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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
La dott.ssa NI OR, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7921 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2024
da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via Martiri della Libertà n. 70/4 a Trebaseleghe (VE), rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Ivan Giacetti (pec:
), nel cui studio in Venezia - Mestre (VE), Via Pepe n. 100 ha Email_1
eletto domicilio
attore appellante
contro
, residente in [...] CP_1
convenuto appellato
e contro
quale impresa designata dal FONDO DI Controparte_2
GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, rappresentata e difesa l'avv. Francesca Meoni (pec:
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
AC UI in Mestre (VE) Piazzale Cialdini n. 2 (pec:
Email_3
convenuta appellata
in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024.
Conclusioni per l'appellante : “Nel merito in via principale: accertare Parte_1
e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della sentenza n. 150/2024 del Giudice di Pace di Venezia per assoluta mancanza di motivazione e dispositivo e per l'effetto disporre la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Venezia affinché provveda alla pronuncia della sentenza. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 150/2024 del
Giudice di Pace di Venezia per mancanza del dispositivo e della motivazione;
per l'effetto procedere alla decisione della causa accogliendo le seguenti conclusioni: A- Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del sig. nell'eziologia del CP_1
sinistro de quo, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore liquidando gli stessi nella somma di euro 9.390,57, già dedotto l'acconto di Euro
1.977,00 corrisposto dalla convenuta compagnia di assicurazione, come sopra determinati, ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa e che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
B- Condannarsi i convenuti al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in euro 2.757,74 già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario sia in relazione alla causa rg 8043/2021 del
Giudice di Pace di Venezia sia in relazione al presente giudizio”
Conclusioni per l'appellata società (già Controparte_3 [...]
) società in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo Controparte_2
2 di Garanzia Vittime della Strada: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, in via principale: ci dichiariamo remissivi alla richiesta avanzata da parte appellante di “accertare e dichiarare
l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della sentenza n. 150/2024 del Giudice di Pace di Venezia per assoluta mancanza di motivazione e dispositivo e per l'effetto disporre la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Venezia affinché provveda alla pronuncia della sentenza”; in via subordinata: nel caso in cui venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 150/2024 del Giudice di
Pace di Venezia per mancanza del dispositivo e della motivazione, per l'effetto si chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni: “Nel merito: in tesi: ritenere congruo e satisfattorio l'importo corrisposto ante causam dalla società al sig. di € 1.977,77 e per l'effetto Controparte_3 Pt_1
rigettare ogni domanda proposta dal medesimo, nei confronti della società , perché Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti;
in ipotesi: condannare la soc. a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato Controparte_3
in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024, non notificata, deducendone l'inesistenza ovvero la nullità assoluta per mancanza di motivazione e dispositivo.
L'appellante ha infatti rilevato come, per mero errore materiale, il Giudice di Pace abbia omesso la parte precettiva del dispositivo, limitandosi ad indicare le parti in causa e riproducendo una motivazione evidentemente relativa ad altra controversia vertente in materia di risarcimento danni da cancellazione di volo aereo e quindi con oggetto ben diverso da quello di cui alla causa instaurata fra le parti.
Sulla base di tali presupposti, l'appellante ha chiesto in via principale che il Tribunale restituisca gli atti al Giudice di Pace di Venezia per la decisione o, in subordine, accertata la nullità della sentenza impugnata, che trattenga la causa per la pronuncia nel merito, ponendo a fondamento della decisione gli atti e i documenti prodotti nella causa R.G. 8043/2021 del Giudice di Pace di Venezia, nonché le risultanze dell'istruzione probatoria ivi svolta e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e
3 non patrimoniali sofferti, complessivamente quantificati nella misura di euro 9.390,57 - già dedotto l'acconto di Euro 1.977,00 corrisposto dalla convenuta compagnia di assicurazione - (misura quindi rettificata rispetto a quella di euro 13.220,45 di cui all'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di
Venezia), ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa e che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Riproponendo le argomentazioni già versate nel primo grado giudizio, l'appellante insiste per il risarcimento del danno non patrimoniale - oltre che nelle componenti del danno biologico temporaneo e del danno biologico permanente - anche nella componente soggettiva legata alla sofferenza morale subita dalla vittima del reato, valutabile alla luce degli elementi oggettivi acquisiti al processo, ed in particolare: delle concrete modalità attraverso le quali si è svolto il sinistro stradale;
delle gravi conseguenze dell'urto, delle lesioni riportate, della sintomatologia ancora presente e dal riscontro alla visita medico-legale, della valutazione della CTU medico-legale del dott. della Per_1
sussistenza di sofferenza, sia nella fase della malattia che nel cronico, della qualificazione del fatto come reato di lesioni personali colpose ex art. 590 bis comma 1 c.p., del ragionamento di tipo presuntivo condotto sulla base dell'id quod plerumque accidit.
Quanto al danno patrimoniale, l'odierno appellante, insiste per la rifusione delle spese mediche, oltre che delle spese legali per l'attività di assistenza stragiudiziale antecedente al giudizio, quantificata in
€ 2.757,74.
Ripropone inoltre la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno dovuto al periodo di inabilità lavorativa dal 20.11.2020 al 03.03.2021. Ribadisce sul punto quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, ovvero che, non avendo potuto lavorare nei turni assegnatili e coincidenti con le giornate festive in cui era prevista l'erogazione di particolari incentivi economici da parte della società datrice di lavoro, sulla base di specifici accordi sindacali, il sig. aveva subito una Pt_1
perdita economica di euro 2.279,19 (come da documentazione dimessa nel giudizio di primo grado, docc. 33-35). Precisa ulteriormente quanto esplicitato (solo) nella comparsa conclusionale dimessa nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ovvero che il danno da mancato guadagno così determinato risulta dalla circostanza documentata che il sig. avrebbe dovuto lavorare il giorno Pt_1
4 21.11.2020 (festività della Madonna della Salute), nella quale era stata spostata anche la festività del
25 aprile, ed inoltre l'8.12.2020, il 25.12.2020, il 26.12.2020, il 31.12.2020, il 01.01.2021, il
06.01.2021, tutte considerate “giornata particolare”, per le quali è prevista una retribuzione di euro
15,51 per ogni ora in relazione ad un turno pari a 6 ore e 47 minuti, oltre a 4 domeniche con retribuzione di 25,00 euro per ogni domenica;
Specifica ancora che nel periodo di inabilità lavorativa non ha percepito i buoni pasto per euro 531,00, né le indennità legate alla effettiva presenza lavorativa per euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la società (già ) in qualità Controparte_3 Controparte_2
di impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nulla opponendo in merito all'eccezione di inesistenza della sentenza impugnata e alla domanda di rimessione della causa avanti al Giudice di Pace per la decisione.
