Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 791 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. ROSETI PIERA
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con ricorso depositato in data 28.02.2019 Parte 1 conveniva in giudizio
I'CP_1 per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di malattia fruiti nell'anno 2012 per complessivi n.109 giorni (di cui 10 giorni nel mese di marzo, oltre a 2 di carenza, n.23 giorni nel mese di aprile, n.25 nel mese di maggio, n.25 giorni nel mese di giugno e n.26 giorni nel mese di luglio).
Lamentava che nonostante la presentazione della documentazione necessaria,
I'CP_1 non aveva riconosciuto il periodo di malattia, salvo n. 2 giorni, ai fini della contribuzione figurativa per l'anno 2012.
Sottolineava di aver presentato istanza amministrativa in data 27.9.2017 chiedendo la regolarizzazione contributiva, a cui l'CP_1 previa richiesta di
-
integrazione delle certificazioni mediche non aveva dato seguito (nonostante l'inoltro della documentazione necessaria) sull'assunto che la malattia per l'anno
2012 risultava accreditata per come trasmesso a mezzo dmag dalla azienda datrice di lavoro (Consorzio di Bonifica Bacini Settentrionali del Cosentino).
Si costituiva in giudizio l'CP_1 il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente.
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito per decorso del termine quinquennale ex L. 335/1995; pur dichiarando nella propria memoria di costituzione, altresì, "che l'ufficio amministrativo di sede sta eseguendo ulteriori verifiche relativamente ai periodi di contribuzione figurativa di cui ai dmag presentati dall'azienda datore di lavoro" e che era "in corso di aggiornamento la procedura arla di accredito delle posizioni assicurative successive all'anno 2008, fra cui quella dell'odierno ricorrente".
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente natura documentale, il ricorso viene deciso.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rilevato che, indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alle prestazioni pensionistiche, l'invocato diritto alla contribuzione figurativa produce effetto immediato sulla posizione assicurativa del lavoratore interessato, incidendo sulla complessiva consistenza dei contributi che costui può far valere.
Pertanto, ad opinione di questo Tribunale, deve trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore è titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela e
"tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto... vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all' "utilità" della stessa ai fini pensionistici" (cfr. Cass. n. 9125/2002).
La domanda, nel merito, ha ad oggetto l'aggiornamento della posizione del ricorrente per l'annualità 2012 dei contributi figurativi relativi a periodi di malattia (mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio), che non risulta effettuato dall'CP_1 come da documentazione allegata in atti (vedasi estratto contributivo allegato dal ricorrente).
Parte ricorrente, invero, ha documentato la presentazione dell'istanza amministrativa in data 27.9.2017 per via telematica a mezzo del patronato (con cui ha richiesto l'aggiornamento della propria posizione contributiva) e l'invio dell'integrazione documentale trasmessa con nota del 3.10.2017.
Altresì, parte ricorrente ha prodotto in giudizio gli estratti del proprio fascicolo previdenziale da cui è possibile rilevare che, in relazione ai periodi per cui si invoca la contribuzione figurativa, erano già state presentate precedenti istanze il 21.1.2014, il 15.1.2016 ed il 10.11.2016 - seppur respinte - con cui si segnalava il mancato aggiornamento della propria posizione, provando anche la successiva presentazione di ricorso amministrativo in data 26.2.2019. Pertanto, priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'Ente previdenziale.
Il ricorrente, per altro verso, ha poi prodotto idonea documentazione probante il collocamento in malattia per l'anno 2012, nonché la corrispondenza dei relativi periodi con le voci indicate nelle buste paghe e nelle ricevute dmag (cfr. in allegati fascicolo di parte ricorrente).
In particolare, nelle ricevute di invio dei dmag versate in atti (modulo di dichiarazione trimestrale del 1° trimestre trasmesso il 27.4.2012, modulo del 2°
trimestre trasmesso il 27.7.2012 e modulo del 3° trimestre trasmesso il
22.10.2012) è possibile rilevare come, proprio operando l'opportuno richiamo effettuato dalla parte ricorrente alla circolare CP_1 n.118 del 5 ottobre 2007
(contenente al punto 9 le “Modifiche del mod. DMAG Unico e modalità operative per usufruire della compensazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione"), il datore di lavoro abbia regolarmente indicato nel quadro "F"
- seconda casella del campo "tipo retribuzione" - proprio la lettera "N" (lettera da utilizzare per denunciare che è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia) ed un numero di giorni per malattia perfettamente compatibile con quelli di cui si chiede l'aggiornamento a titolo di contribuzione figurativa.
L'CP 1, diversamente, non contesta la sussistenza del diritto a fruire della contribuzione figurativa per il periodo richiesto, ma solo l'intervenuta prescrizione, che, come detto, è stata correttamente interrotta dal ricorrente - anche ulteriormente con l'introduzione del presente giudizio - nel rispetto delle tempistiche previste.
Ancora poi, se è pur vero che l'CP_1 ha dato spontaneamente atto in sede di costituzione - chiedendo breve rinvio che erano in corso "ulteriori verifiche
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relativamente ai periodi di contribuzione figurativa di cui ai dmag presentati dall'azienda datore di lavoro" per la posizione del ricorrente, tuttavia non ha nel corso del giudizio mai dato riscontro degli esiti di tali verifiche.
In definitiva, nel caso in esame, è provato che il ricorrente possa usufruire della contribuzione figurativa per i periodi richiesti, stante la produzione documentale agli atti. Le spese si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 147 del 13.08.2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione della decisione di natura prettamente documentale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di malattia fruiti nell'anno 2012 per complessivi n.109 giorni (di cui n.10 giorni nel mese di marzo, n.23 giorni di aprile, n.25 giorni di maggio, n.25 giorni di giugno e n.26 giorni di luglio); condanna 'CP_1 al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo sopra indicato;
condanna l'CP_1 alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre iva e cpa come per legge;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO