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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.641/21
nella causa civile iscritta al n.4912/2021 del ruolo civile contenzioso, Competenze promossa professionali da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tricarico Parte_1
e Giuseppe Arzillo mandato in atti
Attrice Opponente
Contro
rappresento e difeso dal Prof. avv. Antonio Tommaso De CP_1
Mauro mandato in atti
Convenuto Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio n.641/21 del 22.03.2021 il Tribunale di Lecce
ingiungeva all' opponente il pagamento in favore del dott. della CP_1
somma di €. 46.918,61 oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione del 27.05.2021 per opposizione al predetto decreto ingiuntivo la sig.ra conveniva in giudizio il dott. Parte_1
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti CP_1
conclusioni: 1) In via preliminare , accertare e dichiarare l' inefficacia del
Decreto Ingiuntivo opposto , per 2
le causali indicate nella premessa;
2) Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.2956 c.c. del credito ingiunto con conseguente nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per le causale esposte;
3) Nel merito, in subordine, accertare e dichiarare che il credito ingiunto è carente dei presupposti stabiliti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. con conseguente nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per le causali opposte;
4) in ogni caso revocare e/o comunque porre nel nulla ,
nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 21-22/03.21 ed in ogni caso dichiarare illegittima e/o nulla e/o comunque inammissibile la relativa domanda sottesa alla predetta ingiunzione, per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Asseriva preliminarmente, l'opponente l'inefficacia e conseguente nullità del decreto ingiuntivo in oggetto asserendo l'inesistenza della notifica e l'inutile decorso del termine di cui all'art.644 c.p.c.
Deduceva l'opponente che il plico notificato dall'opposto era mancante decreto, sicché lo stesso doveva ritenersi non notificato nei termini di cui al su indicato articolo.
Eccepiva ancora l'intervenuta ex art.2956 c.c. prescrizione del credito ingiuntivo, ed in subordine la nullità il decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza degli essenziali requisiti prescritti degli artt.633 e ss. c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 19.10.2021 si costituiva in giudizio il dott.
il quale eccepiva l'infondatezza della censure mosse dall' CP_1
opponente concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale, la CTU tecnico contabile, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l' udienza del 12.05. 2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto atteso che il Decreto Ingiuntivo risulta tempestivamente opposto per effetto della prima notifica ( il 14.04.21 ritirato il 19.04.2021); di conseguenza il provvedimento monitorio non può ritenersi coperto da giudicato per effetto della seconda notifica( 21.04.2021).
Come pure va disattesa l'eccezione di presunzione presuntiva alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente sul quantum della pretesa creditoria.
Quanto alla eccepita prescrizione ordinaria, nella specie, l'attività
professionale costituisce un'unica prestazione, pertanto il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'intera prestazione, ( fine 2015)
poiché, da ampia documentazione versata in atti, emerge agevolmente l'intervenuta interruzione di ogni termine prescrizionale, la stessa deve ritenersi rigettata
Passando al merito occorre evidenziare che nella specie in esame è pacifico in atti che il dott. ha prestato la sua attività professionale in CP_1
favore dell'opponente; oggetto di contestazione rimane quindi solo il quantum
maturato dallo stesso per la predetta attività, profusa in favore dell'opponente. 4
Con riguardo al suddetto quantum, il CTU nella sua relazione peritale, che questo giudicante ritiene di condividere in ogni sua parte - e che deve intendersi parte integrante della presente,- limitando il campo di indagine al periodo compreso tra il 2004 ed il 2014 ( periodo per il quale risulta depositata
in atti sufficiente documentazione probante l'attività svolta dall'opposto)
quantificava ( sulla scorta dei parametri indicati nel DM 140/2012 ) le competenze liquidabili in favore del dott. in €. 22.378,53 CP_1
complessive, oltre Iva e Cassa
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo Opposto va revocato ciò non di meno la opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 22,378.53 oltre Iva e cassa ed interessi legali da domanda al soddisfo.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stessa tra le parti ad eccezione del costo della CTU che resta definitivamente a carico della parte opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1)Revoca il Decreto Ingiuntivo n.641./21 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 22.03.2021
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore del dott. della CP_1
complessiva somma di €.22.378,0= oltre Iva e Cassa ed interessi di legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5
3) spese di lite interamente compensate tra le parti.
4) Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di C.T.U.
