Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2026REG.PROV.COLL.
N. 05077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5077 del 2023, proposto da LE De OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Cervone e OSria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3271/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Praiano e dell’ANAS s.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere AM FA e uditi per le parti gli avvocati Fortunato Marcello, Cervone Monica, Messina OSria e Criscuolo Sabato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LE De OS proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, avverso l’ordinanza n. 37 del 2022, con la quale il Comune di Praiano ingiungeva la demolizione di tutte le opere edili abusive realizzate presso l’immobile di proprietà del ricorrente, sito in via Campo, nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistente.
Il ricorrente riferiva di essere proprietario di un’area sita nel Comune di Praiano, catastalmente identificata al foglio n. 1, particelle n. 1016 e n. 888, ubicata a monte della S.S. 163 Amalfitana, con accesso diretto dalla sede carrabile, giusta licenza del 30.08.1990 e del 16.10.2012.
Nel gennaio del 1997, il crollo del muro a secco posto a monte della strada causava il riversamento delle macerie e dei detriti originati dal cedimento sull’area esistente tra il muro e la S.S. 163.
In data 16.10.2012, LE De OS otteneva dall’ANAS la licenza per la “ realizzazione di accesso carraio a fondo di ml. 6,00 ” e successivamente, con nota prot. n. 7298 del 9.09.2021, comunicava al Comune di Praiano l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza del fondo per la pubblica e privata incolumità, ex art. 6, comma 1, lett. a) ed e ter ) del d.P.R. n. 380 del 2001, e in particolare: i) estirpazione delle piante infestanti; ii) sistemazione del pietrame derivante dal crollo di un antico muro di contenimento e rimozione di materiale depositato da ignoti; iii) disgaggio di massi pericolanti.
In data 13.12.2021, con nota prot. n. 10156, l’ANAS comunicava al Comune di Praiano il perpetrarsi delle attività edilizie in assenza di autorizzazione, evidenziando l’utilizzo dell’area ad uso parcheggio / sosta autoveicoli, pertanto il Comune invitava il sig. De OS a fornire chiarimenti, per poi avviare il procedimento sanzionatorio che si concludeva con la notifica dell’ordinanza n. 37 del 2022, oggetto di impugnazione.
2. Con il ricorso introduttivo, LE De OS lamentava l’illegittimità dell’ordine ripristinatorio sollevando varie censure ed evidenziando che l’area in questione era stata sempre utilizzata come area di sosta e che, per detta area, aveva conseguito appositi nulla osta da parte dell’ANAS.
Il ricorrente riferiva di non avere realizzato nessuno scavo o sbancamento, ma di essersi limitato a mere opere di manutenzione volte a sistemare e pulire l’area già esistente.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 3271 del 2022, respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine ripristinatorio impugnato.
In particolare, il Giudice di prime cure, scrutinando congiuntamente le censure proposte, motivava il rigetto con riferimento all’avvenuta osservanza della normativa vigente in materia da parte del Comune, da cui conseguiva l’esclusione della destinazione dell’area in contestazione ad uso di parcheggio. Il T.A.R. precisava in motivazione che: i) l'area di sosta era stata realizzata in adiacenza alla SS 163 senza alcuna autorizzazione rilasciata dall’ANAS s.p.a., e, per tale ragione, il ricorrente era stato sanzionato con la rimessa in pristino a mezzo della notifica dei verbali n. 1206 del 2021 e n. 1209 del 2021, seguiti dalla nota prot. n. 10156 del 13.12.2021, con cui l’ANAS comunicava al Comune il perpetrarsi delle attività edilizie in assenza di autorizzazione; ii) l’abuso in contestazione riguardava l’utilizzazione di un’area quale area di parcheggio, in una zona urbanistica “ fascia di rispetto stradale ed in Zona Territoriale E1a - tutela dei terrazzamenti in zona 1” ed entrava in contrasto con le disposizioni urbanistiche del P.R.G. del Comune di Praiano adeguato al P.U.T.
4. LE De OS ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando – Violazione di legge (artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 6 – comma 1, lett. A) ed E ter) del d.P.R. n. 380/2001, nonché in relazione al vigente P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della L.R. n. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto o di istruttoria – del presupposto – erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà); II. Error in iudicando – Violazione di legge (artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001 in relazione al vigente P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della L.R: N. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà); III. Error in iudicando – Violazione di legge (art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in relazione al vigente P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della L.R. n. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto- erroneità – travisamento; IV. Error in iudicando – Violazione di legge (art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in relazione al vigente P.R.G. adeguato al P.U.T. ai sensi della L.R. n. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità – travisamento)”.
Parte appellante ripropone, nel presente giudizio, i motivi di cui al ricorso introduttivo di primo grado, che ritiene non essere stati esaminati dal giudice di prime cure, mantenendo la medesima numerazione.
5. Il Comune di Praiano si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. L’ANAS s.p.a. si è difesa, concludendo per il rigetto del gravame.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo motivo, LE De OS censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. afferma che: “ sulla base della documentazione versata in atti, l’atto si appalesa … legittimo ”, trattandosi di una statuizione generica ed errata, posto che il Giudice di prime cure non terrebbe conto che, dalla documentazione in atti, è dato desumere la preesistenza dell’ area in contestazione già a partire dagli anni ottanta e, per l’effetto, ancor prima dell’entrata in vigore del P.U.T., da cui si può desumere la pacifica conoscenza da parte sia del Comune che dell’ANAS della effettiva destinazione.
10. Con il secondo mezzo, l’appellante contesta la impugnata sentenza nella parte in cui il Collegio di prima istanza afferma che l’area di sosta è stata realizzata senza alcuna autorizzazione rilasciata dall’ANAS s.p.a. e “ per tale ragione, la stessa è stata sanzionata con la rimessa in pristino con i verbali del 13.09.2021, n. 1206 e del 14.09.2021, n. 1209 ”. Ad avviso del ricorrente, il T.A.R. non terrebbe conto del fatto che, a fronte delle opposizioni del De OS avverso tali contravvenzioni al Codice della Strada (R.G. n. 647/2021 e n. 759/2021), sono intervenute le sentenze di annullamento n. 82 e n. 83 del 06.03.2023 del Giudice di Pace di Amalfi, il quale ha chiarito la validità ed efficacia della comunicazione di inizio lavori depositata in data 09.09.2021 dall’appellante e la fondatezza delle prove documentali fornite in giudizio in ordine alla circostanza che i lavori contestati sono stati eseguiti all’interno della sua proprietà.
11. Con la terza censura, LE De OS deduce che il Tribunale amministrativo si baserebbe su un presupposto errato quando afferma che: “ l’abuso in contestazione afferisce all’utilizzazione di un’area quale area di parcheggio in una zona urbanistica fascia di rispetto stradale ed in Zona Territoriale “E1a – tutela dei terrazzamenti in zona 1” rispetto alla quale sia il P.U.T. (art. 17) che il P.R.G. del Comune di Praiano (art. 33) non ammettono trasformazioni del suolo”. Muovendo da tale assunto, il T.A.R. ha ritenuto erroneamente: “l’ordinanza impugnata legittima stante la rigorosa osservanza della normativa vigente in materia che esclude, perciò solo, la destinazione dell’area in contestazione ad uso di parcheggio ”, in quanto lo sbancamento di terreno che l’appellante avrebbe realizzato al fine di destinarlo ad area di sosta/parcheggio non esisterebbe, essendo gli unici interventi realizzati volti a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area di proprietà, mediante la rimozione del pietrame caduto a seguito del crollo di un antico muro di contenimento e il disgaggio di alcuni massi pericolanti. Tali opere non hanno comportato alcuna effettiva modifica dei luoghi, risultando conformi allo strumento urbanistico ed al P.U.T.
12. Con il quarto motivo, l’appellante argomenta che gli interventi edilizi realizzati si concretizzerebbero in opere libere, non riconducibili al regime del premesso di costruire, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’intero regime sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
13. I motivi di ricorso, come sopra sintetizzati, vanno esaminati congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi.
14. Le critiche non possono trovare accoglimento.
Per l’esame della questione appare utile ricapitolare dal punto di vista cronologico la vicenda processuale.
Con istanza prot. n. 7298 del 9.9.21 il Sig. De OS LE comunicava l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria aventi ad oggetto: 1) estirpazione di piante e pulitura area; 2) sistemazione pietrame già presente in loco; il disgaggio di massi pericolanti.
Le predette attività di pulizia venivano dichiarate ultimate in 16.9.21. Nelle more e segnatamente in data 13.9.21 e 14.9.21, il personale dell’ANAS, a seguito di sopralluogo, elevava due verbali di contestazione nei confronti di LE De OS, rispettivamente per aver eseguito la sistemazione di pietrame su pertinenze stradale in assenza di autorizzazione e per aver eseguito uno sbancamento per la realizzazione di uno slargo (piazzola) in assenza di nulla osta tecnico.
Con due relazioni del 7.10.21 e dell’11.10.21, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Praiano riferiva che:” a seguito dei lavori suddetti, si è creata un’area adiacente alla S.S. 163 ove allo stato sostano veicoli ”. Con nota del 10.12.21, l’ANAS comunicava al Comune e al De OS il perpetrarsi delle attività edilizie in assenza di autorizzazione, evidenziando l’illegittimo utilizzo dell’area ad uso parcheggio/sosta autoveicoli.
In occasione del sopralluogo effettuato in data 19.5.22 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praiano, si accertava che: “ l’area interessata dai lavori di cui alla comunicazione del 9.9.21 risulta avere una lunghezza del fronte pari a circa mt 18 e profondità nel punto di mezzeria di circa 6 mt; (--) atteso l’assenza di pratiche edilizie inerenti sial cambio di destinazione d’uso 4 Informazione pubblica e sia il rilascio di parere/N.O. ANAS e visto, altresì, le relazioni di servizio della Polizia Municipale di cui in premessa, l’area oggetto di accertamento è, ad oggi, utilizzata abusivamente come area di sosta/parcheggio di camion/autoveicoli, in quanto il lotto in questione ricade da P.R.G. all’interno della fascia di rispetto stradale ed in Zona Territoriale “E1a-Tutela dei terrazzamenti in zona 1° (del PUT); si ravvisa (---) il permanere di pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto il terrapieno è a tutt’oggi privo di parametro di contenimento/opera di sostegno; l’assenza di opera di sostegno”.
In ragione delle irregolarità riscontrate, il Comune di Praiano, con l’ordinanza n. 37 del 29.07.2022, ingiungeva a LE De OS di procedere alla demolizione, a propria cura e spese, di tutte le opere edili abusive descritte in premessa e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Il Collegio evidenzia, pertanto, che l’ANAS s.p.a. ha contestato che l’area interessata dall’ordinanza di ripristino sia stata utilizzata come ‘area di sosta’, né è stata mai rilasciata alcuna autorizzazione/licenza da parte dell’Ente gestore della strada a favore del ricorrente per le attività poste in essere nel settembre 2021.
L’appellante produce un rilievo fotografico del 2007 dal quale si evincerebbe, a suo dire, l’esistenza di un’area di sosta, laddove, invero, l’area in argomento nelle foto si presenta priva di qualsiasi rientranza. In ogni caso, pur volendo aderire alla prospettazione del ricorrente secondo la quale l’area in argomento, intesa come “rientranza naturale”, sarebbe già esistita nel passato, tale circostanza non varrebbe a legittimarne l’uso “giuridico” abusivo come piazzola di sosta, senza alcuna autorizzazione in tal senso dell’Ente proprietario della strada.
Invero, LE De OS ha presentato un’istanza al Comune di Praiano, in data 9.9.2021, al solo fine di provvedere a mere attività di estirpazione di piante, sistemazione del pietrame e disgaggio di massi pericolanti, ma in concreto ha provveduto alla realizzazione abusiva di un’area di sosta, in piena fascia di rispetto, in violazione della normativa edilizia e urbanistica vigente.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, dal disciplinare rilasciato in data 16.10.2012 dall’ANAS, si evince che l’Ente proprietario della strada ha concesso solo la possibilità di realizzare un mero accesso carraio di ml 6 con destinazione d’uso a fondo agricolo, ma non contiene alcuna autorizzazione alla realizzazione di un’area di sosta/parcheggio di autoveicoli.
Il Collegio, pertanto, ritiene che l’ordinanza di riduzione in pristino n. 37 del 2022 è stata legittimamente emessa dal Comune di Praiano, tenuto conto che, come precisa il T.A.R., “ l’abuso in contestazione afferisce all’utilizzazione di un’area quale area di parcheggio in una zona urbanistica ‘ fascia di rispetto stradale ed in Zona Territoriale E1a – tutela dei terrazzamenti in zona 1’ rispetto alla quale sia il P.U.T. (art. 17) che il P.R.G. del Comune di Praiano (art. 33) non ammettono trasformazioni del suolo ’. Muovendo da tale assunto, il T.A.R. ha correttamente ritenuto “ l’ordinanza impugnata legittima stante la rigorosa osservanza della normativa vigente in materia che esclude, perciò solo, la destinazione dell’area in contestazione ad uso di parcheggio ”.
Ne consegue l’infondatezza delle critiche prospettate con il quarto mezzo, con il quale l’appellante assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto la legittimità dell’ordinanza n. 37, perché, nel caso di specie, le opere realizzate sarebbero riferibili al regime di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di interventi minimi per i quali è escluso il titolo abilitativo e il regime sanzionatorio dell’art. 31 d.P.R. 380 del 2001.
L’assunto difensivo non merita accoglimento, considerato che le emergenze processuali (v. i verbali redatti, in data 13.9.21 e 14.9.21, dal personale dell’ANAS) hanno consentito di accertare che LE De OS, sul sito oggetto di accertamento, ha eseguito la sistemazione di pietrame su pertinenze stradale in assenza di autorizzazione e uno sbancamento dell’area per la realizzazione di uno slargo (piazzola) in assenza di nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, in zona sottoposta a vincolo e in violazione degli strumenti urbanistici.
La definitiva trasformazione del territorio in area destinata a parcheggio in un’area vincolata ha determinato un aumento del carico urbanistico e, pertanto, necessitava di permesso di costruire, trattandosi di una modifica della ‘cornice ambientale’ dei beni tutelati dal vincolo.
Né si può predicare, come pretende l’appellante, che le sentenze n. 82 e n. 83 del 2023 del Giudice di Pace di Amalfi possano fare stato nel presente giudizio, trattandosi di pronunce che si riferiscono a contravvenzioni per violazione dell’art. 21, commi 1 e 5, del Codice della strada per la sistemazione del pietrame che il ricorrente, con istanza prot. n. 7298 del 9.9.21, aveva comunicato all’ANAS (estirpazione di piante e pulitura area; sistemazione pietrame già presente in loco; il disgaggio di massi pericolanti), atteso che, come da quest’ultima evidenziato in memoria, “ risulta evidente che il De OS, con l’alibi di effettuare mere attività di estirpazione piante, sistemazione pietrame e disgaggio di massi pericolanti (di cui all’istanza prot. 7298 del 9.9.2021 presentata al Comune), ha invero provveduto alla abusiva realizzazione di un’area di sosta, in piena fascia di rispetto, nonché in spregio alla rigida normativa sia edilizia che urbanistica vigente (tra l’altro in zona notoriamente sottoposta a rigidi vincoli ambientali, con pericolosità media da frana) giammai autorizzata da ANAS”.
12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con conseguente assorbimento di ogni altra denuncia, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Praiano nella misura di euro 1.750,00 e dell’ANAS s.p.a. nella misura di euro 1.750,00, e così per complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
AM FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM FA | AN Di CA |
IL SEGRETARIO