegue, dunque, che gli interventi chirurgici avrebbero sortito l'esito sperato se l'opera del medico fosse stata correttamente prestata, anche tenendo conto della circostanza che si trattava di interventi di chirurgia di carattere quasi routinario, non implicanti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In conclusione, accertati i danni lamentati dall'originaria attrice, accertato il nesso causale tra questi e la condotta negligente dell'operatore sanitario, non può non ritenersi corresponsabile anche la struttura sanitaria che si è avvalsa dell'opera del chirurgo in forza del disposto dell'art. 1228 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale ha mal interpretato la polizza assicurativa, ritenendo esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti all'intervento di chirurgia estetica cagionati dal dott. medico non dipendente CP_4
della struttura sanitaria.
La censura è infondata.
Dalle condizioni generali di contratto e da quelle speciali si evince chiaramente che sono esclusi dalla copertura assicurativa tanto “i danni arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio della propria attività” (art. 3 delle condizioni generali di contratto), tanto “i danni di natura estetica e fisiognomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica” (art. 11 condizioni speciali di contratto).
Orbene, poiché le condizioni generali e speciali di contratto, se non espressamente derogate dalle parti, integrano il contratto, a nulla rileva che nella sezione “descrizione del rischio” ci sia scritto “dalla garanzia è esclusa ogni responsabilità derivante al personale medico e paramedico non dipendente dall ”. Parte_2
Invero, non solo è evidente l'errore materiale nella trascrizione della dicitura non avendo la frase, per come formulata, alcun senso compiuto ma, in ogni caso, anche a volerla interpretare come suggerisce l'appellante (ovverosia come una clausola volta ad escludere la copertura assicurativa “personale” a detti professionisti), comunque non sarebbe derogatoria della clausola contenuta nell'art. 3 delle condizioni generali, disciplinando (in ipotesi) un diverso e distinto profilo della copertura assicurativa.
Per quanto concerne, ancora, la natura prevalentemente estetica dell'intervento chirurgico, questa deve essere affermata avuto riguardo all'interesse perseguito dalla paziente, la quale si rivolgeva al chirurgo non per risolvere un problema funzionale ma per migliorare il suo aspetto estetico.
La circostanza che l'intervento, poi, prevedesse anche un miglioramento dal punto di vista funzionale non rileva, dovendosi indagare la causa concreta del contratto stipulato tra il sanitario e la paziente.
Ne consegue che anche l'art. 11 delle condizioni speciali di contratto è applicabile alla fattispecie concreta in esame.
In conclusione, deve confermarsi l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure e, pertanto, deve ritenersi esclusa la copertura assicurativa con riferimento ai danni subiti dalla paziente.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'azione trasversale anticipata di regresso esercitata dalla nei Parte_1 confronti del dott. richiedendo una pronuncia sul punto nel senso CP_4
dell'accoglimento della domanda di regresso.
Il motivo infondato.
Occorre premettere che è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis v. sentenza della seconda sezione in data 20 febbraio 2020 n. 4451, in Foro it.,
2020, I, 3618) l'affermazione del principio secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.
Nel caso di specie, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ex 112 c.p.c., avendo il
Tribunale rigettato la domanda trasversale di regresso avanzata dall Parte_1
come si evince dal dispositivo, ritenendo l'odierna appellante paritariamente responsabile con gli altri convenuti.
Nel merito, la statuizione del Tribunale in punto di rigetto della domanda di regresso deve essere confermata.
Invero, merita di essere condiviso l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione secondo cui anche in ipotesi di colpa esclusiva del sanitario, i danni da
“malpractice” medica devono essere ripartiti in misura paritaria tra struttura sanitaria e sanitario stesso, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
La ratio sottesa alla ripartizione paritaria della responsabilità per i danni cagionati secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., si rinviene nella circostanza che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (ex multis
Cass., 11/11/2019, n. 28987).
In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria), come quello in esame, la struttura sanitaria può agire, quindi, in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte, appunto nella misura del 50% , al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività.
Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento, non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali, quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e, come tale, scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 28642 del 2024; Cass;
Cass. n. 28987 del 2019 in cui si afferma che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il terzo motivo va, dunque, rigettato, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico, gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico, intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt.
1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c..
La Corte rileva che anche l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
è infondato.