Lecce,24.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.641/21
nella causa civile iscritta al n.4912/2021 del ruolo civile contenzioso, Competenze promossa professionali da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Tricarico Parte_1
e Giuseppe Arzillo mandato in atti
Attrice Opponente
Contro
rappresento e difeso dal Prof. avv. Antonio Tommaso De CP_1
Mauro mandato in atti
Convenuto Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio n.641/21 del 22.03.2021 il Tribunale di Lecce
ingiungeva all' opponente il pagamento in favore del dott. della CP_1
somma di €. 46.918,61 oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione del 27.05.2021 per opposizione al predetto decreto ingiuntivo la sig.ra conveniva in giudizio il dott. Parte_1
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti CP_1
conclusioni: 1) In via preliminare , accertare e dichiarare l' inefficacia del
Decreto Ingiuntivo opposto , per 2
le causali indicate nella premessa;
2) Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.2956 c.c. del credito ingiunto con conseguente nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per le causale esposte;
3) Nel merito, in subordine, accertare e dichiarare che il credito ingiunto è carente dei presupposti stabiliti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. con conseguente nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per le causali opposte;
4) in ogni caso revocare e/o comunque porre nel nulla ,
nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 21-22/03.21 ed in ogni caso dichiarare illegittima e/o nulla e/o comunque inammissibile la relativa domanda sottesa alla predetta ingiunzione, per tutti i motivi di cui in narrativa;
5) Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Asseriva preliminarmente, l'opponente l'inefficacia e conseguente nullità del decreto ingiuntivo in oggetto asserendo l'inesistenza della notifica e l'inutile decorso del termine di cui all'art.644 c.p.c.
Deduceva l'opponente che il plico notificato dall'opposto era mancante decreto, sicché lo stesso doveva ritenersi non notificato nei termini di cui al su indicato articolo.
Eccepiva ancora l'intervenuta ex art.2956 c.c. prescrizione del credito ingiuntivo, ed in subordine la nullità il decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza degli essenziali requisiti prescritti degli artt.633 e ss. c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 19.10.2021 si costituiva in giudizio il dott.
il quale eccepiva l'infondatezza della censure mosse dall' CP_1
opponente concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale, la CTU tecnico contabile, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l' udienza del 12.05. 2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto atteso che il Decreto Ingiuntivo risulta tempestivamente opposto per effetto della prima notifica ( il 14.04.21 ritirato il 19.04.2021); di conseguenza il provvedimento monitorio non può ritenersi coperto da giudicato per effetto della seconda notifica( 21.04.2021).
Come pure va disattesa l'eccezione di presunzione presuntiva alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente sul quantum della pretesa creditoria.
Quanto alla eccepita prescrizione ordinaria, nella specie, l'attività
professionale costituisce un'unica prestazione, pertanto il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'intera prestazione, ( fine 2015)
poiché, da ampia documentazione versata in atti, emerge agevolmente l'intervenuta interruzione di ogni termine prescrizionale, la stessa deve ritenersi rigettata
Passando al merito occorre evidenziare che nella specie in esame è pacifico in atti che il dott. ha prestato la sua attività professionale in CP_1
favore dell'opponente; oggetto di contestazione rimane quindi solo il quantum
maturato dallo stesso per la predetta attività, profusa in favore dell'opponente. 4
Con riguardo al suddetto quantum, il CTU nella sua relazione peritale, che questo giudicante ritiene di condividere in ogni sua parte - e che deve intendersi parte integrante della presente,- limitando il campo di indagine al periodo compreso tra il 2004 ed il 2014 ( periodo per il quale risulta depositata
in atti sufficiente documentazione probante l'attività svolta dall'opposto)
quantificava ( sulla scorta dei parametri indicati nel DM 140/2012 ) le competenze liquidabili in favore del dott. in €. 22.378,53 CP_1
complessive, oltre Iva e Cassa
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo Opposto va revocato ciò non di meno la opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 22,378.53 oltre Iva e cassa ed interessi legali da domanda al soddisfo.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stessa tra le parti ad eccezione del costo della CTU che resta definitivamente a carico della parte opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1)Revoca il Decreto Ingiuntivo n.641./21 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 22.03.2021
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore del dott. della CP_1
complessiva somma di €.22.378,0= oltre Iva e Cassa ed interessi di legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5
3) spese di lite interamente compensate tra le parti.
4) Pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di C.T.U.
Lecce,24.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo