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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2292/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. CARMINE DI MONACO e RAFFAELE DELLE CURTI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5763/2022 pubblicata in data 16/06/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 31.8.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del ricorso volto a sentir, in via principale, accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 77 punti nella graduatoria per la mobilità AS 2021/2022, con condanna del convenuto CP_1 al corretto inserimento della graduatoria e all'attribuzione della prima preferenza indicata spettante e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione della prima preferenza spettante, ovvero di altra indicata, ferma la domanda risarcitoria.
Ha resistito al gravame parte appellata, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, nella contumacia di parte convenuta, ha dichiarato la nullità del ricorso, per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c., ovvero della indicazione di elementi indispensabili al fine della individuazione del petitum e della causa petendi sulla base dei seguenti rilievi: “la ricorrente nulla ha dedotto circa il punteggio concretamente attribuitole, né sul tipo di ricostruzione della carriera operata dal convenuto per effetto CP_1 della sua immissione in ruolo, né quali titoli le siano stati riconosciuti e di quali invece rivendica (almeno sembrerebbe) il riconoscimento. La ricorrente non ha nemmeno indicato, nel ricorso, il tipo di servizio pre- ruolo asseritamente svolto per quattro anni, né la data di immissione in ruolo. Né può pretendersi che il giudice debba ricostruire autonomamente i suddetti dati dall'esame della documentazione 2 allegata, in totale assenza di elementi a supporto contenuti nella domanda. Inoltre parte ricorrente non ha chiaramente evidenziato le disposizioni normative applicate dal ai fini della ricostruzione CP_1 della carriera, e dell'attribuzione del punteggio, e tantomeno quelle che si assumono violate, se si eccettua un generico riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia, il cui solo richiamo non è tuttavia sufficiente a chiarire le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda, in assenza di qualsivoglia specificazione in ordine ai criteri utilizzati dal per calcolare il punteggio riconosciuto alla CP_1 ricorrente.
Va in definitiva sottolineato come il ricorso non contenga l'espressa indicazione del punteggio concretamente attribuito alla ricorrente dal
, non essendo pertanto possibile individuare l'eventuale CP_1 esistenza di soggetti con punteggio inferiore che le sarebbero stati illegittimamente preferiti nella procedura di mobilità cui ha partecipato.
Inoltre esso contiene un confuso riferimento alla rivendicazione del maggior punteggio 30 per il periodo di servizio in ruolo svolto dall'istante, senza alcuna indicazione, oltre che del punteggio concretamente riconosciutole a tale titolo, delle precise modalità di svolgimento di tale servizio, né dell'entità del maggior punteggio rivendicato, e delle norme su cui tale pretesa si fonderebbe.
Nulla poi la ricorrente ha dichiarato in ordine alle ragioni per cui rivendica il punteggio 1 per i titoli di studio in suo possesso, rispetto ad un minor punteggio in concreto attribuitole, che ancora una volta nemmeno specifica.
Occorre poi sottolineare come al giudice sia preclusa la possibilità di trarre gli elementi di cui risulta carente la domanda dalla documentazione allegata al ricorso, ma non offerti in comunicazione, posto che il convenuto deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo
3 comma, cod. proc. civ., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda”.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è fondata.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, mancando nell'atto di gravame ogni confutazione e critica del ragionamento argomentativo sviluppato dal primo giudice, in violazione del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc.
L' appellante censura il passo della sentenza - nella parte in cui il
Tribunale ha evidenziato la violazione dei requisiti di cui all'art. 414
c.p.c., con particolare riferimento alla generica rivendicazione del punteggio rivendicato e alla mancata specificazione di quello attribuito
– assumendo di aver al contrario rivendicato specificamente (a pag. 4 del ricorso) 30 punti in relazione al numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, oltre ad aver indicato gli allegati (da
15 a 18) dai quali determinare il punteggio.
La doglianza non si confronta, tuttavia, con la motivazione del primo giudice che ha espressamente evidenziato la carenza allegatoria della rivendicazione dei 30 punti “per il periodo di servizio in ruolo svolto dall'istante, senza alcuna indicazione, oltre che del punteggio concretamente riconosciutole a tale titolo, delle precise modalità di svolgimento di tale servizio, né dell'entità del maggior punteggio rivendicato, e delle norme su cui tale pretesa si fonderebbe”.
Dunque, rimane priva di censura l'affermazione seppure indicato nel totale il punteggio di 30 – genericamente determinato dalla moltiplicazione di 5 anni per 6 punti senza ulteriore specificazione del tipo di servizio svolto, né del punteggio che è stato di fatto attribuito all'amministrazione per gli anni 5 anni di servizio, carenza che si estende anche alla indicazione della fonte normativa di riferimento posta a base de tale pretesa. 4 Per la parte seguente, l'atto di appello si limita a ritrascrivere quanto già esposto nel ricorso di primo grado, laddove la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).
Si richiama, tra le tante, la sentenza n. 17712 del 2016, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito – in ordine al nuovo testo dell'art. 434 cpc, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L.
n. 134 del 2012 (il quale dispone al primo comma che “L'appello deve essere motivato”) come sia preciso onere processuale dell'appellante, al fine di sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (“I requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del
2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”).
Si richiama, altresì, Cass. ord. n. 10916 del 2017: “L'art. 342, comma
1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle
5 prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”.
Né può sopperire a tali carenze di allegazione la produzione documentale effettuata da parte ricorrente in primo grado. Sul punto la Suprema Corte ha affermato come il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza” (Cass. sent. n. 13825 del 2008).
Consegue da tali premesse - non potendo l'onere di specificazione dei motivi di appello essere assolto mediante la mera riproposizione delle domande o delle eccezioni già decise dal giudice di primo grado e dovendo invece i motivi essere idonei a contrastare la motivazione del provvedimento censurato – l'inammissibilità dell'appello, che non muove specifiche censure alla sentenza gravata, né indica in alcun modo le ragioni delle doglianze proposte avverso la motivazione del
Tribunale.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore del appellato, CP_1 delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre oneri accessori, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2292/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. CARMINE DI MONACO e RAFFAELE DELLE CURTI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5763/2022 pubblicata in data 16/06/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 31.8.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del ricorso volto a sentir, in via principale, accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 77 punti nella graduatoria per la mobilità AS 2021/2022, con condanna del convenuto CP_1 al corretto inserimento della graduatoria e all'attribuzione della prima preferenza indicata spettante e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione della prima preferenza spettante, ovvero di altra indicata, ferma la domanda risarcitoria.
Ha resistito al gravame parte appellata, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, nella contumacia di parte convenuta, ha dichiarato la nullità del ricorso, per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c., ovvero della indicazione di elementi indispensabili al fine della individuazione del petitum e della causa petendi sulla base dei seguenti rilievi: “la ricorrente nulla ha dedotto circa il punteggio concretamente attribuitole, né sul tipo di ricostruzione della carriera operata dal convenuto per effetto CP_1 della sua immissione in ruolo, né quali titoli le siano stati riconosciuti e di quali invece rivendica (almeno sembrerebbe) il riconoscimento. La ricorrente non ha nemmeno indicato, nel ricorso, il tipo di servizio pre- ruolo asseritamente svolto per quattro anni, né la data di immissione in ruolo. Né può pretendersi che il giudice debba ricostruire autonomamente i suddetti dati dall'esame della documentazione 2 allegata, in totale assenza di elementi a supporto contenuti nella domanda. Inoltre parte ricorrente non ha chiaramente evidenziato le disposizioni normative applicate dal ai fini della ricostruzione CP_1 della carriera, e dell'attribuzione del punteggio, e tantomeno quelle che si assumono violate, se si eccettua un generico riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia, il cui solo richiamo non è tuttavia sufficiente a chiarire le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda, in assenza di qualsivoglia specificazione in ordine ai criteri utilizzati dal per calcolare il punteggio riconosciuto alla CP_1 ricorrente.
Va in definitiva sottolineato come il ricorso non contenga l'espressa indicazione del punteggio concretamente attribuito alla ricorrente dal
, non essendo pertanto possibile individuare l'eventuale CP_1 esistenza di soggetti con punteggio inferiore che le sarebbero stati illegittimamente preferiti nella procedura di mobilità cui ha partecipato.
Inoltre esso contiene un confuso riferimento alla rivendicazione del maggior punteggio 30 per il periodo di servizio in ruolo svolto dall'istante, senza alcuna indicazione, oltre che del punteggio concretamente riconosciutole a tale titolo, delle precise modalità di svolgimento di tale servizio, né dell'entità del maggior punteggio rivendicato, e delle norme su cui tale pretesa si fonderebbe.
Nulla poi la ricorrente ha dichiarato in ordine alle ragioni per cui rivendica il punteggio 1 per i titoli di studio in suo possesso, rispetto ad un minor punteggio in concreto attribuitole, che ancora una volta nemmeno specifica.
Occorre poi sottolineare come al giudice sia preclusa la possibilità di trarre gli elementi di cui risulta carente la domanda dalla documentazione allegata al ricorso, ma non offerti in comunicazione, posto che il convenuto deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la pretesa in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo
3 comma, cod. proc. civ., l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda”.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è fondata.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, mancando nell'atto di gravame ogni confutazione e critica del ragionamento argomentativo sviluppato dal primo giudice, in violazione del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 434 cpc.
L' appellante censura il passo della sentenza - nella parte in cui il
Tribunale ha evidenziato la violazione dei requisiti di cui all'art. 414
c.p.c., con particolare riferimento alla generica rivendicazione del punteggio rivendicato e alla mancata specificazione di quello attribuito
– assumendo di aver al contrario rivendicato specificamente (a pag. 4 del ricorso) 30 punti in relazione al numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, oltre ad aver indicato gli allegati (da
15 a 18) dai quali determinare il punteggio.
La doglianza non si confronta, tuttavia, con la motivazione del primo giudice che ha espressamente evidenziato la carenza allegatoria della rivendicazione dei 30 punti “per il periodo di servizio in ruolo svolto dall'istante, senza alcuna indicazione, oltre che del punteggio concretamente riconosciutole a tale titolo, delle precise modalità di svolgimento di tale servizio, né dell'entità del maggior punteggio rivendicato, e delle norme su cui tale pretesa si fonderebbe”.
Dunque, rimane priva di censura l'affermazione seppure indicato nel totale il punteggio di 30 – genericamente determinato dalla moltiplicazione di 5 anni per 6 punti senza ulteriore specificazione del tipo di servizio svolto, né del punteggio che è stato di fatto attribuito all'amministrazione per gli anni 5 anni di servizio, carenza che si estende anche alla indicazione della fonte normativa di riferimento posta a base de tale pretesa. 4 Per la parte seguente, l'atto di appello si limita a ritrascrivere quanto già esposto nel ricorso di primo grado, laddove la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).
Si richiama, tra le tante, la sentenza n. 17712 del 2016, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito – in ordine al nuovo testo dell'art. 434 cpc, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L.
n. 134 del 2012 (il quale dispone al primo comma che “L'appello deve essere motivato”) come sia preciso onere processuale dell'appellante, al fine di sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (“I requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del
2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”).
Si richiama, altresì, Cass. ord. n. 10916 del 2017: “L'art. 342, comma
1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle
5 prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”.
Né può sopperire a tali carenze di allegazione la produzione documentale effettuata da parte ricorrente in primo grado. Sul punto la Suprema Corte ha affermato come il mero deposito di documenti, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza” (Cass. sent. n. 13825 del 2008).
Consegue da tali premesse - non potendo l'onere di specificazione dei motivi di appello essere assolto mediante la mera riproposizione delle domande o delle eccezioni già decise dal giudice di primo grado e dovendo invece i motivi essere idonei a contrastare la motivazione del provvedimento censurato – l'inammissibilità dell'appello, che non muove specifiche censure alla sentenza gravata, né indica in alcun modo le ragioni delle doglianze proposte avverso la motivazione del
Tribunale.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore del appellato, CP_1 delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre oneri accessori, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
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