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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2023, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10403 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 18/04/2023 alle ulteriori due, non sarebbe stato fatto corretto governo del quadro probatorio alla luce del principio di non contestazione quanto all’attività di impresa effettivamente svolta dalla contribuente e quanto all’ele- mento soggettivo nella ricostruzione della fattispecie in termini di ope- razioni soggettivamente inesistenti. 6.1. Partendo dal terzo motivo, va rammentato che nel processo tribu- tario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finan- ziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019). Da ciò discende che l’accer- tamento della CTR, il quale ha valorizzato elementi oggettivi idonei a desumere che la frode fosse quantomeno conoscibile dalla contri- buente, è in linea con la giurisprudenza della Sezione in materia di operazioni inesistenti e di valutazione dell’elemento soggettivo (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018), essendo preclusa a questa Corte la rivalutazione delle prove nei termini proposti dalla ricorrente. 6.2. La prima censura introduce inoltre un fatto negativo - la mancata produzione in giudizio delle fatture cui la sentenza fa riferimento - senza fornire alcuna evidenza della prospettazione di parte, come sa- rebbe stato ad es. possibile tramite la riproduzione dell’elenco delle produzioni in giudizio secondo il registro e l’attestazione della cancel- leria per provarne la mancata produzione in giudizio. Il fatto dedotto è oltretutto irrilevante perché, anche se si trattasse di un’imprecisione della CTR e il passaggio della sentenza impugnata oggetto di censura si dovesse intendere come un riferimento all’elenco delle fatture e non alle fatture stesse, l’esito non cambierebbe dal momento che l’intendi- mento del giudice è chiaro e poggia sul duplice elemento convergente consistente nelle risultanze della banca dati CLIFO e nell’assenza di dichiarazione per l’anno di imposta (cfr. p.3 sentenza). 6.3. Egualmente inconducente è la circostanza fattuale alla base del secondo motivo, secondo il quale la contribuente, nel corso del 2006, avrebbe svolto una attività commerciale differente da quella relativa alla ipotizzata frode carosello contestata dall’Ufficio. Come in prece- denza osservato, il motivo è inammissibile perché il fatto è stato valu- tato dal giudice e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Inoltre, concorrente profilo di inammissibilità, l’accertamento fattuale compiuto a pag.2 della sentenza impugnata (a partire da «L’operato dell’ufficio prendeva le mosse da un p.v. trasmesso dall’Agenzia delle Dogane (…)») non è neppure censurato attraverso una pertinente doglianza motivazionale con offerta di prova decisiva contraria. 7. La quarta censura, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., de- duce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito alla eccepita violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56, ultimo comma del d.P.R. n. 633/1972 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione del p.v.c. da cui traeva origine l'avviso di accertamento originariamente impu- gnato. La società, nel corso del giudizio di merito, avrebbe infatti con- testato la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente im- pugnato, in quanto l'Ufficio aveva omesso di allegare allo stesso il pro- cesso verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane di Trento nell'ambito di un procedimento penale, che costituiva parte in- tegrante della motivazione del predetto p.v.c., prodotto solo in primo grado. Con il quinto motivo, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 5 del d.P.R, n, 633/1972 da parte del giudice d'appello, sempre per l’omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per la mancata allega- zione del processo verbale di constatazione posto a base dello stesso. 8. I motivi in disamina sono inammissibili. Innanzitutto essi solo in parte specifici, dal momento che il ricorso dà evidenza di aver posto la questione all’attenzione del giudice in primo e secondo grado, ma, nel pure diffuso argomentare in ricorso, non riproduce integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento per poter mettere la Corte nelle condizioni di valutare se in qualche sua parte il contenuto del p.v.c. sia presente e così sia stato effettivamente violato o meno l'art. 7, comma 1 della legge n.212/2000, il quale prevede «Se nella motivazione [di un atto impositivo] si fa riferimento ad un altro atto, questo deve es- sere allegato all'atto che lo richiama», obbligo confermato dalla stessa Amministrazione finanziaria con circolare 3 agosto 2001, n. 77/E. In ricorso, a pag. 26 si legge: «Vista la omessa dichiarazione dei redditi modello Unico 2007 anno di imposta 2006 relativa all'attività di Com- mercio all'Ingrosso di UT (51411) esercitata nel Comune di Grumo Nevano (NA) Via Cilea n. 5»; «Esaminato il PVC trasmesso dall'Agenzia delle Dogane Direzione Pro- vinciale di Trento originato dall'attività di controllo eseguita nei con- fronti di codesta Società […]»; «Viste le segnalazioni del sistema informativo della Anagrafe Tributa- ria»; «Rilevato che, dalle risultanze del citato p.v.c. è quindi emerso che: 1) Dall'indagine effettuata dalla banca dati CLIFO codesta società nell'anno risulta fornitrice per operazioni imponibili di € 250.137,00 e conseguente omessa dichiarazione di ricavi per € 250.137 ed omesso versamento delle citata imposta Iva per l'importo di 49.024,00 (que- st'ultima determinata applicando all'ammontare complessivo delle operazioni attive accertate pari a € 240.104,00 la relativa aliquota del 20% e su quelle operazioni attive pari ad € 10.033, la aliquota del 10%); 2) Omessa dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2006 come innanzi anticipato in quanto in conseguenza del rilievo di cui al punto 1 codesta società ha omesso di dichiarare le operazioni imponi- bili attive per € 250.137,00 e di versare la relativa imposta [...]» (cfr. pag. 3 dell'avviso di accertamento originariamente impugnato).». 9. Sulla base dei brani dell’avviso - non completo - sopra riportati si deve ritenere che non trovi riscontro la prospettazione della società, secondo cui l’Ufficio non avrebbe portato a sua conoscenza in alcun modo il contenuto del citato processo verbale, dal momento che nell’atto impositivo stesso vi è stata una sintesi del contenuto del p.v.c., in particolare degli elementi di fatto rilevanti per la contesta- zione a carico della contribuente. Conseguentemente, sotto il profilo considerato le doglianze in disamina sono inammissibili per difetto di rile- vanza oltre che di specificità. 9.1. Inoltre, è apodittica e non ben calibrata l’affermazione contenuta a pag.28 del ricorso, secondo cui «Nella specie, la mancata allegazione del p.v.c, e la mancata trascrizione del contenuto minimo essenziale dello stesso nell'atto impositivo originariamente impugnato, ha infi- ciato in maniera irreparabile il diritto di difesa del contribuente». Infatti, neppure la giurisprudenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary Kft, in C-189/18 rileva nel caso in esame, in cui il motivo di ricorso, come si ricava sin dalla sua rubrica, è incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 con riferimento alla motivazione dell’avviso e dunque alla pretesa illegitti- mità del procedimento amministrativo, e confonde tale piano con quello processuale della violazione del diritto di difesa e, dunque, la giurisprudenza eurounitaria si basa su presupposti in fatto e diritto af- fatto diversi da quelli qui in rilievo. In ogni caso, la società non eviden- zia neppure a livello di allegazione in che modo la conoscenza del p.v.c. redatto dall’Agenzia delle Dogane di Trento sin dalla fase amministra- tiva sarebbe stata necessaria ai fini dell’esercizio del proprio diritto di difesa e concretamente abbia leso la capacità di far valere le proprie ragioni avanti all’Amministrazione. 10. Con il sesto motivo di ricorso, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la società lamenta la violazione degli artt. 7. comma 1 della legge n. 212/2000, 56 comma 4 del d.P.R. n. 633/1972 e 42 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al divieto per l'amministra- zione finanziaria di modificare o integrare la motivazione dell'atto im- positivo in corso di causa, come avvenuto nel caso di specie per effetto della produzione in giudizio in primo grado del p.v.c. redatto dalla Agenzia delle Dogane di Trento richiamato nell'atto impositivo origina- riamente impugnato. Nel corpo del mezzo di impugnazione viene ulte- riormente prospettata anche la violazione degli artt. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 7, comma 1, della legge n. 212/2000, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina. 11. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in- fondatezza. Sotto l’angolo del difetto di specificità, il Collegio osserva che la doglianza non è diretta a censurare la motivazione di appello, bensì il comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria. In ogni caso, essa è anche infondata, perché è un principio acquisito che in corso di giudizio non sia più possibile integrare la motivazione dell’accertamento, essendo solo possibile fornire tutti quegli elementi atti a provare il fondamento della pretesa tributaria che non devono invece essere necessariamente contenuti nell'atto di accertamento (Cass. 7 maggio 2014, n. 9810; Cass. 23 ottobre 2013, n. 24007), né il deposito del p.v.c. richiamato dall’atto impositivo ha comportato al- cun mutamento della causa petendi o anche solo della motivazione dell’avviso impugnato, con conseguente assenza di qualsiasi menoma- zione per le facoltà della difesa. 12. Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in merito all’ec- cepita violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, avanzata nelle
contro
- deduzioni in appello. L’ottavo mezzo di impugnazione declina la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 sotto l’angolo dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul presupposto che si ritenga che il giudice di seconde cure, nel confermare nel merito la legittimità dell'avviso di accertamento, abbia implicitamente respinto l'eccezione sollevata dalla società di nullità dell’atto impositivo per violazione del principio del con- traddittorio preventivo. 13. I motivi, connessi, sono inammissibili perché non vi è evidenza né allegazione della tempestiva introduzione della questione della viola- zione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 in primo grado. Dal momento che la questione, per come emerge peraltro dal ricorso, è stata avanzata per la prima volta in grado di appello, era inammissi- bile per tardività e, conseguentemente, corretta è la decisione implicita di rigetto adottata dalla CTR, la quale ha deciso nel merito la
contro
- versia in modo incompatibile con l’accoglimento della questione preli- minare. Alla luce di quanto precede si deve constatare l’inammissibilità delle due censure anche per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ.. 14. Con il nono motivo, la contribuente, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., censura la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. anche per omessa pronuncia in merito alla eccepita viola- zione dell'art. 53 della Costituzione e dell'art. 109 del T.u.i.r., in quanto l’Ufficio, nella determinazione del maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, non avrebbe tenuto conto dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. Il decimo mezzo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce anche la violazione degli artt. 3. 53 e 97 della Cost., 109 e 163 T.u.i.r., 61 e 67 d.P.R. n. 600/1973, 4 d.lgs. n.446/1997 e 10 legge n. 212/2000, sempre nella parte in cui i giudici di seconde cure non hanno riconosciuto che, ai fini della determina- zione del reddito netto attraverso l’accertamento induttivo, l’Agenzia deve anche riconoscere la deduzione dei costi necessari a produrlo. 15. I due motivi sono connessi, ed è fondata la nona censura con as- sorbimento della decima. Nella sentenza impugnata viene qualificata la natura dell’accertamento occorso nella fattispecie, come “induttivo puro” con ricorso a presunzioni supersemplici. Così si legge infatti a p.3 della sentenza nel seguente passaggio: «L’art.41 d.P.R. n.600/73, consente, infatti, all’Ufficio, nei casi di omessa presentazione della D.U., di procedere d’ufficio, all’accertamento determinando il reddito complessivo, sulla base di dati e notizie comunque raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art.38 e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle dichiarazione, nel caso di specie, del tutto mancante, e delle eventuali scritture contabili del contribuente anche se regolarmente tenute». 15.1. Inoltre, il ricorso a pag.37 è specifico nell’evidenziare di aver introdotto la questione tempestivamente in primo grado e di averla riproposta in appello e la CTR, così investita del tema, doveva tener conto dei costi necessari per la produzione dei redditi accertati in sede di ricostruzione induttiva degli stessi, nel rispetto della Corte Costitu- zionale n. 225 dell'8 giugno 2005 secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi. 16. L’undicesimo motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia da parte della CTR in merito alla eccepita viola- zione dell'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, per assoluta genericità dell'appello erariale, ed è una doglianza che non può trovare ingresso. Infatti, decidendo il merito della causa, la sentenza ha nel caso in esame implicitamente disatteso la preliminare eccezione di inammissi- bilità dell’appello per aspecificità, sollevata da società nell'atto di con- trodeduzioni depositato in secondo grado. 17. E’ poi destituita di fondamento la dodicesima censura, articolata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la quale, nell’ipotesi in cui venisse considerata implicita la pronuncia della CTR sulla ecce- zione di difetto di specificità dell’appello, ritiene illegittima la sentenza impugnata che, nel non dichiarare l'inammissibilità dell'appello era- riale, avrebbe palesemente violato l'art. 53 comma 1 del d. lgs. n. 546/1992. Infatti, già dalle limitate porzioni dell’appello erariale che sono riprodotte a pag.7 del ricorso per Cassazione si evince che l’atto di gravame ha avuto ad oggetto proprio la sentenza di primo grado che ha deciso il merito in senso sfavorevole all’Agenzia, e l’ulteriore ripro- posizione delle questioni di merito oggetto del giudizio era facoltà della parte soccombente, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione so- stitutiva (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020), e l’Agenzia, integrale soccombente in primo grado, ha investito siffatta decisione con il proprio appello, devolvendo l’intera materia contesa alla CTR. 18. Il tredicesimo motivo di ricorso prospetta, ex art. art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973 in relazione allo jus superveniens tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015 n. 37, dal momento che avrebbe mancato di tener conto che l'avviso di accertamento originariamente impugnato era nullo, poiché sotto- scritto da soggetto non avente il potere di firma sugli avvisi di accer- tamento. 19. Il motivo è inammissibile perché la deduzione è nuova in punto di fatto. Se è infatti vero che il diritto sopravvenuto dev’essere applicato anche d’ufficio, nondimeno l’applicazione della sentenza della Consulta oggetto della censura presuppone pur sempre la tempestiva deduzione del fatto sottostante la questione decisa dalla Corte costituzionale, mentre non risulta dal ricorso per Cassazione (cfr. pp.4-6) l’introdu- zione in primo grado della questione circa il difetto di valida sottoscri- zione dell’avviso. 20. In conclusione, il nono motivo di ricorso dev’essere accolto, assor- bito il decimo e disattesi i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo evidenziato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il nono motivo di ricorso, assorbito il decimo e disattesi i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di Secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 13 dicembre 2022
contro
- deduzioni in appello. L’ottavo mezzo di impugnazione declina la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 sotto l’angolo dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul presupposto che si ritenga che il giudice di seconde cure, nel confermare nel merito la legittimità dell'avviso di accertamento, abbia implicitamente respinto l'eccezione sollevata dalla società di nullità dell’atto impositivo per violazione del principio del con- traddittorio preventivo. 13. I motivi, connessi, sono inammissibili perché non vi è evidenza né allegazione della tempestiva introduzione della questione della viola- zione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 in primo grado. Dal momento che la questione, per come emerge peraltro dal ricorso, è stata avanzata per la prima volta in grado di appello, era inammissi- bile per tardività e, conseguentemente, corretta è la decisione implicita di rigetto adottata dalla CTR, la quale ha deciso nel merito la
contro
- versia in modo incompatibile con l’accoglimento della questione preli- minare. Alla luce di quanto precede si deve constatare l’inammissibilità delle due censure anche per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ.. 14. Con il nono motivo, la contribuente, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., censura la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. anche per omessa pronuncia in merito alla eccepita viola- zione dell'art. 53 della Costituzione e dell'art. 109 del T.u.i.r., in quanto l’Ufficio, nella determinazione del maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, non avrebbe tenuto conto dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. Il decimo mezzo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce anche la violazione degli artt. 3. 53 e 97 della Cost., 109 e 163 T.u.i.r., 61 e 67 d.P.R. n. 600/1973, 4 d.lgs. n.446/1997 e 10 legge n. 212/2000, sempre nella parte in cui i giudici di seconde cure non hanno riconosciuto che, ai fini della determina- zione del reddito netto attraverso l’accertamento induttivo, l’Agenzia deve anche riconoscere la deduzione dei costi necessari a produrlo. 15. I due motivi sono connessi, ed è fondata la nona censura con as- sorbimento della decima. Nella sentenza impugnata viene qualificata la natura dell’accertamento occorso nella fattispecie, come “induttivo puro” con ricorso a presunzioni supersemplici. Così si legge infatti a p.3 della sentenza nel seguente passaggio: «L’art.41 d.P.R. n.600/73, consente, infatti, all’Ufficio, nei casi di omessa presentazione della D.U., di procedere d’ufficio, all’accertamento determinando il reddito complessivo, sulla base di dati e notizie comunque raccolti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art.38 e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle dichiarazione, nel caso di specie, del tutto mancante, e delle eventuali scritture contabili del contribuente anche se regolarmente tenute». 15.1. Inoltre, il ricorso a pag.37 è specifico nell’evidenziare di aver introdotto la questione tempestivamente in primo grado e di averla riproposta in appello e la CTR, così investita del tema, doveva tener conto dei costi necessari per la produzione dei redditi accertati in sede di ricostruzione induttiva degli stessi, nel rispetto della Corte Costitu- zionale n. 225 dell'8 giugno 2005 secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi. 16. L’undicesimo motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia da parte della CTR in merito alla eccepita viola- zione dell'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, per assoluta genericità dell'appello erariale, ed è una doglianza che non può trovare ingresso. Infatti, decidendo il merito della causa, la sentenza ha nel caso in esame implicitamente disatteso la preliminare eccezione di inammissi- bilità dell’appello per aspecificità, sollevata da società nell'atto di con- trodeduzioni depositato in secondo grado. 17. E’ poi destituita di fondamento la dodicesima censura, articolata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la quale, nell’ipotesi in cui venisse considerata implicita la pronuncia della CTR sulla ecce- zione di difetto di specificità dell’appello, ritiene illegittima la sentenza impugnata che, nel non dichiarare l'inammissibilità dell'appello era- riale, avrebbe palesemente violato l'art. 53 comma 1 del d. lgs. n. 546/1992. Infatti, già dalle limitate porzioni dell’appello erariale che sono riprodotte a pag.7 del ricorso per Cassazione si evince che l’atto di gravame ha avuto ad oggetto proprio la sentenza di primo grado che ha deciso il merito in senso sfavorevole all’Agenzia, e l’ulteriore ripro- posizione delle questioni di merito oggetto del giudizio era facoltà della parte soccombente, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione so- stitutiva (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020), e l’Agenzia, integrale soccombente in primo grado, ha investito siffatta decisione con il proprio appello, devolvendo l’intera materia contesa alla CTR. 18. Il tredicesimo motivo di ricorso prospetta, ex art. art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973 in relazione allo jus superveniens tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015 n. 37, dal momento che avrebbe mancato di tener conto che l'avviso di accertamento originariamente impugnato era nullo, poiché sotto- scritto da soggetto non avente il potere di firma sugli avvisi di accer- tamento. 19. Il motivo è inammissibile perché la deduzione è nuova in punto di fatto. Se è infatti vero che il diritto sopravvenuto dev’essere applicato anche d’ufficio, nondimeno l’applicazione della sentenza della Consulta oggetto della censura presuppone pur sempre la tempestiva deduzione del fatto sottostante la questione decisa dalla Corte costituzionale, mentre non risulta dal ricorso per Cassazione (cfr. pp.4-6) l’introdu- zione in primo grado della questione circa il difetto di valida sottoscri- zione dell’avviso. 20. In conclusione, il nono motivo di ricorso dev’essere accolto, assor- bito il decimo e disattesi i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo evidenziato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il nono motivo di ricorso, assorbito il decimo e disattesi i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di Secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 13 dicembre 2022