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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 367 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Poletti, con studio in Villafranca di Verona (VR) Via Luigi Zago n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
ES RI (C.F. ) e (C.F. ) in persona del legale CodiceFiscale_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentatati e difesi dall'Avv. Francesco Di Franco e dall'Avv. Maurizio
Peverada, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico
Rosso n.4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1389/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
a) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. nonché dell'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. promossa da parte attrice opponente e, per l'effetto, respingersi la domanda svolta nei confronti dell'opposta.
b) Respingersi ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
Per il denegato caso di annullamento del decreto opposto:
c) Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore e in via tra loro CP_1 Controparte_2 solidale a pagare a somma di € 35.288,11 oltre agli interessi moratori da Parte_2 conteggiarsi ai sensi del D.Lvo 231/2002 art. 4 comma 2, dalla data di scadenza del pagamento (30.06.2010) al saldo effettivo.
d) Condannarsi parte opponente a pagare a ai sensi dell'art.96 c.p.c., la somma Parte_1 che il Giudice riterrà di giustizia.
e) Spese diritti ed onorati di lite interamente rifusi.
In via istruttoria:
f) revocarsi l'ordinanza datata 23 aprile 2018 con la quale il G.I. ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio;
g) Accertarsi e dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per vizi formali e sostanziali.
h) Ammettersi prova per testi sui capitoli 7), da 9) a 12) e 15) dedotti con memoria ex art. 183 VI° co. n.2 c.p.c. con i testi ivi indicati, capitoli di prova non ammessi con ordinanza del 04.11.2016 (per mero errore materiale indicati come capitoli di prova di parte opponente).
In ogni caso:
1) Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ed oltre al rimborso della somma di € 500,00 corrisposta dall'appellante a titolo di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283 c.p.c.”.
Per le parti appellate:
"Nel merito in via principale:
A. respingere le domande di parte appellante poiché infondate in fatto ed in diritto;
B. per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nel primo grado di giudizio;
In subordine:
C. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 4963/2015 ing. reso nel procedimento n. 11296/2015 R.G. in data 09.11.2015 dal Tribunale di
Verona, nella somma minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso
2 D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, dei quali i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES e proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Verona CP_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 4963/2015 emesso in favore di Parte_1 per l'importo di € 35.434,95 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo della fattura n. 677/2009 e della ulteriore n.
626/2010 relative alla avvenuta esecuzione di pareti divisorie in cartongesso, controsoffitti, contropareti nonché ad opere di isolamento termico a cappotto esterno nell'ambito di lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire ad albergo-ristorante sito in Rivalta Sul Mincio, Rodigo (MN) denominato “Corte
Tesoro”.
A sostegno dell'atto oppositivo parte opponente in particolare eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito per essere in sua vece competente il Tribunale di Mantova, individuato quale foro dei convenuti, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva essendo asseritamente interessata dalle lavorazioni tal società Remarc s.r.l., soggetto giuridico autonomo e distinto (benché il medesimo CP_2 ne risultasse socio ed amministratore) e deducendo altresì l'estraneità della società
[...] CP_1 proprietaria dell'immobile confinante con quello oggetto delle lavorazioni.
Nel merito gli ingiunti contestavano la regolare esecuzione delle opere deducendo, pertanto, l'inesatto adempimento della prestazione.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta respingeva ogni avverso assunto concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione emessa, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali ammesse con limitazioni ed espletamento di una CTU finalizzata alla valutazione dei vizi allegati dalla parte opponente.
Con sentenza n. 1389/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da e e, per l'effetto, revoca Controparte_2 CP_1
l'impugnato decreto ingiuntivo n. 4963/2015 reso dal Tribunale di Verona il 9.11.2015 e, operata la compensazione fra il residuo credito vantato dall'opposta e il controcredito risarcitorio spettante agli opponenti, condanna i medesimi opponenti e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore dell'opposta della somma di Euro 5.504,14 oltre interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/02, decorrenti dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condannando e in solido tra loro, Controparte_3 CP_1 al pagamento in favore di dei residui 2/3 di tali spese, che liquida, per il giudizio Parte_1 monitorio, in euro 238,00 per spese e in Euro 1.000,00 per compenso e rimborso forfettario al 15% oltre a IVA
e CPA come per legge, e, per il presente giudizio di opposizione, in Euro 238,00 per spese e in Euro 3.705,00 per compenso e rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione dei soli importi relativi al presente giudizio di opposizione in favore degli avv.ti Maurizio Peverada e Francesco Di Franco, dichiaratisi soltanto in relazione a tale giudizio anticipatari;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a totale e definitivo carico di parte opposta
[...]
ferma restando la solidarietà esterna verso il CTU”. Parte_1
3 Il Giudice di prime cure, disattese tutte le preliminari eccezioni e dunque riconosciuta la titolarità dal lato passivo degli ingiunti, altresì accertata sulla base della disposta CTU la sussistenza di vizi delle opere commissionate e respinte, per tardività, le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dalla convenuta opposta, riconosceva in revoca del decreto ingiuntivo opposto il minor credito della ingiungente nella misura di € 5.504,144 attuata una compensazione impropria con il controcredito risarcitorio per i riscontrati vizi delle opere.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza,
[...] affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea pronuncia sull'inammissibilità, per tardività, delle eccezioni di decadenza dal potere di denunciare i vizi e di prescrizione ex art. 1667 c.c. Erronea applicazione dell'art. 167 secondo comma c.p.c. e ss. Erronea valutazione ed interpretazione del doc. 3 di parte opponente (primo motivo);
• Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della CTU (secondo motivo);
• Violazione dell'art. 115 c.p.c. Omessa interpretazione delle prove orali ed erronea interpretazione dei documenti di causa con riferimento al doc. 14 (terzo motivo);
• Errata quantificazione delle somme liquidate a favore degli opponenti e comunque della quantificazione del danno subito (quarto ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio e per Controparte_2 CP_1 resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, dichiarata con ordinanza del 19 giugno 2023 l'inammissibilità della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, all'udienza del 3 ottobre
2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque con una mera riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Non meritevole di accoglimento è inoltre anche il rilievo di inammissibilità proposto dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, lo stesso, assorbito dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio
è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto l'appello si rivela tuttavia infondato.
Declinando il primo motivo di gravame mediante il quale l'impresa appaltatrice censura la sentenza di primo grado per aver respinto la proposta eccezione di decadenza / prescrizione dalla azione di garanzia, non è revocabile in dubbio che l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi di una cosa appaltata , al pari di quella di prescrizione dell'azione, rappresenti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., una eccezione
4 in senso stretto la quale, come tale, deve essere sollevata, in base all'art. 167 c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta, come correttamente sancito dal Tribunale.
Costituisce un inconfutabile dato oggettivo che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata dalla
[...] con la memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine mentre quella di Parte_1 decadenza addirittura successivamente, con deposito telematico del 27 agosto 2018 laddove, motivando la proposta istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU, quest'ultima introduce per la prima volta la tematica di decadenza della dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. CP_1
Quanto alla addotta genericità della denunzia dei vizi, si ha motivo per rappresentare che la stessa possa ritenersi tale, come non ricorre tuttavia nella fattispecie, nell'ipotesi in cui sia rinvenibile una mera allegazione di insoddisfazione per l'opera eseguita.
a ben considerare, hanno invece espressamente fatto richiamo nel libello Parte_3 introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado doc. 2 fascicolo appello) alla mail del 25 maggio 2012 a firma dello stesso ES la quale, seppur con espressioni alquanto “colorite”, contesta la specifica realizzazione delle pareti nelle suite, così da rendere compiutamente edotta l'impresa appaltatrice della sussistenza e localizzazione dei vizi e dunque, indipendentemente dall'avvenuto e completo esercizio dell'attività deduttiva e probatoria poi effettuato da parte opponente con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., della possibilità di intervenire per la loro risoluzione.
La richiamata missiva ha in effetti consentito ogni più opportuna difesa nel giudizio in corso ed una tempestiva formulazione della eccezione de qua.
Con il secondo motivo di appello si duole della mancata declaratoria di nullità Parte_1 della CTU, che assume essere stata oggetto di plurime richieste di proroga e ciò nonostante depositata con ritardo;
essa risulterebbe, sempre a dire di parte appellante, comunque contraddittoria e superficiale per non essersi l'ausiliare avveduto che le pareti fornite da quest'ultima sono meramente divisorie e non portanti come peraltro emergerebbe dalla istruttoria espletata;
a ciò aggiunge che l'impiantistica idraulica, inclusa la struttura di supporto dei materiali rinvenuto quale fattore causale dei danni oggetto di giudizio, ebbe ad interessare altri soggetti giuridici.
Gli assunti si rivelano privi di pregio.
Il ritardo nel deposito dell'elaborato, peraltro determinato, come si ha motivo di riscontrare dagli atti di causa, a seguito di reiterati tentativi di conciliazione pendenti tra le parti e tenuto conto di approfondimenti specialistici (in particolare videoispezioni) eseguiti dall'ausiliare, rileva, come correttamente motivato nella sentenza di primo grado, esclusivamente per la determinazione del compenso liquidabile a quest'ultimo, giusta art. 52 DPR n. 115 del 3005.2022.
Quello che maggiormente è dato apprezzarsi a fronte del rigetto della riproposta eccezione di nullità dell'elaborato tecnico, invero, indipendentemente dal giudizio circa un non virtuoso comportamento del
CTU, è l'accertato avvenuto e scrupoloso rispetto del contraddittorio e la constatazione dell'assenza di errori di fatto ovvero incongruenza, illogicità o vizi di motivazione del suddetto elaborato.
A nulla rileva l'assunto di parte appellante secondo il quale sussisterebbe una discordanza tra la bozza inviata per le osservazioni ai rispettivi consulenti di parte e la successiva stesura definitiva, invero demandata alla formulazione di conclusioni definitive che tengano appunto conto delle critiche sollevate alla stessa.
5 Né, per altro verso, appare apprezzabile la tesi difensiva, così da potersi respingere anche il terzo motivo di gravame relativo ad una ritenuta incoerente valutazione delle prove, secondo la quale il CTU nelle proprie conclusioni sarebbe stato influenzato negativamente dal documento 14 di cui al fascicolo di primo grado della stessa parte appellante.
Trattasi invero di una proposta economica per pareti divisorie in gesso rivestito con allegate schede tecniche illustrative che ricomprendono i telai di supporto per servizi sanitari wc e bidet con la quantificazione della fornitura e posa per anche per la tipologia sospesa così da smentire in fatto che gli accordi contrattuali avrebbero previsto l'installazione di pareti divisorie, non portanti.
In disparte il fatto che tale allegazione ha trovato (dunque tardivamente) ingresso in giudizio soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, con argomentazione logica e coerente, scevra dai vizi ipotizzati e frutto di una approfondita analisi dello stato di fatto analizzato ed ossequiosa delle rispettive osservazioni delle parti, così da poter essere pienamente condivisa, il CTU ha affermato come proprio tale fornitura, non limitata a mere pareti divisorie, abbia costituito fattore causativo dei vizi riscontrati.
L'ausiliare ha infatti concluso che questi ultimi hanno determinato instabilità, durante il normale utilizzo, dei sanitari sospesi installati sulle pareti in cartongesso con orditura metallica in quanto è stata riscontrata una flessione elastica dei medesimi lungo la loro sezione longitudinale che ne preclude il normale uso in sicurezza e senza disagi.
Lo stesso elaborato tecnico, contrariamente a quanto agitato dalla parte appellante, ha inoltre consentito di accertare sotto il profilo eziologico i vizi ed i danni proprio in dipendenza della esecuzione delle lavorazioni della avendo riscontrato, con prova di carico, che i sanitari si staccavano di Parte_1 circa 4/5 mm dalla parete in cartongesso con manifesta flessione ed oscillazione e quindi mancanza di stabilità (cfr. pagg. 47-48 CTU).
Nondimeno la CTU ha escluso la possibile riferibilità anche a terzi (circostanza che eventualmente rileverebbe, ove azionati – circostanza che tuttavia non si rinviene -, esclusivamente nei rapporti interni) delle problematiche riscontrate.
Sussiste in atti evidenza (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte appellante) che i telai di supporto per servizi sanitari wc e bidet di cui alla proposta economica dovessero essere forniti dalla
[...] non rinvenendosi elementi probatori invece convergenti per la riferibilità di essi alla Parte_1 impresa , come sostenuto dalla appellante;
ciò senza voler tralasciare il fatto che a Parte_4 quest'ultima comunque incombeva, ai fini della esecuzione secondo le regole dell'arte, la verifica del rispetto delle schede tecniche di montaggio.
A nulla per l'effetto rilevano, a fronte di tali risultanze istruttorie, il richiamo ad unilaterali e non pertinenti valutazioni delle prove orali per come proposto dalla difesa della appellante.
Privo di fondamento si rivela anche il quinto motivo di appello, secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato in € 26.156,15, ai fini compensativi con il credito azionato dalla stessa appellante, il sofferto pregiudizio economico.
Esso si riscontra in realtà fondato sulle risultanze della CTU in relazione alla conformità della quale si è già detto, con esclusione, in quanto non sufficientemente documentato ed in ogni caso in difetto di una specifica domanda di parte opponente, degli importi imputati al mancato utilizzo delle camere.
Né appare erronea la sancita attualizzazione del credito alla data della consulenza tecnica d'ufficio e la maggiorazione di rivalutazione ed interessi, trattandosi nella fattispecie di debito di valore.
6 Da ultimo conforme si manifesta, così da dover essere respinto anche l'ultimo motivo di impugnazione,
l'attuata regolamentazione degli oneri processuali con compensazione nella misura di 1/3 e refusione dei residui 2/3 a carico della odierna parte appellata;
essa, al contrario, si manifesta rispettosa dei parametri legali e del principio di una reciproca, seppur parziale, soccombenza laddove l'imputazione alla
[...] elle spese di CTU risulta in effetti suscettibile di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., ferma Parte_1 restando la solidarietà esterna delle parti contendenti verso l'ausiliare.
La sentenza gravata, per quanto precede, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata, assistita da medesimi difensori dichiaratisi antistatari, sulla scorta del D.M. Ministero della
Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 35.288,11), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, €
1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
367/2023 di Ruolo Generale promossa da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 1389/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona,
[...] disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di e per gli stessi Parte_3 in favore degli Avv.ti Francesco Di Franco e Maurizio Peverada, dichiaratisi antistatari, che liquida in
€ 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 367 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Poletti, con studio in Villafranca di Verona (VR) Via Luigi Zago n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
ES RI (C.F. ) e (C.F. ) in persona del legale CodiceFiscale_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentatati e difesi dall'Avv. Francesco Di Franco e dall'Avv. Maurizio
Peverada, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico
Rosso n.4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1389/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“…Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
a) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. nonché dell'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. promossa da parte attrice opponente e, per l'effetto, respingersi la domanda svolta nei confronti dell'opposta.
b) Respingersi ogni domanda proposta nei confronti di Parte_1
Per il denegato caso di annullamento del decreto opposto:
c) Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore e in via tra loro CP_1 Controparte_2 solidale a pagare a somma di € 35.288,11 oltre agli interessi moratori da Parte_2 conteggiarsi ai sensi del D.Lvo 231/2002 art. 4 comma 2, dalla data di scadenza del pagamento (30.06.2010) al saldo effettivo.
d) Condannarsi parte opponente a pagare a ai sensi dell'art.96 c.p.c., la somma Parte_1 che il Giudice riterrà di giustizia.
e) Spese diritti ed onorati di lite interamente rifusi.
In via istruttoria:
f) revocarsi l'ordinanza datata 23 aprile 2018 con la quale il G.I. ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio;
g) Accertarsi e dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per vizi formali e sostanziali.
h) Ammettersi prova per testi sui capitoli 7), da 9) a 12) e 15) dedotti con memoria ex art. 183 VI° co. n.2 c.p.c. con i testi ivi indicati, capitoli di prova non ammessi con ordinanza del 04.11.2016 (per mero errore materiale indicati come capitoli di prova di parte opponente).
In ogni caso:
1) Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ed oltre al rimborso della somma di € 500,00 corrisposta dall'appellante a titolo di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283 c.p.c.”.
Per le parti appellate:
"Nel merito in via principale:
A. respingere le domande di parte appellante poiché infondate in fatto ed in diritto;
B. per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nel primo grado di giudizio;
In subordine:
C. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 4963/2015 ing. reso nel procedimento n. 11296/2015 R.G. in data 09.11.2015 dal Tribunale di
Verona, nella somma minore che risulterà in corso di causa.
In ogni caso
2 D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, dei quali i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES e proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Verona CP_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 4963/2015 emesso in favore di Parte_1 per l'importo di € 35.434,95 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo della fattura n. 677/2009 e della ulteriore n.
626/2010 relative alla avvenuta esecuzione di pareti divisorie in cartongesso, controsoffitti, contropareti nonché ad opere di isolamento termico a cappotto esterno nell'ambito di lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire ad albergo-ristorante sito in Rivalta Sul Mincio, Rodigo (MN) denominato “Corte
Tesoro”.
A sostegno dell'atto oppositivo parte opponente in particolare eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito per essere in sua vece competente il Tribunale di Mantova, individuato quale foro dei convenuti, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva essendo asseritamente interessata dalle lavorazioni tal società Remarc s.r.l., soggetto giuridico autonomo e distinto (benché il medesimo CP_2 ne risultasse socio ed amministratore) e deducendo altresì l'estraneità della società
[...] CP_1 proprietaria dell'immobile confinante con quello oggetto delle lavorazioni.
Nel merito gli ingiunti contestavano la regolare esecuzione delle opere deducendo, pertanto, l'inesatto adempimento della prestazione.
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta opposta respingeva ogni avverso assunto concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione emessa, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali ammesse con limitazioni ed espletamento di una CTU finalizzata alla valutazione dei vizi allegati dalla parte opponente.
Con sentenza n. 1389/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da e e, per l'effetto, revoca Controparte_2 CP_1
l'impugnato decreto ingiuntivo n. 4963/2015 reso dal Tribunale di Verona il 9.11.2015 e, operata la compensazione fra il residuo credito vantato dall'opposta e il controcredito risarcitorio spettante agli opponenti, condanna i medesimi opponenti e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore dell'opposta della somma di Euro 5.504,14 oltre interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/02, decorrenti dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condannando e in solido tra loro, Controparte_3 CP_1 al pagamento in favore di dei residui 2/3 di tali spese, che liquida, per il giudizio Parte_1 monitorio, in euro 238,00 per spese e in Euro 1.000,00 per compenso e rimborso forfettario al 15% oltre a IVA
e CPA come per legge, e, per il presente giudizio di opposizione, in Euro 238,00 per spese e in Euro 3.705,00 per compenso e rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione dei soli importi relativi al presente giudizio di opposizione in favore degli avv.ti Maurizio Peverada e Francesco Di Franco, dichiaratisi soltanto in relazione a tale giudizio anticipatari;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a totale e definitivo carico di parte opposta
[...]
ferma restando la solidarietà esterna verso il CTU”. Parte_1
3 Il Giudice di prime cure, disattese tutte le preliminari eccezioni e dunque riconosciuta la titolarità dal lato passivo degli ingiunti, altresì accertata sulla base della disposta CTU la sussistenza di vizi delle opere commissionate e respinte, per tardività, le eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dalla convenuta opposta, riconosceva in revoca del decreto ingiuntivo opposto il minor credito della ingiungente nella misura di € 5.504,144 attuata una compensazione impropria con il controcredito risarcitorio per i riscontrati vizi delle opere.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza,
[...] affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea pronuncia sull'inammissibilità, per tardività, delle eccezioni di decadenza dal potere di denunciare i vizi e di prescrizione ex art. 1667 c.c. Erronea applicazione dell'art. 167 secondo comma c.p.c. e ss. Erronea valutazione ed interpretazione del doc. 3 di parte opponente (primo motivo);
• Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della CTU (secondo motivo);
• Violazione dell'art. 115 c.p.c. Omessa interpretazione delle prove orali ed erronea interpretazione dei documenti di causa con riferimento al doc. 14 (terzo motivo);
• Errata quantificazione delle somme liquidate a favore degli opponenti e comunque della quantificazione del danno subito (quarto ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio e per Controparte_2 CP_1 resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, dichiarata con ordinanza del 19 giugno 2023 l'inammissibilità della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, all'udienza del 3 ottobre
2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata ai sensi dell''art. 342 c.p.c.
A tale riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque con una mera riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Non meritevole di accoglimento è inoltre anche il rilievo di inammissibilità proposto dall'appellata ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, lo stesso, assorbito dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio
è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto l'appello si rivela tuttavia infondato.
Declinando il primo motivo di gravame mediante il quale l'impresa appaltatrice censura la sentenza di primo grado per aver respinto la proposta eccezione di decadenza / prescrizione dalla azione di garanzia, non è revocabile in dubbio che l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi di una cosa appaltata , al pari di quella di prescrizione dell'azione, rappresenti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., una eccezione
4 in senso stretto la quale, come tale, deve essere sollevata, in base all'art. 167 c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta, come correttamente sancito dal Tribunale.
Costituisce un inconfutabile dato oggettivo che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata dalla
[...] con la memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine mentre quella di Parte_1 decadenza addirittura successivamente, con deposito telematico del 27 agosto 2018 laddove, motivando la proposta istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU, quest'ultima introduce per la prima volta la tematica di decadenza della dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. CP_1
Quanto alla addotta genericità della denunzia dei vizi, si ha motivo per rappresentare che la stessa possa ritenersi tale, come non ricorre tuttavia nella fattispecie, nell'ipotesi in cui sia rinvenibile una mera allegazione di insoddisfazione per l'opera eseguita.
a ben considerare, hanno invece espressamente fatto richiamo nel libello Parte_3 introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado doc. 2 fascicolo appello) alla mail del 25 maggio 2012 a firma dello stesso ES la quale, seppur con espressioni alquanto “colorite”, contesta la specifica realizzazione delle pareti nelle suite, così da rendere compiutamente edotta l'impresa appaltatrice della sussistenza e localizzazione dei vizi e dunque, indipendentemente dall'avvenuto e completo esercizio dell'attività deduttiva e probatoria poi effettuato da parte opponente con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., della possibilità di intervenire per la loro risoluzione.
La richiamata missiva ha in effetti consentito ogni più opportuna difesa nel giudizio in corso ed una tempestiva formulazione della eccezione de qua.
Con il secondo motivo di appello si duole della mancata declaratoria di nullità Parte_1 della CTU, che assume essere stata oggetto di plurime richieste di proroga e ciò nonostante depositata con ritardo;
essa risulterebbe, sempre a dire di parte appellante, comunque contraddittoria e superficiale per non essersi l'ausiliare avveduto che le pareti fornite da quest'ultima sono meramente divisorie e non portanti come peraltro emergerebbe dalla istruttoria espletata;
a ciò aggiunge che l'impiantistica idraulica, inclusa la struttura di supporto dei materiali rinvenuto quale fattore causale dei danni oggetto di giudizio, ebbe ad interessare altri soggetti giuridici.
Gli assunti si rivelano privi di pregio.
Il ritardo nel deposito dell'elaborato, peraltro determinato, come si ha motivo di riscontrare dagli atti di causa, a seguito di reiterati tentativi di conciliazione pendenti tra le parti e tenuto conto di approfondimenti specialistici (in particolare videoispezioni) eseguiti dall'ausiliare, rileva, come correttamente motivato nella sentenza di primo grado, esclusivamente per la determinazione del compenso liquidabile a quest'ultimo, giusta art. 52 DPR n. 115 del 3005.2022.
Quello che maggiormente è dato apprezzarsi a fronte del rigetto della riproposta eccezione di nullità dell'elaborato tecnico, invero, indipendentemente dal giudizio circa un non virtuoso comportamento del
CTU, è l'accertato avvenuto e scrupoloso rispetto del contraddittorio e la constatazione dell'assenza di errori di fatto ovvero incongruenza, illogicità o vizi di motivazione del suddetto elaborato.
A nulla rileva l'assunto di parte appellante secondo il quale sussisterebbe una discordanza tra la bozza inviata per le osservazioni ai rispettivi consulenti di parte e la successiva stesura definitiva, invero demandata alla formulazione di conclusioni definitive che tengano appunto conto delle critiche sollevate alla stessa.
5 Né, per altro verso, appare apprezzabile la tesi difensiva, così da potersi respingere anche il terzo motivo di gravame relativo ad una ritenuta incoerente valutazione delle prove, secondo la quale il CTU nelle proprie conclusioni sarebbe stato influenzato negativamente dal documento 14 di cui al fascicolo di primo grado della stessa parte appellante.
Trattasi invero di una proposta economica per pareti divisorie in gesso rivestito con allegate schede tecniche illustrative che ricomprendono i telai di supporto per servizi sanitari wc e bidet con la quantificazione della fornitura e posa per anche per la tipologia sospesa così da smentire in fatto che gli accordi contrattuali avrebbero previsto l'installazione di pareti divisorie, non portanti.
In disparte il fatto che tale allegazione ha trovato (dunque tardivamente) ingresso in giudizio soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, con argomentazione logica e coerente, scevra dai vizi ipotizzati e frutto di una approfondita analisi dello stato di fatto analizzato ed ossequiosa delle rispettive osservazioni delle parti, così da poter essere pienamente condivisa, il CTU ha affermato come proprio tale fornitura, non limitata a mere pareti divisorie, abbia costituito fattore causativo dei vizi riscontrati.
L'ausiliare ha infatti concluso che questi ultimi hanno determinato instabilità, durante il normale utilizzo, dei sanitari sospesi installati sulle pareti in cartongesso con orditura metallica in quanto è stata riscontrata una flessione elastica dei medesimi lungo la loro sezione longitudinale che ne preclude il normale uso in sicurezza e senza disagi.
Lo stesso elaborato tecnico, contrariamente a quanto agitato dalla parte appellante, ha inoltre consentito di accertare sotto il profilo eziologico i vizi ed i danni proprio in dipendenza della esecuzione delle lavorazioni della avendo riscontrato, con prova di carico, che i sanitari si staccavano di Parte_1 circa 4/5 mm dalla parete in cartongesso con manifesta flessione ed oscillazione e quindi mancanza di stabilità (cfr. pagg. 47-48 CTU).
Nondimeno la CTU ha escluso la possibile riferibilità anche a terzi (circostanza che eventualmente rileverebbe, ove azionati – circostanza che tuttavia non si rinviene -, esclusivamente nei rapporti interni) delle problematiche riscontrate.
Sussiste in atti evidenza (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte appellante) che i telai di supporto per servizi sanitari wc e bidet di cui alla proposta economica dovessero essere forniti dalla
[...] non rinvenendosi elementi probatori invece convergenti per la riferibilità di essi alla Parte_1 impresa , come sostenuto dalla appellante;
ciò senza voler tralasciare il fatto che a Parte_4 quest'ultima comunque incombeva, ai fini della esecuzione secondo le regole dell'arte, la verifica del rispetto delle schede tecniche di montaggio.
A nulla per l'effetto rilevano, a fronte di tali risultanze istruttorie, il richiamo ad unilaterali e non pertinenti valutazioni delle prove orali per come proposto dalla difesa della appellante.
Privo di fondamento si rivela anche il quinto motivo di appello, secondo il quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato in € 26.156,15, ai fini compensativi con il credito azionato dalla stessa appellante, il sofferto pregiudizio economico.
Esso si riscontra in realtà fondato sulle risultanze della CTU in relazione alla conformità della quale si è già detto, con esclusione, in quanto non sufficientemente documentato ed in ogni caso in difetto di una specifica domanda di parte opponente, degli importi imputati al mancato utilizzo delle camere.
Né appare erronea la sancita attualizzazione del credito alla data della consulenza tecnica d'ufficio e la maggiorazione di rivalutazione ed interessi, trattandosi nella fattispecie di debito di valore.
6 Da ultimo conforme si manifesta, così da dover essere respinto anche l'ultimo motivo di impugnazione,
l'attuata regolamentazione degli oneri processuali con compensazione nella misura di 1/3 e refusione dei residui 2/3 a carico della odierna parte appellata;
essa, al contrario, si manifesta rispettosa dei parametri legali e del principio di una reciproca, seppur parziale, soccombenza laddove l'imputazione alla
[...] elle spese di CTU risulta in effetti suscettibile di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., ferma Parte_1 restando la solidarietà esterna delle parti contendenti verso l'ausiliare.
La sentenza gravata, per quanto precede, deve conclusivamente essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata, assistita da medesimi difensori dichiaratisi antistatari, sulla scorta del D.M. Ministero della
Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (€ 35.288,11), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, €
1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
367/2023 di Ruolo Generale promossa da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1 avverso la sentenza n. 1389/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona,
[...] disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di e per gli stessi Parte_3 in favore degli Avv.ti Francesco Di Franco e Maurizio Peverada, dichiaratisi antistatari, che liquida in
€ 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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