L'appellante incidentale con il primo motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione che in data 08.02.2008 la CP_2
aveva dichiarato di esonerare la struttura sanitaria da qualsivoglia responsabilità in relazione all'esito dell'intervento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale correttamente, seppur in maniera implicita, non ha inteso valorizzare la dichiarazione di esonero da responsabilità resa dalla nell'interesse della CP_2
. Controparte_1
Invero, una siffatta tipologia di clausola di esonero di responsabilità è nulla per contrarietà all'art. 1229 c.c., comma 2, in quanto la tutela della salute rileva come
“norma di ordine pubblico” e la trasgressione delle disposizioni dirette a salvaguardare il bene “salute” espone l'autore della violazione al risarcimento, a prescindere da qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione di responsabilità.
Ciò in quanto, nell'ambito di operatività dell'art. 1229, comma 2, c.c., vanno senz'altro ricompresi gli obblighi riguardanti la salvaguardia della altrui integrità fisica o morale, con la conseguenza che le clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona debbono ritenersi invalide (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n.26972 del 2008).
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale critica le risultanze della consulenza medico legale sulla quale si fonda il giudizio di civile responsabilità espresso nella sentenza di primo grado, deducendo che la perizia conclude in maniera molto generica per la inidoneità del trattamento chirurgico senza specificare quali fossero stati gli errori commessi dal chirurgo e a quali dei due interventi potessero essere ricondotti i postumi lamentati dalla paziente.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di primo grado, lungi dall'accogliere acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha affermato, motivando adeguatamente, la responsabilità tanto delle due strutture sanitarie quanto del dott. in ordine ai danni occorsi CP_4
alla a seguito dei due interventi chirurgici. CP_2
Giova qui ribadire che in tema di onere probatorio, è il debitore (nella fattispecie, la che, per andare esente da responsabilità, è Controparte_14
tenuto a fornire la prova che la propria obbligazione è stata adempiuta correttamente, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Al contrario, il dott. rendendosi disponibile ad eseguire un secondo intervento CP_4
chirurgico per riparare ai danni causati dal primo, ha implicitamente riconosciuto che il primo intervento, eseguito presso detta Casa di Cura, aveva avuto un esito infausto non derivante da una causa a lui non imputabile.
In conclusione, quanto alla ripartizione della responsabilità, essendo il danno attuale causalmente collegato inscindibilmente ai due interventi succedutesi nel tempo, va confermata la paritaria corresponsabilità delle strutture sanitarie e del medico già affermata nella sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo, la contesta la dichiarazione di risoluzione Controparte_1
del contratto e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale ovvero alla restituzione in favore della della somma di €. 800,00 pagata quale CP_2
corrispettivo per il periodo di degenza, non potendosi ad essa imputare alcun inadempimento, se non, al più, un inesatto adempimento. La censura è infondata
Premesso che sussiste, per i motivi anzidetti, un inadempimento del contratto di spedalità da parte della struttura sanitaria, essendosi ivi recata la per CP_2
risolvere un inestetismo che, tuttavia, all'esito dell'intervento è risultato non solo non superato quanto, invece, aggravato da una condotta colposa dell'operatore sanitario, ciò che deve essere oggetto di valutazione è esclusivamente la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di cui all'art. 1453 c.c..
A tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il principio sancito dall'art. 1455
c.c. andrebbe adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, sicché la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non andrebbe commisurata alla entità del danno ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta prestazione.
L'interesse di cui il giudice deve tener conto coincide con quello che la parte intendeva realizzare attraverso l'adempimento e potrebbe anche avere contenuto non patrimoniale (vedi Cass. civ. 1283/94).
Vale sottolineare che nel giudizio di risoluzione il giudice deve verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento anche d'ufficio, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda (cfr. Cass. civ. 3669/95) e deve indicare, in caso di accoglimento della domanda medesima, il motivo per cui ritiene l'inadempimento di importanza non scarsa, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo di obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti (vedi Cass. civ. 1507/94).
Nel caso di specie appare evidente che l'obbligo di assicurare alla paziente un miglioramento delle proprie condizioni di salute (ovvero, più correttamente l'obbligo di non causarne un peggioramento) facesse parte del contenuto primario del contratto di spedalità stipulato tra la e la CP_2 Controparte_1
con la conseguenza che può considerarsi in re ipsa la non scarsa importanza dell'inadempimento. D'altra parte, i consulenti tecnici interpellati hanno evidenziato il carattere routinario degli interventi eseguiti sulla , dovendosi desumere pertanto un connotato di CP_2
gravità della colpa medica accertata nel presente giudizio che consente di corroborare la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento necessaria ai fini della pronuncia risolutoria.
Va, pertanto, confermata la sentenza nella parte in cui dichiara risolto il contratto e condanna la struttura sanitaria de qua alla restituzione della somma di €.800,00 pagata quale corrispettivo per il periodo di degenza.
Per quanto suesposto, dunque, gli appelli vanno rigettati.
La condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado, nonché al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
In virtù della reciproca soccombenza le spese tra la e la società Controparte_1
vanno dichiarate interamente compensate. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 2308/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Condanna, in solido fra loro, l'appellante principale e quello incidentale a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, somma che per Buonaiuto distrae in favore dell'avv.
ME MA dichiaratosi antistatario.
4) Dichiara interamente compensate le spese tra la e la Controparte_1
società Parte_1 Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1290/2024 R.G, proposta
DA
, in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di mandato in atti, dall' avv. Antonella Garofalo e dall'avv. Paolo Di
Mauro, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Cava de' Tirreni (SA) alla via R. Baldi n. 3;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del L.R.p.t., come da Controparte_1
mandato in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Simonis, presso il cui studio sito in Salerno alla via R. De Martino n. 7 è elettivamente domiciliata
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE E
rappresentata e difesa in virtù del mandato in atti Controparte_2
dall'avv. ME MA, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio alla via Luigi Guerrasio- Il è elettivamente domiciliata;
Controparte_3
E
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, Controparte_4
dall' Avv. Giuseppe Palmieri e dall'avv. Dario Palo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in via Lungomare C.
Colombo n. 387.
E in persona del Controparte_5 CP_6
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Lelya Cirasuolo, presso il cui studio sito in Salerno alla P.zza Sedile di Portanova, n. 35 è elettiva domiciliata.
NONCHE'
in persona del L.R. p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Alessandro
Cosma, presso il cui studio sito in Nocera Superiore alla via Facillari n. 28
è elettiva domiciliata.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2308/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado premetteva che Controparte_2
alla fine del 2007 si rivolgeva al dott. per un intervento di rinosettoplastica, CP_4 eseguito, poi, in data 08.02.2008, presso la di Salerno;
che il Controparte_1
predetto intervento non aveva un buon esito e che, quindi, il dott. si offriva di CP_4
eseguire un secondo intervento, poi praticato, in data 23.02.2009, presso la
[...]
di Cava de' Tirreni;
che neanche tale secondo intervento aveva un esito CP_7
fausto; che si rivolgeva, quindi, al dott. per una consulenza medico Persona_1
legale e che il predetto CTP riteneva che gli interventi su di lei eseguiti non avevano sortito alcun effetto funzionale ed avevano peggiorato la condizione estetica;
tanto premesso, conveniva in giudizio il dott. , la Controparte_2 Controparte_4 [...]
e l chiedendo la loro condanna solidale al Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti per i pregiudizi di natura non patrimoniale nonché per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso al dott. e CP_4
alle due strutture.
Si costituiva in giudizio il dott. chiedendo, in via preliminare, la chiamata in CP_4
causa della avendo sottoscritto in data 27.12.2007 la Controparte_8
polizza professionale n. 10247/122/40914633 ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione e, nel merito, la non configurabilità della responsabilità indiretta per l'assenza di colpa del chirurgo e per l'intervenuta interruzione del nesso causale con l'esecuzione del secondo intervento presso altra struttura;
deduceva, inoltre, che nessuna responsabilità poteva ascriversi alla struttura in quanto, in sede di acquisizione del consenso informato, l'attrice dichiarava che l'intervento sarebbe stato eseguito da un medico di sua fiducia atteso che la struttura non erogava direttamente prestazioni di chirurgia estetica, con esonero di responsabilità della casa di cura;
contestava, altresì, il quantum della richiesta risarcitoria sia in relazione al danno patrimoniale che in relazione al danno non patrimoniale.
Si costituiva la chiamata in causa dal dott. eccependo, Controparte_9 CP_4
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e l'inoperatività e/o inefficacia della copertura assicurativa della polizza Aurora assicurazioni numero 10247/122/40914633 valida dal 23/12/2004 al 23/12/2008, nonché la perdita dei benefici assicurativi, ex articolo 1915 cc.; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale, per assenza di responsabilità e conoscenza del rischio, con conseguente esclusione della responsabilità a carico del medico.
A seguito di rinotifica per omesso rispetto dei termini a comparire, si costituiva la
[...]
chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Controparte_10 [...]
in forza della copertura RC n. 0209072470059, deducendo, nel merito, CP_5
l'insussistenza della responsabilità della struttura, limitandosi la stessa ad offrire prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale nei confronti dei pazienti di professionisti esterni che individuano la struttura per ivi operare, senza alcun vincolo di subordinazione tra la struttura sanitaria e i professionisti esterni e senza alcun rapporto contrattuale volto all'esecuzione dell'intervento tra il paziente e la clinica;
contestava, poi, il quantum della richiesta risarcitoria sia in relazione al danno patrimoniale che in relazione al danno non patrimoniale;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di rivalsa nei confronti di . Controparte_4
Si costituiva la in qualità di assicuratore di contestando la CP_5 Parte_1
fondatezza della domanda principale, associandosi ai rilievi della società assicurata ed eccependo, in relazione al rapporto assicurativo, l'esclusione della copertura assicurativa per i danni causati da medici non dipendenti della struttura, la casa di cura e l'esclusione della copertura assicurativa per danni conseguenti ad interventi CP_7
di chirurgia estetica;
eccepiva, infine, la prescrizione ex articolo 2952 c.c. e la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo, ex art. 1915 c.c. comma 2.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento di C.T.U. medico legale ed escussione testi.
Con sentenza n. 2308/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva nei limiti e per le causali in motivazione la domanda attorea, condannando la Controparte_4 [...]
la società in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 Parte_1 a titolo di risarcimento, in favore di della somma di € 18.539,00 Controparte_2
oltre interessi;
condannava, altresì, gli stessi al pagamento in favore della medesima attrice rispettivamente della somma di € 4.000,00, € 800,00 ed € 1.000,00, oltre interessi legali;
condannava la a manlevare dal Controparte_8 Controparte_4
pagamento della somma a titolo di risarcimento nei limiti di € 7.000,00; condannava la la in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_11
solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di lite e, infine, Controparte_2
condannava la al pagamento, in favore di delle Controparte_11 CP_5
spese di lite liquidati in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali;
compensava integralmente tra ed le spese di lite e Controparte_4 CP_5
tra le parti le spese di CTU.
Avverso tale decisione la società ha proposto appello, chiedendone Parte_1
la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e del riparto dell'onere probatorio, ex artt. 2697 c.c. 1218 c.c., e del nesso eziologico fra condotta e danno lamentato;
al riguardo lamenta che il Tribunale di Nocera Inferiore ha erroneamente ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra la e la società CP_2 Parte_1
volto non solo all'offerta di prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale,
[...]
ma anche all'esecuzione dell'intervento, ritenendo, conseguentemente, riteneva responsabile la struttura sanitaria per i danni subiti dalla paziente e cagionati dall'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica, peraltro, avvenuto in data 08.02.2008 presso la di Salerno e non Controparte_1
presso la di Cava de' Tirreni;
che, il Tribunale non aveva Controparte_7
considerato la mancata prova, da parte attrice, del nesso causale fra il danno lamentato e l'intervento eseguito presso la Controparte_12
2) Violazione e falsa applicazione di legge/erronea interpretazione condizioni di polizza, avendo il Tribunale mal interpretato la polizza assicurativa ritenendo esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti all'intervento di chirurgia estetica cagionati dal dott. medico non dipendente della CP_4
struttura sanitaria.
3) Violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione, in relazione all'azione di regresso esercitata dalla nei confronti del dott. richiedendo, Parte_1 CP_4
quindi, una pronuncia in tal senso da parte del Collegio.
Si costituiva in giudizio la che spiegava appello Controparte_1
incidentale, deducendo i seguenti motivi:
1) L'erroneo accertamento della responsabilità e la omessa valutazione delle prove, lamentando che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto commesso dal personale sanitario, non teneva in considerazione la dichiarazione resa dalla in data 08.02.2008 e CP_2
contenuta nella cartella clinica con cui la stessa sollevava la da CP_1
qualsivoglia responsabilità derivante dall'esito dell'intervento e dall'esecuzione dello stesso;
chiedeva, quindi, di riformare la sentenza appellata accertando e dichiarando che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla
[...]
per i fatti di causa escludendo, in conseguenza, la sua condanna Controparte_1
in solido con gli altri convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla paziente in ragione del predetto esonero di responsabilità.
2) L'errata valutazione delle risultanze della consulenza medico legale, su cui si fonda la sentenza di primo grado, deducendo che la perizia concludeva in maniera molto generica per la “inidoneità del trattamento chirurgico” senza specificare quali fossero stati gli errori commessi dal chirurgo e a quali dei due interventi potessero essere ricondotti i postumi lamentati dalla paziente;
affermava, poi, che nel caso di accertamento anche in secondo grado della sussistenza della responsabilità professionale, l'equa ripartizione della responsabilità contenuta in sentenza deve ritenersi l'unica scelta giuridicamente e logicamente condivisibile dal momento che non ci sono elementi concreti che consentono di ricondurre i postumi risarcibili al primo o al secondo dei due interventi eseguiti dal dott. CP_4
3) L'errata declaratoria di risoluzione del contratto e condanna dell'istante al risarcimento del danno patrimoniale in favore della , ovvero alla CP_2
restituzione della somma di €. 800,00 pagata quale corrispettivo per il periodo di degenza in struttura;
nelle conclusioni chiedeva, ancora, di riformare la sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio in favore della;
in subordine, chiedeva di CP_2
accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è attribuibile al dott. e, CP_4
quindi, alle strutture sanitarie coinvolte per i fatti di causa dal momento in cui nessuna prova è stata fornita circa la configurabilità a suo carico di profili di negligenza e/o imperizia;
in via ulteriormente subordinata, e nella sola ipotesi di rigetto dei motivi di appello incidentale, chiedeva di rigettare l'appello principale e confermare la sentenza gravata nella parte in cui attribuisce e ripartisce la responsabilità in solido tra i convenuti.
Si costituiva la quale assicuratore della società Controparte_13 Parte_1
che contestava l'appello deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza,
[...]
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello Controparte_4
inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello Controparte_2
inammissibile e/o improcedibile e, nel merito, di rigettarlo, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva, in ogni caso, la condanna di chi di dovere alla rifusione delle somme, così come statuite nella sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del presente grado. Si costituiva la quale assicuratore del dott. Controparte_5 CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, oltre che non provato, in fatto e in diritto, e per effetto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio.
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa della e, altresì, ex art. 348 bis c.p.c. avanzata da quella del dott. CP_2
deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto CP_4
giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Né gli appelli risultano prima facie ancorati a motivi irragionevoli o pretestuosi, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
Nel merito, la Corte rileva che l'appello proposto dalla è infondato. Parte_1 Con il primo motivo la società denuncia la violazione e la falsa Parte_1
applicazione di legge e, in particolare, delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sul nesso eziologico tra condotta e danno, affermando che dal rapporto intercorrente tra la casa di cura sita in Cava de' Tirreni e la parte attrice insorgevano in capo alla prima, oltre a quelli lato sensu alberghieri, esclusivamente obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, assumendo di aver adempiuto a tali obblighi e che, quindi, alcun inadempimento le può essere imputato.
L'appellante afferma, altresì, che i danni paventati dalla sono stati cagionati CP_2
dall'imperizia nell'esecuzione dell'intervento avvenuto non presso la sua struttura, bensì presso la , deducendo che l'attrice in primo grado non Controparte_1
avrebbe fornito la prova giuridica del nesso causale fra il danno lamentato e l'intervento tenutosi presso la Controparte_12
Le censure non sono fondate.
La responsabilità dell' è stata, infatti, correttamente affermata dal Parte_1
Tribunale ai sensi dell'art. 1228 c.c., in relazione ai danni conseguenti all'intervento chirurgico dall'esito infausto, svoltosi presso la sua struttura sanitaria.
Occorre premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale;
l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere, ma si sostanzia altresì nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (v. Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., 14 luglio 2004, n. 13066; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22 gennaio 1999, n. 589; Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141).
Con riferimento proprio alla responsabilità delle case di cura presso cui vengono eseguiti interventi chirurgici, la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, sia per le inadempienze direttamente imputabili alla struttura, ex art. 1218 c.c., sia per quelle imputabili ai sanitari di cui si avvale, ex art. 1228 c.c., e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (cfr. Cass. n. 1043/2019).
La struttura sanitaria, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risponde a titolo contrattuale, non solo per le proprie inadempienze, derivanti dal rapporto che essa instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale, dipendente o non, essendo irrilevante che il sanitario sia anche di fiducia dello stesso paziente o dal medesimo scelto (cfr. Cass. Sez III, 22 settembre
2015, n. 18610).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria non trova, infatti, fondamento nella colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, ma nel rischio che è intrinseco all'utilizzazione dei terzi, non potendo obliterarsi l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 24688/2020, Cass. n. 12833/2014 e
Cass. n. 28987/2019).
In definitiva, il preponente non risponde per colpa nella scelta del preposto, ma risponde a prescindere dalla colpa. La colpa non è un elemento costitutivo della responsabilità del preponente, ma è richiesta per il fatto dell'autore materiale, del preposto o dell'ausiliario.
Posto che la struttura sanitaria, diversamente da quanto affermato da parte appellante, non può andare esente da responsabilità adducendo che dal contratto atipico di spedalità sorgano in capo ad esso esclusivamente obblighi assistenziali e lato sensu alberghieri, è necessario soffermarsi sul riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale e sul nesso di causalità tra la condotta dell'autore materiale, il dott. CP_4
Giova all'uopo richiamare, in via preliminare, l'indirizzo granitico della giurisprudenza della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio tra le parti: “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (cfr. Cass. 15993/2011; v. anche ex multis Cass
n.4764/2016).
Nel caso in esame, la ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, CP_2
il titolo da cui emerge l'obbligazione degli originari convenuti ed ha allegato la negligenza del sanitario nell'esecuzione degli interventi di chirurgia estetica, in ragione dei quali insorgevano postumi permanenti, assolvendo così al suo onere probatorio.
Al contrario, né il dott. né le strutture sanitarie convenute hanno dimostrato il CP_4
corretto adempimento, ovvero che l'inadempimento sia stato provocato da una causa a loro non imputabile.
Per quanto concerne il nesso di causalità, opportuno appare richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito civile, a mente dei quali nell'accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U. n. 576/2008;
Cass. n. 10741/2009).
Orbene, nel caso di specie, dalla relazione della consulenza medico legale del dott.
espletata nell'interesse della , e dalla relazione di consulenza Persona_1 CP_2
tecnica medico-legale del dott. incaricato dal Tribunale di Nocera Persona_2
Inferiore, entrambe in atti, emerge che sia il primo che il secondo intervento, cioè quello eseguito presso la struttura sanitaria della hanno avuto un Parte_1
esito infausto derivante da un inidoneo trattamento chirurgico della paziente, da parte del sanitario operatore.
Ne consegue, dunque, che gli interventi chirurgici avrebbero sortito l'esito sperato se l'opera del medico fosse stata correttamente prestata, anche tenendo conto della circostanza che si trattava di interventi di chirurgia di carattere quasi routinario, non implicanti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In conclusione, accertati i danni lamentati dall'originaria attrice, accertato il nesso causale tra questi e la condotta negligente dell'operatore sanitario, non può non ritenersi corresponsabile anche la struttura sanitaria che si è avvalsa dell'opera del chirurgo in forza del disposto dell'art. 1228 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale ha mal interpretato la polizza assicurativa, ritenendo esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti all'intervento di chirurgia estetica cagionati dal dott. medico non dipendente CP_4
della struttura sanitaria.
La censura è infondata.
Dalle condizioni generali di contratto e da quelle speciali si evince chiaramente che sono esclusi dalla copertura assicurativa tanto “i danni arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio della propria attività” (art. 3 delle condizioni generali di contratto), tanto “i danni di natura estetica e fisiognomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica” (art. 11 condizioni speciali di contratto).
