TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 02 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13601 /2022 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti SPEDALIERE C.F._1
LEOPOLDO e SPEDALIERE LUCIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21/07/2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso che, con la l. 187/2020, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa delle loro attività, il Controparte_2
ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi
[...]
previdenziali dovuti dalle citate categorie, ha esposto:
- che, in attuazione di quanto sopra, il decreto interministeriale del
17.05.2021 e le successive circolari hanno regolamentato la CP_1 procedura di ammissione al beneficio, nonché le condizioni per l'eccesso al medesimo;
- di aver presentato, in quanto esercente attività commerciale ed in presenza delle condizioni di legge, - essendo dal 15/11/17 socio accomandatario della Pasticceria AL S.a.s. Controparte_3
e dal 1/7/19 titolare della ditta individuale Pasticceria AL di
SA AL, - istanza di esonero contributivo ex art. 1 co. 20-22 bis l. 178/2020, in data 30.09.2020;
- di aver pagato le rate dei contributi previdenziali in scadenza per l'anno
2021, al fine di ottenerne, a seguito dell'accoglimento della domanda, il rimborso parziale;
- che il versamento è calcolato in ragione del reddito dichiarato ovvero di un minimale, se reddito al di sotto di questo e che per il 2021, il minimale di reddito per i commercianti era di € 15.953,00 a cui corrispondeva un contributo complessivo di € 3.850,52, da pagarsi in quattro rate di €
962,63 ciascuna, con scadenza il 16/5/2021, il 20/08/2021, il 16/11/2021
e 16/02/2022;
- che i lavoratori autonomi sono stati esonerati dal pagare le prime tre rate dei suddetti contributi al ricorrere di determinati requisiti, entro il limite massimo di € 3.000,00;
- che l'istanza presentata, di esonero contributivo, è stata rigettata “per mancanza dei requisiti di iscrizione previsti dal D.M. Del 175/2021.
Inoltre, presenza intero anno lavoro subordinato/pensione”;
2 - di aver presentato richiesta di riesame, anch'essa respinta giacché
“secondo la legge, sono esonerabili solo le rate che hanno scadenza nell'anno solare 2021. Nel caso in esame, la contribuzione, sia per il
2020 che per il 2021, è stata chiesta con l'ultima scadenza del 2022 ovvero febbraio 2022 pertanto oltre il 31/12/2021”;
- di aver diritto, quindi, al rimborso delle prime tre rate dei contributi pensionistici per l'anno 2021, pari a € 2.887,92 (€ 962,64 ognuna).
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“-accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20,
-dichiarare che nulla è dovuto all' per i contributi inerenti agli anni 2020 CP_1
e 2021, in quanto interamente versati, e, per l'effetto,
-condannare l' a rimborsargli le prime tre rate versate nell'anno 2021, CP_1
pari a € 2.887,92 ovvero quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà, oltre oneri di legge.
Vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari”.
L' si è costituito, contestando le avverse deduzioni, concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2025 in presenza, al fine di discutere in contraddittorio, ma il difensore dell' per delega non ha fornito CP_1
ulteriori chiarimenti,
Indi il Tribunale ha onerato l' del deposito di una relazione, che è stata CP_1
depositata tardivamente e senza indicazione del soggetto redattore, che non ha sottoscritto.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito
3 delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
L' non ha motivato compiutamente i motivi del rigetto dell'istanza e non ha CP_1
contestato la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici previsti dalla
L.187/20, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da COVID-
19 sul reddito dei lavoratori autonomi.
Va premesso che con la Circolare n.124 del 6 agosto 2021 e con il Messaggio
n.2909 del 20 agosto 2021, sono state previsti i termini per la presentazione delle istanze e si identificavano le condizioni necessarie.
L'esonero è stato riservato agli iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria e, quindi, alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
È pacifico che, in riferimento alle condizioni, l'esonero risulta riconosciuto agli iscritti che:
a) hanno una posizione aziendale attiva al 31/12/2020;
b) risultano iscritti al 01/01/2021 nella gestione in cui si chiedeva l'esonero.
Come prescritto dall'art.1 co.20 e seg. L.187/20 cit., il beneficio poteva essere richiesto dai soggetti che:
a) avevano prodotto un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro, requisito da verificarsi in capo al titolare della posizione aziendale;
4 b) avevano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019, requisito ancora verificato in capo al titolare della posizione aziendale;
c)fossero in regola con la contribuzione obbligatoria (DURC);
d)non fossero titolari di contratto di lavoro subordinato o di altro genere;
e)non fossero titolari di pensione diretta anche pro-quota, diversa dall'assegno ordinario di invalidità l.222/84 o prestazioni aventi medesime finalità.
Secondo la prospettazione dell' indicata nella memoria difensiva, il rigetto CP_1
dell'istanza per cui è causa, è da ricollegare “al fatto che il Sig. , Pt_1
inizialmente, era iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio accomandatario della Pasticceria AL s.a.s. con inizio attività in data
29.11.2017. Tale società si è poi sciolta ed il ricorrente è diventato titolare dell'omonima ditta individuale data 30.04.2020 era pervenuta, attraverso le delibere telematiche, l'iscrizione di una ditta individuale scartata dal sistema con codice 64 in quanto risultava già l'iscrizione dal 11/2017 della suddetta s.a.s.
(cfr. delibera telematica e sezione AC in allegato)”.
In data 15.06.2020 è pervenuta in automatico la cancellazione della s.a.s. dal
6/2020. Il Sig. aveva continuato a versare regolarmente i contributi ed Pt_1
in data 19/11/2021, su segnalazione del medesimo, si è provveduto ad effettuare
l'iscrizione dal 7/2020, recuperando i versamenti sull'emissione 2021/01 che, tuttavia, comporta la scadenza del primo versamento alla data del 16/2/2022
(cfr. dettaglio imposizione)”.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti indicata dall' risulta che l'Istituto in CP_1
automatico ha disposto una cancellazione di una posizione mai cancellata.
Come esposto dal ricorrente, difatti, il ricorrente, dal 15/11/17 socio accomandatario della Pasticceria AL S.a.s. di AL SA, dal
1/7/19 è titolare della ditta individuale Pasticceria AL di SA
AL.
5 Si richiamano le vicende societarie esposte in ricorso, non contestate dall' CP_1
neppure con le note di trattazione, né in sede di discussione orale.
Il ricorrente, quindi, quale accomandatario ed unico socio, ha gestito l'attività commerciale di bar pasticceria col codice azienda n.21247017; con lo stesso codice, ha gestito dall'1/7/19, quale titolare, la medesima attività commerciale, divenuta una ditta individuale.
Il ricorrente, nelle note, ha esposto che:
“ Il ha versato i contributi utili alla propria posizione pensione (v.capo 6 Pt_1
del ricorso), perché dal 29/11/17, quale accomandatario della Pasticceria
AL S.a.s. di AL SA, e dall'1/7/19, quale titolare della ditta individuale Pasticceria AL di SA AL, gestisce, senza soluzione di continuità, un'attività commerciale identificata dal n.21247017. La posizione contributiva, nata nel 2017, si è protratta per tutti gli anni, compreso il
2021…La posizione 21247017 non è mai stata cancellata ed il ricorrente non ha mai inoltrato alcuna istanza in tale senso”.
L' al contrario, fa riferimento ad una cancellazione della posizione CP_1
contributiva nel 2020.
L' , peraltro, sinteticamente, nella memoria di costituzione, ha dedotto che CP_1
l'esonero non è stato concesso per mancanza di versamenti da effettuare nel
2021, ma ha riconosciuto, tuttavia, il versamento dei contributi, come comprova la risposta dell' , del 17/12/21, con cui si richiede il pagamento della quarta CP_1
rata del 2021.
L' non ha depositato alcuna istanza di cancellazione ed ha depositato una CP_1
relazione integrativa non firmata, senza certa provenienza. Da tale relazione, del resto, non si evincono le ragioni della cancellazione automatica nel 2020 della posizione, che è da ricollegare, esclusivamente alla modifica intervenuta nella titolarità dell'impresa, con conseguente cancellazione della s.a.s. di AL
SA e inizio dell'attività della ditta individuale.
6 La posizione dell' del resto, risulta contraddittoria, in quanto ha accettato ( e CP_1
richiesto) i pagamenti dei contributi per il periodo per cui è causa.
Come dedotto dal ricorrente, del resto, la data del 16/6/20, riportata come data di fine attività al primo rigo del riquadro “Posizioni Anagrafiche” del “Cassetto
Previdenziale Artigiani & Commercianti”, coincide con la data di formale cancellazione, dal Registro delle Imprese, della Pasticceria AL S.a.s. di
AL SA (istanza del 19/1/20). La data del 24/4/20, invece, coincide con la presentazione della SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività- fatta dalla ditta individuale al Comune di Napoli.
L' non ha dedotto la sussistenza nella variazione del codice azienda e la CP_1
creazione di un altro numero per identificare la ditta individuale.
Il ricorrente ha esposto, difatti, di aver esercitato “quale accomandatario e quale titolare di ditta individuale ha esercitato, senza soluzione di continuità, la propria attività commerciale di bar e pasticceria col codice azienda 21247017 fin dal
2017 ed a tutt'oggi, versando la prescritta contribuzione.
Tale dato di fatto non è stato contestato in udienza in presenza fissata al fine di chiarire la questione, né con le note di trattazione scritta che si limitano a riportarsi agli atti.
L' del resto, non ha motivato le ragioni della cancellazione che asserisce CP_1
essere avvenuta in via automatica. Nella memoria difensiva l' ha chiarito che CP_1
tale cancellazione automatica è da ricollegare alla cancellazione della s.a.s. dal
6/2020, ma l'Istituto ha anche aggiunto che “l'iscrizione di una ditta individuale scartata dal sistema con codice 64 in quanto risultava già l'iscrizione dal 11/2017 della suddetta s.a.s. (cfr. delibera telematica e sezione AC in allegato).
Quindi risulta comprovato quanto dedotto dal ricorrente, ovvero che il 16/6/2020 non è la data di cancellazione della posizione n.21247017 ma quella di cancellazione della S.A.S. dal registro delle imprese, per l'intervenuta cessazione della S.a.s. e della costituzione della Pasticceria AL ditta individuale;
la
7 data del 24/4/2020 è quella di presentazione della SCIA inerente all'attività della
Ditta Individuale.
Dall'assenza di contestazioni precise dell' e di ulteriori chiarimenti, dunque, CP_1
va ritenuto che la trasformazione da s.a.s. a ditta individuale ha determinato l'errore nel sistema , che ha acquisito la posizione del ricorrente come se CP_1
questi avesse iniziato l'attività, per la prima volta, il 24/4/2020, ma come dedotto dal ricorrente, la posizione n. 21247017.
Il rigetto dell' dell'istanza di esonero contributivo del 30/9/21, dunque, CP_1
appare frutto di un errore del sistema automatico, ma nella sostanza l' ha CP_1
accettato il pagamento dei contributi con riferimento alla ditta individuale.
In assenza di contestazione da parte del difensore dell' dunque, va ritenuto CP_1
che la posizione 21247017 non è mai stata cancellata, anche perché non vi è prova che il ricorrente abbia mai inoltrato alcuna istanza in tale senso.
La relazione istruttoria, lacunosa e di incerta provenienza, inoltre, non chiarisce quale sia la posizione contributiva assegnata alla ditta individuale.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, peraltro, che l' nel CP_1
richiedere al ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, il pagamento dei contributi anno 2021, richiama proprio il codice 21247017 ( cfr.: lettera di sollecito dell del 10/12/21). CP_1
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va accolto e va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20, tenuto conto del versamento dei contributi dovuti dal ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, inerenti agli anni 2020 e 2021.
L' va, per l'effetto, condannato al rimborso le prime tre rate versate nell'anno CP_1
2021, pari a € 2.887,92, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Tali importi non risultano contestati dall' nelle note di trattazione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accertata e dichiara il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20, tenuto conto del versamento dei contributi dovuti dal ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, inerenti agli anni 2020 e 2021; CP_
- per l'effetto, condanna l' al rimborso le prime tre rate versate nell'anno 2021, pari a € 2.887,92, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in € 2300,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 2.07.2025 – 21.07.2025 Il
Giudice
MARTINA IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 21/07/2025 in
Cancelleria
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 02 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13601 /2022 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti SPEDALIERE C.F._1
LEOPOLDO e SPEDALIERE LUCIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21/07/2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso che, con la l. 187/2020, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa delle loro attività, il Controparte_2
ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi
[...]
previdenziali dovuti dalle citate categorie, ha esposto:
- che, in attuazione di quanto sopra, il decreto interministeriale del
17.05.2021 e le successive circolari hanno regolamentato la CP_1 procedura di ammissione al beneficio, nonché le condizioni per l'eccesso al medesimo;
- di aver presentato, in quanto esercente attività commerciale ed in presenza delle condizioni di legge, - essendo dal 15/11/17 socio accomandatario della Pasticceria AL S.a.s. Controparte_3
e dal 1/7/19 titolare della ditta individuale Pasticceria AL di
SA AL, - istanza di esonero contributivo ex art. 1 co. 20-22 bis l. 178/2020, in data 30.09.2020;
- di aver pagato le rate dei contributi previdenziali in scadenza per l'anno
2021, al fine di ottenerne, a seguito dell'accoglimento della domanda, il rimborso parziale;
- che il versamento è calcolato in ragione del reddito dichiarato ovvero di un minimale, se reddito al di sotto di questo e che per il 2021, il minimale di reddito per i commercianti era di € 15.953,00 a cui corrispondeva un contributo complessivo di € 3.850,52, da pagarsi in quattro rate di €
962,63 ciascuna, con scadenza il 16/5/2021, il 20/08/2021, il 16/11/2021
e 16/02/2022;
- che i lavoratori autonomi sono stati esonerati dal pagare le prime tre rate dei suddetti contributi al ricorrere di determinati requisiti, entro il limite massimo di € 3.000,00;
- che l'istanza presentata, di esonero contributivo, è stata rigettata “per mancanza dei requisiti di iscrizione previsti dal D.M. Del 175/2021.
Inoltre, presenza intero anno lavoro subordinato/pensione”;
2 - di aver presentato richiesta di riesame, anch'essa respinta giacché
“secondo la legge, sono esonerabili solo le rate che hanno scadenza nell'anno solare 2021. Nel caso in esame, la contribuzione, sia per il
2020 che per il 2021, è stata chiesta con l'ultima scadenza del 2022 ovvero febbraio 2022 pertanto oltre il 31/12/2021”;
- di aver diritto, quindi, al rimborso delle prime tre rate dei contributi pensionistici per l'anno 2021, pari a € 2.887,92 (€ 962,64 ognuna).
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“-accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20,
-dichiarare che nulla è dovuto all' per i contributi inerenti agli anni 2020 CP_1
e 2021, in quanto interamente versati, e, per l'effetto,
-condannare l' a rimborsargli le prime tre rate versate nell'anno 2021, CP_1
pari a € 2.887,92 ovvero quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà, oltre oneri di legge.
Vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari”.
L' si è costituito, contestando le avverse deduzioni, concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2025 in presenza, al fine di discutere in contraddittorio, ma il difensore dell' per delega non ha fornito CP_1
ulteriori chiarimenti,
Indi il Tribunale ha onerato l' del deposito di una relazione, che è stata CP_1
depositata tardivamente e senza indicazione del soggetto redattore, che non ha sottoscritto.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito
3 delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
L' non ha motivato compiutamente i motivi del rigetto dell'istanza e non ha CP_1
contestato la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici previsti dalla
L.187/20, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza da COVID-
19 sul reddito dei lavoratori autonomi.
Va premesso che con la Circolare n.124 del 6 agosto 2021 e con il Messaggio
n.2909 del 20 agosto 2021, sono state previsti i termini per la presentazione delle istanze e si identificavano le condizioni necessarie.
L'esonero è stato riservato agli iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria e, quindi, alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
È pacifico che, in riferimento alle condizioni, l'esonero risulta riconosciuto agli iscritti che:
a) hanno una posizione aziendale attiva al 31/12/2020;
b) risultano iscritti al 01/01/2021 nella gestione in cui si chiedeva l'esonero.
