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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1430/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
268/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 13.5.2019 e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Irene Cascone, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Massimo Esposito, giusta procura in atti
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 23.3.2021, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n.268/2021, con la quale il tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla domanda risarcitoria avanzata da lo aveva condannato al Controparte_1 pagamento, in favore della società attrice, di €108.445,62 a titolo di risarcimento danni, oltre alle spese di lite.
, nell'impugnare la detta sentenza per i motivi meglio descritti nel gravame, ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, accogliere l'eccezione di sospensione ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare la sospensione del giudizio civile per le motivazioni di cui in premessa;
nel merito respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 268/21, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata nella causa civile n. 6336/2018, accertare e dichiarare non dovute le somme da parte del alla società perché la richiesta è destituita di ogni fondamento in fatto Pt_1 Controparte_1
e in diritto o in subordine nella diversa somma risultante dalla richiesta CTU;
condannare
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a rivalere all'appellante spese e compensi CP_1 professionali del doppio grado di giudizio ovvero disporre l'integrale compensazione delle stesse.”
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis Controparte_1
e 345 cpc, l'infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio, nonché della richiesta finalizzata alla rideterminazione del quantum del riconosciuto risarcimento. Ha chiesto, quindi, di: dichiarare inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; respingere la richiesta di sospensione ex art. 351 c.p.c.;rigettare il gravame siccome infondato;
ammettere le prove richieste in I° grado;
condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente grado del giudiziocon attribuzione.
All'udienza del 16.9.2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 16.7.2025, era stata disposta la trattazione scritta – le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Indi, con ordinanza del 18.9.25 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti), la causa è stata rinviata al 21.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
Non avendo le parti, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 16.9.2025, né per quella del 21.10.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1430/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte costituita.
Così deciso in Napoli, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa