TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 819/2022
Il giudice, dato atto che:
L'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note;
la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalla parte costituita;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
CON SEDE IN CAPOTERRA (CA), nella Via Cagliari n.196 (P. Parte_1
Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via F. Garavetti n.14, presso lo studio dell'AVV. MARIA
ELENA MAMELI (C.F. , che lo rappresenta e difende per procura speciale in C.F._1 data 29.03.2022, in calce all'atto di comparsa in riassunzione
OPPOSTO ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 2 Rue De Millewee L-7257 Walferdange Lussemburgo, contumace,
OPPONENTE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022, n.5/2022, R.G. n.7868/2021, notificato in data 20.01.2022;
2) Mel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022,
n.5/2022, R.G. n.7868/2021, notificato in data 20.01.2022, e per l'effetto condannare la SO
, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della SO Controparte_1
in persona del legale rappresentante, della somma di €.8.100,00, gli interessi maturati Parte_1
pagina 2 di 6 e le spese del procedimento monitorio, per complessive €.9.214,50, oltre gli interessi maturandi fino al saldo;
3) In subordine, salvo gravame: accertare e dichiarare le minori o maggiori somme dovute dalla
SO , in persona del legale rappresentante, in favore della SO Controparte_1
in persona del legale rappresentante, per i lavori eseguiti e per l'effetto ordinarne il Parte_1 pagamento, oltre gli interessi sino al saldo.
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il maggior danno ex art.96 c.p.c.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con lettera raccomandata depositata presso il Tribunale di Cagliari il 28.01.2022, la società
[...]
si è opposta al decreto ingiuntivo di pagamento europeo emesso dall'intestato Parte_3
Tribunale in data 03.01.2022, n.5/2022 per l'importo di € 8.100,00, oltre gli interessi maturati e le spese del procedimento monitorio, per complessivi € 9.214,50, pronunciato nel procedimento n.
7868/2021.
Con comparsa in riassunzione a seguito dell'opposizione proposta ex art. 16 Regolamento (CE)
n.1896/2006, si è costituita la società confermando integralmente la domanda di Parte_1 ingiunzione di pagamento europea e riassumendo il procedimento.
A sostegno delle proprie pretese l'opposta ha depositato i solleciti di pagamento inviati alla società debitrice e la fattura n. 7/21 del 5.08.21 di importo pari a € 8.100,00 per i “Lavori cantiere di
Bertrange” e “Rimborso per voli aerei”, come risulta pattuito tra le parti in base alla corrispondenza depositata agli atti dall'opposta (doc. 1 atto principale).
L'opposta ha dedotto che il credito per cui è causa ha origine dai lavori per la realizzazione di una
“facciata ventilata”, nel cantiere in Monte Bertho, località Bertrange in Lussemburgo, commissionati dalla alla SO e regolarmente eseguiti;
che la Controparte_1 Parte_1
SO creditrice, dapprima, ha personalmente sollecitato il pagamento della fattura insoluta n.7/2021, in data 05.08.2021, di €.8.100,00, oggetto del ricorso per ingiunzione opposto e che successivamente ha diffidato la debitrice tramite il proprio legale;
che, ciononostante, la debitrice non ha riscontrato le missive né provveduto al pagamento e, tanto meno, nulla ha eccepito in merito alle richieste di pagamento e solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo europeo ha proposto formale opposizione;
che l'opponente non ha indicato le ragioni dell'opposizione proposta, né ha fornito mezzi di prova.
A seguito di una serie di rinvii disposti per consentire all'opposta la rinnovazione della notifica nel rispetto dei termini di legge, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2023, il Giudice pagina 3 di 6 ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo motivando nel senso che “il decreto ingiuntivo europeo, a seguito dell'opposizione, non possa produrre effetti, e che non sia applicabile l'art. 648 c.p.c. non trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in senso stretto ma di un ordinario procedimento di cognizione;
questa soluzione sembra preferibile anche perché l'art. 648 c.p.c. presuppone il contraddittorio pieno, con entrambe le parti costituite, e si applica dopo che l'opponente ha espresso le proprie ragioni e difese nell'atto di opposizione;
nel procedimento per decreto ingiuntivo europeo il convenuto può limitarsi a contestare il credito, senza la necessità di indicare i motivi dell'opposizione o precisare le proprie ragioni né di produrre i documenti a fondamento dell'opposizione”.
La SO non si è costituita. Parte_3
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la società ha reiterato la richiesta di Parte_1 condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che l'opposizione è generica e infondata con finalità meramente dilatorie del pagamento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate
In via preliminare deve essere esaminata la questione della competenza.
Il Regolamento CE 1896/2006 rinvia, per la competenza a emettere il decreto ingiuntivo europeo, al
Regolamento CE 44/2001.
Il Regolamento 44/2001 stabilisce come regola generale la competenza del giudice dello Stato dove il convenuto è domiciliato.
Accanto a questo criterio di carattere generale, il Regolamento citato prevede una serie di eccezioni.
Tra queste, per quel che qui interessa, vi è, in materia contrattuale, la competenza del giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita (art. 5).
Nel caso in esame, l'obbligazione azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo europeo è un'obbligazione contrattuale consistente nel pagamento del corrispettivo di un contratto d'appalto.
Si tratta di un'obbligazione pecuniaria da eseguirsi tramite bonifico, come da fattura;
quindi, presso la filiale della dove il creditore ha il conto corrente (in questo caso, la filiale italiana della CP_2 Parte_4
come si evince dalla fattura).
[...]
L'obbligazione deve essere eseguita nello Stato italiano e, pertanto, sussiste la competenza del giudice italiano ad emettere il decreto ingiuntivo europeo in base all'art. 5, Reg. 44/2001.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo europeo, il giudizio di opposizione prosegue davanti al giudice dello Stato d'origine, in base all'art. 17, Reg. 1896/2006.
. pagina 4 di 6 Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
All'esito dell'istruttoria svolta, risulta accertato il credito vantato dalla SO nei Parte_1 confronti della SO per la realizzazione di una “facciata ventilata”, nel Parte_3 cantiere in Monte Bertho, località Bertrange in Lussemburgo. A sostegno delle proprie pretese creditorie la ha allegato la corrispondenza intercorsa con l'opponente e mai contestata Parte_1 da quest'ultimo in cui le parti raggiungono l'accordo sull'attività lavorativa da svolgere nella sede indicata dall'opponente e sui relativi costi di manodopera, così come confermato dalle dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed escussi all'udienza del
7.04.2025, i quali hanno dichiarato di aver eseguito le facciate ventilate per la società opponente.
Di contro, l'opposizione della SO è risultata generica e non fondata su Parte_3 ragioni di fatto o di diritto. Quest'ultima, infatti, si è limitata ad opporsi apoditticamente al decreto ingiuntivo, senza esplicare alcuna difesa motivata. Nel presente giudizio, introdotto a seguito dell'opposizione, la non si è costituita, sostanzialmente Controparte_3 disinteressandosi della controversia. In tema di prova, l'art. 115 c.p.c., letto in combinato disposto con gli artt. 163 e 167 c.p.c., impone alle parti un onere di allegazione specifica che consiste nella precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali le rispettive pretese sono fondate. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali richiamati, l'onere di contestare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda attorea e non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione dell'an o del quantum debeatur. Nel caso di specie, la non contestazione - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente” (Cass., Sez. III, Sent. n.
10031/2004).
Considerato, altresì, il contegno tenuto dall'opponente tanto nella fase pre-giudiziale, consistente nel non aver mai riscontrato i solleciti di pagamento né le diffide legali, quanto in quella giudiziale, non essendosi costituita nel giudizio di opposizione regolarmente instaurato, deve ritenersi fondata la domanda della volta al pagamento delle somme dovute a titolo di prestazione d'opera e Parte_1 accolta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. È, difatti, ravvisabile una condotta colpevole ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella fase giudiziale in colui che abbia dapprima introdotto il ricorso di opposizione e sia rimasto poi contumace non dispiegando alcuna difesa a sostegno dell'opposizione, ravvisando in ciò un fine prettamente dilatorio e pretestuoso, oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo. Difatti, è vero che nel procedimento per decreto ingiuntivo europeo il pagina 5 di 6 convenuto può limitarsi a contestare il credito, senza la necessità di indicare i motivi dell'opposizione o precisare le proprie ragioni né di produrre i documenti a fondamento dell'opposizione, tuttavia, una volta introdotto il procedimento da parte dell'attore, grava sull'opponente l'onere di contestare le pretese del creditore, allegando le circostanze estintive o modificative del credito o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Il comportamento processuale della convenuta, che dapprima ha proposto opposizione per poi disinteressarsi della vertenza, costituisce manifestazione di un intento dilatorio qualificabile come abuso del processo e meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., da quantificarsi nella misura del 30% delle spese liquidate a titolo di compenso professionale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: 1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022, n. 5/2022, R.G. n.7868/2021 e lo dichiara definitivo ed esecutivo;
2) Condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 3.378,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna la al pagamento di € 1.013,00 ai sensi dell'art. 96, c. 3 Controparte_1
c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 819/2022
Il giudice, dato atto che:
L'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note;
la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalla parte costituita;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
CON SEDE IN CAPOTERRA (CA), nella Via Cagliari n.196 (P. Parte_1
Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via F. Garavetti n.14, presso lo studio dell'AVV. MARIA
ELENA MAMELI (C.F. , che lo rappresenta e difende per procura speciale in C.F._1 data 29.03.2022, in calce all'atto di comparsa in riassunzione
OPPOSTO ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 2 Rue De Millewee L-7257 Walferdange Lussemburgo, contumace,
OPPONENTE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022, n.5/2022, R.G. n.7868/2021, notificato in data 20.01.2022;
2) Mel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022,
n.5/2022, R.G. n.7868/2021, notificato in data 20.01.2022, e per l'effetto condannare la SO
, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della SO Controparte_1
in persona del legale rappresentante, della somma di €.8.100,00, gli interessi maturati Parte_1
pagina 2 di 6 e le spese del procedimento monitorio, per complessive €.9.214,50, oltre gli interessi maturandi fino al saldo;
3) In subordine, salvo gravame: accertare e dichiarare le minori o maggiori somme dovute dalla
SO , in persona del legale rappresentante, in favore della SO Controparte_1
in persona del legale rappresentante, per i lavori eseguiti e per l'effetto ordinarne il Parte_1 pagamento, oltre gli interessi sino al saldo.
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre il maggior danno ex art.96 c.p.c.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con lettera raccomandata depositata presso il Tribunale di Cagliari il 28.01.2022, la società
[...]
si è opposta al decreto ingiuntivo di pagamento europeo emesso dall'intestato Parte_3
Tribunale in data 03.01.2022, n.5/2022 per l'importo di € 8.100,00, oltre gli interessi maturati e le spese del procedimento monitorio, per complessivi € 9.214,50, pronunciato nel procedimento n.
7868/2021.
Con comparsa in riassunzione a seguito dell'opposizione proposta ex art. 16 Regolamento (CE)
n.1896/2006, si è costituita la società confermando integralmente la domanda di Parte_1 ingiunzione di pagamento europea e riassumendo il procedimento.
A sostegno delle proprie pretese l'opposta ha depositato i solleciti di pagamento inviati alla società debitrice e la fattura n. 7/21 del 5.08.21 di importo pari a € 8.100,00 per i “Lavori cantiere di
Bertrange” e “Rimborso per voli aerei”, come risulta pattuito tra le parti in base alla corrispondenza depositata agli atti dall'opposta (doc. 1 atto principale).
L'opposta ha dedotto che il credito per cui è causa ha origine dai lavori per la realizzazione di una
“facciata ventilata”, nel cantiere in Monte Bertho, località Bertrange in Lussemburgo, commissionati dalla alla SO e regolarmente eseguiti;
che la Controparte_1 Parte_1
SO creditrice, dapprima, ha personalmente sollecitato il pagamento della fattura insoluta n.7/2021, in data 05.08.2021, di €.8.100,00, oggetto del ricorso per ingiunzione opposto e che successivamente ha diffidato la debitrice tramite il proprio legale;
che, ciononostante, la debitrice non ha riscontrato le missive né provveduto al pagamento e, tanto meno, nulla ha eccepito in merito alle richieste di pagamento e solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo europeo ha proposto formale opposizione;
che l'opponente non ha indicato le ragioni dell'opposizione proposta, né ha fornito mezzi di prova.
A seguito di una serie di rinvii disposti per consentire all'opposta la rinnovazione della notifica nel rispetto dei termini di legge, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/05/2023, il Giudice pagina 3 di 6 ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo motivando nel senso che “il decreto ingiuntivo europeo, a seguito dell'opposizione, non possa produrre effetti, e che non sia applicabile l'art. 648 c.p.c. non trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in senso stretto ma di un ordinario procedimento di cognizione;
questa soluzione sembra preferibile anche perché l'art. 648 c.p.c. presuppone il contraddittorio pieno, con entrambe le parti costituite, e si applica dopo che l'opponente ha espresso le proprie ragioni e difese nell'atto di opposizione;
nel procedimento per decreto ingiuntivo europeo il convenuto può limitarsi a contestare il credito, senza la necessità di indicare i motivi dell'opposizione o precisare le proprie ragioni né di produrre i documenti a fondamento dell'opposizione”.
La SO non si è costituita. Parte_3
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la società ha reiterato la richiesta di Parte_1 condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che l'opposizione è generica e infondata con finalità meramente dilatorie del pagamento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate
In via preliminare deve essere esaminata la questione della competenza.
Il Regolamento CE 1896/2006 rinvia, per la competenza a emettere il decreto ingiuntivo europeo, al
Regolamento CE 44/2001.
Il Regolamento 44/2001 stabilisce come regola generale la competenza del giudice dello Stato dove il convenuto è domiciliato.
Accanto a questo criterio di carattere generale, il Regolamento citato prevede una serie di eccezioni.
Tra queste, per quel che qui interessa, vi è, in materia contrattuale, la competenza del giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita (art. 5).
Nel caso in esame, l'obbligazione azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo europeo è un'obbligazione contrattuale consistente nel pagamento del corrispettivo di un contratto d'appalto.
Si tratta di un'obbligazione pecuniaria da eseguirsi tramite bonifico, come da fattura;
quindi, presso la filiale della dove il creditore ha il conto corrente (in questo caso, la filiale italiana della CP_2 Parte_4
come si evince dalla fattura).
[...]
L'obbligazione deve essere eseguita nello Stato italiano e, pertanto, sussiste la competenza del giudice italiano ad emettere il decreto ingiuntivo europeo in base all'art. 5, Reg. 44/2001.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo europeo, il giudizio di opposizione prosegue davanti al giudice dello Stato d'origine, in base all'art. 17, Reg. 1896/2006.
. pagina 4 di 6 Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
All'esito dell'istruttoria svolta, risulta accertato il credito vantato dalla SO nei Parte_1 confronti della SO per la realizzazione di una “facciata ventilata”, nel Parte_3 cantiere in Monte Bertho, località Bertrange in Lussemburgo. A sostegno delle proprie pretese creditorie la ha allegato la corrispondenza intercorsa con l'opponente e mai contestata Parte_1 da quest'ultimo in cui le parti raggiungono l'accordo sull'attività lavorativa da svolgere nella sede indicata dall'opponente e sui relativi costi di manodopera, così come confermato dalle dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ed escussi all'udienza del
7.04.2025, i quali hanno dichiarato di aver eseguito le facciate ventilate per la società opponente.
Di contro, l'opposizione della SO è risultata generica e non fondata su Parte_3 ragioni di fatto o di diritto. Quest'ultima, infatti, si è limitata ad opporsi apoditticamente al decreto ingiuntivo, senza esplicare alcuna difesa motivata. Nel presente giudizio, introdotto a seguito dell'opposizione, la non si è costituita, sostanzialmente Controparte_3 disinteressandosi della controversia. In tema di prova, l'art. 115 c.p.c., letto in combinato disposto con gli artt. 163 e 167 c.p.c., impone alle parti un onere di allegazione specifica che consiste nella precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali le rispettive pretese sono fondate. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali richiamati, l'onere di contestare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda attorea e non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione dell'an o del quantum debeatur. Nel caso di specie, la non contestazione - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente” (Cass., Sez. III, Sent. n.
10031/2004).
Considerato, altresì, il contegno tenuto dall'opponente tanto nella fase pre-giudiziale, consistente nel non aver mai riscontrato i solleciti di pagamento né le diffide legali, quanto in quella giudiziale, non essendosi costituita nel giudizio di opposizione regolarmente instaurato, deve ritenersi fondata la domanda della volta al pagamento delle somme dovute a titolo di prestazione d'opera e Parte_1 accolta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. È, difatti, ravvisabile una condotta colpevole ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella fase giudiziale in colui che abbia dapprima introdotto il ricorso di opposizione e sia rimasto poi contumace non dispiegando alcuna difesa a sostegno dell'opposizione, ravvisando in ciò un fine prettamente dilatorio e pretestuoso, oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo. Difatti, è vero che nel procedimento per decreto ingiuntivo europeo il pagina 5 di 6 convenuto può limitarsi a contestare il credito, senza la necessità di indicare i motivi dell'opposizione o precisare le proprie ragioni né di produrre i documenti a fondamento dell'opposizione, tuttavia, una volta introdotto il procedimento da parte dell'attore, grava sull'opponente l'onere di contestare le pretese del creditore, allegando le circostanze estintive o modificative del credito o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Il comportamento processuale della convenuta, che dapprima ha proposto opposizione per poi disinteressarsi della vertenza, costituisce manifestazione di un intento dilatorio qualificabile come abuso del processo e meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., da quantificarsi nella misura del 30% delle spese liquidate a titolo di compenso professionale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: 1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 03.01.2022, n. 5/2022, R.G. n.7868/2021 e lo dichiara definitivo ed esecutivo;
2) Condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 3.378,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna la al pagamento di € 1.013,00 ai sensi dell'art. 96, c. 3 Controparte_1
c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6