TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALVARINI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RONCONI
[...]
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI Controparte_3 C.F._3
LUCIO
CONVENUTI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione – sentenza non definitiva
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito -stante l'indivisibilità del bene oggetto di giudizio- incaricare un professionista delegato affinché proceda alla vendita dell'immobile sito in Marmirolo (MN) Strada
Boldrini Fedele n. CM,
pagina 1 di 6 • piano T-1, NCEU Foglio 41, Particella 452, Sub 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 134 mq (Totale escluse aree scoperte 132 mq), Rendita Euro 406,71;
• piano PT, NCEU Foglio 41, Particella 452, Sub 28, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 20 mq, Superficie Catastale Totale 20 mq, Rendita Euro 36,15,
di cui la Sig. ra è comproprietaria in ragione di ¼ e successivamente provveda a CP_2 ripartire ai sensi di legge tra i creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare n. 64/2022 (da cui è scaturito il presente procedimento) il ricavato dalla vendita della quota di spettanza della debitrice.
Per Controparte_1
La scrivente difesa si richiama e si riporta a tutto quanto già richiesto, prodotto e dedotto nella procedura esecutiva immobiliare n. 64/2022 R.G.E. Tribunale di Mantova, nonché a tutto quanto richiesto e dedotto nel presente procedimento, insistendo a che si proceda alla integrale vendita del bene di cui la sig.ra è comproprietaria e che la quota di spettanza della debitrice venga CP_2 suddivisa ai sensi di legge tra i creditori intervenuti.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Mantova, previo rigetto dell'istanza di vendita, disporre
l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), di proprietà di , in CP_2 favore di a fronte del versamento della somma di € 17.500,00 con le modalità ed i Controparte_3 termini che verranno indicati dallo stesso giudice, adottando ogni consequenziale statuizione ai fini del trasferimento della proprietà della quota pignorata in favore del richiedente.
In subordine, voglia il Tribunale disporre l'assegnazione della quota dell'immobile di cui in premessa in favore di per una somma da determinarsi ai sensi di legge. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che , in forza di titolo esecutivo costituito da sentenza del Controparte_1
Tribunale di Mantova, promosse la esecuzione immobiliare n. 64/2022 contro il debitore CP_2
(titolare di ¼ del compendio pignorato, costituito da appartamento, cantina e garage ubicati a
Marmirolo – Mn, Strada Boldrini n. 2), nel corso della quale intervenne il creditore
[...] in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 del Tribunale di Mantova;
pagina 2 di 6 che nel corso di tale procedura, espletata perizia di stima, si costituì il comproprietario non esecutato chiedendo l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), Controparte_3 di proprietà di , a fronte del versamento della somma di euro 17.500,00 con le modalità CP_2 ed i termini che verranno indicati dallo stesso G.E.;
che il precedente G.E., a scioglimento della riserva assunta in merito alla predetta istanza, così statuì:
rilevato che il pignoramento ha ad oggetto la quota indivisa di un bene e che si è proceduto alla notificazione ai comproprietari dell'avviso di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. di att. c.p.c.;
rilevato che non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta e in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene;
ritenuto che non appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene possa essere effettuata ad un prezzo pari o superiore al valore della quota medesima in quanto è notorio che l'interesse per
l'acquisto di una quota del bene indiviso si manifesta normalmente per un valore inferiore a quello di mercato;
considerato che, dunque, la vendita della quota risulta in concreto economicamente non conveniente e che per quanto sin qui considerato appare opportuno procedersi alla divisione del bene ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;
considerato inoltre che non essendo presenti tutti gli interessati (debitore, creditore pignorante, creditori intervenuti muniti ovvero sprovvisti di titolo esecutivo, creditori iscritti non intervenuti, comproprietari, creditori iscritti dei comproprietari) è necessario ai sensi dell'art. 181 disp. di att.
c.p.c. fissare una udienza ed ordinare l'integrazione del contraddittorio;
considerato che l'istanza di assegnazione dovrà essere esaminata nel giudizio di divisione previa reiterazione della stessa da parte del comproprietario non esecutato;
P.Q.M
dispone procedersi alla introduzione del giudizio di divisione in relazione ai beni staggiti.
che, instaurato giudizio di divisione endo – esecutiva da parte del creditore intervenuto, si costituirono il creditore procedente e il comproprietario non esecutato, chiedendo i primi due la vendita del bene immobile (come da conclusioni sopra riportate) e l'ultimo l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), di proprietà di , in favore di a fronte del CP_2 Controparte_3 versamento della somma di € 17.500,00;
pagina 3 di 6 che, subentrata la scrivente nel ruolo del precedente G.I., preso atto della controversia insorta sulla necessità di vendita del compendio, rimetteva la causa in decisione ex art. 788 c.p.c., senza ulteriore espletamento di attività istruttoria;
che in sede di scritti conclusivi i creditori si associavano alla domanda formulata dal comproprietario intervenuto in via subordinata insistendo però affinchè il prezzo di stima della quota assegnanda sia determinato senza le decurtazioni applicate dal perito e pertanto nella misura di € 30.170,76;
Rilevato:
che il compendio pignorato è costituito da un appartamento (di superficie lorda di circa mq 135 compreso il balcone) situato al primo piano dell'edificio condominiale “condominio EtLabor”, con annessa cantina e autorimessa, così identificato (a seguito di riaccastamento eseguito dal perito):
pagina 4 di 6 Che in particolare, come descritto dal perito, l'alloggio ricomprende un ingresso, un soggiorno, una cucina, un disimpegno, un ripostiglio, due stanze da letto, due bagni, uno studio e un balcone;
che l'esperto stimatore ha condivisibilmente affermato che i suddetti beni non sono comodamente divisibili in natura, dovendo peraltro considerarsi la conformazione del compendio che comporterebbe problemi tecnici e funzionali legati alla necessità di modificare l'assetto distributivo dell'appartamento come sopra descritto;
Che pertanto vada dichiarata la non comoda divisibilità del compendio richiamato nonché lo scioglimento della comunione;
che, non potendosi quindi procedere alla divisione in natura (cfr., ex multis, Cass.4-10-2023 n. 27984;
Cass. 28-7-2021 n. 21612; Cass. 15-12-2016 n. 25888), occorre procedere alla vendita dell'intero compendio pignorato;
che tuttavia vada preliminarmente valutata la istanza di assegnazione formulata da CP_3
del seguente tenore: “si rende disponibile ad offrire la somma di euro 17.500,00 con le
[...]
modalità che verranno determinate dal Tribunale, chiedendo sin d'ora un termine entro il quale provvedere al versamento dell'acconto che dovrà essere quantificato”;
che detta istanza di assegnazione non possa allo stato essere accolta in quanto non conforme a quanto previsto dagli artt. 589 e 506 c.p.c.: l'interessato non ha infatti offerto, oltre al valore della quota dei beni pignorati, anche una somma concernente le spese di esecuzione, (in particolare le spese dei trasferimenti) fatta salva la facoltà di riproporla nei termini di legge;
che alla stregua di tale situazione in fatto, non potendosi quindi procedere alla divisione in natura (cfr., ex multis, Cass.4-10-2023 n. 27984; Cass. 28-7-2021 n. 21612; Cass. 15-12-2016 n. 25888), occorre allo stato procedere alla vendita dell'intero compendio pignorato, fatta salva la riproposizione di istanza di assegnazione conforme a quanto sopra indicato;
che in sede di scritti conclusivi ha evidenziato la esistenza del proprio Controparte_3
pagina 5 di 6 diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. che come noto si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 30/04/2012;
Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 4092 del 09/02/2023), sicchè andrà disposta integrazione di perizia al fine di determinare il valore del cespite (e della quota di pertinenza del debitore esecutato) alla luce della esistenza di tale diritto di abitazione;
che la causa va quindi rimessa in istruttoria onde procedere agli adempimenti conseguenti;
che trattandosi di sentenza non definitiva nessuna statuizione allo stato può essere adottata in ordine alle spese che verranno regolate al momento della definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara la non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di divisione e lo scioglimento della comunione esistente fra e CP_2 Controparte_3
2. dispone la vendita dell'intero compendio immobiliare, fatta salva la riproposizione di istanza di assegnazione nei termini di legge;
3. rigetta l'istanza di assegnazione dei beni formulata da Controparte_3
4. dispone la comparizione delle parti avanti a sé come da separata ordinanza;
Mantova, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALVARINI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RONCONI
[...]
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI Controparte_3 C.F._3
LUCIO
CONVENUTI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione – sentenza non definitiva
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito -stante l'indivisibilità del bene oggetto di giudizio- incaricare un professionista delegato affinché proceda alla vendita dell'immobile sito in Marmirolo (MN) Strada
Boldrini Fedele n. CM,
pagina 1 di 6 • piano T-1, NCEU Foglio 41, Particella 452, Sub 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 134 mq (Totale escluse aree scoperte 132 mq), Rendita Euro 406,71;
• piano PT, NCEU Foglio 41, Particella 452, Sub 28, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 20 mq, Superficie Catastale Totale 20 mq, Rendita Euro 36,15,
di cui la Sig. ra è comproprietaria in ragione di ¼ e successivamente provveda a CP_2 ripartire ai sensi di legge tra i creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare n. 64/2022 (da cui è scaturito il presente procedimento) il ricavato dalla vendita della quota di spettanza della debitrice.
Per Controparte_1
La scrivente difesa si richiama e si riporta a tutto quanto già richiesto, prodotto e dedotto nella procedura esecutiva immobiliare n. 64/2022 R.G.E. Tribunale di Mantova, nonché a tutto quanto richiesto e dedotto nel presente procedimento, insistendo a che si proceda alla integrale vendita del bene di cui la sig.ra è comproprietaria e che la quota di spettanza della debitrice venga CP_2 suddivisa ai sensi di legge tra i creditori intervenuti.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Mantova, previo rigetto dell'istanza di vendita, disporre
l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), di proprietà di , in CP_2 favore di a fronte del versamento della somma di € 17.500,00 con le modalità ed i Controparte_3 termini che verranno indicati dallo stesso giudice, adottando ogni consequenziale statuizione ai fini del trasferimento della proprietà della quota pignorata in favore del richiedente.
In subordine, voglia il Tribunale disporre l'assegnazione della quota dell'immobile di cui in premessa in favore di per una somma da determinarsi ai sensi di legge. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che , in forza di titolo esecutivo costituito da sentenza del Controparte_1
Tribunale di Mantova, promosse la esecuzione immobiliare n. 64/2022 contro il debitore CP_2
(titolare di ¼ del compendio pignorato, costituito da appartamento, cantina e garage ubicati a
Marmirolo – Mn, Strada Boldrini n. 2), nel corso della quale intervenne il creditore
[...] in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 del Tribunale di Mantova;
pagina 2 di 6 che nel corso di tale procedura, espletata perizia di stima, si costituì il comproprietario non esecutato chiedendo l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), Controparte_3 di proprietà di , a fronte del versamento della somma di euro 17.500,00 con le modalità CP_2 ed i termini che verranno indicati dallo stesso G.E.;
che il precedente G.E., a scioglimento della riserva assunta in merito alla predetta istanza, così statuì:
rilevato che il pignoramento ha ad oggetto la quota indivisa di un bene e che si è proceduto alla notificazione ai comproprietari dell'avviso di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. di att. c.p.c.;
rilevato che non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta e in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene;
ritenuto che non appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene possa essere effettuata ad un prezzo pari o superiore al valore della quota medesima in quanto è notorio che l'interesse per
l'acquisto di una quota del bene indiviso si manifesta normalmente per un valore inferiore a quello di mercato;
considerato che, dunque, la vendita della quota risulta in concreto economicamente non conveniente e che per quanto sin qui considerato appare opportuno procedersi alla divisione del bene ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;
considerato inoltre che non essendo presenti tutti gli interessati (debitore, creditore pignorante, creditori intervenuti muniti ovvero sprovvisti di titolo esecutivo, creditori iscritti non intervenuti, comproprietari, creditori iscritti dei comproprietari) è necessario ai sensi dell'art. 181 disp. di att.
c.p.c. fissare una udienza ed ordinare l'integrazione del contraddittorio;
considerato che l'istanza di assegnazione dovrà essere esaminata nel giudizio di divisione previa reiterazione della stessa da parte del comproprietario non esecutato;
P.Q.M
dispone procedersi alla introduzione del giudizio di divisione in relazione ai beni staggiti.
che, instaurato giudizio di divisione endo – esecutiva da parte del creditore intervenuto, si costituirono il creditore procedente e il comproprietario non esecutato, chiedendo i primi due la vendita del bene immobile (come da conclusioni sopra riportate) e l'ultimo l'assegnazione o attribuzione della quota pignorata di ¼ (un quarto), di proprietà di , in favore di a fronte del CP_2 Controparte_3 versamento della somma di € 17.500,00;
pagina 3 di 6 che, subentrata la scrivente nel ruolo del precedente G.I., preso atto della controversia insorta sulla necessità di vendita del compendio, rimetteva la causa in decisione ex art. 788 c.p.c., senza ulteriore espletamento di attività istruttoria;
che in sede di scritti conclusivi i creditori si associavano alla domanda formulata dal comproprietario intervenuto in via subordinata insistendo però affinchè il prezzo di stima della quota assegnanda sia determinato senza le decurtazioni applicate dal perito e pertanto nella misura di € 30.170,76;
Rilevato:
che il compendio pignorato è costituito da un appartamento (di superficie lorda di circa mq 135 compreso il balcone) situato al primo piano dell'edificio condominiale “condominio EtLabor”, con annessa cantina e autorimessa, così identificato (a seguito di riaccastamento eseguito dal perito):
pagina 4 di 6 Che in particolare, come descritto dal perito, l'alloggio ricomprende un ingresso, un soggiorno, una cucina, un disimpegno, un ripostiglio, due stanze da letto, due bagni, uno studio e un balcone;
che l'esperto stimatore ha condivisibilmente affermato che i suddetti beni non sono comodamente divisibili in natura, dovendo peraltro considerarsi la conformazione del compendio che comporterebbe problemi tecnici e funzionali legati alla necessità di modificare l'assetto distributivo dell'appartamento come sopra descritto;
Che pertanto vada dichiarata la non comoda divisibilità del compendio richiamato nonché lo scioglimento della comunione;
che, non potendosi quindi procedere alla divisione in natura (cfr., ex multis, Cass.4-10-2023 n. 27984;
Cass. 28-7-2021 n. 21612; Cass. 15-12-2016 n. 25888), occorre procedere alla vendita dell'intero compendio pignorato;
che tuttavia vada preliminarmente valutata la istanza di assegnazione formulata da CP_3
del seguente tenore: “si rende disponibile ad offrire la somma di euro 17.500,00 con le
[...]
modalità che verranno determinate dal Tribunale, chiedendo sin d'ora un termine entro il quale provvedere al versamento dell'acconto che dovrà essere quantificato”;
che detta istanza di assegnazione non possa allo stato essere accolta in quanto non conforme a quanto previsto dagli artt. 589 e 506 c.p.c.: l'interessato non ha infatti offerto, oltre al valore della quota dei beni pignorati, anche una somma concernente le spese di esecuzione, (in particolare le spese dei trasferimenti) fatta salva la facoltà di riproporla nei termini di legge;
che alla stregua di tale situazione in fatto, non potendosi quindi procedere alla divisione in natura (cfr., ex multis, Cass.4-10-2023 n. 27984; Cass. 28-7-2021 n. 21612; Cass. 15-12-2016 n. 25888), occorre allo stato procedere alla vendita dell'intero compendio pignorato, fatta salva la riproposizione di istanza di assegnazione conforme a quanto sopra indicato;
che in sede di scritti conclusivi ha evidenziato la esistenza del proprio Controparte_3
pagina 5 di 6 diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. che come noto si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 30/04/2012;
Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019; Sez. 3 - , Sentenza n. 4092 del 09/02/2023), sicchè andrà disposta integrazione di perizia al fine di determinare il valore del cespite (e della quota di pertinenza del debitore esecutato) alla luce della esistenza di tale diritto di abitazione;
che la causa va quindi rimessa in istruttoria onde procedere agli adempimenti conseguenti;
che trattandosi di sentenza non definitiva nessuna statuizione allo stato può essere adottata in ordine alle spese che verranno regolate al momento della definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara la non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di divisione e lo scioglimento della comunione esistente fra e CP_2 Controparte_3
2. dispone la vendita dell'intero compendio immobiliare, fatta salva la riproposizione di istanza di assegnazione nei termini di legge;
3. rigetta l'istanza di assegnazione dei beni formulata da Controparte_3
4. dispone la comparizione delle parti avanti a sé come da separata ordinanza;
Mantova, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 6 di 6