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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1763/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 562/2026 depositato il 26/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9548/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002093610084698818 TARI 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 874/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (n.
20240002093610084698818, di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura targata Targa_1 per il mancato pagamento di tributi, interessi, sanzioni e spese per € 760,35), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (in particolare, per l'irritualità della notifica, connessa prescrizione e vizi formali).
L'Agenzia presentava proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con l'impugnata sentenza 9548/2025 della C.G.T. di primo grado di Napoli, depositata il 27/05/2025 e non notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare, tale sentenza è stata impugnata per errores in procedendo (chiedendo, in via gradata, la rimessione della causa in primo grado per violazione dell'art. 30
D.lgs 546/1992 e conseguente compressione indebita del diritto di difesa) et in judicando.
L'Agenzia delle Entrate di Benevento depositava controdeduzioni, concludendo per non si costituiva l'ente intimato.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione (CGT II° Campania, Sez. 11, n.
6242/2025 e 5977/25), cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello, da esaminare preliminarmente nella doglianza procedimentale in ragione della sua portata assorbente e graduato tassonomicamente nel senso della priorità di tale censura in rito, è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, venendo in rilievo la dedotta violazione della regola dell'integrazione del contraddittorio, in considerazione dell'avvenuta a trattazione della causa in primo grado in un'udienza irritualmente fissata per omessa comunicazione del relativo avviso.
Appare dunque fondata - perché comunque documentalmente provata - la censura dedotta in via principale con cui si evidenzia che la Corte di Giustizia di primo grado abbia violato l'art. 31 (Avviso di trattazione, a mente del quale la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima) Il punctum dolens è, in diritto, la conseguenza di tale violazione, non potendosi ritenere la natura non impediente dell'omissione de qua.
Ed, invero, si rileva che, per un verso, è la palese violazione del diritto alla difesa dell'odierno appellante e dell'integrità del contraddittorio, essendo la causa trattata in un giorno non ritualmente comunicato con il relativo avviso. Per altro verso, come da richiamato precedente (sent. . 6242/2025) appare peccare per eccesso il rilievo per cui - premessa la possibilità di autonoma attivazione per verificare la fissazione delle udienze di trattazione delle cause pendenti attraverso l'applicativo (di pubblica consultazione)
“Telecontenzioso” – vi sarebbe un (invero, non esigibile) onere non previsto per legge in tal senso, per cui ogni parte avrebbe dovuto diligentemente verificare da sé tale circostanza.
Occorre inoltre rilevare che nel Processo Verbale del 30.04.2025 non si dà atto della presenza della parte ricorrente né si menziona se sono state effettuate ricerche circa l'avvenuta comunicazione alle parti della trattazione, così come previsto dall'art. 31 DPR 546/92..
Ribadita l'imprescindibile funzione pivotale di tale avviso (cfr in termini la decisione di questa Corte n. 5977 del 22.9.2025) nelle dinamiche processual-tributarie (per il connesso calcolo dei termini decadenziali a ritroso non solo per il deposito di documenti, memorie illustrative e repliche scritte, ma anche per la richiesta dell'istanza di discussione in pubblica udienza), è corretta la deduzione per cui, per procedere all'invio della comunicazione della data della trattazione, occorre verificare la scadenza del termine per la costituzione del resistente, potendosi, come erroneamente accaduto nel caso di specie, omettere di avvisare il resistente soltanto se, trascorso il termine di cui all'art. 23 d.lgs. 546/1992, al momento dell'invio della comunicazione, lo stesso non si sia ancora costituito (peraltro Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 25.02.2013, n. 4712 ha condivisibilmente precisato che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall'art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell'avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L'omissione dell'avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell'inderogabile principio del contraddittorio”. Ne consegue che l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel processo tributario, anche per effetto della sua irrituale anticipazione rispetto al termine ex art. 23 cit., determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05.02.2024, n.
3272).
Ne discende l'accoglimento dell'appello su tale preliminare questione, correttamente da esaminare non in via gradata ma in via principiale, ed, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 546/92, attesa la violazione del principio del contraddittorio, la rimessione della causa in primo grado.
Ed, invero, al fine di rispettare il principio del doppio grado ed il principio del contraddittorio, la presente fattispecie rientra tra le tassative ipotesi di rimessione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, atteso che ivi il contraddittorio non è stato regolarmente integrato.
Sussistono giusti motivi, per le questioni trattate e la peculiarità della vicenda processuale, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 562/2026 depositato il 26/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9548/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 27/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002093610084698818 TARI 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 874/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (n.
20240002093610084698818, di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura targata Targa_1 per il mancato pagamento di tributi, interessi, sanzioni e spese per € 760,35), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (in particolare, per l'irritualità della notifica, connessa prescrizione e vizi formali).
L'Agenzia presentava proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con l'impugnata sentenza 9548/2025 della C.G.T. di primo grado di Napoli, depositata il 27/05/2025 e non notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare, tale sentenza è stata impugnata per errores in procedendo (chiedendo, in via gradata, la rimessione della causa in primo grado per violazione dell'art. 30
D.lgs 546/1992 e conseguente compressione indebita del diritto di difesa) et in judicando.
L'Agenzia delle Entrate di Benevento depositava controdeduzioni, concludendo per non si costituiva l'ente intimato.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione (CGT II° Campania, Sez. 11, n.
6242/2025 e 5977/25), cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello, da esaminare preliminarmente nella doglianza procedimentale in ragione della sua portata assorbente e graduato tassonomicamente nel senso della priorità di tale censura in rito, è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, venendo in rilievo la dedotta violazione della regola dell'integrazione del contraddittorio, in considerazione dell'avvenuta a trattazione della causa in primo grado in un'udienza irritualmente fissata per omessa comunicazione del relativo avviso.
Appare dunque fondata - perché comunque documentalmente provata - la censura dedotta in via principale con cui si evidenzia che la Corte di Giustizia di primo grado abbia violato l'art. 31 (Avviso di trattazione, a mente del quale la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima) Il punctum dolens è, in diritto, la conseguenza di tale violazione, non potendosi ritenere la natura non impediente dell'omissione de qua.
Ed, invero, si rileva che, per un verso, è la palese violazione del diritto alla difesa dell'odierno appellante e dell'integrità del contraddittorio, essendo la causa trattata in un giorno non ritualmente comunicato con il relativo avviso. Per altro verso, come da richiamato precedente (sent. . 6242/2025) appare peccare per eccesso il rilievo per cui - premessa la possibilità di autonoma attivazione per verificare la fissazione delle udienze di trattazione delle cause pendenti attraverso l'applicativo (di pubblica consultazione)
“Telecontenzioso” – vi sarebbe un (invero, non esigibile) onere non previsto per legge in tal senso, per cui ogni parte avrebbe dovuto diligentemente verificare da sé tale circostanza.
Occorre inoltre rilevare che nel Processo Verbale del 30.04.2025 non si dà atto della presenza della parte ricorrente né si menziona se sono state effettuate ricerche circa l'avvenuta comunicazione alle parti della trattazione, così come previsto dall'art. 31 DPR 546/92..
Ribadita l'imprescindibile funzione pivotale di tale avviso (cfr in termini la decisione di questa Corte n. 5977 del 22.9.2025) nelle dinamiche processual-tributarie (per il connesso calcolo dei termini decadenziali a ritroso non solo per il deposito di documenti, memorie illustrative e repliche scritte, ma anche per la richiesta dell'istanza di discussione in pubblica udienza), è corretta la deduzione per cui, per procedere all'invio della comunicazione della data della trattazione, occorre verificare la scadenza del termine per la costituzione del resistente, potendosi, come erroneamente accaduto nel caso di specie, omettere di avvisare il resistente soltanto se, trascorso il termine di cui all'art. 23 d.lgs. 546/1992, al momento dell'invio della comunicazione, lo stesso non si sia ancora costituito (peraltro Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 25.02.2013, n. 4712 ha condivisibilmente precisato che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall'art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell'avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L'omissione dell'avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell'inderogabile principio del contraddittorio”. Ne consegue che l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel processo tributario, anche per effetto della sua irrituale anticipazione rispetto al termine ex art. 23 cit., determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05.02.2024, n.
3272).
Ne discende l'accoglimento dell'appello su tale preliminare questione, correttamente da esaminare non in via gradata ma in via principiale, ed, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 546/92, attesa la violazione del principio del contraddittorio, la rimessione della causa in primo grado.
Ed, invero, al fine di rispettare il principio del doppio grado ed il principio del contraddittorio, la presente fattispecie rientra tra le tassative ipotesi di rimessione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, atteso che ivi il contraddittorio non è stato regolarmente integrato.
Sussistono giusti motivi, per le questioni trattate e la peculiarità della vicenda processuale, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
compensa le spese del doppio grado.