Art. 5.
I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalita' di cui all' art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915 , anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.
I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalita' di cui all' art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915 , anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.