Quanto invece alla domanda formulata in via subordinata dall'appellante - ovvero che sia il Giudice dell'appello a decidere il merito della controversia oggetto della sentenza impugnata, ponendo a fondamento del decisum gli atti di causa, i documenti e le risultanze istruttorie del procedimento iscritto al n. R.G. 8043/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia - la società appellata rappresenta di aver contestato, nel corso del giudizio di primo grado, ogni voce di danno in quanto eccessiva ed ingiustificata, così come di aver contestato sia la richiesta di € 1.617,84 quanto a
“sofferenza soggettiva” e quella di risarcimento del mancato guadagno in quanto non adeguatamente dimostrate, sia le conclusioni formulate dal CTU medico-legale, dott. in quanto eccessive. Per_1
L'appella rappresenta inoltre di aver contestato la domanda di rifusione delle spese straordinarie dell'importo di € 2.757,74 in quanto non supportata dalla prova della loro concreta utilità, nonché di tutte le spese sostenute poiché non adeguatamente provate e documentate, sia negli importi che nella loro consequenzialità, rispetto all'evento per cui è causa.
L'appellata rappresenta inoltre di essersi opposta al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme sulle quali vengano già riconosciuti gli interessi, sulla base dell'orientamento della
Suprema Corte.
Tanto premesso, la società appellata, ritenendo l'importo di € 1.977,77 già corrisposto al sig.
ampiamente e congruamente satisfattorio di ogni richiesta, ha chiesto il rigetto di ogni Pt_1
5 ulteriore pretesa, in quanto infondata, eccessiva e non adeguatamente provata e, in ipotesi, la condanna di a corrispondere l'importo ritenuto di giustizia ancorché Controparte_4
provato in corso di giudizio.
*****
Quanto al merito della causa di primo grado, l'appellante espone di aver convenuto avanti al Giudice di Pace di Venezia il sig. e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_5
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirli
[...]
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro in cui l'odierno appellante era rimasto coinvolto in data 20.11.2020 lungo la Via Castellana in località
RT (VE). In particolare, il sig. deduce che stava conducendo l'autobus Parte_1
Scania, targato CR136RS, quando era entrato in collisione con il veicolo AR, targato BH482FA, condotto da di proprietà di , che, provenendo dall'opposto senso di marcia, Per_2 CP_1
dopo aver urtato un'autovettura che lo precedeva, aveva invaso l'opposta corsia impegnata dall'autobus, urtandolo frontalmente.
Il veicolo di proprietà di era risultato privo di copertura assicurativa per la circolazione CP_1
stradale. Poiché le richieste risarcitorie non avevano avuto alcun esito, il sig. aveva Parte_1
instaurato avanti al Giudice di Pace di Venezia procedimento iscritto a ruolo con il n. R.G.
8043/2021, chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella CP_6
causazione del sinistro e condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore da liquidarsi nella somma di euro 13.220,35, ovvero nella diversa somma da quantificarsi in corso di causa e comunque di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo e nei limiti della competenza del giudie adito, oltre alle spese legali.
Si è costituita in giudizio la in forza dell'art. 283, comma 1 lett. CP_4 Controparte_5
b) D.Lgs n. 209/2005 - secondo il quale il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione - nulla opponendo in relazione alla dinamica de sinistro, ma contestando il quantum della domanda attorea
6 e ritenendo interamente satisfattivo delle pretese formulate l'importo di € 1.977,77, liquidato ante causam, sulla base della perizia del medico-legale fiduciario della compagnia che aveva riconosciuto al sig. IP 1%, ITA 75% 10 giorni, ITA 50% 15 giorni, ITA 25% 50 giorni. Pt_1
In mancanza di contestazione in merito all'an, la causa è stata istruita, oltre che sulla base della produzione documentale delle parti, mediante l'espletamento di perizia medico legale nella quale il
C.T.U., dott. ha confermato che il sig. in conseguenza del sinistro verificatosi in Per_1 Pt_1
data 20.11.2020 ha riportato “distorsione del rachide cervicale e dorso lombare”. Nell'elaborato peritale il consulente ha precisato che “non emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale tra la dinamica del fatto lesivo, come descrittomi e secondo quanto rilevabile in atti, e le lesioni subite dal Periziando. Le stesse risultano compatibili con il corretto uso dei previsti presidi di sicurezza e ai sensi della nuova normativa di legge (art. 139 codice delle assicurazioni come modificato dalla Lg. 124/2017) “visivamente” ovvero clinicamente constatata e suscettibili di asseverazione strumentale”. Per quanto riguarda le conseguenze dannose a carattere temporaneo e permanente, il CTU ha poi concluso che “le lesioni riportate dal Periziato nel sinistro in oggetto hanno causato un periodo di inabilità temporanea lavorativa assoluta pari a giorni 76, nonché un danno biologico temporaneo parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 40 al 25% con livello di sofferenza di grado medio-lieve. Gli attuali postumi sono caratterizzati dalla persistenza di sindrome algico-disfunzinale post distorsiva del rachide cervicale e dorsolombare, con positivo riscontro clinico e strumentale, per un danno permanente all'integrità psico-fisica del Periziato valutabile, con riferimento alle indicazioni tabellari del DM 03.07.2003, pari al 3% costitutivo di livello di sofferenza di grado lieve nel cronico ”. Quanto alle spese mediche, esse sono state ritenute congrue e pertinenti nella misura di euro 1.172,95.
Espletata la CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini per comparse conclusionali.
*****
L'appello è fondato e può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
Va preliminarmente dichiarata la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Venezia, n.
150/2024 pubblicata il 13.01.2024, atteso che l'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti
7 di causa, così come la parte la parte motiva, sono riferibili con tutta evidenza ad una controversia diversa da quella azionata. Difetta inoltre del tutto il dispositivo. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel caso di sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio
(esattamente individuate nell'epigrafe), ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, deve ritenersi, in difetto degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso, affetta da nullità insanabile o giuridica inesistenza, evidentemente non emendabile per mezzo del procedimento per correzione di errore materiale non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi giacché la decisione manca del tutto
(Cass. civ. 20.12.2021, n. 40883). A tale incompiuto esercizio della giurisdizione è dunque legittimo e doveroso porre rimedio mediante la rinnovazione d'ufficio della decisione mancata, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (cfr. Cass. n. 30067 del 29/12/2011; n. 6162 del 17/03/2014; n.
16947 del 19/06/2019; n. 2766 del 6/02/2020).
Poiché la nullità della sentenza de qua non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass. 30.06.2022, n. 20834; Cass. 10.06.2009, n. 13331), spetta al Giudice del gravame, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, decidere nel merito la causa già sottoposta al Giudice di Pace di Venezia, rubricata al n. R.G. 8043/2021, sulla base dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruzione probatoria espletata.
*****
Va anzitutto rilevato che non v'è contestazione da parte della compagnia convenuta in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del sig. nella causazione del medesimo. La Per_2
prova del danno subito e del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dal sig.
è inoltre offerta dalla CTU medico legale espletata dal dott. alle cui indagini e Pt_1 Per_1
conclusioni peritali il Tribunale non ritiene di doversi discostare in quanto logicamente e congruamente motivate.
Il Ctu ha infatti confermato che il sig. in conseguenza del sinistro verificatosi in data Pt_1
20.11.2020 ha riportato la “distorsione del rachide cervicale e dorso lombare” e che “non emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale tra la dinamica del fatto lesivo e le lesioni subite dal periziando. Le stesse risultano compatibili con il corretto uso dei previsti presidi di sicurezza e
8 ai sensi della nuova normativa di legge (art. 139 codice delle assicurazioni come modificato dalla
Lg. 124/2017) “visivamente” ovvero clinicamente constatata e suscettibili di asseverazione strumentale”.
Tanto premesso, deve quindi provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale, accertando altresì la risarcibilità o meno del c.d. danno morale allegato dal ricorrente.
Com'è noto, rientrano nell'alveo del danno non patrimoniale tutte le conseguenze, non connotate da rilevanza economica, subite dalla persona per fatti illeciti determinanti un fatto ingiusto o per lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali.
Il danno non patrimoniale comprende quindi anzitutto il danno biologico ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata suscettibile di accertamento medico legale che esplica la sua incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. A partire dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 14.06.1986, n. 184, il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di danno biologico che include la componente della menomazione fisica e psichica che esige una valutazione medico legale conforme ai principi dell'eziologia della scienza medica e biologia (Cass. civ.
21.11.2017, n. 27574) e la componente che attiene agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, alla perdita della capacità lavorativa generica, della capacità di svolgere attività socialmente rilevanti o anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. civ. 11.11.2019, n. 28989; Cass. civ.
06.04.2022, n. 1122).
Stante la descritta natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale". Il danno biologico è infatti un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico a base organica derivante dalle lesioni - ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata - sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o
9 funzionale (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010; Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. civ. Sez. III,
Sent., (ud. 10/09/2019) 04/02/2020, n. 2461).
Con particolare riguardo al quantum, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “le lesioni riportate dal periziato nel sinistro in oggetto hanno causato un periodo di inabilità temporanea lavorativa assoluta pari a giorni 76, nonché un danno biologico temporaneo parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 40 al 25% con livello di sofferenza di grado medio- lieve. Gli attuali postumi sono caratterizzati dalla persistenza di sindrome algico-disfunzionale post distorsiva del rachide cervicale e dorsolombare, con positivo riscontro clinico e strumentale, per un danno permanente all'integrità psico-fisica del Periziato valutabile, con riferimento alle indicazioni tabellari del DM 03.07.2003, pari al 3% costitutivo di livello di sofferenza di grado lieve nel cronico.
Tanto premesso, essendo stato riscontrato un danno biologico di lieve entità, derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, andrà operata una liquidazione equitativa del danno medesimo secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lgs 209/2005, come aggiornati dal DM 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. N. 176 del
31.07.2025. Tanto in considerazione del fatto che il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronuncia, senza che la durata del processo possa produrre effetti in danno dell'attore vittorioso” (Cass. 16.11.2005 n. 23225).
Il danno c.d. biologico subito dal sig. alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e Pt_1
tenuto conto dell'età del danneggiato (n. 16.08.1975) all'epoca del sinistro (20.11.2020), viene quindi di liquidato in complessivi euro 8.675,93, come di seguito precisato (applicando come valore dell'indennità giornaliera €56,18 e come valore del punto base del danno permanente € 963,40):
- invalidità permanente 3%: € 2.861,30
- inabilità temporanea totale 76 giorni: € 4.269,68
- inabilità temporanea parziale giorni 10 al 75%: € 421,35
- inabilità temporanea parziale 20 giorni al 50% : € 561,80
- inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 25%: € 561,80
€ 8.675,93
10 L'odierno appellante ha altresì richiesto il riconoscimento del danno morale.
Stanti i rilievi della società convenuta sul punto, va ricordato che, il danno morale – distinto dal danno biologico – può essere riconosciuto (cfr. Cass. SU, sent. n. 26972 dell'11/11/2008; Cort. Cost.
235/2004), anche in caso di lesioni di lieve entità, valorizzando il disposto dell'art. 139, co. 3 cod. ass. secondo il quale, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Secondo la costante giurisprudenza anche di merito, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del c.d. danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del c.d. danno morale, ovvero di un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto che non ha fondamento medico legale e che consiste nella sofferenza emotiva causata, ad esempio, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dal timore per la propria sorte, dalla tristezza e dal rimpianto per il perduto benessere.
Fermo restando che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze meramente descrittive, si osserva infatti come il c.d. danno morale si sviluppi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e come, non essendo compreso nel danno biologico, sia risarcibile in via autonoma (cfr.
Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, ove dedotto e provato anche per il tramite di presunzioni, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Uno degli elementi da cui è possibile presumere la sussistenza di un danno morale è la sofferenza della persona, nell'ambito del quale rientra anche il dolore provato per le lesioni subite a causa del sinistro, con la specificazione per cui, quando le lesioni sono di lieve entità, si ritengono normalmente assorbite nel danno biologico tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese
11 quelle misurabili sotto il profilo del danno morale, salvo prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. Sez.
