TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona
______________________ del Giudice Dr. AB TI, ha pronunciato la seguente
Per ___________________ SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 10097 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano MONASTERI,
Parte_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
questi, all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, giusta CP_1
procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Revoca il decreto ingiuntivo n° 608/24 emesso da questo Tribunale il 16/05/2024 e rigetta la domanda d'ingiunzione dell' CP_1
Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Stefano MONASTERI.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/07/2024, propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 608/24 di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell' della somma di Euro 3.994,16, a titolo di ratei di CP_1
prestazione di invalidità civile ( indennità mensile di frequenza) indebitamente erogati nel periodo 1/05/2013- 31/12/2013, oltre interessi legali e rimborso delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di indebito CP_1
assistenziale ( cita Cass. 18771/18), che ha sancito l'irripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione, allorchè sussista un affidamento incolpevole del percettore.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda d'ingiunzione.
L' si è costituito con memoria difensiva, rilevando che la fattispecie in CP_1
esame riguardava un indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, che consentiva la ripetibilità sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Concludeva, pertanto, invocando il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa
è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ.,
Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili,
alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11,
quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996,
convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) ..
deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate
operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti
sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal
senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento
dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistita, il verbale della visita di revisione è stato comunicato alla percipiente soltanto il
24/01/2014 e quindi soltanto da tale data, in cui è avvenuta l'effettiva
3 conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario è venuto meno l'affidamento dell'assistita in ordine alla spettanza della prestazione.
Va poi rilevato che, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 6 bis,
D.L. 24/06/2014 n° 90, conv. in L.n.114/2014,: "nelle more dell'effettuazione delle
eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone
con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i
diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura,
cosicchè nel periodo, oggetto dell'indebito contestato, la prestazione era dovuta.
Alla luce di ciò, l'importo richiesto dall' a titolo di ratei di indennità CP_1
mensile di frequenza erogati dal 1° Maggio 2013 al 31 Dicembre 2013 è
irripetibile.
In virtù di tali considerazioni, il ricorso va accolto, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di ingiunzione dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo,
con distrazione in favore dell'Avv. Stefano MONASTERI, ai sensi dell'art. 93
cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 25/10/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025
IL GIUDICE
AB TI
4 5
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona
______________________ del Giudice Dr. AB TI, ha pronunciato la seguente
Per ___________________ SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 10097 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano MONASTERI,
Parte_1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
questi, all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, giusta CP_1
procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Revoca il decreto ingiuntivo n° 608/24 emesso da questo Tribunale il 16/05/2024 e rigetta la domanda d'ingiunzione dell' CP_1
Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Stefano MONASTERI.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/07/2024, propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 608/24 di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell' della somma di Euro 3.994,16, a titolo di ratei di CP_1
prestazione di invalidità civile ( indennità mensile di frequenza) indebitamente erogati nel periodo 1/05/2013- 31/12/2013, oltre interessi legali e rimborso delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di indebito CP_1
assistenziale ( cita Cass. 18771/18), che ha sancito l'irripetibilità dei ratei erogati nel periodo anteriore al provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione, allorchè sussista un affidamento incolpevole del percettore.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda d'ingiunzione.
L' si è costituito con memoria difensiva, rilevando che la fattispecie in CP_1
esame riguardava un indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, che consentiva la ripetibilità sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Concludeva, pertanto, invocando il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa
è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ.,
Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con
riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili,
alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11,
quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996,
convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) ..
deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate
operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti
sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal
senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento
dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistita, il verbale della visita di revisione è stato comunicato alla percipiente soltanto il
24/01/2014 e quindi soltanto da tale data, in cui è avvenuta l'effettiva
3 conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario è venuto meno l'affidamento dell'assistita in ordine alla spettanza della prestazione.
Va poi rilevato che, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 6 bis,
D.L. 24/06/2014 n° 90, conv. in L.n.114/2014,: "nelle more dell'effettuazione delle
eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone
con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i
diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura,
cosicchè nel periodo, oggetto dell'indebito contestato, la prestazione era dovuta.
Alla luce di ciò, l'importo richiesto dall' a titolo di ratei di indennità CP_1
mensile di frequenza erogati dal 1° Maggio 2013 al 31 Dicembre 2013 è
irripetibile.
In virtù di tali considerazioni, il ricorso va accolto, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di ingiunzione dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo,
con distrazione in favore dell'Avv. Stefano MONASTERI, ai sensi dell'art. 93
cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 25/10/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025
IL GIUDICE
AB TI
4 5