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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3061 / 2024
Il giudice EN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3061 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti DI Parte_1 C.F._1
GI ON e ST, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL AN, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, titolare dell'assegno mensile di invalidità civile, quale invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 74% dal 16.07.2016, proponeva opposizione avverso le comunicazioni ricevute in data 07.03.2024 e in data 02.07.2024 con cui l' chiedeva la CP_1
restituzione della somma rispettivamente di €. 433,99 e di €. 10.247,58; argomentava circa l'omessa motivazione dei provvedimenti, la lesione dell'affidamento e chiedeva l'annullamento degli atti. Con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti;
invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, si verte su prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Sul punto, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza ed assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Orbene, nel caso di specie, quanto all'invio della prima nota, l' ha rilevato che parte CP_1
ricorrente, il 12.01.2023, ha dichiarato che – nell'anno 2020 – ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.643,00; che, mediante il processo di ricostituzione centrale,
l' ha determinato la misura della prestazione assistenziale spettante negli anni 2021, CP_1
2022, 2023 e 2024 entro l'anno successivo (6.03.2024) a quello in cui il dato reddituale è
rientrato negli archivi dell' , rilevando un indebito pari ad euro 253,99. CP_2 Con riferimento alla seconda nota, in data 29.06.2024, il beneficio assistenziale è stato nuovamente ricalcolato centralmente poiché, dall'incrocio delle banche dati in uso all'Istituto (Estratto Conto Certificativo) con quelle afferenti all'Agenzia delle Entrate, è
stato messo in luce che nell'anno 2021 l'odierno ricorrente ha prestato attività lavorativa e ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 11.979,00.
Ciò premesso, l'ente ha rilevato che il ricorrente non avrebbe comunicato i dati reddituali.
In effetti, dalla documentazione allegata dal ricorrente, si evince che la dichiarazione dei redditi del 2020 sarebbe stata acquisita dall'ente soltanto in data 12.01.2023; pertanto, con riferimento a tale nota, l'indebito deve essere confermato, stante la tardiva – e solo su sollecito – trasmissione della comunicazione rilevante a parte resistente.
Con riferimento alla seconda nota, invece, sia parte ricorrente che lo stesso ente hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi dal 2021 al 2024; la circostanza per cui tale produzione sia stata effettuata anche dall'ente è sintomatico del fatto che quest'ultimo ne fosse in possesso e, pertanto, la ricostituzione doveva essere effettuata non con efficacia retroattiva.
Orbene, ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, se da un lato il dolo – che,
consente la ripetizione dell'indebito assistenziale – non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi,
dall'altro la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. ord. n. 10642/2019).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'indebito di cui alla nota del 02.07.2024;
compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE EN Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3061 / 2024
Il giudice EN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3061 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti DI Parte_1 C.F._1
GI ON e ST, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RL AN, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, titolare dell'assegno mensile di invalidità civile, quale invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro nella percentuale del 74% dal 16.07.2016, proponeva opposizione avverso le comunicazioni ricevute in data 07.03.2024 e in data 02.07.2024 con cui l' chiedeva la CP_1
restituzione della somma rispettivamente di €. 433,99 e di €. 10.247,58; argomentava circa l'omessa motivazione dei provvedimenti, la lesione dell'affidamento e chiedeva l'annullamento degli atti. Con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti;
invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, si verte su prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Sul punto, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza ed assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Orbene, nel caso di specie, quanto all'invio della prima nota, l' ha rilevato che parte CP_1
ricorrente, il 12.01.2023, ha dichiarato che – nell'anno 2020 – ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.643,00; che, mediante il processo di ricostituzione centrale,
l' ha determinato la misura della prestazione assistenziale spettante negli anni 2021, CP_1
2022, 2023 e 2024 entro l'anno successivo (6.03.2024) a quello in cui il dato reddituale è
rientrato negli archivi dell' , rilevando un indebito pari ad euro 253,99. CP_2 Con riferimento alla seconda nota, in data 29.06.2024, il beneficio assistenziale è stato nuovamente ricalcolato centralmente poiché, dall'incrocio delle banche dati in uso all'Istituto (Estratto Conto Certificativo) con quelle afferenti all'Agenzia delle Entrate, è
stato messo in luce che nell'anno 2021 l'odierno ricorrente ha prestato attività lavorativa e ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 11.979,00.
Ciò premesso, l'ente ha rilevato che il ricorrente non avrebbe comunicato i dati reddituali.
In effetti, dalla documentazione allegata dal ricorrente, si evince che la dichiarazione dei redditi del 2020 sarebbe stata acquisita dall'ente soltanto in data 12.01.2023; pertanto, con riferimento a tale nota, l'indebito deve essere confermato, stante la tardiva – e solo su sollecito – trasmissione della comunicazione rilevante a parte resistente.
Con riferimento alla seconda nota, invece, sia parte ricorrente che lo stesso ente hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi dal 2021 al 2024; la circostanza per cui tale produzione sia stata effettuata anche dall'ente è sintomatico del fatto che quest'ultimo ne fosse in possesso e, pertanto, la ricostituzione doveva essere effettuata non con efficacia retroattiva.
Orbene, ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, se da un lato il dolo – che,
consente la ripetizione dell'indebito assistenziale – non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi,
dall'altro la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. ord. n. 10642/2019).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'indebito di cui alla nota del 02.07.2024;
compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE EN Di VO