TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 390
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Rigetto per pericolosità sociale del ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale basata sulla condanna penale, confermando la giurisprudenza pacifica in materia. Ha inoltre sottolineato che l'amministrazione ha autonomamente valutato i fatti posti a fondamento della condanna, ritenendo che denotassero il mancato inserimento sociale del ricorrente e un'indole violenta e irrispettosa delle norme.

  • Rigettato
    Insussistenza violazione art. 10 bis L. 241/90

    Il Collegio ha ritenuto che l'omessa comunicazione dei fattori ostativi non comporta l'invalidità del provvedimento in presenza di una condanna per uno dei reati ostativi previsti dall'art. 4 D.Lgs n. 286/1998, in quanto l'amministrazione è tenuta ad emettere un atto dovuto e la partecipazione del ricorrente non potrebbe comportare un diverso esito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 390
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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