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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 281/2024 R.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa CA NE Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/C presso lo studio dell'avv. Concetta Sboto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
-resistente
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/2/2025;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/1/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Francofonte, il 19/4/1983 Controparte_1
(Anno 1983, Numero 20, Parte II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, oltre alla chiesta declaratoria, che venisse disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile pari alla somma di €400,00 Pt_1
mensili.
1 Comparsa all'udienza del 1/10/2024, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda ivi formulata e il Giudice, preso atto della regolarità della notifica al resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Inoltre, il Giudice ha ordinato all'INPS di fornire informazioni sul trattamento pensionistico di rinviando, infine, all'udienza dell'11/2/2025. Controparte_1
Con deposito del 10/2/2025, la ricorrente ha dichiarato che il resistente, , è Controparte_1
deceduto in Francofonte in data 10/1/2025 (cfr. certificato di morte in atti);
Comparsa all'udienza dell'11/2/2025, la ricorrente - dato atto di aver depositato in atti il certificato di morte del resistente - ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e il
Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto precisato in fatto, rileva in diritto il collegio che il documentato decesso della parte resistente determina la cessazione della materia del contendere trattandosi di domanda inerente a diritti personalissimi ed intrasmissibili (Cass. Sez. I, 26/7/2013 n. 18130).
Come ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la morte di una parte sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione o divorzio comporta ipso facto la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 27556/2008; Cass. Civ. n.
9689/2006 e n. 2944/1997).
Tale conclusione si fonda sul dato normativo dell'art. 149 c.c. secondo cui il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi.
Non v'è, pertanto, alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico - quello matrimoniale - già venuto meno per morte di uno dei coniugi.
Date le ragioni della decisione, nessuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 14/2/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott.ssa CA NE
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IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa CA NE Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/C presso lo studio dell'avv. Concetta Sboto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
-resistente
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/2/2025;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/1/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Francofonte, il 19/4/1983 Controparte_1
(Anno 1983, Numero 20, Parte II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, oltre alla chiesta declaratoria, che venisse disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile pari alla somma di €400,00 Pt_1
mensili.
1 Comparsa all'udienza del 1/10/2024, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda ivi formulata e il Giudice, preso atto della regolarità della notifica al resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Inoltre, il Giudice ha ordinato all'INPS di fornire informazioni sul trattamento pensionistico di rinviando, infine, all'udienza dell'11/2/2025. Controparte_1
Con deposito del 10/2/2025, la ricorrente ha dichiarato che il resistente, , è Controparte_1
deceduto in Francofonte in data 10/1/2025 (cfr. certificato di morte in atti);
Comparsa all'udienza dell'11/2/2025, la ricorrente - dato atto di aver depositato in atti il certificato di morte del resistente - ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e il
Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto precisato in fatto, rileva in diritto il collegio che il documentato decesso della parte resistente determina la cessazione della materia del contendere trattandosi di domanda inerente a diritti personalissimi ed intrasmissibili (Cass. Sez. I, 26/7/2013 n. 18130).
Come ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la morte di una parte sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione o divorzio comporta ipso facto la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 27556/2008; Cass. Civ. n.
9689/2006 e n. 2944/1997).
Tale conclusione si fonda sul dato normativo dell'art. 149 c.c. secondo cui il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi.
Non v'è, pertanto, alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico - quello matrimoniale - già venuto meno per morte di uno dei coniugi.
Date le ragioni della decisione, nessuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 14/2/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott.ssa CA NE
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