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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8802 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'avv. Agostino D'Alterio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Piscono, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Freda in virtù di procura in atti, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale
di Napoli Nord;
1 opposti
Oggetto: opposizione avverso atto di pignoramento ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_3
tempestivamente introdotto la fase di merito del procedimento intrapreso con ricorso depositato nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare n. 71/2023 R.G.Es., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di pignoramento ex art. 72bis d.P.R. 602/73 eseguito ad istanza della
. L'attore ha dedotto, per un verso, la nullità della notifica degli atti della Controparte_1
riscossione ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, per altro verso, ha eccepito la prescrizione del credito azionato.
Con comparse di riposta ritualmente depositate si sono costituiti la ed il Controparte_1
deducendo l'infondatezza della domanda proposta. Parte_2
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris - compito precipuamente devoluto al giudicante - le doglianze formulate dall'opponente configurano motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui si contesta l'omessa notifica degli atti della procedura ed il difetto di motivazione, e motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui si eccepisce la prescrizione del credito.
Per un verso, risulta in atti che sono stati eseguiti gli adempimenti per la notifica dell'atto di pignoramento da parte del creditore procedente alla società esecutata.
Per altro verso, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, quest'ultimo risulta conforme al modello ministeriale di riferimento e dunque contiene tutte le informazioni necessarie per il contribuente ai fini di una piena comprensione della pretesa creditoria. Nella specie,
invero, sono indicati, tra l'altro, l'ente titolare del diritto di credito su incarico del quale è stato
2 emesso l'atto esecutivo dall'agente della riscossione, l'ingiunzione di riferimento, nonché gli importi dovuti per tributi, interessi, oneri di riscossione e spese.
Del resto, eventuali vizi della notificazione o di forma dell'atto di pignoramento, se pure sussistenti, devono reputarsi sanati in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo la società attrice proposto ritualmente opposizione (Corte di
Cassazione, sentenza n. 24527 del 2008; sentenza n. 5906 del 2006; sentenza n. 5213 del 1998;
sentenza n. 3072 del 1998).
Come è noto, il processo esecutivo è caratterizzato dalla peculiarità che il credito vantato dal procedente ha trovato riconoscimento in un titolo esecutivo, cui il debitore non ha spontaneamente dato attuazione.
Quindi, essendo la posizione creditoria già cristallizzata in un provvedimento dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., nel processo esecutivo si assiste ad una attenuazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che le doglianze proposte dal debitore attinenti alla mancata partecipazione al processo esecutivo non possono trovare riconoscimento per sé sole considerate (quali meri vizi formali), ma soltanto nella misura in cui abbiano leso un interesse del debitore meritevole di tutela (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15378 “Poiché
la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del
proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di
merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la
suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità
conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua
spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello
scopo”).
3 Alcun pregio merita, poi, l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte attrice, considerato che non risulta decorso il termine previsto dalla legge, alla luce della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e dall'ente impositore.
Si intendono assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ulteriori doglianze proposte, anche in relazione alla eccezione di incompetenza formulata (cfr. Corte di Cassazione,
sentenza n. 12002 del 2014).
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55
del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.237,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Piscopo;
- condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.237,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 06 febbraio 2024.
Il giudice monocratico
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