Art. 3.
All'onere di lire 20.000.000 si fara' fronte mediante riduzione per lire 5.000.000, 7.000.000, 3.000.000 e 5.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitali nn. 20, 62, 66 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 20.000.000 si fara' fronte mediante riduzione per lire 5.000.000, 7.000.000, 3.000.000 e 5.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitali nn. 20, 62, 66 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.