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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2067/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Angelucci
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2003 in Genazzano (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genazzano (RM) alla parte II, Serie
A, N. 1, anno 2003, che dalla loro unione è nata la figlia (Roma, Persona_1
25.08.2003), che con sentenza n. 822/2008 del 06.06.2008 (R.G. n. 529/2004) - attestazione del passaggio in giudicato in atti del 18.07.2025 - il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate.
La sentenza di separazione, nello specifico, ha stabilito: l'affidamento della figlia lla madre;
il regime di frequentazione del padre con la figlia;
la corresponsione Per_1 del contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
coniugi autonomi.
Con il ricorso congiunto le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Comune di Genazzano in data 13.4.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genazzano anno 2003 atto N. 1 Parte II Serie A Uff. 1;
- ORDINARE al Comune di Genazzano di annotare, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970, l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DISPORRE che verserà a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, nei confronti della madre, Per_1 la somma di euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2024, mediante bonifico bancario su iban che sarà indicato, da rivalutarsi annualmente secondo, gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Tivoli;
- DISPORRE che ciascuno dei coniugi, preso atto che hanno già definito prima
d'ora ogni loro rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, provvederanno al proprio mantenimento senza alcun onere per l'altro non essendo previsto tra le parti alcun assegno divorzile.”
Il Giudice Delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13.04.2003, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 13.04.2003 in Genazzano (RM), atto trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Genazzano (RM) alla parte II, Serie A,
N. 1, anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente riportate;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genazzano (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2067/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Angelucci
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.04.2003 in Genazzano (RM), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genazzano (RM) alla parte II, Serie
A, N. 1, anno 2003, che dalla loro unione è nata la figlia (Roma, Persona_1
25.08.2003), che con sentenza n. 822/2008 del 06.06.2008 (R.G. n. 529/2004) - attestazione del passaggio in giudicato in atti del 18.07.2025 - il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate.
La sentenza di separazione, nello specifico, ha stabilito: l'affidamento della figlia lla madre;
il regime di frequentazione del padre con la figlia;
la corresponsione Per_1 del contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
coniugi autonomi.
Con il ricorso congiunto le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Comune di Genazzano in data 13.4.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genazzano anno 2003 atto N. 1 Parte II Serie A Uff. 1;
- ORDINARE al Comune di Genazzano di annotare, ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970, l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DISPORRE che verserà a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, nei confronti della madre, Per_1 la somma di euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno
2024, mediante bonifico bancario su iban che sarà indicato, da rivalutarsi annualmente secondo, gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Tivoli;
- DISPORRE che ciascuno dei coniugi, preso atto che hanno già definito prima
d'ora ogni loro rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, provvederanno al proprio mantenimento senza alcun onere per l'altro non essendo previsto tra le parti alcun assegno divorzile.”
Il Giudice Delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13.04.2003, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 13.04.2003 in Genazzano (RM), atto trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Genazzano (RM) alla parte II, Serie A,
N. 1, anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui integralmente riportate;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genazzano (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia