Articolo 6 della Legge 7 agosto 1985, n. 427
Articolo 5Articolo 7
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5 settembre 1985
Art. 6. Missioni di lunga durata 1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall' articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' data facolta' di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo.
2. Detto rimborso non puo' eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza.
3. Le misure dell'indennita' di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.
4. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennita' di trasferta in applicazione dell' articolo 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 .
5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, puo' essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di piu' giornate festive consecutive.
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo dell' art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), e' il seguente:
"Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennita' di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836".

Nota all'art. 6, comma 4:
Il testo dell' art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' il seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Entrata in vigore il 5 settembre 1985