Art. 2.
Nell'area di ampliamento cosi' determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell' articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 , nonche' i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna.
Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all' articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 .
Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233 .
La spesa autorizzata, con l' articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528 , resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per la apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera piu' urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della citta' di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.
Fuori del perimetro della zona di cui all'articolo 1 sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio.
Nell'area di ampliamento cosi' determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell' articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 , nonche' i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna.
Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all' articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 .
Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233 .
La spesa autorizzata, con l' articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528 , resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per la apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera piu' urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della citta' di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.
Fuori del perimetro della zona di cui all'articolo 1 sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio.