Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9357/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) in via Pappalardi n. 11 c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Via Orto Limoni n.5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
– PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del presidente e legale rap-presentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
23.1.2023 (rep n..37590 / 7131 ),domiciliato agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale.
-Resistente-
In fatto e in diritto
Con il ricorso depositato il 11.09.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2018 0009582500 000, notificato in data
03.08.2023, con cui si intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede CP_1
di Catania, a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione previdenziale commercianti per il periodo 12/2016 e 12/2018, su Comunicazione Unica della CCIAA del 28.12.2016, con inizio dell'attività al
07.12.2016 e decorrenza dell'obbligo contributivo al 01.12.2016, in quanto socio di srl.
Lo stesso ricorrente ha dichiarato nel modulo AC a di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto CP_1
partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Il provvedimento di iscrizione non è stato oggetto di ricorso amministrativo al Comitato. Non risultano Comunicazioni Obbligatorie al Ministero del
Lavoro per eventuali dipendenti. L'AVA opposto, sospeso, riguarda omessi contributi fissi IVS e sanzioni IV rata 2016 e 2017, emissione 2017/01. .
Concludeva chiedendo, previa sospensione del ruolo opposto, annullarsi lo stesso.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che per ivi rilevare l'infondatezza CP_1 dell'opposizione proposta di cui pertanto ne chiedeva il rigetto.
La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice per la decisione e successivamente veniva fissata l'udienza del 14.01.2025 con trattazione secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel rispetto della normativa suddetta;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di
Pag. 2 di 8 verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del
D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
Pag. 3 di 8 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Va quindi dichiarata la tempestività dell'opposizione tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (03.08.2023) essendo stato depositato il ricorso nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 rispettato il termine di 40 giorni .
Nel merito si osserva quanto segue.
Per la soluzione della controversia va richiamata la disciplina che regola l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, come modificata dall'art.1, co.203, legge n°662/1996, che ha così sostituito l'art. 29, co.1, legge n°160/1975, è invece la seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22.7.1966, n. 613, e succ. modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 4 di 8 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi com-presi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo contributivo degli iscritti alle Gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi
è determinato all'art.1 della legge n.233/1990:
“1. A decorrere dal 1°/7/1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
2. (…).
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al co.1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore
Pag. 5 di 8 artigianato e commercio dall'art.1 del d.l. n.402/ 1981, conv., con modificazioni, dalla legge n.537/1981, e succ. modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso”.
Il contributo c.d. a percentuale, ovvero sulla quota di reddito eccedente il minimale, in base alla legge n. 233 cit., è calcolato sul reddito di impresa dell'assicurato.
In forza dell'art. 3 bis D.L. n.384/1992, conv. con modificazioni in legge n.438/1992, la base imponibile per il calcolo del contributo eccedente il minimale è rappresentata dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF prodotti nello stesso anno al quale si riferisce il contributo.
I soggetti tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono quindi versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), come espressamente dispone l'art. 1 legge n°233/1990.
In ordine all'obbligo di iscrizione a ruolo dei soggetti iscritti nel registro delle imprese commerciali ha avuto modo di pronunziarsi la Suprema Corte con la sentenza resa dalla sezione lavoro n. 14660/2001: “Il lavoratore autonomo che sia venuto meno all' obbligo di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e che nello stesso tempo è iscritto nel registro delle imprese commerciali tenuto dalla camera di commercio è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovendosi legittimamente presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale”.
Il predetto obbligo, quindi, scaturisce ex lege, né in senso contrario depongono le deduzioni svolte dall'avversa difesa, posto che come rilevato dall resistente CP_1
con la richiesta di iscrizione alla C.C.I.A. controparte ha dichiarato di svolgere la predetta attività commerciale, nel modulo AC a di essere tenuto all'iscrizione alla
Pag. 6 di 8 Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipante CP_1
direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed il provvedimento di iscrizione non è stato oggetto di ricorso amministrativo al
Comitato e non risultano Comunicazioni Obbligatorie al Ministero del Lavoro per eventuali dipendenti. L'AVA opposto, sospeso, riguarda omessi contributi fissi IVS
e sanzioni IV rata 2016 e 2017, emissione 2017/01.
In ordine alla eccepita prescrizione l'avviso di addebito odiernamente opposto (in all.) intima il pagamento di contributi a percentuale IVS e relative sanzioni, dovuti alla
Gestione Commercianti sui redditi di impresa prodotti dall'opponente nel periodo 12/
2016 e 12/2018.
Dall'esame della documentazione in atti va dichiarata in quanto fondata la maturata prescrizione quinquennale dei crediti richiesti con l'avviso di addebito impugnato , in quanto per come ammesso dall non sussistono altri atti CP_1
interruttivi prima della notifica dell'avviso di addebito al di fuori della comunicazione di iscrizione alla Gestione Commercianti ricevuta dal ricorrente il
22.2.2017( doc.n.2) pertanto aggiungendo al termine di prescrizione il periodo di sospensione, in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, ed in particolare: -dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020: “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; -dall'art. 68, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n.
27/2020 in particolare dal comma 4-bis, come sosti-tuito, da ultimo, dall'art. 4, comma 1 del d.l. n. 41/2021: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente del-la riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
Pag. 7 di 8 sono proroga-ti: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescri-zione relativi alle stesse entrate”, il termine di prescrizionale di 5 anni e 311 giorni è quindi irrimediabilmente scaduto in data 30.12.2022, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato avvenuta in data 03/08/2023.
Pertanto i contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato sono prescritti e pertanto non dovuti.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di prescrizione.
PQM
Il Giudice ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando nella causa n
9357/2023 Rg promossa da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1
ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
in accoglimento della spiegata opposizione dichiara prescritti e pertanto non dovuti i crediti a titolo di contributi gestione commercianti relativi al periodo 12/2016 al
12/2018 di cui all'avviso di addebito impugnato che per l'effetto non dovrà essere portato in esecuzione;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania il 17.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Alessia Trovato
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