Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02191/2025REG.PROV.COLL.
N. 08825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2024, proposto da
Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
DI Martina, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima) n. 313/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originaria parte ricorrente, premesso di avere conseguito, presso l’Università degli Studi di Catania, in data 22 luglio 2021, il titolo di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, produceva istanza volta a chiedere “l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ove occorra utilizzando i posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento”.
L’Università respingeva tale istanza in quanto, effettuato il periodico accertamento/ricognizione, in difetto di posti vacanti definitivi e dunque disponibili per gli anni successivi al primo, non è stato possibile procedere alla pubblicazione di un avviso di trasferimenti.
Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego.
La motivazione della sentenza appellata è data da un richiamo alla distinta sentenza n° 200/2024 del Tar PE con cui è stato accolto l’analogo ricorso proposto da altro studente avverso, tra l’altro, la nota con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d''Annunzio” di Chieti aveva denegato l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti.
La sopra richiamata del Tar PE n° 200/2024 ha affermato i seguenti principi.
Sulla base degli artt. 12 e 13 del d. m. n° 583/2022 si ricaverebbe che anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno).
Secondo il Tar non si può invece utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo.
L’iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, dovrebbe basarsi su una ulteriore e diversa selezione il cui criterio è quello del numero di crediti formativi e della pertinenza degli esami in relazione a quelli del corso di laurea in Medicina.
Ne consegue che il ricorso è stato accolto, ordinando all’Università di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo;
Il Tar ha considerato altresì la posizione dei controinteressati (studenti che, iscritti nella graduatoria nazionale, hanno ottenuto la iscrizione ad anni successivi al primo in violazione dei principi sin qui esposti, cioè senza alcuna comparazione tra loro, che non sia quella dell’ordine di graduatoria nazionale di primo ingresso, né con altri studenti provenienti da altre Università o comunque da altri Corsi di Laurea).
Ha ritenuto che la posizione di costoro non è, allo stato, di reale controinteresse, atteso che, in ogni caso, in sede di riesame, l’Università dovrà tenere conto anche della posizione di questi ultimi e dell’affidamento suscitato nei loro confronti, ove i medesimi abbiano già superato alcuni esami del Corso, nonché del principio secondo cui non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more del giudizio.
Atteso che gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse, secondo il Tar, attraverso una conferma in sovrannumero.
Il Tar ha infine respinto le censure attinenti a una pretesa di immediata immatricolazione o di una valutazione del proprio curriculum al di fuori di un contesto procedimentale selettivo concorsuale, previa pubblicazione di un bando.
2. Con ordinanza n° 4828 del 20 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza appellata, osservando tra l’altro che l’istanza di ammissione deve essere proceduta da avviso dell’Università in cui sono determinati i posti disponibili, non potendo essere ottenuta l’immatricolazione in via autonoma.
3. L’appello è fondato.
L’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis , agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e, solo in via residuale, agli altri studenti.
La disciplina dei trasferimenti/passaggi dà vita a due diverse categorie di attribuzione: una -necessariamente preferenziale- rivolta agli studenti utilmente posizionati nella graduatoria unica nazionale (cc.dd. vincitori dell’accesso) e l’altra, residuale, agli studenti che richiedono trasferimenti/passaggi ad anni successivi al primo.
Può accadere che lo studente, pur se iscritto ad altri corsi di laurea, sostenga e superi il test d’ingresso posizionandosi utilmente nella graduatoria unica nazionale. In tal caso lo studente potrà richiede l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo previo riconoscimento dei CFU e sempre che vi siano posti disponibili.
Così l’art.12 dell’allegato n.2 al DM 583/2022 prevede che “ agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria ”.
L’art. 13 dell’allegato n.2 al D.M. 583/2022, nel premettere che rimane fermo quanto sopra previsto dal precedente punto 12, fa invece riferimento alla distinta procedura relativa alle modalità per i trasferimenti e passaggi ad anni successivi per tutta quella categoria di studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. Tanto è vero che la norma specifica che per questo tipo di selezione “ non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione ”.
Il citato art. 13 prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il primo anno.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La richiamata disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Ne consegue che solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento, nel caso di specie, ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti, potrà essere pubblicato un avviso per eventuali posti disponibili da assegnare a trasferimenti/passaggi da altre Università e/o altri corsi di laurea.
Il Tar ha erroneamente ritenuto che si possa attivare la procedura ex art. 13 del citato d. m. senza avere riguardo al necessario previo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento ai posti assegnati all’Ateneo di Chieti.
Invece l’attribuzione dei posti di cui all’art.13 del D.M. 583/2022 è solo residuale e trova applicazione ove, all’esito dello scorrimento della graduatoria con assegnazione dei posti ex art.12 D.M. 583/2022, vi siano ulteriori posti da destinare ai trasferimenti e passaggi; posti che possono essere originati esclusivamente dalle rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’Università di Chieti.
L’appello deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza riformata con conseguente reiezione del ricorso di prime cure, e salvezza degli atti impugnati.
La complessità delle procedure di immatricolazione, da valutarsi al momento della proposizione del ricorso in primo grado, consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO