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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2892 /2025
Oggi 02/12/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2892/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA IN ( , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Va anzitutto rilevato che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità,
ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida con riduzione della capacità lavorativa generica compresa fra il 63% ed il 65% (cfr. relazione in atti).
3 Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la signora ha concluso la sua relazione affermando quanto Pt_1
segue: “Applicando la formula del Balthazard alle percentuali minime e massime di ogni singola
menomazione (30%, 29%, 10%, 25%-30%) ed escludendo, a mente dell'art. 5 DL 509/ 1988, le
menomazioni con percentuale invalidante ascritta tra lo 0 ed il 10% si giunge ad una attuale
permanente riduzione della capacità lavorativa generica compresa fra il 63% ed il 65% senza
diritto alla concessione dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 L.118/71.”
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Parte ricorrente, anziché formulare una puntuale contestazione dell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa nominata in sede di fase sommaria, si è limitata a dedurre Per_2
la presunta erroneità del giudizio clinico, sostenendo che “non tutte le patologie d i cui è affetta
l'odierna ricorrente siano state valutate o valutate correttamente ai fini del calcolo della percentuale
assegnata.” Inoltre, la stessa parte ha riproposto, per alcune patologie, una diversa percentuale di invalidità, senza tuttavia indicare in maniera specifica e dettagliata le ragioni poste a fondamento delle proprie censure.
Preliminarmente, va osservato che il CTU ha evidenziato, con riferimento a diverse patologie dichiarate, una significativa carenza di documentazione clinica, se non addirittura la totale assenza di certificazione.
Non trova, pertanto, conferma nei fatti la censura attorea relativa alla mancata considerazione, nella perizia, della patologia asma allergico estrinseco. Il Consulente, infatti,
ha rilevato che: “Risulta anamnesticamente certificato asma bronchiale ma tale condizione non
solo non è stata lamentata dalla Ricorrente e non risulta in trattamento ma nulla è stato obiettivato
nel corso della visita e nulla è presente agli atti che ne documenti l'esistenza, la persistenza e la gravità
(non visite pneumologiche, non esami spirometrici, non prescrizioni farmacologiche) risultando
pertanto impossibile attribuirgli una capacità invalidante.
4 Proseguendo nell'analisi, il CTU ha altresì evidenziato che: “La Ricorrente ha riferito di
essere affetta da diverticoli intestinali e di calcolosi della colecisti ma non è presente agli atti
alcuna certificazione (esami strumentali e visite specialistiche ) che ne attestino la persistenza e /o la
reale esistenza risultando pertanto non valutabili.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
A fronte delle generiche e non puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Vanno dunque integralmente confermate le risultanze dell'accertamento tecnico già
espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971;
2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 2.12.2025
IL GIUDICE
-C NO
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