Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11760 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - 1 1-7-6 0/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZION NE Oggetto Lavoro mi sigg.ri Magistrati: Composta Dott. "Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 31522/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25642 -> Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 23/01/03 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREINI ANNA, 2003 MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato 504 GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende -1- 1 unitamente all'avvocato DANIELA BRESCHI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 970/01 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 05/10/01 T R.G.N. 10/99; " relazione della causa svolta nella pubblica udita la udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito 1'Avvocato CLAUDIO CAMICI per delega GIAMMARIA CAMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la sentenza che aveva riconosciuto ad NA ND il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, per avere svolto attività lavorativa dipendente per oltre dieci anni con esposizione all'amianto. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti per il beneficio, e cioè l'esposizione ultradecennale all'amianto e la concentrazione di polveri, nell'ambiente di lavoro, in misura superiore al valore limite tollerabile. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con un motivo, a cui la intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'istituto soccombente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.13, ottavo comma, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato il livello di esposizione tale da costituire presupposto del beneficio di cui alla norma denunciata, nella misura individuata dalla giurisprudenza di legittimità, che lo stesso Tribunale ha dichiarato di condividere. Assume inoltre la erronea determinazione del periodo di esposizione all'amianto, avendo il giudice del merito riconosciuto la sussistenza del rischio in questione anche dopo che la lavoratrice era stata trasferita al reparto amministrazione. Deduce inoltre la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale, con riferimento al periodo di rivalutazione contributiva, da un lato Inps c. ND 3 affermato la stabile e quotidiana presenza della lavoratrice presso i reparti operativi collocati all'interno dell'officina e dall'altro lato evidenziato come uno dei testi escussi avesse confermato la presenza della lavoratrice nei reparti esposti per il periodo 1962/1973 per almeno sette-otto mesi all'anno. La censura è infondata. Il Tribunale, dopo avere richiamato il principio di diritto secondo cui il beneficio in questione spetta unicamente agli addetti a lavorazioni che presentassero valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori ai valori limite indicati negli artt. 24 e 31 del d. lgs. 277/91, ha preso in esame il periodo per il quale è stato richiesto il beneficio, accertando che la ND, a prescindere dal suo inquadramento formale di addetta all'ufficio contabilità, aveva nel periodo dal 10 maggio 1962 e sino al 31 agosto 1978 prestato la sua attività lavorativa all'interno di reparti produttivi soggetti all'immissione di polveri di amianti, ed ha supportato tale accertamento con le risultanze dell'istruttoria orale svolta. E non sussiste la contraddizione lamentata dall'Istituto ricorrente con il richiamo alla deposizione del teste NI, in quanto il giudice del merito ha proceduto ad una valutazione degli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, ed ha ritenuto non influenti ai fini dell'attendibilità della prova testimoniale le imprecisioni o incompletezze ravvisabili in talune deposizioni testimoniali, spiegandole oltre che per il decorso del tempo e per "le peculiarità delle circostanze oggetto di prova", con le "stesse dimensioni dello stabilimento Breda di Pistoia", circostanza quest'ultima che ad avviso del Tribunale valeva a giustificare la conoscenza solo parziale dei fatti di causa da parte di alcuni testimoni: così il giudice di appello ha motivato adeguatamente e senza incorrere in vizi logici o di diritto la valutazione compiuta delle prove raccolte, che com'è noto è sindacabile in sede di legittimità solo attraverso il controllo della motivazione. Inps c. ND 4 Quanto all'accertamento del rischio di esposizione all'amianto con livelli di concentrazione delle polveri superiori ai valori limite innanzi indicati, esso, in linea generale, deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art.13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art.3 della legge n. 257/92. Il Tribunale si è attenuto a tali criteri ed ha evidenziato come l'indagine dei consulenti tecnici di ufficio nominati in prime cure fosse pervenuta alla conclusione - non contestata, come ha sottolineato la sentenza impugnata - dell'assoggettamento dell'ufficio impianti e del magazzino dello stabilimento ad una esposizione complessiva, del rischio di inalazione di polveri di amianto, “fra il 1962 ed il 1975, di grado medio o medio-alto, pari ad una concentrazione da 100 a 2000 fibre per litro di amianto crisolio, e da 100 a 600 fibre per litro di anfiboli o di miscela crisotilo-anfiboli". Il Tribunale ha anche precisato che tale livello di concentrazione, diminuito per il magazzino a partire dal 1975, era rimasto invariato per gli uffici impianti, e che avendo l'ufficio collaudi, collocato all'interno della officina, caratteristiche strutturali simili a quelle dell'ufficio impianti, il livello di concentrazione delle polveri era verosimilmente lo stesso;
analogamente per l'ufficio produzione e l'ufficio sorveglianza ferroviaria, facenti parte del complesso dell'officina sia nel vecchio che nel nuovo stabilimento. Inps c. ND 5 Il Tribunale ha quindi concluso che i valori di concentrazione delle polveri di amianto riscontrati all'interno dei reparti presso i quali la ND aveva prestato la propria attività superavano i valori limite del decreto legislativo n. 277 del 1991 e che quindi era integrato il duplice requisito della prestazione di lavoro in ambienti esposti alla inalazione di amianto, per almeno dieci anni, e della presenza, in tali ambienti, di concentrazioni di amianto superiori ai limiti consentiti dalla legge. Si tratta quindi di una motivazione congrua, che si sottrae alle censure di insufficienza che l'Istituto muove e che sembrano piuttosto tendere, inammissibilmente, ad un riesame del merito, non consentito in questa sede. Il ricorso va, quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12,00 per esborsi, in euro 1.050,00=(millecinquanta/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere extensore b .Ravaquoni 0 1 CANCELLIERE Depositato Cancelle AC. 2003 ggi, CANCELLARI Inps c. ND