Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
223/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, c.f.: residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in 10146 Torino, Corso Francia n. 290, presso lo studio dell'avv. Simona Ferrero
(c.f.: ), che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in C.F._2
Avverso
, codice fiscale: residente in [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Monia SACCHI, CF: (la quale dichiara di voler ricevere C.F._4 eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: , presso il Email_1 cui studio in Carmagnola – Via De Gasperi n. 44/a è elettivamente domiciliato giusta procura speciale
OSSERVATO
Parte attrice propone ricorso, chiedendo:
“Nel merito accertare e dichiarare il diritto del signor , c.f.: residente Parte_1 C.F._1 in 10022 Carmagnola (TO), Via Ponte Rotto n. 5 a vedersi riconosciuta in proprio favore la somma di €
14.376,23, di cui € 2.996,57 per il pagamento di canoni di locazione e spese per la fornitura idrica ed €
11.379,66 per le spese di rifacimento dei locali danneggiati, come ampiamente illustrato in narrativa;
per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il signor , c.f.: Parte_2 C.F._5 residente in [...], al pagamento in favore del Ricorrente della somma di
€ 14.376,23, o maggiore o minore somma accertanda in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. e rimborso forfetario ex lege con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, come novellato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, oltre al rimborso del contributo unificato.”
“… 1) Il signor ha lasciato l'immobile sito in Carmagnola (TO), Via San Michele n° 7 ed Parte_2 oggetto del contratto di locazione con il signor già nel mese di gennaio 2019, allorquando si è Pt_1 dovuto trasferire in Carmagnola (TO) Via Barbaroux n° 20 (doc. 01 e doc. 02);
2) L'immobile di Via San Michele, oggetto di contratto di locazione, è stato rilasciato nel mese di maggio a favore della moglie signora a seguito dell'intervenuta separazione e della necessità così Parte_3 come statuito nelle condizioni di omologa di andare a vivere altrove (doc. n° 03);
3) Nelle condizioni di separazione omologate il giorno 11.04.2019 ma in essere già nel mese di gennaio dello stesso anno, viene espressamente stabilito al punto “1” che “la casa coniugale, condotta in locazione, sita in
Carmagnola (TO), Via San Michele n° 7, viene assegnata alla moglie, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono ad eccezione dell'attrezzatura del signor . Il signor si è già allontanato dalla Pt_2 Pt_2 casa coniugale, portando con se i propri effetti personali (vd. doc. n° 03);
4) Il signor ha dato disdetta della casa coniugale alla data del 20 novembre 2020 perché ancora Pt_2 intestatario del contratto, per volontà della moglie e su indicazione di quest'ultima “La signora ntende Pt_3 lascare la casa coniugale per altra sistemazione meno gravosa. In tal caso il contratto di locazione verrà disdettato dal signor che ne è intestatario” -punto 2 delle condizioni di separazione (vd doc. n° 03). Pt_2
5) “Entro trenta giorni dal deposito della separazione consensuale, la signora i impegna ad effettuare Pt_3 la voltura a proprio nome di tutte le utenze legate all'abitazione coniugale” -punto 2 delle condizioni di separazione (vd doc. n° 03).
6) La signora di concerto con il signor nel mese di aprile – maggio 2019, Parte_3 Parte_1 sono stati contrari a modificare il contratto di locazione pendente indicando come conduttrice la moglie in quanto, come specificato nelle condizioni di separazione, si sarebbe trasferita di lì a poco (vd doc. n° 03);
7) Nel mese di dicembre 2018 - gennaio dell'anno 2019 l'immobile sito in Carmagnola Via San Michele n° 7, condotto in locazione dal signor e di proprietà del signor risultava in buone condizioni e Pt_2 Pt_1 privo di vizi anche con riferimento ai beni mobili;
8) La signora ha continuato ad abitare l'immobile fino al mese di aprile – maggio dell'anno Parte_3
2021 mentre ha consegnato le relative chiavi al signor i primi giorni del mese di giugno 2021; Pt_2
9) Il signor nei primi giorni del mese di giugno 2021 ha consegnato le chiavi dell'immobile al signor Pt_2 senza prendere visione dello stato dei luoghi e senza sottoscrivere alcun documento alla data o Pt_1 successivamente alla consegna delle chiavi…”
Chiedeva il rigetto della domanda. L'azione è infondata, per quanto di seguito.
Per come strutturata, essa assume un chiaro connotato contrattuale.
Senonché,
nella presente sede è provato per tabulas che, con decreto 11.4.2019,
il tribunale di Asti assegnasse a , coniuge del convenuto, la abitazione oggetto di causa. Parte_3
Tanto importa, ex lege,
la successione, nel contratto di locazione, in capo all'assegnatario,
laddove il coniuge non assegnatario diviene a tutti gli effetti soggetto terzo ed estraneo al contratto (anche ove lo avesse da principio sottoscritto) e dunque non aggredibile, in forza di azione contrattuale, quale quella oggi svolta.
Sul punto cfr. ex multis Cass. 10104 del 2009.
Le domande qui svolte non sono dunque accoglibili, nei confronti del convenuto.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite del convenuto, che liquida in € 4.800 per compenso, oltre accessori tutti.
28.12.2024
Il gi dott. Perfetti