Come prescritto dall'art.1 co.20 e seg. L.187/20 cit., il beneficio poteva essere richiesto dai soggetti che:
a) avevano prodotto un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro, requisito da verificarsi in capo al titolare della posizione aziendale;
4 b) avevano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019, requisito ancora verificato in capo al titolare della posizione aziendale;
c)fossero in regola con la contribuzione obbligatoria (DURC);
d)non fossero titolari di contratto di lavoro subordinato o di altro genere;
e)non fossero titolari di pensione diretta anche pro-quota, diversa dall'assegno ordinario di invalidità l.222/84 o prestazioni aventi medesime finalità.
Secondo la prospettazione dell' indicata nella memoria difensiva, il rigetto CP_1
dell'istanza per cui è causa, è da ricollegare “al fatto che il Sig. , Pt_1
inizialmente, era iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio accomandatario della Pasticceria AL s.a.s. con inizio attività in data
29.11.2017. Tale società si è poi sciolta ed il ricorrente è diventato titolare dell'omonima ditta individuale data 30.04.2020 era pervenuta, attraverso le delibere telematiche, l'iscrizione di una ditta individuale scartata dal sistema con codice 64 in quanto risultava già l'iscrizione dal 11/2017 della suddetta s.a.s.
(cfr. delibera telematica e sezione AC in allegato)”.
In data 15.06.2020 è pervenuta in automatico la cancellazione della s.a.s. dal
6/2020. Il Sig. aveva continuato a versare regolarmente i contributi ed Pt_1
in data 19/11/2021, su segnalazione del medesimo, si è provveduto ad effettuare
l'iscrizione dal 7/2020, recuperando i versamenti sull'emissione 2021/01 che, tuttavia, comporta la scadenza del primo versamento alla data del 16/2/2022
(cfr. dettaglio imposizione)”.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti indicata dall' risulta che l'Istituto in CP_1
automatico ha disposto una cancellazione di una posizione mai cancellata.
Come esposto dal ricorrente, difatti, il ricorrente, dal 15/11/17 socio accomandatario della Pasticceria AL S.a.s. di AL SA, dal
1/7/19 è titolare della ditta individuale Pasticceria AL di SA
AL.
5 Si richiamano le vicende societarie esposte in ricorso, non contestate dall' CP_1
neppure con le note di trattazione, né in sede di discussione orale.
Il ricorrente, quindi, quale accomandatario ed unico socio, ha gestito l'attività commerciale di bar pasticceria col codice azienda n.21247017; con lo stesso codice, ha gestito dall'1/7/19, quale titolare, la medesima attività commerciale, divenuta una ditta individuale.
Il ricorrente, nelle note, ha esposto che:
“ Il ha versato i contributi utili alla propria posizione pensione (v.capo 6 Pt_1
del ricorso), perché dal 29/11/17, quale accomandatario della Pasticceria
AL S.a.s. di AL SA, e dall'1/7/19, quale titolare della ditta individuale Pasticceria AL di SA AL, gestisce, senza soluzione di continuità, un'attività commerciale identificata dal n.21247017. La posizione contributiva, nata nel 2017, si è protratta per tutti gli anni, compreso il
2021…La posizione 21247017 non è mai stata cancellata ed il ricorrente non ha mai inoltrato alcuna istanza in tale senso”.
L' al contrario, fa riferimento ad una cancellazione della posizione CP_1
contributiva nel 2020.
L' , peraltro, sinteticamente, nella memoria di costituzione, ha dedotto che CP_1
l'esonero non è stato concesso per mancanza di versamenti da effettuare nel
2021, ma ha riconosciuto, tuttavia, il versamento dei contributi, come comprova la risposta dell' , del 17/12/21, con cui si richiede il pagamento della quarta CP_1
rata del 2021.
L' non ha depositato alcuna istanza di cancellazione ed ha depositato una CP_1
relazione integrativa non firmata, senza certa provenienza. Da tale relazione, del resto, non si evincono le ragioni della cancellazione automatica nel 2020 della posizione, che è da ricollegare, esclusivamente alla modifica intervenuta nella titolarità dell'impresa, con conseguente cancellazione della s.a.s. di AL
SA e inizio dell'attività della ditta individuale.
6 La posizione dell' del resto, risulta contraddittoria, in quanto ha accettato ( e CP_1
richiesto) i pagamenti dei contributi per il periodo per cui è causa.
