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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1085/2023
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Arnò per parte ricorrente, l'avv. Lombardo per le resistenti e l'avv. Lorenzo Agnoli in sostituzione dell'avv. Di Toro Mammarella per la terza chiamata. È personalmente collegato anche il ricorrente. La giudice, richiamata la sentenza non definitiva già pronunciata, invita le parti alla discussione. L'avv. Lombardo reitera la riserva d'appello già espressa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti, confermando peraltro il conteggio congiunto depositato.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1085/2023 promossa da promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO ARNO'
RICORRENTE
contro
C.F. , e C.F. CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. OSCAR PINNA P.IVA_2
RESISTENTI
e con la chiamata in causa di
C.F. , con il patrocinio ONroparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. CRISTIANO DI TORO MAMMARELLA
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per le convenute dal 1.8.2018 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa,
2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa;
3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e comunque applicare CP_4 al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato con il livello di inquadramento corretto al posto di quello errato riconosciuto in busta paga;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente,
5. condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 24.633,84 lorde di cui € 16.203,28 lorde a titolo di differenze retributive e € 8.430,56 lorde per trattamento di fine rapporto, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità;
6. in ogni caso, condannare, in solido tra loro, le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare le convenute al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
7. Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. CONCLUSIONI DELLE PARTI RESISTENTI
In via preliminare
1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di
[...]
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – ONroparte_5 P.IVA_3
Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420 c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito
2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma CP_1 CP_2 che sarà ritenuta di giu miti della responsabilità solidale, CP_2 nonché limitatamente al periodo 01.08.2018 - 01.03.2021, essendo subentrata a nell'appalto in questione, la nuova committente Nei CP_2 Parte_2 confronti del Terzo Chiamato:
4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / CP_2 ONroparte_5
P.I.V.A. , con sede lega 10/10, P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante CP_2 per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
In principalità
1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di ONroparte_5 anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata
3)nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor ONroparte_5 somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della lite e lo sviluppo del giudizio.
dipendente di (di seguito, per brevità, Parte_1 ONroparte_6
ON
“ ) occupato nello stabilimento di Stradella gestito da (di seguito ONroparte_2
“ ), ha introdotto questo giudizio lamentando l'attribuzione, per il periodo dal primo CP_2 novembre 2018 all'ottobre 2020, del VI livello retributivo, ritenendo invece corretto il V livello;
ha, inoltre, lamentato di non aver percepito la retribuzione per le ore minime previste dal contratto, nonché indennità e maggiorazioni dovute, infine ha lamentato il mancato godimento di ferie e permessi;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate ON rivolgendo le domande sia nei confronti di sia, in virtù della solidarietà prevista dall'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 del D. L.vo n. 276/2003, nei confronti di CP_2
Le resistenti si sono costituite, con un unico difensore, chiedendo il rigetto del ricorso: hanno sostenuto la correttezza dell'inquadramento al VI livello, previsto per il periodo di inserimento dei soci cooperatori e hanno contestato, nel dettaglio, le singole richieste di differenze retributive. CE ha, inoltre, evidenziato che la propria eventuale responsabilità solidale non possa riguardare il periodo successivo al primo marzo 2021 e, comunque, non valga per i ON crediti di natura risarcitoria;
infine, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa di per essere garantita rispetto a qualsiasi condanna che sia pronunciata a favore del ricorrente. ON ON si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per le medesime ragioni esposte da e da CP_2 Con sentenza non definitiva pronunciata il 15 maggio 2025, lei cui motivazioni devono intendersi qui interamente richiamate, questa giudice ha così deciso:
“non definitivamente pronunciando nella causa promossa da on Parte_1 ricorso depositato il 14 settembre 2023:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a essere inquadrato al V livello del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per i periodi dal primo agosto 2018 al 14 aprile 2019 e dal 12 gennaio 2020 al 30 settembre 2020;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere le differenze retributive che saranno quantificate nel prosieguo del giudizio alla luce della motivazione di questa sentenza;
3) respinge le domande relative ai giorni del santo patrono, alle ferie, ai permessi e alle altre festività non godute;
4) condanna le resistenti in solido a pagare al ricorrente le somme che risulteranno dovute in relazione ai crediti riconosciuti ai capi 1 e 2 che precedono, con limitazione della solidarietà di ai crediti relativi al periodo fino al 30 aprile 2021; ONroparte_2
5) condanna a garantire ONroparte_5 ONroparte_2 rispetto a tutti i pagamenti a favore del ricorrente oggetto di lite;
6) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
7) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
8) fissa il termine di trenta giorni da oggi per il deposito della sentenza”.
Nell'ordinanza con la quale è stata disposta la prosecuzione del giudizio questa giudice ha fissato l'udienza del 10 luglio 2025 per verificare se le parti avessero trovato un accordo conciliativo e si è riservata, in caso di mancata conciliazione, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti a favore del ricorrente.
Le parti, pur dando atto di non voler conciliare la lite e riservandosi l'appello della sentenza non definitiva, hanno depositato conteggi concordati in merito alle differenze retributive riconosciute a favore del lavoratore e pertanto è stata fissata l'udienza odierna per la discussione, senza necessità di svolgere la consulenza tecnica.
2. I crediti del ricorrente nei confronti delle resistenti. Come s'è visto, con la sentenza non definitiva è stato accertato il diritto del ricorrente di ottenere dalle resistenti le differenze retributive per l'inquadramento superiore e per alcune delle altre voci richieste con il ricorso.
La condanna delle resistenti in solido è stata limitata, quanto a al periodo sino al 30 CP_2 aprile 2021.
Ancora, è stata pronunciata la condanna di a garantire rispetto ai pagamenti CP_5 CP_2 dovuti a favore del ricorrente.
Infine, è stata fatta riserva alla sentenza definitiva in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
Nei conteggi congiunti tutte le parti hanno indicato in € 5.382,70 la somma lorda complessiva dovuta dalle resistenti sulla base delle decisioni assunte con la sentenza non definitiva e non vi sono, pertanto, motivi per non recepire le indicazioni delle parti. ON Deve, conseguentemente, pronunciarsi la condanna di e al pagamento della CP_2 predetta somma, con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo.
3. Le spese di lite.
L'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite relative al rapporto processuale tra ricorrente e resistenti;
la restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di queste ultime in ragione del principio di soccombenza. La liquidazione delle spese a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, avviene, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della natura dell'attività prestata e del valore della condanna.
Deve poi essere pronunciata la condanna di soccombente nei confronti di a CP_5 CP_2 rifondere le spese sostenute da quest'ultima; anche tali spese sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della misura della condanna e della natura dell'attività svolta.
Infine, essere precisato che la condanna della terza chiamata a garantire non riguarda CP_2 le spese di lite, in quanto il punto n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in questione in data primo luglio 2020 (doc. 12 delle resistenti) esclude dalla garanzia le “spese per assistenza professionale”, come già osservato nella sentenza non definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] on ricorso depositato il 14 settembre 2023, richiamata la propria sentenza Parte_1 non definitiva pronunciata il 15 maggio 2025:
1) condanna le resistenti in solido a pagare al ricorrente la somma di € 5.382,70, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna a garantire ONroparte_5 ONroparte_2 rispetto ai pagamenti a favore del ricorrente indicati al capo che precede;
[...]
3) compensa per un mezzo le spese di lite relative al rapporto processuale tra il ricorrente e le resistenti e condanna le resistenti in solido a pagare all'avv. CP_7
la restante quota di un mezzo, che liquida in € 2.694,00 per compensi, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che CP_5 ONroparte_2 liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi e € 118,50 per esborsi.
Deciso il 25 settembre 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1085/2023
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Arnò per parte ricorrente, l'avv. Lombardo per le resistenti e l'avv. Lorenzo Agnoli in sostituzione dell'avv. Di Toro Mammarella per la terza chiamata. È personalmente collegato anche il ricorrente. La giudice, richiamata la sentenza non definitiva già pronunciata, invita le parti alla discussione. L'avv. Lombardo reitera la riserva d'appello già espressa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti, confermando peraltro il conteggio congiunto depositato.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1085/2023 promossa da promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO ARNO'
RICORRENTE
contro
C.F. , e C.F. CP_1 P.IVA_1 ONroparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. OSCAR PINNA P.IVA_2
RESISTENTI
e con la chiamata in causa di
C.F. , con il patrocinio ONroparte_3 P.IVA_3 dell'Avv. CRISTIANO DI TORO MAMMARELLA
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per le convenute dal 1.8.2018 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa,
2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa;
3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e comunque applicare CP_4 al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato con il livello di inquadramento corretto al posto di quello errato riconosciuto in busta paga;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente,
5. condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 24.633,84 lorde di cui € 16.203,28 lorde a titolo di differenze retributive e € 8.430,56 lorde per trattamento di fine rapporto, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità;
6. in ogni caso, condannare, in solido tra loro, le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare le convenute al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
7. Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. CONCLUSIONI DELLE PARTI RESISTENTI
In via preliminare
1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di
[...]
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – ONroparte_5 P.IVA_3
Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420 c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito
2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma CP_1 CP_2 che sarà ritenuta di giu miti della responsabilità solidale, CP_2 nonché limitatamente al periodo 01.08.2018 - 01.03.2021, essendo subentrata a nell'appalto in questione, la nuova committente Nei CP_2 Parte_2 confronti del Terzo Chiamato:
4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / CP_2 ONroparte_5
P.I.V.A. , con sede lega 10/10, P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante CP_2 per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
In principalità
1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di ONroparte_5 anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata
3)nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor ONroparte_5 somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della lite e lo sviluppo del giudizio.
dipendente di (di seguito, per brevità, Parte_1 ONroparte_6
ON
“ ) occupato nello stabilimento di Stradella gestito da (di seguito ONroparte_2
“ ), ha introdotto questo giudizio lamentando l'attribuzione, per il periodo dal primo CP_2 novembre 2018 all'ottobre 2020, del VI livello retributivo, ritenendo invece corretto il V livello;
ha, inoltre, lamentato di non aver percepito la retribuzione per le ore minime previste dal contratto, nonché indennità e maggiorazioni dovute, infine ha lamentato il mancato godimento di ferie e permessi;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate ON rivolgendo le domande sia nei confronti di sia, in virtù della solidarietà prevista dall'art. 1676 c.c. e dell'art. 29 del D. L.vo n. 276/2003, nei confronti di CP_2
Le resistenti si sono costituite, con un unico difensore, chiedendo il rigetto del ricorso: hanno sostenuto la correttezza dell'inquadramento al VI livello, previsto per il periodo di inserimento dei soci cooperatori e hanno contestato, nel dettaglio, le singole richieste di differenze retributive. CE ha, inoltre, evidenziato che la propria eventuale responsabilità solidale non possa riguardare il periodo successivo al primo marzo 2021 e, comunque, non valga per i ON crediti di natura risarcitoria;
infine, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa di per essere garantita rispetto a qualsiasi condanna che sia pronunciata a favore del ricorrente. ON ON si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per le medesime ragioni esposte da e da CP_2 Con sentenza non definitiva pronunciata il 15 maggio 2025, lei cui motivazioni devono intendersi qui interamente richiamate, questa giudice ha così deciso:
“non definitivamente pronunciando nella causa promossa da on Parte_1 ricorso depositato il 14 settembre 2023:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a essere inquadrato al V livello del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per i periodi dal primo agosto 2018 al 14 aprile 2019 e dal 12 gennaio 2020 al 30 settembre 2020;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere le differenze retributive che saranno quantificate nel prosieguo del giudizio alla luce della motivazione di questa sentenza;
3) respinge le domande relative ai giorni del santo patrono, alle ferie, ai permessi e alle altre festività non godute;
4) condanna le resistenti in solido a pagare al ricorrente le somme che risulteranno dovute in relazione ai crediti riconosciuti ai capi 1 e 2 che precedono, con limitazione della solidarietà di ai crediti relativi al periodo fino al 30 aprile 2021; ONroparte_2
5) condanna a garantire ONroparte_5 ONroparte_2 rispetto a tutti i pagamenti a favore del ricorrente oggetto di lite;
6) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
7) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
8) fissa il termine di trenta giorni da oggi per il deposito della sentenza”.
Nell'ordinanza con la quale è stata disposta la prosecuzione del giudizio questa giudice ha fissato l'udienza del 10 luglio 2025 per verificare se le parti avessero trovato un accordo conciliativo e si è riservata, in caso di mancata conciliazione, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti a favore del ricorrente.
Le parti, pur dando atto di non voler conciliare la lite e riservandosi l'appello della sentenza non definitiva, hanno depositato conteggi concordati in merito alle differenze retributive riconosciute a favore del lavoratore e pertanto è stata fissata l'udienza odierna per la discussione, senza necessità di svolgere la consulenza tecnica.
2. I crediti del ricorrente nei confronti delle resistenti. Come s'è visto, con la sentenza non definitiva è stato accertato il diritto del ricorrente di ottenere dalle resistenti le differenze retributive per l'inquadramento superiore e per alcune delle altre voci richieste con il ricorso.
La condanna delle resistenti in solido è stata limitata, quanto a al periodo sino al 30 CP_2 aprile 2021.
Ancora, è stata pronunciata la condanna di a garantire rispetto ai pagamenti CP_5 CP_2 dovuti a favore del ricorrente.
Infine, è stata fatta riserva alla sentenza definitiva in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
Nei conteggi congiunti tutte le parti hanno indicato in € 5.382,70 la somma lorda complessiva dovuta dalle resistenti sulla base delle decisioni assunte con la sentenza non definitiva e non vi sono, pertanto, motivi per non recepire le indicazioni delle parti. ON Deve, conseguentemente, pronunciarsi la condanna di e al pagamento della CP_2 predetta somma, con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo.
3. Le spese di lite.
L'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite relative al rapporto processuale tra ricorrente e resistenti;
la restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di queste ultime in ragione del principio di soccombenza. La liquidazione delle spese a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, avviene, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della natura dell'attività prestata e del valore della condanna.
Deve poi essere pronunciata la condanna di soccombente nei confronti di a CP_5 CP_2 rifondere le spese sostenute da quest'ultima; anche tali spese sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della misura della condanna e della natura dell'attività svolta.
Infine, essere precisato che la condanna della terza chiamata a garantire non riguarda CP_2 le spese di lite, in quanto il punto n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in questione in data primo luglio 2020 (doc. 12 delle resistenti) esclude dalla garanzia le “spese per assistenza professionale”, come già osservato nella sentenza non definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] on ricorso depositato il 14 settembre 2023, richiamata la propria sentenza Parte_1 non definitiva pronunciata il 15 maggio 2025:
1) condanna le resistenti in solido a pagare al ricorrente la somma di € 5.382,70, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna a garantire ONroparte_5 ONroparte_2 rispetto ai pagamenti a favore del ricorrente indicati al capo che precede;
[...]
3) compensa per un mezzo le spese di lite relative al rapporto processuale tra il ricorrente e le resistenti e condanna le resistenti in solido a pagare all'avv. CP_7
la restante quota di un mezzo, che liquida in € 2.694,00 per compensi, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che CP_5 ONroparte_2 liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi e € 118,50 per esborsi.
Deciso il 25 settembre 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani