Decreto cautelare 12 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/03/2026, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16235 del 2023, proposto da
DR OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Cattapan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n.333-CON/FO2023 I GRAD del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2023, pubblicato sul Portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 18 settembre 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “ Polizia di Stato – Fiamme Oro ”, da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 aprile 2023, limitatamente al codice di gara “MO02” (disciplina motociclismo, specialità motocross – MX2 – Federazione Motociclistica Italiana), nella parte in cui è stato dichiarato vincitore del concorso il controinteressato LA LE, e di ogni atto, anche sconosciuto, ad esso presupposto e/o preparatorio e/o consequenziale e/o di esecuzione, con particolare riferimento al Verbale n. 3 della Commissione di gara in data 14 settembre 2023 con il quale si è provveduto alla formazione ed approvazione della graduatoria, limitatamente al codice di gara n. MO02; nonché alla Scheda Personale, sottoscritta dalla Commissione, del candidato ricorrente OR DR con la quale gli è stato erroneamente assegnato il punto totale di 13,90, ed alla Scheda Personale, sottoscritta dalla Commissione, del candidato LA LE, con la quale gli è stato erroneamente assegnato il punto totale di 18,87.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AT PE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. DR OR ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2023 indicato in epigrafe, con cui l’amministrazione ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “ Polizia di Stato – Fiamme Oro ”, da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 aprile 2023, limitatamente alla selezione di cui al codice “MO02” (disciplina motociclismo, specialità motocross – MX2 – Federazione Motociclistica Italiana), nella parte in cui ha dichiarato vincitore del concorso il sig. LE LA (e non invece lo stesso sig. OR).
1.1. A sostegno della propria pretesa, il sig. OR ha evidenziato:
- che con decreto del 20 aprile 2023 l’amministrazione aveva indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 28 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “ Polizia di Stato – Fiamme Oro ” da inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di agenti, riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del bando medesimo;
- che il 15 maggio 2023 aveva proposto domanda per partecipare a tale procedura per la disciplina “ motociclismo, specialità motocross – mx2 – Federazione Motociclistica Italiana (Codice MO02) ” allegando tutto quanto richiesto dal bando di concorso e indicando gara per gara, i ventidue risultati conseguiti nelle undici competizioni disputate nel periodo dal 26 aprile 2022 al 26 maggio 2023, in coerenza con le previsioni dell’art. 8 del bando di concorso;
- che con verbale 16 giugno 2023, n. 1, la Commissione esaminatrice aveva stabilito gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli per l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 della lex specialis ;
- che – all’esito della procedura, nell’ambito della quale tutti i candidati erano stati sottoposti anche alle previste visite di idoneità fisica – in data 18 settembre 2023, il Ministero aveva pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie relative alla procedura concorsuale oggetto del presente ricorso, nel quale era indicato come vincitore per la categoria MO02, il sig. LE LA con 18,87 punti;
- che essendosi collocato al secondo posto nella stessa graduatoria con il punteggio di 13,90 punti, il 25 settembre 2023 aveva presentato formale istanza di accesso agli atti della procedura;
- che il 28 settembre 2023 la p.a. aveva riscontrato la predetta istanza di accesso, trasmettendogli tutti i documenti richiesti eccezion fatta per la copia del verbale relativo agli accertamenti dei requisiti psico-fisici del vincitore.
1.2. Tanto premesso il ricorrente ha poi sostenuto:
- che dalla documentazione trasmessa era subito emerso che l’amministrazione non aveva valutato correttamente i suoi titoli, omettendo di considerare i suoi risultati in tutta una serie di gare disputate tra il 26 aprile 2022 al 26 maggio 2023;
- che segnatamente la commissione concorsuale aveva valutato solamente alcuni dei titoli che lo stesso aveva indicato (la sesta posizione riportata nel Campionato Europeo; la sesta posizione nella Graduatoria Federale Assoluta; l’ottava posizione in una prova del Campionato Mondiale e la partecipazione oltre il 15° posto in una prova del Campionato Mondiale) mentre il sig. LA aveva avuto valutati 10 titoli;
- che tale non corretta valutazione dei suoi titoli appariva la conseguenza del fatto che la Commissione, invece di riconoscergli i punteggi per tutti « i podi, le classificazioni e le partecipazioni alle gare » svolte nel periodo dal 26 aprile 2022 al 26 maggio 2023 aveva erroneamente ritenuto di attribuire punti solo in relazione alle presenze « nei campionati conclusi nel periodo aprile 2022/maggio 2023 ».
1.3. Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del decreto gravato – e di tutti gli altri atti indicati in epigrafe – chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione, per «violazione di legge art. 12 dpr 487/1994; violazione ex art. 3 comma 1 della legge 241/1990 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e/o contraddittorietà; violazione degli 14 artt. 3 e 97 cost.; violazione dei principi di trasparenza e buon andamento» , e osservando in particolare che l’esito della valutazione titoli era il frutto di una palese violazione della lex specialis da parte della Commissione.
2. In data 7 dicembre 2023 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
3. Con decreto Tar Lazio, I- quater , 12 dicembre 2023, n. 8144 la Presidente della Sezione ha respinto la domanda cautelare monocratica avanzata dal ricorrente notando che la fattispecie dedotta in giudizio involveva «una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti» e ha contestualmente ordinato alla p.a. – per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio – di depositare agli atti del giudizio quanto previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. in uno con «una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso» .
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 20 dicembre 2023, n. 19357, questo Tribunale – preso atto del mancato deposito da parte dell’amministrazione di quanto richiesto con il sopra richiamato decreto presidenziale – ha reiterato la richiesta istruttoria già formulata al Ministero resistente e – sulla base di considerazioni relative solamente al periculum in mora dedotto dal ricorrente – ha ordinato alla stessa p.a. «nelle more della disposta istruttoria e fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare avanzata dal ricorrente ex art. 55 c.p.a. di ammettere [il sig. OR] a partecipare “con riserva” ed “in soprannumero” al corso di formazione avviato in data 19 ottobre 2023, salvo che a tale partecipazione al corso già avviato non ostino giustificate ragioni di natura economica, didattica e/o organizzativa».
5. Il 20 febbraio 2024 l’amministrazione ha depositato una memoria – corredata da documentazione – con cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato e ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, sottolineando in particolare che l’attribuzione dei punteggi contestati dal ricorrente era il frutto della scelta che la Commissione aveva legittimamente adottato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del bando di concorso di «valutare le singole gare/prove esclusivamente per i campionati mondiali, campionati mondiali di categoria, coppa del mondo, coppa del mondo di categoria, e non già le singole prove dei campionati europei e altri campionati “minori”, per i quali è valutabile solamente il risultato ottenuto nella classifica finale» .
6. Con memoria del 28 febbraio 2024 il sig. OR ha replicato alle deduzioni difensive della p.a. e ha insistito per l’adozione di un’ordinanza cautelare di conferma dell’ammissione al corso di formazione già concessa, sottolineando in particolare l’irragionevolezza delle decisioni della Commissione, che avevano condotto a una sottovalutazione dei suoi risultati, nonostante lo stesso avesse: a) «partecipato quanto il LA al Campionato Mondiale Motocross MX2 classificandosi in una migliore posizione rispetto al LA sia nell’anno 2022 che nell’anno 2023» ; b) «partecipato all’intero Campionato Europeo EMX250 (equiparabile alla MX2 come attesta la FMI) sia nell’anno 2022 che nell’anno 2023, classificandosi per entrambe le annualità in una migliore posizione rispetto al LA» ; c) e nonostante «nel ranking assoluto di categoria [occupasse] una posizione assoluta [migliore del LA] in entrambe le annualità considerate» .
7. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 21 marzo 2024, n. 1123 questo Tribunale – visto quanto prodotto e dedotto dalle parti e impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle censure spiegate nel ricorso – ha accolto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. avanzata da parte ricorrente, ritenendo «sussistenti nel bilanciamento dei contrapposti interessi tipico della valutazione sul periculum in mora, adeguate ragioni per confermare la misura cautelare disposta interinalmente con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 20 dicembre 2023, n. 19357 al fine di consentire al ricorrente di completare il corso di formazione cui lo stesso è stato ammesso “con riserva” ed “in soprannumero» e ha fissato l’udienza pubblica del 17 giugno 2025 per la trattazione del merito.
8. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 23 giugno 2025, n. 12292 questo Tribunale – dopo aver notato che all’udienza pubblica del 17 giugno 2025 parte ricorrente aveva «dedotto di aver concluso con esito positivo il corso di formazione e di aver prestato giuramento» e aveva illustrato che «nell’ambito di una successiva procedura concorsuale l’amministrazione [aveva] allineato il lasso temporale considerato dal bando per l’indicazione dei risultati delle gare alla stagione sportiva della FMI, con ciò in una certa misura riconoscendo gli effetti distorsivi determinati dalla distonia tra bando e criteri di valutazione censurati nell’ambito del presente giudizio» - ha ordinato al Ministero di depositare «una documentata relazione» su quanto dedotto da parte ricorrente corredata «da tutti gli atti e i provvedimenti adottati della p.a. con riferimento alla posizione del ricorrente e in particolare gli atti relativi alla conclusione del corso, al giuramento e all’eventuale presa di servizio da parte del ricorrente (anche al fine di consentire al collegio di verificare direttamente l’apposizione o meno negli stessi di riserve)», nonché da tutti «gli atti relativi alla successiva procedura concorsuale bandita per il reclutamento degli atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro” (limitatamente al codice di gara “MO02”, disciplina motociclismo, specialità motocross – MX2 – Federazione Motociclistica Italiana)» .
9. In data 25 agosto 2025, il Ministero resistente ha depositato documentazione al fine di precisare:
- che, per un verso, dopo il completamento con successo del corso di formazione il ricorrente era stato rinviato al luogo di residenza in attesa della definizione nel merito del presente giudizio;
- che per altro verso l’eventuale allineamento del periodo di valutazione dei titoli con la durata della stagione sportiva FMI in un concorso successivo a quello oggetto del presente giudizio era al più frutto di una casualità, in quanto i bandi di concorso riguardavano sempre diverse discipline sportive, sicché l’eventuale allineamento alla stagione sportiva di una determinata federazione, piuttosto che ad altra tra quelle poste a concorso, comporterebbe inevitabilmente la lesione del principio della «par condicio competitorum ».
10. Con memoria depositata in data 1° dicembre 2025 il sig. OR ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati
13. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
13.1. Dalla documentazione versata in atti emerge che l’amministrazione ha attributo il ricorrente i seguenti punteggi:
- punti 7,5 per la sesta posizione conseguita nell’ambito del campionato europeo EMX250 equiparata MX2;
- punti 2,0 per la sesta posizione nella graduatoria federale assoluta motocross;
- punti 3,2 per la partecipazione (con posizionamento dal 7° al 9° posto) a una prova del campionato mondiale;
- punti 1,2 per la partecipazione (con posizionamento oltre il 15° posto) a una prova del campionato mondiale.
Nessun punteggio è invece stato attribuito all’odierno ricorrente in relazione ai risultati conseguiti nelle prove del campionato europeo EMX250 (equiparata MX2) svolte nel 2022 e nel 2023, così come dichiarati e certificati dalla FMI in sede concorsuale.
13.2. Tale attribuzione di punteggi è stata determinata dal fatto che – a fronte di una disposizione della lex specialis che prevedeva genericamente la possibilità di attribuire punteggi per «titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del … bando» relativamente alla «partecipazione al campionato mondiale e alla «partecipazione al campionato europeo » (cfr. art. 8, comma 1, lett. b e d, lex specialis ) – la Commissione, con verbale 16 giugno 2023, n. 1, ha ritenuto di riconoscere un significativo punteggio in relazione ai risultati ottenuti dai concorrenti nelle singole « prove dei campionati mondiali » (v. verbale n. 1/2023, pag. 2, punto 4) in aggiunta al punteggio previsto per i risultati finali ottenuti negli stessi campionati mondiali (ma sempre entro il limite massimo di punteggio attribuibile per la stessa macrocategoria) mentre invece non ha previsto l’attribuzione di alcun punteggio per i risultati dei candidati nelle singole prove dei « campionati europei », sulla base della ritenuta possibilità di qualificare tali competizioni come « campionati “minori” ».
13.3. Dal tenore letterale del ricorso (in cui è a più riprese sottolineato che la Commissione – in aderenza alla lex specialis – avrebbe dovuto valutare i risultati delle singole gare che il ricorrente ha dichiarato di aver svolto anche a livello europeo), il Collegio ritiene che non possa dubitarsi che attraverso il gravame il ricorrente abbia inteso contestare espressamente non solo la specifica valutazione dei suoi titoli effettuata dalla Commissione e la graduatoria finale della procedura, ma anche il verbale n. 1/2023 nella parte in cui non ha previsto la valutazione delle singole gare del campionato europeo.
D’altronde, ancora di recente è stato evidenziato che nell’individuazione degli atti oggetto di contestazione, il giudice amministrativo deve valutare « l’effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del ricorso e dal contenuto dei motivi proposti » e che « l'interpretazione della natura dell'azione e del contenuto della domanda deve essere effettuata dal giudice secondo un criterio di apprezzamento che possa (sussistendone i presupposti), assicurare la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione » (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 giugno 2025, n. 5657).
14. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che la mancata considerazione da parte della Commissione dei risultati ottenuti dai candidati nelle singole prove dei campionati europei sia illegittima.
14.1. Al riguardo, in termini generali, deve innanzitutto evidenziarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che se « è noto che la pubblica amministrazione che indice una procedura selettiva gode di un potere discrezionale nella scelta dei titoli valutabili nell’ambito della predetta procedura e nella individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti ai candidati per i loro titoli , … è parimenti noto che tale discrezionalità deve essere esercitata in considerazione della preparazione e della professionalità necessarie per svolgere l'incarico oggetto della procedura e che il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali delle Commissioni concorsuali in materia di definizione è ammesso a fronte di gravi vizi (manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione) che integrano le cd. figure sintomatiche dell’eccesso di potere » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 3 maggio 2024, n. 8880).
A ciò è appena il caso di aggiungere, sempre in termini generali, che nell’attività di specificazione e puntualizzazione dei criteri previsti dal bando per l’attribuzione del punteggio la Commissione deve sempre agire in coerenza con le previsioni della lex specialis .
14.2. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la decisione della p.a. di non attribuire ai candidati alcun punteggio per i risultati dagli stessi ottenuti nelle singole prove dei campionati europei appare non coerente con la lex specialis , irragionevole e sproporzionata (avuto riguardo alle finalità proprie per cui vengono determinati i criteri di attribuzione dei punteggi, ovvero la selezione dei candidati che al momento in cui è bandita la procedura risultano i migliori) se si considera che:
- in primo luogo, il tenore letterale dell’art. 8 della lex specialis non depone affatto per l’assimilazione dei campionati europei ai campionati nazionali o ad altri campionati ritenuti “minori” dalla stessa amministrazione (come Universiadi – Giochi del Mediterraneo), apparendo al contrario orientato a una assimilazione tra i campionati europei e quelli mondiali, così come dimostra il fatto che le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e d) del bando prevedono che in relazione tanto ai campionati mondiali quanto ai campionati europei possa essere valorizzata e valutata anche la « partecipazione agli stessi » (aprendo alla valutazione delle singole prove) mentre invece le disposizioni contenute al comma 1, lett. e) ed f) dello stesso articolo, con riferimento a campionati nazionali e altri campionati, prevedono una valutazione delle specifiche posizioni finali;
- in secondo luogo, tanto la lex specialis quanto il verbale n. 1/2023, nella parte in cui prevedono un punteggio significativamente maggiore per la posizione nella classifica finale dei campionati europei (v. verbale n. 1/2023, pag. 5, punto 11, applicato all’odierno ricorrente per il suo piazzamento finale negli europei 2022) rispetto a quello riconosciuto per la classifica finale degli altri campionati ritenuti “minori” appaiono escludere una equiparabilità tra il campionato europeo e i campionati indicati come “minori” dall’amministrazione;
- infine, la Commissione nella determinazione dei criteri di valutazione titoli non poteva ignorare il disallineamento che sussisteva tra la stagione sportiva della FMI e il periodo previsto dall’art. 8 del bando per il conseguimento dei titoli di valutabili (con conseguente impossibilità per i candidati di far valere – se non in termini di singola gara – i risultati dagli stessi conseguiti nel campionato europeo EMX 250 per la stagione del 2023 (in cui il ricorrente alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso si trovava in prima posizione, così come certificato dalla stessa FMI nella nota del 26 luglio 2023).
In altri termini, la mancata previsione di una griglia per l’attribuzione di punteggio per i singoli risultati ottenuti dai candidati per la selezione di cui al codice “MO02” nelle singole gare di campionati europei appare illegittima e irragionevole tenuto conto congiuntamente: a) del tenore letterale della lex specialis che muove affinché la partecipazione ai campionali europei sia valutata in maniera (non certamente uguale ma simile) a quella ai campionati mondiali; b) della considerevole importanza di tale competizione (più vicina a quella di un campionato mondiale, che a quella di una competizione nazionale); c) del fatto che la durata della stagione sportiva (e quindi del campionato europeo) non coincide(va) con il periodo di valutazione dei titoli (circostanza che impediva ogni valutazione dei risultati europei ottenuti dai candidati per l’annualità 2023 diversa dalla valutazione delle singole gare).
Al riguardo è appena il caso di aggiungere che:
- per un verso, non può dubitarsi del fatto che risponda alle finalità proprie della selezione una determinazione di criteri da parte della Commissione che consenta di considerare e valutare adeguatamente tutti i risultati ottenuti dai partecipanti nei campionati europei nella stagione sportiva 2023 (e non solamente quelli relativi nella stagione 2022), nella prospettiva di una selezione di coloro che alla data di scadenza dei termini appaiono essere effettivamente i migliori a livello internazionale;
- per altro verso, in una certa misura è stata la stessa FMI nella nota di chiarimenti istruttori prodotta alla Commissione a far notare i possibili effetti distorsivi della mancata valutazione delle singole prove dei campionati europei (come si è detto consentita dal bando), notando appunto che « la stagione sportiva … seguiva esattamente l’anno solare » e che il sig. OR alla data del 26 maggio 2023 « era 1° classificato provvisorio Campionato Europeo Individuale Categoria EMX250 », mentre il sig. LA era « 6° classificato provvisorio nel medesimo campionato ».
14.3. Da ciò discende l’illegittimità:
- del verbale 16 giugno 2023, n. 1 nella parte in cui non ha previsto una griglia di punteggio per i risultati ottenuti dai candidati nelle singole gare dei campionati europei EMX250 nel periodo oggetto di valutazione;
- della graduatoria della procedura limitatamente al codice “MO02”.
15. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è fondato e va accolto nei termini sopra indicati, gli atti impugnati devono essere annullati in parte qua , e deve ordinarsi all’amministrazione di rideterminarsi sulla valutazione dei titoli previa definizione di una precisa tabella per l’attribuzione di punteggio per le singole prove dei campionati europei EMX250 ( ad instar di quanto già previsto per i campionati mondiali) che preveda l’attribuzione di un punteggio congruo per i piazzamenti dei candidati nelle prove di tali campionati (ovviamente tenuto conto della differenza che intercorre tra tali campionati e quelli mondiali, che potrebbe giustificare l’attribuzione di un punteggio minore per singola gara europea rispetto a quello previsto per singola gara mondiale, avuto riguardo alla già sussistente differenza di punteggio nella valutazione dei risultati finali dei due campionati, che costituisce un utile parametro per la fissazione del diverso regime di punteggi per singola gara).
16. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
AT PE LA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PE LA | IO ER |
IL SEGRETARIO