TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia, AN UG SE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 8096 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attrice - con l'avv.Massimo Bondioni, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti - con l'avv. Valerio Noventa, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte dep. ex art. 189 primo comma n.1) cpc;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio i convenuti, impugnando il contratto con cui in data Parte_1
28.7.2021 n. 35010/18150 rep. Notaio la società ha venduto a Per_1 Controparte_1
gli immobili siti nel comune di Palazzolo sull'Oglio - distinti con i mappali 77 sub 8 Controparte_2
graffato con mapp. 78 sub.4 e con il mapp. 248 sub.1 – per il prezzo di € 350.000=; l'attrice in principalità ne chiede la revoca ex art. 2901 cc, in subordine l'accertamento della simulazione assoluta.
pagina 1 di 5 Si sono costituiti entrambi i convenuti, contestando integralmente la ricostruzione attorea chiedendo l'integrale rigetto delle domande e la condanna ex art. 96 cpc.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante una consulenza tecnica d'ufficio sul valore degli immobili venduti.
La domanda di revocatoria proposta dalla attrice è fondata. Pt_1
Sussistono infatti i presupposti previsti dagli artt. 2901 e ss. cc.
è anzitutto titolare nei confronti della di un Parte_1 Controparte_1
credito che trae origine dai seguenti rapporti bancari: per € 14.340,98, oltre interessi per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 61323/09, aperto in data 20.12.2011; per € 1.114.145,22, oltre agli interessi quale residuo del contratto di mutuo chirografario n. 1345363 stipulato in data 30.09.2020 e per € 245.654,71, oltre agli interessi per il residuo del contratto di mutuo chirografario n. 1240255 stipulato in data 6.11.2017.
In relazione a detti crediti è decisivo rilevare la ha ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso da Pt_1
questo tribunale in data 9.5.2022 (doc. 5 att.), recante l'importo complessivo di €1.374.140,91oltre accessori, in danno tanto di quale debitore principale, quanto di Controparte_1 Parte_2
e quali fideiussori. Persona_2
Il citato decreto ingiuntivo - pacificamente - non è stato opposto da alcuno ed è altresì munito di esecutorietà (decreto ex art. 647 cpc del 16.8.2022, doc.16 att.).
Ne consegue che l'accertamento del credito è coperto da giudicato, sicchè le relative contestazioni, svolte dai convenuti, sono inammissibili in questa sede.
Va solo rammentato che la circostanza dell'impiego dell'importo mutuato per ripianare le esposizioni di un altro mutuo rimasto inadempiuto in ogni caso non fa venir meno - di per se stessa – l'obbligo per il debitore di restituire le somme erogate dalla banca.
Parimenti l'esistenza della garanzia di MCC – in ogni caso solo per l'80% del credito erogato – in questa sede non rileva, non risultando tra l'altro ancora escussa, sicchè non ha inciso neppure in riduzione sull'ammontare del credito vantato dalla Banca.
Le altre questioni sulla corretta gestione del merito creditizio ai fini dell'ottenimento della garanzia di pagina 2 di 5 MCC esulano dalla presente sede.
La ha altresì prodotto la lettera di recesso dai citati rapporti risalente a gennaio 2022 (doc.22att.), Pt_1
da cui emerge l'inadempimento della società nel pagamento di sei rate dei mutui in oggetto.
Incontestata risulta l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto revocando (compravendita del 28.7.2021).
Sussiste altresì l'eventus damni.
E' pacifico che la società abbia dismesso l'intero patrimonio immobiliare, né risulta titolare di altri beni;
la società debitrice, pur gravata del relativo onere probatorio (cfr. Cass. nn. 7767/2007;
5972/2005; 15257/2004), non ha infatti dato prova della esistenza di altro attivo, ed anzi ha spiegato di essersi messa in liquidazione dopo aver venduto il complessivo compendio immobiliare per pagare i creditori.
La società convenuta contesta la sussistenza di qualsivoglia danno in quanto sull'immobile compravenduto sarebbero gravate già tre ipoteche iscritte da altrettanti soggetti creditori, alla quale seguiva l'ipoteca di quarto grado della banca attrice, sicchè l'esecuzione forzata sull'immobile oggetto di compravendita, non avrebbe consentito all'attrice di incassare alcuna somma.
Detta eccezione è infondata.
Come evidenziato dalla Banca, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e
l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. n.16793/2015).
Ciò premesso in linea di principio, va anche rilevato in concreto che nell'atto dispositivo qui impugnato le ipoteche indicate risultano tre e tutte cancellate o in corso di cancellazione per intervenuto pagamento dei creditori ipotecari (cfr. doc. 19 att), non è dato sapere il relativo debito residuo, mentre pagina 3 di 5 l'asserito “assenso” di alla dismissione dell'immobile o ad un preteso Parte_1
accordo complessivo è contestato da quest'ultima e non è stato adeguatamente provato, né ancor prima compiutamente allegato.
Il pregiudizio si desume altresì dagli esiti della ctu svolta, sul valore dell'immobile all'epoca della vendita.
Alle conclusioni della relazione (dep. il 20.8.2024) il giudice si riporta integralmente, essendo essa chiara ed esaustiva.
E' emerso infatti che la società convenuta ha venduto l'immobile al prezzo di € 350.000, mentre all'epoca il valore dell'immobile era più che doppio, pari ad € 793.500= (cfr. relaz. cit.).
I citati elementi fattuali convergenti e, in particolare, la pacifica dismissione in blocco dell'intero patrimonio immobiliare nei medesimi giorni e il valore vile del prezzo di vendita fanno ritenere che senz'altro la società debitrice fosse consapevole che con l'atto dispositivo diminuiva la garanzia patrimoniale generica.
Senz'altro consapevole di detto pregiudizio (consilium fraudis) era anche il terzo acquirente, CP_2
tenuto conto dello stretto rapporto di parentela e convivenza con i coniugi e
[...] Parte_2 [...]
essendone il figlio (cfr. per la rilevanza indiziaria dei rapporti di parentela e di convivenza, Per_2
per tutte, Cass. nn. 13447/2013 e 5359/2009).
Rilevano infatti i seguenti elementi pacifici.
La madre è socia unica di e quale Amministratore Unico della Parte_2 Controparte_1
società all'epoca dell'atto qui impugnato, interveniva anche nell'atto notarile di vendita a favore del figlio.
Anche il padre è stato amministratore unico di e ora ne è il Persona_2 Controparte_1
liquidatore volontario (cfr. visura camerale in atti).
Si aggiunga che l'immobile in oggetto è pacificamente la casa familiare, tuttora abitata dai genitori e dal figlio convivente Controparte_2
Conclusivamente la domanda principale di revoca ex art. 2901 cc va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n. 55/14 e successive pagina 4 di 5 modifiche, in base allo scaglione “indeterminabile-complessità media”, e a valori medi per tutte le fasi;
dette spese ammontano dunque complessivamente ad € 10.860,00= per compensi, oltre rimb. forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
e oltre alle spese di ctp pari ad € 1.600,00=oltre accessori, (cfr. fattura doc.33); le spese di ctu, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.dichiara l'inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c. nei confronti della attrice della vendita conclusa tra Pt_1
i convenuti il 28.7.2021 n. 35010/18150 di rep. Notaio avente ad oggetto gli immobili in Per_1
Palazzolo sull'Oglio (BS), come descritti in citazione, con ogni conseguente onere di pubblicità presso i registri immobiliari territorialmente competenti;
2.condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, in €1.267,45= per spese ed € 10.860= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, e oltre ad € 1.600,00 oltre accessori per le spese di ctp;
3.pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti.
Brescia, 4.11.2025
Il giudice
AN UG SE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia, AN UG SE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 8096 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- attrice - con l'avv.Massimo Bondioni, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti - con l'avv. Valerio Noventa, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte dep. ex art. 189 primo comma n.1) cpc;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio i convenuti, impugnando il contratto con cui in data Parte_1
28.7.2021 n. 35010/18150 rep. Notaio la società ha venduto a Per_1 Controparte_1
gli immobili siti nel comune di Palazzolo sull'Oglio - distinti con i mappali 77 sub 8 Controparte_2
graffato con mapp. 78 sub.4 e con il mapp. 248 sub.1 – per il prezzo di € 350.000=; l'attrice in principalità ne chiede la revoca ex art. 2901 cc, in subordine l'accertamento della simulazione assoluta.
pagina 1 di 5 Si sono costituiti entrambi i convenuti, contestando integralmente la ricostruzione attorea chiedendo l'integrale rigetto delle domande e la condanna ex art. 96 cpc.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante una consulenza tecnica d'ufficio sul valore degli immobili venduti.
La domanda di revocatoria proposta dalla attrice è fondata. Pt_1
Sussistono infatti i presupposti previsti dagli artt. 2901 e ss. cc.
è anzitutto titolare nei confronti della di un Parte_1 Controparte_1
credito che trae origine dai seguenti rapporti bancari: per € 14.340,98, oltre interessi per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 61323/09, aperto in data 20.12.2011; per € 1.114.145,22, oltre agli interessi quale residuo del contratto di mutuo chirografario n. 1345363 stipulato in data 30.09.2020 e per € 245.654,71, oltre agli interessi per il residuo del contratto di mutuo chirografario n. 1240255 stipulato in data 6.11.2017.
In relazione a detti crediti è decisivo rilevare la ha ottenuto un decreto ingiuntivo, emesso da Pt_1
questo tribunale in data 9.5.2022 (doc. 5 att.), recante l'importo complessivo di €1.374.140,91oltre accessori, in danno tanto di quale debitore principale, quanto di Controparte_1 Parte_2
e quali fideiussori. Persona_2
Il citato decreto ingiuntivo - pacificamente - non è stato opposto da alcuno ed è altresì munito di esecutorietà (decreto ex art. 647 cpc del 16.8.2022, doc.16 att.).
Ne consegue che l'accertamento del credito è coperto da giudicato, sicchè le relative contestazioni, svolte dai convenuti, sono inammissibili in questa sede.
Va solo rammentato che la circostanza dell'impiego dell'importo mutuato per ripianare le esposizioni di un altro mutuo rimasto inadempiuto in ogni caso non fa venir meno - di per se stessa – l'obbligo per il debitore di restituire le somme erogate dalla banca.
Parimenti l'esistenza della garanzia di MCC – in ogni caso solo per l'80% del credito erogato – in questa sede non rileva, non risultando tra l'altro ancora escussa, sicchè non ha inciso neppure in riduzione sull'ammontare del credito vantato dalla Banca.
Le altre questioni sulla corretta gestione del merito creditizio ai fini dell'ottenimento della garanzia di pagina 2 di 5 MCC esulano dalla presente sede.
La ha altresì prodotto la lettera di recesso dai citati rapporti risalente a gennaio 2022 (doc.22att.), Pt_1
da cui emerge l'inadempimento della società nel pagamento di sei rate dei mutui in oggetto.
Incontestata risulta l'anteriorità dei crediti rispetto all'atto revocando (compravendita del 28.7.2021).
Sussiste altresì l'eventus damni.
E' pacifico che la società abbia dismesso l'intero patrimonio immobiliare, né risulta titolare di altri beni;
la società debitrice, pur gravata del relativo onere probatorio (cfr. Cass. nn. 7767/2007;
5972/2005; 15257/2004), non ha infatti dato prova della esistenza di altro attivo, ed anzi ha spiegato di essersi messa in liquidazione dopo aver venduto il complessivo compendio immobiliare per pagare i creditori.
La società convenuta contesta la sussistenza di qualsivoglia danno in quanto sull'immobile compravenduto sarebbero gravate già tre ipoteche iscritte da altrettanti soggetti creditori, alla quale seguiva l'ipoteca di quarto grado della banca attrice, sicchè l'esecuzione forzata sull'immobile oggetto di compravendita, non avrebbe consentito all'attrice di incassare alcuna somma.
Detta eccezione è infondata.
Come evidenziato dalla Banca, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e
l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. n.16793/2015).
Ciò premesso in linea di principio, va anche rilevato in concreto che nell'atto dispositivo qui impugnato le ipoteche indicate risultano tre e tutte cancellate o in corso di cancellazione per intervenuto pagamento dei creditori ipotecari (cfr. doc. 19 att), non è dato sapere il relativo debito residuo, mentre pagina 3 di 5 l'asserito “assenso” di alla dismissione dell'immobile o ad un preteso Parte_1
accordo complessivo è contestato da quest'ultima e non è stato adeguatamente provato, né ancor prima compiutamente allegato.
Il pregiudizio si desume altresì dagli esiti della ctu svolta, sul valore dell'immobile all'epoca della vendita.
Alle conclusioni della relazione (dep. il 20.8.2024) il giudice si riporta integralmente, essendo essa chiara ed esaustiva.
E' emerso infatti che la società convenuta ha venduto l'immobile al prezzo di € 350.000, mentre all'epoca il valore dell'immobile era più che doppio, pari ad € 793.500= (cfr. relaz. cit.).
I citati elementi fattuali convergenti e, in particolare, la pacifica dismissione in blocco dell'intero patrimonio immobiliare nei medesimi giorni e il valore vile del prezzo di vendita fanno ritenere che senz'altro la società debitrice fosse consapevole che con l'atto dispositivo diminuiva la garanzia patrimoniale generica.
Senz'altro consapevole di detto pregiudizio (consilium fraudis) era anche il terzo acquirente, CP_2
tenuto conto dello stretto rapporto di parentela e convivenza con i coniugi e
[...] Parte_2 [...]
essendone il figlio (cfr. per la rilevanza indiziaria dei rapporti di parentela e di convivenza, Per_2
per tutte, Cass. nn. 13447/2013 e 5359/2009).
Rilevano infatti i seguenti elementi pacifici.
La madre è socia unica di e quale Amministratore Unico della Parte_2 Controparte_1
società all'epoca dell'atto qui impugnato, interveniva anche nell'atto notarile di vendita a favore del figlio.
Anche il padre è stato amministratore unico di e ora ne è il Persona_2 Controparte_1
liquidatore volontario (cfr. visura camerale in atti).
Si aggiunga che l'immobile in oggetto è pacificamente la casa familiare, tuttora abitata dai genitori e dal figlio convivente Controparte_2
Conclusivamente la domanda principale di revoca ex art. 2901 cc va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n. 55/14 e successive pagina 4 di 5 modifiche, in base allo scaglione “indeterminabile-complessità media”, e a valori medi per tutte le fasi;
dette spese ammontano dunque complessivamente ad € 10.860,00= per compensi, oltre rimb. forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
e oltre alle spese di ctp pari ad € 1.600,00=oltre accessori, (cfr. fattura doc.33); le spese di ctu, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.dichiara l'inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c. nei confronti della attrice della vendita conclusa tra Pt_1
i convenuti il 28.7.2021 n. 35010/18150 di rep. Notaio avente ad oggetto gli immobili in Per_1
Palazzolo sull'Oglio (BS), come descritti in citazione, con ogni conseguente onere di pubblicità presso i registri immobiliari territorialmente competenti;
2.condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, in €1.267,45= per spese ed € 10.860= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, e oltre ad € 1.600,00 oltre accessori per le spese di ctp;
3.pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti.
Brescia, 4.11.2025
Il giudice
AN UG SE
pagina 5 di 5