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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14919/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia REZZADORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Siepelunga, n. 45, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 23 ottobre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 25 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 15 gennaio 2005, e , il 16 settembre 2009, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che la primogenita è maggiorenne. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la madre nell'appartamento di sua proprietà posto a Bologna, vicolo Viazzolo 4, dove vive e risiede anche Per_1
3) prende atto che il signor ndrà ad abitare altrove;
Pt_2
4) dispone che: a) salvo diverso accordo tra i genitori e finché svolgerà gran parte della propria attività lavorativa all'estero, il padre vedrà e starà col secondogenito quando verrà in Italia oppure quando potrà raggiungerlo all'estero durate le vacanze estive;
Per_2 pagina 2 di 4 b) qualora il padre dovesse riprendere a svolgere la propria attività lavorativa in Italia secondo il seguente calendario:
• almeno un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o nei giorni da concordare in base alle esigenze scolastiche o extrascolastiche di;
Per_2
• nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• in estate almeno un mese nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor versi alla Pt_2 signora titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i Parte_1 figli la somma di 4.000,00 euro annuali (2.000, euro per ogni figlio) che dovrà essere corrisposta come segue: 1.000,00 euro entro fine febbraio;
1.500,00 euro entro fine luglio;
1.500,00 euro entro fine ottobre di ogni anno, con decorrenza da gennaio 2026, mediante bonifico bancario su conto corrente della signora così come è Parte_1 avvenuto fino ad ora. Con aggiornamento Istat dall'ottobre 2026; ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio. Resta salva la facoltà delle parti di concordare diverse scadenze per i versamenti da comunicare almeno 10 giorni prima tramite mail;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e , come Per_1 Per_2 stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Le altre spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e non ricomprese nel punto precedente saranno da concordare preventivamente con le seguenti modalità: il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche, se del caso, in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e- mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno al 100% a beneficio della signora Parte_1
Gli assegni familiari, o assegno unico, se dovuti, spetteranno integralmente alla madre;
le parti si impegnano ad informare di tale circostanza i rispettivi datori di lavoro qualora ad oggi le Parti beneficino di detti assegni;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che e potranno frequentare Per_1 Per_2 almeno una attività sportiva e/o ricreativa ciascuno;
nello specifico, per il momento,
la palestra;
Per_2
8) prende atto che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per il minore e che si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni altro rapporto;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia REZZADORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Siepelunga, n. 45, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 23 ottobre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 25 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 15 gennaio 2005, e , il 16 settembre 2009, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che la primogenita è maggiorenne. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la madre nell'appartamento di sua proprietà posto a Bologna, vicolo Viazzolo 4, dove vive e risiede anche Per_1
3) prende atto che il signor ndrà ad abitare altrove;
Pt_2
4) dispone che: a) salvo diverso accordo tra i genitori e finché svolgerà gran parte della propria attività lavorativa all'estero, il padre vedrà e starà col secondogenito quando verrà in Italia oppure quando potrà raggiungerlo all'estero durate le vacanze estive;
Per_2 pagina 2 di 4 b) qualora il padre dovesse riprendere a svolgere la propria attività lavorativa in Italia secondo il seguente calendario:
• almeno un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera o nei giorni da concordare in base alle esigenze scolastiche o extrascolastiche di;
Per_2
• nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• in estate almeno un mese nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor versi alla Pt_2 signora titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i Parte_1 figli la somma di 4.000,00 euro annuali (2.000, euro per ogni figlio) che dovrà essere corrisposta come segue: 1.000,00 euro entro fine febbraio;
1.500,00 euro entro fine luglio;
1.500,00 euro entro fine ottobre di ogni anno, con decorrenza da gennaio 2026, mediante bonifico bancario su conto corrente della signora così come è Parte_1 avvenuto fino ad ora. Con aggiornamento Istat dall'ottobre 2026; ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio. Resta salva la facoltà delle parti di concordare diverse scadenze per i versamenti da comunicare almeno 10 giorni prima tramite mail;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e , come Per_1 Per_2 stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Le altre spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e non ricomprese nel punto precedente saranno da concordare preventivamente con le seguenti modalità: il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche, se del caso, in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e- mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno al 100% a beneficio della signora Parte_1
Gli assegni familiari, o assegno unico, se dovuti, spetteranno integralmente alla madre;
le parti si impegnano ad informare di tale circostanza i rispettivi datori di lavoro qualora ad oggi le Parti beneficino di detti assegni;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che e potranno frequentare Per_1 Per_2 almeno una attività sportiva e/o ricreativa ciascuno;
nello specifico, per il momento,
la palestra;
Per_2
8) prende atto che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per il minore e che si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni altro rapporto;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 4 di 4