Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4121 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vigano', con domicilio eletto presso il suo studio in Gorgonzola, via Matteotti 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Milano n. 0356857/2025 Imm. del 26.08.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. 055985702313, presentata dal ricorrente in data 8.1.2024.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 11.12.25, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., è stato rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in relazione alla procura alle liti.
Alla camera di consiglio del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso va respinto in quanto infondato nel merito, potendosi pertanto prescindere dallo scrutinio dei suoi profili di inammissibilità.
I) Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla sentenza di condanna n. 17776 emessa dal Tribunale di Milano il 13.12.2023, ad anni 1 (uno) mesi 4 (quattro) di reclusione, per il reato di cui all'art. 609 c.p.
II.1) Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza pacifica, è legittima la revoca del permesso di soggiorno concesso all'extracomunitario condannato penalmente alla reclusione per il reato di violenza sessuale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21.7.2016, n. 1034, T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.6.2014, n. 345, C.S., Sez. VI, 23.2.2007, n. 990), come avvenuto nel caso di specie.
II.2) Lungi dal limitarsi a richiamare la predetta condanna penale a carico dell’istante, la Questura ha inoltre espressamente valutato i fatti posti a fondamento della stessa, ritenendo che gli stessi ne denotassero il mancato inserimento sociale.
Il provvedimento impugnato ha infatti espressamente ritenuto che “le condotte e le modalità delle azioni poste in essere denotano un'indole violenta, irrispettosa per le norme dello Stato e delle comuni regole di convivenza civile e profondamente lesiva dei valori fondamentali della persona”.
III.1) In contrario non rileva la concessione della sospensione condizionale della pena, né il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale invocate dal ricorrente, trattandosi di effetti penali, irrilevanti in sede amministrativa (C.S. Sez. III, 21.5.2020, n. 2779) in cui, come detto, l’Amministrazione ne ha autonomamente valutato la pericolosità sociale.
III.2) Non sussiste neppure la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, dedotta nel secondo motivo, atteso che, per giurisprudenza costante, l’omessa comunicazione dei fattori ostativi all'accoglimento dell'istanza, non comporta infatti l'invalidità del provvedimento impugnato, a fronte di una condanna per uno dei reati ostativi contemplati dall'art. 4 D.Lgs n. 286/1998, dovendo l’Amministrazione in tali casi emettere un atto dovuto, non potendo in ogni caso la partecipazione del ricorrente al procedimento comportare un diverso esito dello stesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.2.2008, n. 893).
III.3) Infine, malgrado il ricorrente abbia invocato lo svolgimento di attività lavorativa, a dimostrazione del suo inserimento sociale, ciò non configura tuttavia un elemento di per sé ostativo all’adozione del provvedimento impugnato, che risulta sufficientemente motivato.
La propensione a delinquere del ricorrente, risulta infatti aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.