Come dedotto dal ricorrente, del resto, la data del 16/6/20, riportata come data di fine attività al primo rigo del riquadro “Posizioni Anagrafiche” del “Cassetto
Previdenziale Artigiani & Commercianti”, coincide con la data di formale cancellazione, dal Registro delle Imprese, della Pasticceria AL S.a.s. di
AL SA (istanza del 19/1/20). La data del 24/4/20, invece, coincide con la presentazione della SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività- fatta dalla ditta individuale al Comune di Napoli.
L' non ha dedotto la sussistenza nella variazione del codice azienda e la CP_1
creazione di un altro numero per identificare la ditta individuale.
Il ricorrente ha esposto, difatti, di aver esercitato “quale accomandatario e quale titolare di ditta individuale ha esercitato, senza soluzione di continuità, la propria attività commerciale di bar e pasticceria col codice azienda 21247017 fin dal
2017 ed a tutt'oggi, versando la prescritta contribuzione.
Tale dato di fatto non è stato contestato in udienza in presenza fissata al fine di chiarire la questione, né con le note di trattazione scritta che si limitano a riportarsi agli atti.
L' del resto, non ha motivato le ragioni della cancellazione che asserisce CP_1
essere avvenuta in via automatica. Nella memoria difensiva l' ha chiarito che CP_1
tale cancellazione automatica è da ricollegare alla cancellazione della s.a.s. dal
6/2020, ma l'Istituto ha anche aggiunto che “l'iscrizione di una ditta individuale scartata dal sistema con codice 64 in quanto risultava già l'iscrizione dal 11/2017 della suddetta s.a.s. (cfr. delibera telematica e sezione AC in allegato).
Quindi risulta comprovato quanto dedotto dal ricorrente, ovvero che il 16/6/2020 non è la data di cancellazione della posizione n.21247017 ma quella di cancellazione della S.A.S. dal registro delle imprese, per l'intervenuta cessazione della S.a.s. e della costituzione della Pasticceria AL ditta individuale;
la
7 data del 24/4/2020 è quella di presentazione della SCIA inerente all'attività della
Ditta Individuale.
Dall'assenza di contestazioni precise dell' e di ulteriori chiarimenti, dunque, CP_1
va ritenuto che la trasformazione da s.a.s. a ditta individuale ha determinato l'errore nel sistema , che ha acquisito la posizione del ricorrente come se CP_1
questi avesse iniziato l'attività, per la prima volta, il 24/4/2020, ma come dedotto dal ricorrente, la posizione n. 21247017.
Il rigetto dell' dell'istanza di esonero contributivo del 30/9/21, dunque, CP_1
appare frutto di un errore del sistema automatico, ma nella sostanza l' ha CP_1
accettato il pagamento dei contributi con riferimento alla ditta individuale.
In assenza di contestazione da parte del difensore dell' dunque, va ritenuto CP_1
che la posizione 21247017 non è mai stata cancellata, anche perché non vi è prova che il ricorrente abbia mai inoltrato alcuna istanza in tale senso.
La relazione istruttoria, lacunosa e di incerta provenienza, inoltre, non chiarisce quale sia la posizione contributiva assegnata alla ditta individuale.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, peraltro, che l' nel CP_1
richiedere al ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, il pagamento dei contributi anno 2021, richiama proprio il codice 21247017 ( cfr.: lettera di sollecito dell del 10/12/21). CP_1
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va accolto e va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20, tenuto conto del versamento dei contributi dovuti dal ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, inerenti agli anni 2020 e 2021.
L' va, per l'effetto, condannato al rimborso le prime tre rate versate nell'anno CP_1
2021, pari a € 2.887,92, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Tali importi non risultano contestati dall' nelle note di trattazione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accertata e dichiara il diritto del ricorrente a godere dell'esenzione contributiva di cui alla L.187/20, tenuto conto del versamento dei contributi dovuti dal ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, inerenti agli anni 2020 e 2021; CP_
- per l'effetto, condanna l' al rimborso le prime tre rate versate nell'anno 2021, pari a € 2.887,92, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in € 2300,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 2.07.2025 – 21.07.2025 Il
Giudice
MARTINA IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 21/07/2025 in
Cancelleria
9