III, ord. n. 6444 del 3/3/2023)
Infatti, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), è altresì vero che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/03/2023, n. 6444;
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/03/2025, n. 8475).
In altre parole, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi presumibilmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salvo rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale, laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 01.03.2024; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11.02.2025, n.
3488). Tanto sulla base della ragionevole idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento della vita psicologica del danneggiato (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023, cit.).
Nei casi di microlesioni, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, le conseguenze morali concrete (es. sofferenza psichica, perdita di serenità familiare, vergogna,
12 ansia). In assenza di una prova distinta, il danno morale viene ritenuto “normalmente assorbito” nella personalizzazione del danno biologico (Cass. Civ. 20.05.2025, n. 13383).
L'automatico riconoscimento del danno morale accanto alla personalizzazione al 20% del danno biologico comporterebbe infatti una duplicazione risarcitoria, contraria a un sistema equo e unitario.
Nel caso che ci occupa il CTU ha riconosciuto che il grado di sofferenza medio lieve nei giorni di inabilità temporanea totale e parziale e di grado lieve nel cronico.
Può poi desumersi un non irrilevante patema d'animo dalla dinamica del sinistro (impatto con auto proveniente dall'opposto senso di marcia, che perdendo il controllo, ha invaso contromano la corsia di marcia urtando l'autobus condotto dal sig. durante il servizio di trasporto di passeggeri). Pt_1
Considerati tali fattori, la durata dell'inabilità temporanea, il grado della sofferenza morale valutata dal CTU, pare dunque congruo riconoscere per il periodo di IT il danno morale nella misura del 5%
- stante la maggiore intensità della sofferenza menomazione correlata in tale fase. Nulla per il periodo di IP, stante ridotta intensità della sofferenza in detto periodo. Il sig. non ha infatti dedotto Pt_1
ed allegato ulteriori specifici elementi idonei a giustificare una diversa maggiore valutazione della sofferenza morale patita.
Il danno c.d. morale viene quindi liquidato in euro € 290,73 ( pari al 5% di 5.814,63).
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e, in particolare, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo di inabilità lavorativa, si rileva come non sia stata fornita adeguata prova della spettanza sia dei buoni pasto che delle indennità richieste.
La documentazione dimessa (docc. 33 – 35, fascicolo di primo grado) comprova esclusivamente la spettanza dell'importo di euro 38,00 per la giornata della festività del redentore, nella quale era programmato un turno di lavoro. Le festività dell'08.12.2020, 26.12.2020 e 06.01.2021, non sono invece contemplate come “giornate particolari” dal verbale di accordo dimesso in causa (doc. 34).
Quanto alle giornate del 25.12.2020, 31.12.2020, 01.01.2021, la documentazione in atti (doc. 35) comprova che il sig. era solo reperibile, mentre non v'è certezza che avrebbe lavorato. Anche Pt_1
in ordine alle giornate lavorative domenicali viene prodotta esclusivamente la programmazione dei turni, ma nulla viene dimesso a riprova della spettanza di euro 25,00 per ciascuna domenica.
13 Le spese mediche sostenute, documentate in atti, sono da ritenersi congrue e pertinenti per un totale di € 1.172,95 comprensive della consulenza medico legale di parte svolta in sede stragiudiziali (euro
375,00), oltre alle quali andranno rifuse le spese per la consulenza medico legale d'ufficio.
Va invece rigettata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali relative all'attività di assistenza legale espletata in fase stragiudiziale non essendo stata documentata attività specifica ulteriore e diversa rispetto a quella relativa allo studio della controversia già ricompreso nei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
Tutto ciò premesso e considerato i danni tutti patrimoniale e non patrimoniali subiti da Pt_1
in conseguenza del sinistro di cui è causa, possono essere come segue complessivamente
[...]
quantificati:
- invalidità permanente 3%: € 2.861,30
- inabilità temporanea totale 76 giorni: € 4.269,68
- inabilità temporanea parziale giorni 10 al 75%: € 421,35
- inabilità temporanea parziale 20 giorni al 50% : € 561,80
- inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 25%: € 561,80
€ 8.675,93
- danno morale: € 290,73 totale danno non patrimoniale: € 8.966,66
- mancato guadagno € 38,00
- spese mediche € 797,95
- spese di CTP stragiudiziale € 375,00 totale danno patrimoniale: € 1.210,95
totale complessivo € 10.177,61
Su tali somme andrà detratto l'acconto di € 1.977,00 versato ante causam al sig. e da Pt_1
devalutarsi alla data dell'illecito e dovranno computarsi interessi e rivalutazione come da dispositivo
(sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
In virtù del principio di soccombenza, le spese del giudizio di primo grado, nonché le spese di CTU
e CTP vanno poste in solido a carico dei convenuti e quantificate secondo i parametri di cui al D.M.
14 55/14, così come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Vanno compensate le spese del presente procedimento, atteso che l'iniziativa giudiziale e la conseguente attività defensionale, conseguono esclusivamente al mancato esercizio della giurisdizione da parte del Giudice del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara la nullità insanabile della sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024 e, per l'effetto, decidendo nel merito della controversia:
2) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di conducente del veicolo di proprietà Per_2
di , condanna il medesimo in solido con la (GIÀ CP_1 Controparte_4
) al risarcimento dei danni subiti da a Controparte_2 Parte_1
causa dell'incidente stradale del 20.11.2020 per cui è causa accertati:
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 8.966,66, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 20.11.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 1.210,95, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli esborsi;
somme da cui dovrà detrarsi l'acconto già ricevuto, pari ad € 1.977,00, da devalutarsi alla data dell'illecito e rispetto al quale dovranno computarsi interessi compensativi secondo i criteri di cui alla parte motiva;
3) condanna e la (GIÀ CP_1 Controparte_4 [...]
), in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice nel Controparte_2
giudizio avanti al Giudice di pace di Venezia, pari a complessivi € 2.090,00 per compenso professionale oltre € 286,61 per anticipazioni, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore del procuratore antistatario, compensate integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
15 4) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU e di CTP nei limiti in cui documentate in atti.
Venezia, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NI OR
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
La dott.ssa NI OR, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7921 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2024
da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Via Martiri della Libertà n. 70/4 a Trebaseleghe (VE), rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Ivan Giacetti (pec:
), nel cui studio in Venezia - Mestre (VE), Via Pepe n. 100 ha Email_1
eletto domicilio
attore appellante
contro
, residente in [...] CP_1
convenuto appellato
e contro
quale impresa designata dal FONDO DI Controparte_2
GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, rappresentata e difesa l'avv. Francesca Meoni (pec:
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
AC UI in Mestre (VE) Piazzale Cialdini n. 2 (pec:
Email_3
convenuta appellata
in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024.
Conclusioni per l'appellante : “Nel merito in via principale: accertare Parte_1
e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della sentenza n. 150/2024 del Giudice di Pace di Venezia per assoluta mancanza di motivazione e dispositivo e per l'effetto disporre la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Venezia affinché provveda alla pronuncia della sentenza. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 150/2024 del
Giudice di Pace di Venezia per mancanza del dispositivo e della motivazione;
per l'effetto procedere alla decisione della causa accogliendo le seguenti conclusioni: A- Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del sig. nell'eziologia del CP_1
sinistro de quo, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore liquidando gli stessi nella somma di euro 9.390,57, già dedotto l'acconto di Euro
1.977,00 corrisposto dalla convenuta compagnia di assicurazione, come sopra determinati, ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa e che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
B- Condannarsi i convenuti al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in euro 2.757,74 già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario sia in relazione alla causa rg 8043/2021 del
Giudice di Pace di Venezia sia in relazione al presente giudizio”
Conclusioni per l'appellata società (già Controparte_3 [...]
) società in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo Controparte_2
2 di Garanzia Vittime della Strada: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, in via principale: ci dichiariamo remissivi alla richiesta avanzata da parte appellante di “accertare e dichiarare
l'inesistenza ovvero la nullità assoluta della sentenza n. 150/2024 del Giudice di Pace di Venezia per assoluta mancanza di motivazione e dispositivo e per l'effetto disporre la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Venezia affinché provveda alla pronuncia della sentenza”; in via subordinata: nel caso in cui venga accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 150/2024 del Giudice di
Pace di Venezia per mancanza del dispositivo e della motivazione, per l'effetto si chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni: “Nel merito: in tesi: ritenere congruo e satisfattorio l'importo corrisposto ante causam dalla società al sig. di € 1.977,77 e per l'effetto Controparte_3 Pt_1
rigettare ogni domanda proposta dal medesimo, nei confronti della società , perché Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti;
in ipotesi: condannare la soc. a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato Controparte_3
in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024, non notificata, deducendone l'inesistenza ovvero la nullità assoluta per mancanza di motivazione e dispositivo.
L'appellante ha infatti rilevato come, per mero errore materiale, il Giudice di Pace abbia omesso la parte precettiva del dispositivo, limitandosi ad indicare le parti in causa e riproducendo una motivazione evidentemente relativa ad altra controversia vertente in materia di risarcimento danni da cancellazione di volo aereo e quindi con oggetto ben diverso da quello di cui alla causa instaurata fra le parti.
Sulla base di tali presupposti, l'appellante ha chiesto in via principale che il Tribunale restituisca gli atti al Giudice di Pace di Venezia per la decisione o, in subordine, accertata la nullità della sentenza impugnata, che trattenga la causa per la pronuncia nel merito, ponendo a fondamento della decisione gli atti e i documenti prodotti nella causa R.G. 8043/2021 del Giudice di Pace di Venezia, nonché le risultanze dell'istruzione probatoria ivi svolta e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e
3 non patrimoniali sofferti, complessivamente quantificati nella misura di euro 9.390,57 - già dedotto l'acconto di Euro 1.977,00 corrisposto dalla convenuta compagnia di assicurazione - (misura quindi rettificata rispetto a quella di euro 13.220,45 di cui all'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di
Venezia), ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa e che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Riproponendo le argomentazioni già versate nel primo grado giudizio, l'appellante insiste per il risarcimento del danno non patrimoniale - oltre che nelle componenti del danno biologico temporaneo e del danno biologico permanente - anche nella componente soggettiva legata alla sofferenza morale subita dalla vittima del reato, valutabile alla luce degli elementi oggettivi acquisiti al processo, ed in particolare: delle concrete modalità attraverso le quali si è svolto il sinistro stradale;
delle gravi conseguenze dell'urto, delle lesioni riportate, della sintomatologia ancora presente e dal riscontro alla visita medico-legale, della valutazione della CTU medico-legale del dott. della Per_1
sussistenza di sofferenza, sia nella fase della malattia che nel cronico, della qualificazione del fatto come reato di lesioni personali colpose ex art. 590 bis comma 1 c.p., del ragionamento di tipo presuntivo condotto sulla base dell'id quod plerumque accidit.
Quanto al danno patrimoniale, l'odierno appellante, insiste per la rifusione delle spese mediche, oltre che delle spese legali per l'attività di assistenza stragiudiziale antecedente al giudizio, quantificata in
€ 2.757,74.
Ripropone inoltre la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno dovuto al periodo di inabilità lavorativa dal 20.11.2020 al 03.03.2021. Ribadisce sul punto quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, ovvero che, non avendo potuto lavorare nei turni assegnatili e coincidenti con le giornate festive in cui era prevista l'erogazione di particolari incentivi economici da parte della società datrice di lavoro, sulla base di specifici accordi sindacali, il sig. aveva subito una Pt_1
perdita economica di euro 2.279,19 (come da documentazione dimessa nel giudizio di primo grado, docc. 33-35). Precisa ulteriormente quanto esplicitato (solo) nella comparsa conclusionale dimessa nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ovvero che il danno da mancato guadagno così determinato risulta dalla circostanza documentata che il sig. avrebbe dovuto lavorare il giorno Pt_1
4 21.11.2020 (festività della Madonna della Salute), nella quale era stata spostata anche la festività del
25 aprile, ed inoltre l'8.12.2020, il 25.12.2020, il 26.12.2020, il 31.12.2020, il 01.01.2021, il
06.01.2021, tutte considerate “giornata particolare”, per le quali è prevista una retribuzione di euro
15,51 per ogni ora in relazione ad un turno pari a 6 ore e 47 minuti, oltre a 4 domeniche con retribuzione di 25,00 euro per ogni domenica;
Specifica ancora che nel periodo di inabilità lavorativa non ha percepito i buoni pasto per euro 531,00, né le indennità legate alla effettiva presenza lavorativa per euro 300,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la società (già ) in qualità Controparte_3 Controparte_2
di impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nulla opponendo in merito all'eccezione di inesistenza della sentenza impugnata e alla domanda di rimessione della causa avanti al Giudice di Pace per la decisione.
Quanto invece alla domanda formulata in via subordinata dall'appellante - ovvero che sia il Giudice dell'appello a decidere il merito della controversia oggetto della sentenza impugnata, ponendo a fondamento del decisum gli atti di causa, i documenti e le risultanze istruttorie del procedimento iscritto al n. R.G. 8043/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia - la società appellata rappresenta di aver contestato, nel corso del giudizio di primo grado, ogni voce di danno in quanto eccessiva ed ingiustificata, così come di aver contestato sia la richiesta di € 1.617,84 quanto a
“sofferenza soggettiva” e quella di risarcimento del mancato guadagno in quanto non adeguatamente dimostrate, sia le conclusioni formulate dal CTU medico-legale, dott. in quanto eccessive. Per_1
L'appella rappresenta inoltre di aver contestato la domanda di rifusione delle spese straordinarie dell'importo di € 2.757,74 in quanto non supportata dalla prova della loro concreta utilità, nonché di tutte le spese sostenute poiché non adeguatamente provate e documentate, sia negli importi che nella loro consequenzialità, rispetto all'evento per cui è causa.
L'appellata rappresenta inoltre di essersi opposta al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme sulle quali vengano già riconosciuti gli interessi, sulla base dell'orientamento della
Suprema Corte.
Tanto premesso, la società appellata, ritenendo l'importo di € 1.977,77 già corrisposto al sig.
ampiamente e congruamente satisfattorio di ogni richiesta, ha chiesto il rigetto di ogni Pt_1
5 ulteriore pretesa, in quanto infondata, eccessiva e non adeguatamente provata e, in ipotesi, la condanna di a corrispondere l'importo ritenuto di giustizia ancorché Controparte_4
provato in corso di giudizio.
*****
Quanto al merito della causa di primo grado, l'appellante espone di aver convenuto avanti al Giudice di Pace di Venezia il sig. e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_5
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirli
[...]
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro in cui l'odierno appellante era rimasto coinvolto in data 20.11.2020 lungo la Via Castellana in località
RT (VE). In particolare, il sig. deduce che stava conducendo l'autobus Parte_1
Scania, targato CR136RS, quando era entrato in collisione con il veicolo AR, targato BH482FA, condotto da di proprietà di , che, provenendo dall'opposto senso di marcia, Per_2 CP_1
dopo aver urtato un'autovettura che lo precedeva, aveva invaso l'opposta corsia impegnata dall'autobus, urtandolo frontalmente.
Il veicolo di proprietà di era risultato privo di copertura assicurativa per la circolazione CP_1
stradale. Poiché le richieste risarcitorie non avevano avuto alcun esito, il sig. aveva Parte_1
instaurato avanti al Giudice di Pace di Venezia procedimento iscritto a ruolo con il n. R.G.
8043/2021, chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella CP_6
causazione del sinistro e condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore da liquidarsi nella somma di euro 13.220,35, ovvero nella diversa somma da quantificarsi in corso di causa e comunque di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo e nei limiti della competenza del giudie adito, oltre alle spese legali.
Si è costituita in giudizio la in forza dell'art. 283, comma 1 lett. CP_4 Controparte_5
b) D.Lgs n. 209/2005 - secondo il quale il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione - nulla opponendo in relazione alla dinamica de sinistro, ma contestando il quantum della domanda attorea
6 e ritenendo interamente satisfattivo delle pretese formulate l'importo di € 1.977,77, liquidato ante causam, sulla base della perizia del medico-legale fiduciario della compagnia che aveva riconosciuto al sig. IP 1%, ITA 75% 10 giorni, ITA 50% 15 giorni, ITA 25% 50 giorni. Pt_1
In mancanza di contestazione in merito all'an, la causa è stata istruita, oltre che sulla base della produzione documentale delle parti, mediante l'espletamento di perizia medico legale nella quale il
C.T.U., dott. ha confermato che il sig. in conseguenza del sinistro verificatosi in Per_1 Pt_1
data 20.11.2020 ha riportato “distorsione del rachide cervicale e dorso lombare”. Nell'elaborato peritale il consulente ha precisato che “non emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale tra la dinamica del fatto lesivo, come descrittomi e secondo quanto rilevabile in atti, e le lesioni subite dal Periziando. Le stesse risultano compatibili con il corretto uso dei previsti presidi di sicurezza e ai sensi della nuova normativa di legge (art. 139 codice delle assicurazioni come modificato dalla Lg. 124/2017) “visivamente” ovvero clinicamente constatata e suscettibili di asseverazione strumentale”. Per quanto riguarda le conseguenze dannose a carattere temporaneo e permanente, il CTU ha poi concluso che “le lesioni riportate dal Periziato nel sinistro in oggetto hanno causato un periodo di inabilità temporanea lavorativa assoluta pari a giorni 76, nonché un danno biologico temporaneo parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 40 al 25% con livello di sofferenza di grado medio-lieve. Gli attuali postumi sono caratterizzati dalla persistenza di sindrome algico-disfunzinale post distorsiva del rachide cervicale e dorsolombare, con positivo riscontro clinico e strumentale, per un danno permanente all'integrità psico-fisica del Periziato valutabile, con riferimento alle indicazioni tabellari del DM 03.07.2003, pari al 3% costitutivo di livello di sofferenza di grado lieve nel cronico ”. Quanto alle spese mediche, esse sono state ritenute congrue e pertinenti nella misura di euro 1.172,95.
Espletata la CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concessi i termini per comparse conclusionali.
*****
L'appello è fondato e può trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
Va preliminarmente dichiarata la nullità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Venezia, n.
150/2024 pubblicata il 13.01.2024, atteso che l'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti
7 di causa, così come la parte la parte motiva, sono riferibili con tutta evidenza ad una controversia diversa da quella azionata. Difetta inoltre del tutto il dispositivo. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel caso di sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio
(esattamente individuate nell'epigrafe), ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, deve ritenersi, in difetto degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso, affetta da nullità insanabile o giuridica inesistenza, evidentemente non emendabile per mezzo del procedimento per correzione di errore materiale non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi giacché la decisione manca del tutto
(Cass. civ. 20.12.2021, n. 40883). A tale incompiuto esercizio della giurisdizione è dunque legittimo e doveroso porre rimedio mediante la rinnovazione d'ufficio della decisione mancata, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (cfr. Cass. n. 30067 del 29/12/2011; n. 6162 del 17/03/2014; n.
16947 del 19/06/2019; n. 2766 del 6/02/2020).
Poiché la nullità della sentenza de qua non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass. 30.06.2022, n. 20834; Cass. 10.06.2009, n. 13331), spetta al Giudice del gravame, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, decidere nel merito la causa già sottoposta al Giudice di Pace di Venezia, rubricata al n. R.G. 8043/2021, sulla base dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruzione probatoria espletata.
*****
Va anzitutto rilevato che non v'è contestazione da parte della compagnia convenuta in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del sig. nella causazione del medesimo. La Per_2
prova del danno subito e del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dal sig.
è inoltre offerta dalla CTU medico legale espletata dal dott. alle cui indagini e Pt_1 Per_1
conclusioni peritali il Tribunale non ritiene di doversi discostare in quanto logicamente e congruamente motivate.
Il Ctu ha infatti confermato che il sig. in conseguenza del sinistro verificatosi in data Pt_1
20.11.2020 ha riportato la “distorsione del rachide cervicale e dorso lombare” e che “non emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale tra la dinamica del fatto lesivo e le lesioni subite dal periziando. Le stesse risultano compatibili con il corretto uso dei previsti presidi di sicurezza e
8 ai sensi della nuova normativa di legge (art. 139 codice delle assicurazioni come modificato dalla
Lg. 124/2017) “visivamente” ovvero clinicamente constatata e suscettibili di asseverazione strumentale”.
Tanto premesso, deve quindi provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale, accertando altresì la risarcibilità o meno del c.d. danno morale allegato dal ricorrente.
Com'è noto, rientrano nell'alveo del danno non patrimoniale tutte le conseguenze, non connotate da rilevanza economica, subite dalla persona per fatti illeciti determinanti un fatto ingiusto o per lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali.
Il danno non patrimoniale comprende quindi anzitutto il danno biologico ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata suscettibile di accertamento medico legale che esplica la sua incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. A partire dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 14.06.1986, n. 184, il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di danno biologico che include la componente della menomazione fisica e psichica che esige una valutazione medico legale conforme ai principi dell'eziologia della scienza medica e biologia (Cass. civ.
21.11.2017, n. 27574) e la componente che attiene agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, alla perdita della capacità lavorativa generica, della capacità di svolgere attività socialmente rilevanti o anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. civ. 11.11.2019, n. 28989; Cass. civ.
06.04.2022, n. 1122).
Stante la descritta natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale". Il danno biologico è infatti un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico a base organica derivante dalle lesioni - ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata - sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o
9 funzionale (cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010; Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. civ. Sez. III,
Sent., (ud. 10/09/2019) 04/02/2020, n. 2461).
Con particolare riguardo al quantum, va osservato che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “le lesioni riportate dal periziato nel sinistro in oggetto hanno causato un periodo di inabilità temporanea lavorativa assoluta pari a giorni 76, nonché un danno biologico temporaneo parziale di giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 40 al 25% con livello di sofferenza di grado medio- lieve. Gli attuali postumi sono caratterizzati dalla persistenza di sindrome algico-disfunzionale post distorsiva del rachide cervicale e dorsolombare, con positivo riscontro clinico e strumentale, per un danno permanente all'integrità psico-fisica del Periziato valutabile, con riferimento alle indicazioni tabellari del DM 03.07.2003, pari al 3% costitutivo di livello di sofferenza di grado lieve nel cronico.
Tanto premesso, essendo stato riscontrato un danno biologico di lieve entità, derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, andrà operata una liquidazione equitativa del danno medesimo secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lgs 209/2005, come aggiornati dal DM 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. N. 176 del
31.07.2025. Tanto in considerazione del fatto che il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronuncia, senza che la durata del processo possa produrre effetti in danno dell'attore vittorioso” (Cass. 16.11.2005 n. 23225).
Il danno c.d. biologico subito dal sig. alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e Pt_1
tenuto conto dell'età del danneggiato (n. 16.08.1975) all'epoca del sinistro (20.11.2020), viene quindi di liquidato in complessivi euro 8.675,93, come di seguito precisato (applicando come valore dell'indennità giornaliera €56,18 e come valore del punto base del danno permanente € 963,40):
- invalidità permanente 3%: € 2.861,30
- inabilità temporanea totale 76 giorni: € 4.269,68
- inabilità temporanea parziale giorni 10 al 75%: € 421,35
- inabilità temporanea parziale 20 giorni al 50% : € 561,80
- inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 25%: € 561,80
€ 8.675,93
10 L'odierno appellante ha altresì richiesto il riconoscimento del danno morale.
Stanti i rilievi della società convenuta sul punto, va ricordato che, il danno morale – distinto dal danno biologico – può essere riconosciuto (cfr. Cass. SU, sent. n. 26972 dell'11/11/2008; Cort. Cost.
235/2004), anche in caso di lesioni di lieve entità, valorizzando il disposto dell'art. 139, co. 3 cod. ass. secondo il quale, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Secondo la costante giurisprudenza anche di merito, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del c.d. danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del c.d. danno morale, ovvero di un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto che non ha fondamento medico legale e che consiste nella sofferenza emotiva causata, ad esempio, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dal timore per la propria sorte, dalla tristezza e dal rimpianto per il perduto benessere.
Fermo restando che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze meramente descrittive, si osserva infatti come il c.d. danno morale si sviluppi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e come, non essendo compreso nel danno biologico, sia risarcibile in via autonoma (cfr.
Cass. 17/05/2022, n. 15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, ove dedotto e provato anche per il tramite di presunzioni, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Uno degli elementi da cui è possibile presumere la sussistenza di un danno morale è la sofferenza della persona, nell'ambito del quale rientra anche il dolore provato per le lesioni subite a causa del sinistro, con la specificazione per cui, quando le lesioni sono di lieve entità, si ritengono normalmente assorbite nel danno biologico tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese
11 quelle misurabili sotto il profilo del danno morale, salvo prova contraria (cfr. in tal senso, Cass. Sez.
III, ord. n. 6444 del 3/3/2023)
Infatti, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), è altresì vero che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/03/2023, n. 6444;
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/03/2025, n. 8475).
In altre parole, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi presumibilmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salvo rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale, laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 01.03.2024; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11.02.2025, n.
3488). Tanto sulla base della ragionevole idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento della vita psicologica del danneggiato (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023, cit.).
Nei casi di microlesioni, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, le conseguenze morali concrete (es. sofferenza psichica, perdita di serenità familiare, vergogna,
12 ansia). In assenza di una prova distinta, il danno morale viene ritenuto “normalmente assorbito” nella personalizzazione del danno biologico (Cass. Civ. 20.05.2025, n. 13383).
L'automatico riconoscimento del danno morale accanto alla personalizzazione al 20% del danno biologico comporterebbe infatti una duplicazione risarcitoria, contraria a un sistema equo e unitario.
Nel caso che ci occupa il CTU ha riconosciuto che il grado di sofferenza medio lieve nei giorni di inabilità temporanea totale e parziale e di grado lieve nel cronico.
Può poi desumersi un non irrilevante patema d'animo dalla dinamica del sinistro (impatto con auto proveniente dall'opposto senso di marcia, che perdendo il controllo, ha invaso contromano la corsia di marcia urtando l'autobus condotto dal sig. durante il servizio di trasporto di passeggeri). Pt_1
Considerati tali fattori, la durata dell'inabilità temporanea, il grado della sofferenza morale valutata dal CTU, pare dunque congruo riconoscere per il periodo di IT il danno morale nella misura del 5%
- stante la maggiore intensità della sofferenza menomazione correlata in tale fase. Nulla per il periodo di IP, stante ridotta intensità della sofferenza in detto periodo. Il sig. non ha infatti dedotto Pt_1
ed allegato ulteriori specifici elementi idonei a giustificare una diversa maggiore valutazione della sofferenza morale patita.
Il danno c.d. morale viene quindi liquidato in euro € 290,73 ( pari al 5% di 5.814,63).
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e, in particolare, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo di inabilità lavorativa, si rileva come non sia stata fornita adeguata prova della spettanza sia dei buoni pasto che delle indennità richieste.
La documentazione dimessa (docc. 33 – 35, fascicolo di primo grado) comprova esclusivamente la spettanza dell'importo di euro 38,00 per la giornata della festività del redentore, nella quale era programmato un turno di lavoro. Le festività dell'08.12.2020, 26.12.2020 e 06.01.2021, non sono invece contemplate come “giornate particolari” dal verbale di accordo dimesso in causa (doc. 34).
Quanto alle giornate del 25.12.2020, 31.12.2020, 01.01.2021, la documentazione in atti (doc. 35) comprova che il sig. era solo reperibile, mentre non v'è certezza che avrebbe lavorato. Anche Pt_1
in ordine alle giornate lavorative domenicali viene prodotta esclusivamente la programmazione dei turni, ma nulla viene dimesso a riprova della spettanza di euro 25,00 per ciascuna domenica.
13 Le spese mediche sostenute, documentate in atti, sono da ritenersi congrue e pertinenti per un totale di € 1.172,95 comprensive della consulenza medico legale di parte svolta in sede stragiudiziali (euro
375,00), oltre alle quali andranno rifuse le spese per la consulenza medico legale d'ufficio.
Va invece rigettata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali relative all'attività di assistenza legale espletata in fase stragiudiziale non essendo stata documentata attività specifica ulteriore e diversa rispetto a quella relativa allo studio della controversia già ricompreso nei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
Tutto ciò premesso e considerato i danni tutti patrimoniale e non patrimoniali subiti da Pt_1
in conseguenza del sinistro di cui è causa, possono essere come segue complessivamente
[...]
quantificati:
- invalidità permanente 3%: € 2.861,30
- inabilità temporanea totale 76 giorni: € 4.269,68
- inabilità temporanea parziale giorni 10 al 75%: € 421,35
- inabilità temporanea parziale 20 giorni al 50% : € 561,80
- inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 25%: € 561,80
€ 8.675,93
- danno morale: € 290,73 totale danno non patrimoniale: € 8.966,66
- mancato guadagno € 38,00
- spese mediche € 797,95
- spese di CTP stragiudiziale € 375,00 totale danno patrimoniale: € 1.210,95
totale complessivo € 10.177,61
Su tali somme andrà detratto l'acconto di € 1.977,00 versato ante causam al sig. e da Pt_1
devalutarsi alla data dell'illecito e dovranno computarsi interessi e rivalutazione come da dispositivo
(sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
In virtù del principio di soccombenza, le spese del giudizio di primo grado, nonché le spese di CTU
e CTP vanno poste in solido a carico dei convenuti e quantificate secondo i parametri di cui al D.M.
14 55/14, così come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Vanno compensate le spese del presente procedimento, atteso che l'iniziativa giudiziale e la conseguente attività defensionale, conseguono esclusivamente al mancato esercizio della giurisdizione da parte del Giudice del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara la nullità insanabile della sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 150/2024 pubblicata il 13.01.2024 e, per l'effetto, decidendo nel merito della controversia:
2) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di conducente del veicolo di proprietà Per_2
di , condanna il medesimo in solido con la (GIÀ CP_1 Controparte_4
) al risarcimento dei danni subiti da a Controparte_2 Parte_1
causa dell'incidente stradale del 20.11.2020 per cui è causa accertati:
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 8.966,66, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 20.11.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 1.210,95, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli esborsi;
somme da cui dovrà detrarsi l'acconto già ricevuto, pari ad € 1.977,00, da devalutarsi alla data dell'illecito e rispetto al quale dovranno computarsi interessi compensativi secondo i criteri di cui alla parte motiva;
3) condanna e la (GIÀ CP_1 Controparte_4 [...]
), in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice nel Controparte_2
giudizio avanti al Giudice di pace di Venezia, pari a complessivi € 2.090,00 per compenso professionale oltre € 286,61 per anticipazioni, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore del procuratore antistatario, compensate integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
15 4) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU e di CTP nei limiti in cui documentate in atti.
Venezia, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NI OR
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