TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1880/2020 r.g.
Parte_1
Avv. VALENTINI ANDREA parte attrice opponente
, Parte_2
Avv. VINCENTI DANIELE parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1145/2020 emesso in data 6.08.2020, poiché l'azionato credito risulta già estinto per effetto dei pagamenti già eseguiti ante causam dall'opponente;
- Dichiarare l'opponente non tenuto al versamento di alcunché nei confronti della;
Parte_2
In ogni caso:
- Rigettare ogni avversa domanda;
Vittoria di anticipazioni, spese generali, compensi ed accessori come per legge”.
Per il convenuto-opposto:
“Nel merito, rigettare l'opposizione perché nulla, inammissibile e/o infondata per tutti i motivi sopra espressi e per l'effetto
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di opposizione.
In via istruttoria ci si riserva ogni ulteriore precisazione, richiesta, allegazione e deduzione nei termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c. che fin d'ora si richiedono”.
1
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha ottenuto decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1145/2020 del 6.08.2020 per l'importo di € 6.103,37, oltre interessi e spese, nei confronti di in relazione a forniture di merci e prodotti di cui alle fatture nn. 246-320-417 del 2016, nn. Parte_1
58-61-79-224 del 2017 e nn. 100-110-125-175-192-196 del 2018.
1.2. Con atto di citazione notificato in data 7.10.2020, ha proposto opposizione, sostenendo Parte_1 di aver già versato all'opposta la complessiva somma di € 10.969,46 a titolo di corrispettivo per le forniture ricevute, producendo a supporto alcune matrici di assegni e documentazione contabile.
1.2.1. In particolare, l'opponente ha rilevato che “da una comparazione delle scritture contabili offerte dalle parti emerge come le fatture nn. 417 del 2016, 58 del 2017 e 100-110-125-175-192-196 del 2018, azionate dalla
[...]
siano state inopinataente emesse dalla stessa in assoluto difetto di qualsivoglia necessaria Parte_2 prestazione di beni e servizi in favore dell'opponente.
L'assunto risulta significativo, anche alla luce dei partitari fornitori offerti in comunicazione dall'esponente, da cui è emerso chiaramente come le fatture nn 417 del 2016, 58 del 2017, 100, 110, 125, 175, 192 e 196 del 2018 ex adverso azionate non siano mai state consegnate né inviate all'opponente, il quale, non avendo mai ricevuto le prestazioni di beni ivi elencate, né tantomeno la consegna dei sovramenzionati documenti contabili, non poteva nemmeno registrare nella propria contabilità le relative operazioni” (si veda atto di citazione in opposizione, pag. 4).
1.3. Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Parte opponente ha rilevato che “in data 01-07-2015 veniva costituita la ditta individuale Parte_2
che svolge attività di vendita materiali e pitture edili.
[...]
L'attività viene esercitata nei locali ove un'altra società, la ora in liquidazione svolgeva la stessa attività Controparte_1
Co di rivendita. dopo la chiusura della ha iniziato a rifornirsi presso la nuova ditta che vende gli stessi Parte_1 materiali e commercializza gli stessi prodotti. Il passaggio tra le due aziende ha sicuramente indotto in errore parte opponente che ha confuso i pagamenti eseguiti in favore dell'una e dell'altra” (si veda comparsa di costituzione, pag. 2).
1.3.1. Inoltre, secondo parte opposta le matrici di assegni allegati dall'opponente “nulla provano” poiché sono documenti “precostituiti e formati dallo stesso debitore”, “sono relativi ad altri rapporti giuridici” e “il loro contenuto sembra prima facie alterato” (si veda comparsa di costituzione, pag. 2).
2 Più in particolare, l'opposta ha specificato che “alcuni assegni nel corso degli anni sono stati consegnati alla CP_1
[.. e dalla stessa incassati ma ciò è irrilevante ai fini della legittimità del decreto opposto che è stato richiesto dalla Parte_2 solo ed esclusivamente per le fatture impagate e indicate nel ricorso monitorio” (si veda comparsa di costituzione,
[...] pag. 3).
2. Quanto al merito della causa deve rilevarsi che grava su parte opposta l'onere di provare la prestazione che dichiara di aver svolto in favore dell'opponente.
2.1. Al riguardo deve rilevarsi che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 29/12/2024, n. 34831, Rv. 673341 - 01).
2.2. Quanto ad eventuali ulteriori elementari indiziari diversi rispetto alla fatturazione, deve rilevarsi che parte opposta, in relazione ai fatti costitutivi del diritto fatto valere, ha articolato capitoli di prova per testi solo nella terza memoria istruttoria;
a tal proposito deve evidenziarsi che l'opponente aveva affermato, sin dalla proposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture.
Per tale ragione, correttamente, non sono stati ammessi i capitoli di prova elaborati dall'opposta nella terza memoria istruttoria;
inoltre, correttamente, non sono stati ammessi i capitoli di prova elaborati dall'opposta nella seconda memoria istruttoria, poiché irrilevanti.
2.3. Deve aggiungersi che, in relazione al compendio probatorio in atti, non sono emersi precisi indizi, suscettibili di corroborare le indicazioni contenute nelle fatture allegate dall'opposta in sede di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo.
2.3.1. Nell'ottica di riscontrare le differenti ricostruzioni proposte dalle parti, deve rilevarsi che l'opponente ha prodotto mastrini di assegni e una ricevuta di bonifico, che costituirebbero il pagamento di tutte le prestazioni rese dall'opposta all'opponente: come visto, nell'ottica dell'opponente, vi sarebbero state alcune prestazioni rese dall'opposta all'opponente, opportunamente remunerate, mentre le prestazioni indicate delle fatture allegate dell'opposta non sarebbero mai state rese.
A fronte della contestazione dell'opposta, a seguito di ottemperanza all'ordine di esibizione è emerso che l'opposta aveva effettivamente incassato gli importi indicati dell'opponente (si veda documentazione allegata alle note di parte opponente del 13/12/2022).
3 2.3.2. Inoltre, deve evidenziarsi che parte opposta ha addotto che l'opponente, allegando di aver già effettuato una serie di pagamenti (si veda paragrafo precedente) sarebbe caduto in equivoco: i pagamenti allegati dall'opponente sarebbero stati indirizzati ad una società (la “ , ora in Controparte_1 liquidazione), diversa dall'odierno creditore (“ ”). Parte_2
Parte opponente ha spiegato l'equivoco evidenziando la somiglianza tra i nomi delle società e la esatta coincidenza di oggetto e sede sociale tra le medesime società: secondo l'opposta, l'opponente avrebbe frainteso e mal calibrato l'eccezione di avvenuto adempimento (si veda anche sopra, paragrafo 1.3.).
2.3.2.1. Tale ricostruzione appare in contrasto con le inequivoche risultanze documentali: a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione, è emerso che tutti gli assegni erano intestati a “ Parte_2
”, così come il bonifico bancario risulta confluito nel conto corrente intestato a “
[...] [...]
”. Parte_2
Perciò, se l'errore fosse stato commesso dall'opponente in sede di effettuazione del pagamento, parte opposta avrebbe dovuto rettificare le operazioni compiendo operazioni contabili e monetarie utili a riequilibrare la posizione tra le due società; tuttavia, l'opposta non ha allegato né provato di aver effettuato alcuna compensazione/
contro
-operazione rispetto al dedotto errore di destinazione delle somme.
In aderenza alla tesi dell'opposta, si dovrebbe concludere che “ , in Parte_2 Parte_2 quanto indicata come destinataria dei pagamenti, avrebbe incassato e non restituito somme in realtà spettanti a “ . Controparte_1
2.3.2.2. A tal proposito l'opposta ha elaborato allegazione generica e poco esplicativa, su cui appare ostico costruire una dettagliata e coerente ricostruzione.
2.4. Perciò, sulla scorta della analisi delle argomentazioni delle parti, deve dunque ritenersi che parte opponente non ha provato l'erogazione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture (si veda par. 2.2.).
Inoltre, non sono emersi elementi indiziari suscettibili di colmare il citato deficit probatorio, anzi appalesandosi la maggiore verosimiglianza della ricostruzione sostenuta dall'opponente (si vedano par.
2.3.1. e 2.3.2.) rispetto a quella sostenuta dall'opposta.
2.5. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riconoscimento che, in relazione alle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto, nulla è dovuto a parte opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per
4 cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposte da . Parte_2 condanna “ , in favore di al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1 di lite quantificate in € 145,50 per spese vive e in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 30 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1880/2020 r.g.
Parte_1
Avv. VALENTINI ANDREA parte attrice opponente
, Parte_2
Avv. VINCENTI DANIELE parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1145/2020 emesso in data 6.08.2020, poiché l'azionato credito risulta già estinto per effetto dei pagamenti già eseguiti ante causam dall'opponente;
- Dichiarare l'opponente non tenuto al versamento di alcunché nei confronti della;
Parte_2
In ogni caso:
- Rigettare ogni avversa domanda;
Vittoria di anticipazioni, spese generali, compensi ed accessori come per legge”.
Per il convenuto-opposto:
“Nel merito, rigettare l'opposizione perché nulla, inammissibile e/o infondata per tutti i motivi sopra espressi e per l'effetto
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di opposizione.
In via istruttoria ci si riserva ogni ulteriore precisazione, richiesta, allegazione e deduzione nei termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c. che fin d'ora si richiedono”.
1
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha ottenuto decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1145/2020 del 6.08.2020 per l'importo di € 6.103,37, oltre interessi e spese, nei confronti di in relazione a forniture di merci e prodotti di cui alle fatture nn. 246-320-417 del 2016, nn. Parte_1
58-61-79-224 del 2017 e nn. 100-110-125-175-192-196 del 2018.
1.2. Con atto di citazione notificato in data 7.10.2020, ha proposto opposizione, sostenendo Parte_1 di aver già versato all'opposta la complessiva somma di € 10.969,46 a titolo di corrispettivo per le forniture ricevute, producendo a supporto alcune matrici di assegni e documentazione contabile.
1.2.1. In particolare, l'opponente ha rilevato che “da una comparazione delle scritture contabili offerte dalle parti emerge come le fatture nn. 417 del 2016, 58 del 2017 e 100-110-125-175-192-196 del 2018, azionate dalla
[...]
siano state inopinataente emesse dalla stessa in assoluto difetto di qualsivoglia necessaria Parte_2 prestazione di beni e servizi in favore dell'opponente.
L'assunto risulta significativo, anche alla luce dei partitari fornitori offerti in comunicazione dall'esponente, da cui è emerso chiaramente come le fatture nn 417 del 2016, 58 del 2017, 100, 110, 125, 175, 192 e 196 del 2018 ex adverso azionate non siano mai state consegnate né inviate all'opponente, il quale, non avendo mai ricevuto le prestazioni di beni ivi elencate, né tantomeno la consegna dei sovramenzionati documenti contabili, non poteva nemmeno registrare nella propria contabilità le relative operazioni” (si veda atto di citazione in opposizione, pag. 4).
1.3. Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Parte opponente ha rilevato che “in data 01-07-2015 veniva costituita la ditta individuale Parte_2
che svolge attività di vendita materiali e pitture edili.
[...]
L'attività viene esercitata nei locali ove un'altra società, la ora in liquidazione svolgeva la stessa attività Controparte_1
Co di rivendita. dopo la chiusura della ha iniziato a rifornirsi presso la nuova ditta che vende gli stessi Parte_1 materiali e commercializza gli stessi prodotti. Il passaggio tra le due aziende ha sicuramente indotto in errore parte opponente che ha confuso i pagamenti eseguiti in favore dell'una e dell'altra” (si veda comparsa di costituzione, pag. 2).
1.3.1. Inoltre, secondo parte opposta le matrici di assegni allegati dall'opponente “nulla provano” poiché sono documenti “precostituiti e formati dallo stesso debitore”, “sono relativi ad altri rapporti giuridici” e “il loro contenuto sembra prima facie alterato” (si veda comparsa di costituzione, pag. 2).
2 Più in particolare, l'opposta ha specificato che “alcuni assegni nel corso degli anni sono stati consegnati alla CP_1
[.. e dalla stessa incassati ma ciò è irrilevante ai fini della legittimità del decreto opposto che è stato richiesto dalla Parte_2 solo ed esclusivamente per le fatture impagate e indicate nel ricorso monitorio” (si veda comparsa di costituzione,
[...] pag. 3).
2. Quanto al merito della causa deve rilevarsi che grava su parte opposta l'onere di provare la prestazione che dichiara di aver svolto in favore dell'opponente.
2.1. Al riguardo deve rilevarsi che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 29/12/2024, n. 34831, Rv. 673341 - 01).
2.2. Quanto ad eventuali ulteriori elementari indiziari diversi rispetto alla fatturazione, deve rilevarsi che parte opposta, in relazione ai fatti costitutivi del diritto fatto valere, ha articolato capitoli di prova per testi solo nella terza memoria istruttoria;
a tal proposito deve evidenziarsi che l'opponente aveva affermato, sin dalla proposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture.
Per tale ragione, correttamente, non sono stati ammessi i capitoli di prova elaborati dall'opposta nella terza memoria istruttoria;
inoltre, correttamente, non sono stati ammessi i capitoli di prova elaborati dall'opposta nella seconda memoria istruttoria, poiché irrilevanti.
2.3. Deve aggiungersi che, in relazione al compendio probatorio in atti, non sono emersi precisi indizi, suscettibili di corroborare le indicazioni contenute nelle fatture allegate dall'opposta in sede di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo.
2.3.1. Nell'ottica di riscontrare le differenti ricostruzioni proposte dalle parti, deve rilevarsi che l'opponente ha prodotto mastrini di assegni e una ricevuta di bonifico, che costituirebbero il pagamento di tutte le prestazioni rese dall'opposta all'opponente: come visto, nell'ottica dell'opponente, vi sarebbero state alcune prestazioni rese dall'opposta all'opponente, opportunamente remunerate, mentre le prestazioni indicate delle fatture allegate dell'opposta non sarebbero mai state rese.
A fronte della contestazione dell'opposta, a seguito di ottemperanza all'ordine di esibizione è emerso che l'opposta aveva effettivamente incassato gli importi indicati dell'opponente (si veda documentazione allegata alle note di parte opponente del 13/12/2022).
3 2.3.2. Inoltre, deve evidenziarsi che parte opposta ha addotto che l'opponente, allegando di aver già effettuato una serie di pagamenti (si veda paragrafo precedente) sarebbe caduto in equivoco: i pagamenti allegati dall'opponente sarebbero stati indirizzati ad una società (la “ , ora in Controparte_1 liquidazione), diversa dall'odierno creditore (“ ”). Parte_2
Parte opponente ha spiegato l'equivoco evidenziando la somiglianza tra i nomi delle società e la esatta coincidenza di oggetto e sede sociale tra le medesime società: secondo l'opposta, l'opponente avrebbe frainteso e mal calibrato l'eccezione di avvenuto adempimento (si veda anche sopra, paragrafo 1.3.).
2.3.2.1. Tale ricostruzione appare in contrasto con le inequivoche risultanze documentali: a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione, è emerso che tutti gli assegni erano intestati a “ Parte_2
”, così come il bonifico bancario risulta confluito nel conto corrente intestato a “
[...] [...]
”. Parte_2
Perciò, se l'errore fosse stato commesso dall'opponente in sede di effettuazione del pagamento, parte opposta avrebbe dovuto rettificare le operazioni compiendo operazioni contabili e monetarie utili a riequilibrare la posizione tra le due società; tuttavia, l'opposta non ha allegato né provato di aver effettuato alcuna compensazione/
contro
-operazione rispetto al dedotto errore di destinazione delle somme.
In aderenza alla tesi dell'opposta, si dovrebbe concludere che “ , in Parte_2 Parte_2 quanto indicata come destinataria dei pagamenti, avrebbe incassato e non restituito somme in realtà spettanti a “ . Controparte_1
2.3.2.2. A tal proposito l'opposta ha elaborato allegazione generica e poco esplicativa, su cui appare ostico costruire una dettagliata e coerente ricostruzione.
2.4. Perciò, sulla scorta della analisi delle argomentazioni delle parti, deve dunque ritenersi che parte opponente non ha provato l'erogazione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture (si veda par. 2.2.).
Inoltre, non sono emersi elementi indiziari suscettibili di colmare il citato deficit probatorio, anzi appalesandosi la maggiore verosimiglianza della ricostruzione sostenuta dall'opponente (si vedano par.
2.3.1. e 2.3.2.) rispetto a quella sostenuta dall'opposta.
2.5. L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riconoscimento che, in relazione alle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto, nulla è dovuto a parte opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per
4 cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposte da . Parte_2 condanna “ , in favore di al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1 di lite quantificate in € 145,50 per spese vive e in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 30 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5