Orbene, poiché le condizioni generali e speciali di contratto, se non espressamente derogate dalle parti, integrano il contratto, a nulla rileva che nella sezione “descrizione del rischio” ci sia scritto “dalla garanzia è esclusa ogni responsabilità derivante al personale medico e paramedico non dipendente dall ”. Parte_2
Invero, non solo è evidente l'errore materiale nella trascrizione della dicitura non avendo la frase, per come formulata, alcun senso compiuto ma, in ogni caso, anche a volerla interpretare come suggerisce l'appellante (ovverosia come una clausola volta ad escludere la copertura assicurativa “personale” a detti professionisti), comunque non sarebbe derogatoria della clausola contenuta nell'art. 3 delle condizioni generali, disciplinando (in ipotesi) un diverso e distinto profilo della copertura assicurativa.
Per quanto concerne, ancora, la natura prevalentemente estetica dell'intervento chirurgico, questa deve essere affermata avuto riguardo all'interesse perseguito dalla paziente, la quale si rivolgeva al chirurgo non per risolvere un problema funzionale ma per migliorare il suo aspetto estetico.
La circostanza che l'intervento, poi, prevedesse anche un miglioramento dal punto di vista funzionale non rileva, dovendosi indagare la causa concreta del contratto stipulato tra il sanitario e la paziente.
Ne consegue che anche l'art. 11 delle condizioni speciali di contratto è applicabile alla fattispecie concreta in esame.
In conclusione, deve confermarsi l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure e, pertanto, deve ritenersi esclusa la copertura assicurativa con riferimento ai danni subiti dalla paziente.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'azione trasversale anticipata di regresso esercitata dalla nei Parte_1 confronti del dott. richiedendo una pronuncia sul punto nel senso CP_4
dell'accoglimento della domanda di regresso.
Il motivo infondato.
Occorre premettere che è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis v. sentenza della seconda sezione in data 20 febbraio 2020 n. 4451, in Foro it.,
2020, I, 3618) l'affermazione del principio secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.
Nel caso di specie, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ex 112 c.p.c., avendo il
Tribunale rigettato la domanda trasversale di regresso avanzata dall Parte_1
come si evince dal dispositivo, ritenendo l'odierna appellante paritariamente responsabile con gli altri convenuti.
Nel merito, la statuizione del Tribunale in punto di rigetto della domanda di regresso deve essere confermata.
Invero, merita di essere condiviso l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione secondo cui anche in ipotesi di colpa esclusiva del sanitario, i danni da
“malpractice” medica devono essere ripartiti in misura paritaria tra struttura sanitaria e sanitario stesso, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
La ratio sottesa alla ripartizione paritaria della responsabilità per i danni cagionati secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., si rinviene nella circostanza che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (ex multis
Cass., 11/11/2019, n. 28987).
In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria), come quello in esame, la struttura sanitaria può agire, quindi, in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte, appunto nella misura del 50% , al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività.
Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento, non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali, quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e, come tale, scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 28642 del 2024; Cass;
Cass. n. 28987 del 2019 in cui si afferma che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica). Il terzo motivo va, dunque, rigettato, in quanto l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico, gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico, intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt.
1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c..
La Corte rileva che anche l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
è infondato.
L'appellante incidentale con il primo motivo lamenta l'omessa valutazione delle prove, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione che in data 08.02.2008 la CP_2
aveva dichiarato di esonerare la struttura sanitaria da qualsivoglia responsabilità in relazione all'esito dell'intervento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale correttamente, seppur in maniera implicita, non ha inteso valorizzare la dichiarazione di esonero da responsabilità resa dalla nell'interesse della CP_2
. Controparte_1
Invero, una siffatta tipologia di clausola di esonero di responsabilità è nulla per contrarietà all'art. 1229 c.c., comma 2, in quanto la tutela della salute rileva come
“norma di ordine pubblico” e la trasgressione delle disposizioni dirette a salvaguardare il bene “salute” espone l'autore della violazione al risarcimento, a prescindere da qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione di responsabilità.
Ciò in quanto, nell'ambito di operatività dell'art. 1229, comma 2, c.c., vanno senz'altro ricompresi gli obblighi riguardanti la salvaguardia della altrui integrità fisica o morale, con la conseguenza che le clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona debbono ritenersi invalide (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n.26972 del 2008).
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale critica le risultanze della consulenza medico legale sulla quale si fonda il giudizio di civile responsabilità espresso nella sentenza di primo grado, deducendo che la perizia conclude in maniera molto generica per la inidoneità del trattamento chirurgico senza specificare quali fossero stati gli errori commessi dal chirurgo e a quali dei due interventi potessero essere ricondotti i postumi lamentati dalla paziente.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di primo grado, lungi dall'accogliere acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha affermato, motivando adeguatamente, la responsabilità tanto delle due strutture sanitarie quanto del dott. in ordine ai danni occorsi CP_4
alla a seguito dei due interventi chirurgici. CP_2
Giova qui ribadire che in tema di onere probatorio, è il debitore (nella fattispecie, la che, per andare esente da responsabilità, è Controparte_14
tenuto a fornire la prova che la propria obbligazione è stata adempiuta correttamente, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Al contrario, il dott. rendendosi disponibile ad eseguire un secondo intervento CP_4
chirurgico per riparare ai danni causati dal primo, ha implicitamente riconosciuto che il primo intervento, eseguito presso detta Casa di Cura, aveva avuto un esito infausto non derivante da una causa a lui non imputabile.
In conclusione, quanto alla ripartizione della responsabilità, essendo il danno attuale causalmente collegato inscindibilmente ai due interventi succedutesi nel tempo, va confermata la paritaria corresponsabilità delle strutture sanitarie e del medico già affermata nella sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo, la contesta la dichiarazione di risoluzione Controparte_1
del contratto e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale ovvero alla restituzione in favore della della somma di €. 800,00 pagata quale CP_2
corrispettivo per il periodo di degenza, non potendosi ad essa imputare alcun inadempimento, se non, al più, un inesatto adempimento. La censura è infondata
Premesso che sussiste, per i motivi anzidetti, un inadempimento del contratto di spedalità da parte della struttura sanitaria, essendosi ivi recata la per CP_2
risolvere un inestetismo che, tuttavia, all'esito dell'intervento è risultato non solo non superato quanto, invece, aggravato da una condotta colposa dell'operatore sanitario, ciò che deve essere oggetto di valutazione è esclusivamente la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di cui all'art. 1453 c.c..
A tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il principio sancito dall'art. 1455
c.c. andrebbe adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, sicché la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non andrebbe commisurata alla entità del danno ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta prestazione.
L'interesse di cui il giudice deve tener conto coincide con quello che la parte intendeva realizzare attraverso l'adempimento e potrebbe anche avere contenuto non patrimoniale (vedi Cass. civ. 1283/94).
Vale sottolineare che nel giudizio di risoluzione il giudice deve verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento anche d'ufficio, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda (cfr. Cass. civ. 3669/95) e deve indicare, in caso di accoglimento della domanda medesima, il motivo per cui ritiene l'inadempimento di importanza non scarsa, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo di obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti (vedi Cass. civ. 1507/94).
Nel caso di specie appare evidente che l'obbligo di assicurare alla paziente un miglioramento delle proprie condizioni di salute (ovvero, più correttamente l'obbligo di non causarne un peggioramento) facesse parte del contenuto primario del contratto di spedalità stipulato tra la e la CP_2 Controparte_1
con la conseguenza che può considerarsi in re ipsa la non scarsa importanza dell'inadempimento. D'altra parte, i consulenti tecnici interpellati hanno evidenziato il carattere routinario degli interventi eseguiti sulla , dovendosi desumere pertanto un connotato di CP_2
gravità della colpa medica accertata nel presente giudizio che consente di corroborare la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento necessaria ai fini della pronuncia risolutoria.
Va, pertanto, confermata la sentenza nella parte in cui dichiara risolto il contratto e condanna la struttura sanitaria de qua alla restituzione della somma di €.800,00 pagata quale corrispettivo per il periodo di degenza.
Per quanto suesposto, dunque, gli appelli vanno rigettati.
La condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado, nonché al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
In virtù della reciproca soccombenza le spese tra la e la società Controparte_1
vanno dichiarate interamente compensate. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 2308/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Condanna, in solido fra loro, l'appellante principale e quello incidentale a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, somma che per Buonaiuto distrae in favore dell'avv.
ME MA dichiaratosi antistatario.
4) Dichiara interamente compensate le spese tra la e la Controparte_1
società Parte_1 Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano