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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1595/2023
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Guaglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leoci, CP_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'intimazione di licenza proposta da in Parte_1 qualità di locatore subentrante in forza dell'acquisto dell'immobile locato sito in Brindisi alla via
S. Angelo, 91 per atto notarile dell'11.12.2020, nei confronti di , e notificata a mani CP_1 proprie il 30.01.2023, per finita locazione del contratto di locazione commerciale stipulato tra e il 01.07.2015 e regolarmente registrato, con durata di Parte_2 CP_1
6anni, già rinnovato e in scadenza il 30.06.2027 a seguito di formale disdetta inviata al conduttore.
2. si è costituito in giudizio con comparsa del 06.03.2023, eccependo, in CP_1 via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'intimante, per assenza di prova circa il diritto di proprietà, e, nel merito, la nullità dell'acquisto per violazione del diritto di c.d. prelazione urbana di cui all'art. 38 della legge 392/78 nonché la violazione del diritto di riscatto, del diritto al
Pag. 1 a 4 risarcimento del danno e del diritto a ottenere l'indennità di avviamento, opponendo il proprio diritto di ritenzione dell'immobile fino al completo pagamento delle somme dovute a tale titolo e, in ogni caso, richiedendo di subordinare il rilascio dell'immobile all'effettivo pagamento delle somme richieste.
3. Con ordinanza del 18.05.2023 il Tribunale di Brindisi ha disposto il rilascio dell'immobile alla data del 30.06.2027, osservando, per un verso, che la proprietà non è titolo per la locazione del bene e che, ciò nondimeno, risulta in atti il titolo di acquisto della società intimante e, per altro verso, che il conduttore non ha esercitato il vantato diritto di riscatto del termine di sei mesi previsto dalla legge a pena di decadenza e decorrente dalla trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta il 18.12.2020.
Ha disposto, infine, il mutamento del rito, riservando al proseguo l'esame delle eccezioni sollevate dal conduttore.
4. Fissata l'udienza di cui all'art. 426 c.p.c. e assegnato il termine per le memorie integrative, ha reiterato le proprie difese, rilevando l'infondatezza e la temerarietà delle Parte_1 eccezioni altrui, e ha chiesto la conferma dell'ordinanza di convalida della licenza per finita locazione, con condanna del conduttore al pagamento sia delle spese di lite sia della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
4.1 All'udienza del 18.10.2023, la difesa di si è riportata alla propria CP_1 comparsa di costituzione, precisando che si è riservato di agire per l'eventuale risarcimento del danno in separata sede e che non si tratta di un'opposizione sostanziale bensì dell'accertamento del regolare utilizzo normativo “dacchè il giudice della locazione, a titolo di esempio, non ha espressamente statuito nel proprio provvedimento che il rilascio dell'immobile soggiace all'adempimento dell'indennità dovuta al conduttore”.
4.2 È stata fissata, quindi, udienza di discussione e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli integrativi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. Le eccezioni sollevate dall'intimato sono infondate e, pertanto, va CP_1 confermato il rilascio dell'immobile locato già disposto con ordinanza del 18.05.2023.
5.1 Non coglie nel segno il difetto di legittimazione attiva della società intimante, non solo perché la proprietà non è titolo richiesto per concedere in locazione il bene, essendo tale facoltà riconosciuta, ad esempio, anche all'usufruttuario o addirittura al conduttore sub-locatore, ma
Pag. 2 a 4 anche e soprattutto perché, dagli atti di causa, risulta che ha acquistato l'immobile già Parte_1 locato con contratto di locazione regolarmente registrato per atto notarile regolarmente registrato nei pubblici registri il 18.12.2020 così subentrando alla posizione dell'originaria locatrice.
5.2 Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità per violazione della c.d. prelazione urbana, atteso che la violazione del diritto di prelazione riconosciuto al conduttore dall'art. 38 della legge
392/78 non determina alcuna invalidità negoziale, ma legittima il conduttore a esercitare, nel termine di decadenza, il diritto di riscatto riconosciutogli dal successivo art. 39.
Nel caso di specie, non risulta che il conduttore abbia esercitato il diritto riconosciutogli nel termine di 6mesi decorrente dal 18.12.2020.
5.3 Apodittiche risultano, infine, le eccezioni relative all'indennità di avviamento, atteso che il conduttore non ha quantificato tale somma come richiesto, invece, “specificatamente” dall'art. 34, ult. co., l. 392/78.
5.4 Superate le eccezioni opposte dal conduttore, va osservato che, nel merito, lo stesso non ha contestato né che il contratto scada naturalmente il 30.06.2027 né che il CP_1 locatore subentrante abbia comunicato formale disdetta, comunicazione di cui vi è prova in atti, peraltro, essendo stata svolta, da ultimo, anche a mezzo pec il 06.04.2022 dopo una serie di tentativi a mezzo posta.
5.5 Va, quindi, accertata la naturale scadenza del contratto al 30.06.2027 e, per l'effetto, va disposto il rilascio dell'immobile al 30.06.2027 da parte di in favore della società CP_1
Parte_1
6. All'accoglimento della domanda della società locatrice segue la condanna del conduttore soccombente al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. CP_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, atteso che trattasi di convalida per finita locazione e che l'art. 12 c.p.c. è stato abrogato dalla legge 353/1990, con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% del compenso complessivamente previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014, in ragione del numero scarno e della modesta complessità delle questioni trattate.
6.1 Da ultimo, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla società locatrice, non risultando alcuna condotta scorretta dal punto di vista processuale del conduttore, peraltro solo genericamente invocata dalla società locatrice.
P. Q. M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ordina a di rilasciare l'immobile locatogli sito in Brindisi alla via S. CP_1
Angelo, 91 in favore della società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla data del 30.06.2027 per scadenza naturale del contratto di locazione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 4.648,92, di cui € 4.357,50 a titolo di onorario e € 291,42 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1595/2023
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Guaglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leoci, CP_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'intimazione di licenza proposta da in Parte_1 qualità di locatore subentrante in forza dell'acquisto dell'immobile locato sito in Brindisi alla via
S. Angelo, 91 per atto notarile dell'11.12.2020, nei confronti di , e notificata a mani CP_1 proprie il 30.01.2023, per finita locazione del contratto di locazione commerciale stipulato tra e il 01.07.2015 e regolarmente registrato, con durata di Parte_2 CP_1
6anni, già rinnovato e in scadenza il 30.06.2027 a seguito di formale disdetta inviata al conduttore.
2. si è costituito in giudizio con comparsa del 06.03.2023, eccependo, in CP_1 via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'intimante, per assenza di prova circa il diritto di proprietà, e, nel merito, la nullità dell'acquisto per violazione del diritto di c.d. prelazione urbana di cui all'art. 38 della legge 392/78 nonché la violazione del diritto di riscatto, del diritto al
Pag. 1 a 4 risarcimento del danno e del diritto a ottenere l'indennità di avviamento, opponendo il proprio diritto di ritenzione dell'immobile fino al completo pagamento delle somme dovute a tale titolo e, in ogni caso, richiedendo di subordinare il rilascio dell'immobile all'effettivo pagamento delle somme richieste.
3. Con ordinanza del 18.05.2023 il Tribunale di Brindisi ha disposto il rilascio dell'immobile alla data del 30.06.2027, osservando, per un verso, che la proprietà non è titolo per la locazione del bene e che, ciò nondimeno, risulta in atti il titolo di acquisto della società intimante e, per altro verso, che il conduttore non ha esercitato il vantato diritto di riscatto del termine di sei mesi previsto dalla legge a pena di decadenza e decorrente dalla trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta il 18.12.2020.
Ha disposto, infine, il mutamento del rito, riservando al proseguo l'esame delle eccezioni sollevate dal conduttore.
4. Fissata l'udienza di cui all'art. 426 c.p.c. e assegnato il termine per le memorie integrative, ha reiterato le proprie difese, rilevando l'infondatezza e la temerarietà delle Parte_1 eccezioni altrui, e ha chiesto la conferma dell'ordinanza di convalida della licenza per finita locazione, con condanna del conduttore al pagamento sia delle spese di lite sia della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
4.1 All'udienza del 18.10.2023, la difesa di si è riportata alla propria CP_1 comparsa di costituzione, precisando che si è riservato di agire per l'eventuale risarcimento del danno in separata sede e che non si tratta di un'opposizione sostanziale bensì dell'accertamento del regolare utilizzo normativo “dacchè il giudice della locazione, a titolo di esempio, non ha espressamente statuito nel proprio provvedimento che il rilascio dell'immobile soggiace all'adempimento dell'indennità dovuta al conduttore”.
4.2 È stata fissata, quindi, udienza di discussione e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli integrativi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. Le eccezioni sollevate dall'intimato sono infondate e, pertanto, va CP_1 confermato il rilascio dell'immobile locato già disposto con ordinanza del 18.05.2023.
5.1 Non coglie nel segno il difetto di legittimazione attiva della società intimante, non solo perché la proprietà non è titolo richiesto per concedere in locazione il bene, essendo tale facoltà riconosciuta, ad esempio, anche all'usufruttuario o addirittura al conduttore sub-locatore, ma
Pag. 2 a 4 anche e soprattutto perché, dagli atti di causa, risulta che ha acquistato l'immobile già Parte_1 locato con contratto di locazione regolarmente registrato per atto notarile regolarmente registrato nei pubblici registri il 18.12.2020 così subentrando alla posizione dell'originaria locatrice.
5.2 Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità per violazione della c.d. prelazione urbana, atteso che la violazione del diritto di prelazione riconosciuto al conduttore dall'art. 38 della legge
392/78 non determina alcuna invalidità negoziale, ma legittima il conduttore a esercitare, nel termine di decadenza, il diritto di riscatto riconosciutogli dal successivo art. 39.
Nel caso di specie, non risulta che il conduttore abbia esercitato il diritto riconosciutogli nel termine di 6mesi decorrente dal 18.12.2020.
5.3 Apodittiche risultano, infine, le eccezioni relative all'indennità di avviamento, atteso che il conduttore non ha quantificato tale somma come richiesto, invece, “specificatamente” dall'art. 34, ult. co., l. 392/78.
5.4 Superate le eccezioni opposte dal conduttore, va osservato che, nel merito, lo stesso non ha contestato né che il contratto scada naturalmente il 30.06.2027 né che il CP_1 locatore subentrante abbia comunicato formale disdetta, comunicazione di cui vi è prova in atti, peraltro, essendo stata svolta, da ultimo, anche a mezzo pec il 06.04.2022 dopo una serie di tentativi a mezzo posta.
5.5 Va, quindi, accertata la naturale scadenza del contratto al 30.06.2027 e, per l'effetto, va disposto il rilascio dell'immobile al 30.06.2027 da parte di in favore della società CP_1
Parte_1
6. All'accoglimento della domanda della società locatrice segue la condanna del conduttore soccombente al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. CP_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, atteso che trattasi di convalida per finita locazione e che l'art. 12 c.p.c. è stato abrogato dalla legge 353/1990, con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% del compenso complessivamente previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
D.M. 55/2014, in ragione del numero scarno e della modesta complessità delle questioni trattate.
6.1 Da ultimo, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla società locatrice, non risultando alcuna condotta scorretta dal punto di vista processuale del conduttore, peraltro solo genericamente invocata dalla società locatrice.
P. Q. M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ordina a di rilasciare l'immobile locatogli sito in Brindisi alla via S. CP_1
Angelo, 91 in favore della società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla data del 30.06.2027 per scadenza naturale del contratto di locazione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 4.648,92, di cui € 4.357,50 a titolo di onorario e € 291,42 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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