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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8977/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8977/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Teresa Sommella (C.F. ), Pec: C.F._2
Email_1
Opponente
E
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.f. patrocinati dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 C.F._3 dello Stato di Napoli, C.F. Pec: C.F._3 Email_2
Opposta
E
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F.
PEC: C.F._3 Email_3 Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2023, Parte_1 proponeva opposizione ex art 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 028 2023
00148838 76 000 notificatagli dalla in data 11.09.2023 al Controparte_1 fine di recuperare, per conto del , le spese processuali multe e Controparte_2 ammende in virtù del ruolo formato dal Tribunale di Napoli, Ufficio Campione penale per la sentenza del Tribunale di Napoli del 21.04.2010.
L'opponente dichiarava di non avere mai ricevuto i presunti e presupposti atti prodromici, né altra documentazione idonea a provare la legittimità della pretesa iscrizione e l'interruzione della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
l'annullamento del titolo esattoriale e del relativo credito, stante l'intervenuta prescrizione decennale del credito orami maturata dalla data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli, del 21.04.2010, e fino alla data di notifica della cartella impugnata, del 11.09.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, la quale impugnava e contestava la domanda dell'opponente, chiedendone
[...] il rigetto, stante la regolare notifica degli atti prodromici.
Si costituiva altresì, il , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, stante la regolarità del procedimento di riscossione, evidenziando che il credito richiesto è fondato sulla sentenza penale di condanna del 21.04.2010 del
Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il 18.04.2012 a seguito pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione, per cui alcun termine di prescrizione era maturato, anche in considerazione della sospensione dei termini dovuti all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Con ordinanza del 02.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Pag. 2 di 5 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice
Ordinario, in favore del Giudice Penale, sollevata dall'opposta Controparte_1
.
[...]
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Pag. 3 di 5 Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. la prescrizione, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici, e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito richiesto con la notifica della cartella di Pagamento.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è infondata.
In primo luogo, giova precisare che trattandosi di credito derivante da titolo giudiziale, sentenza, afferenti spese di giustizia, il termine prescrizionale da applicarsi è quello decennale.
Nel caso in esame, come documentato dal , il credito nasce Controparte_2 dalla sentenza penale di condanna del 21/4/2010 del Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il 18/4/2012 a seguito della pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione.
Il ministero della Giustizia provvedeva ad emettere la partita di credito n. n. CP_3
3671/2023 iscritta da Equitalia giustizia per il recupero di € 31.046,00 di cui € 30.000 per pena pecuniaria della multa ed € 1046,00 per spese processuali e cassa delle ammende, cui l'odierno attore è stato condannato in virtu' della sentenza penale di
Pag. 4 di 5 condanna del 21/4/2010 del Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il
18/4/2012 a seguito pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione.
Pertanto, non è decorso il termine prescrizionale decennale dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, attestato alla data del 18.04.2012, alla data notifica della cartella di Pagamento n 028 2023 00148838 76 000, avvenuta in data 11.09.2023, in considerazione del termine di sospensione dovuto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
L'opposizione, dunque, è infondata e andrà rigettata.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della materia trattata, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando la validità della cartella di Pagamento n 028 2023
00148838 76 000;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 11.11.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8977/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8977/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Teresa Sommella (C.F. ), Pec: C.F._2
Email_1
Opponente
E
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.f. patrocinati dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 C.F._3 dello Stato di Napoli, C.F. Pec: C.F._3 Email_2
Opposta
E
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F.
PEC: C.F._3 Email_3 Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2023, Parte_1 proponeva opposizione ex art 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 028 2023
00148838 76 000 notificatagli dalla in data 11.09.2023 al Controparte_1 fine di recuperare, per conto del , le spese processuali multe e Controparte_2 ammende in virtù del ruolo formato dal Tribunale di Napoli, Ufficio Campione penale per la sentenza del Tribunale di Napoli del 21.04.2010.
L'opponente dichiarava di non avere mai ricevuto i presunti e presupposti atti prodromici, né altra documentazione idonea a provare la legittimità della pretesa iscrizione e l'interruzione della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
l'annullamento del titolo esattoriale e del relativo credito, stante l'intervenuta prescrizione decennale del credito orami maturata dalla data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli, del 21.04.2010, e fino alla data di notifica della cartella impugnata, del 11.09.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, la quale impugnava e contestava la domanda dell'opponente, chiedendone
[...] il rigetto, stante la regolare notifica degli atti prodromici.
Si costituiva altresì, il , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, stante la regolarità del procedimento di riscossione, evidenziando che il credito richiesto è fondato sulla sentenza penale di condanna del 21.04.2010 del
Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il 18.04.2012 a seguito pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione, per cui alcun termine di prescrizione era maturato, anche in considerazione della sospensione dei termini dovuti all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Con ordinanza del 02.12.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Pag. 2 di 5 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice
Ordinario, in favore del Giudice Penale, sollevata dall'opposta Controparte_1
.
[...]
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
La presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo stati sollevati fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Pag. 3 di 5 Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. la prescrizione, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici, e pertanto eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito richiesto con la notifica della cartella di Pagamento.
Nel merito, l'eccezione di prescrizione è infondata.
In primo luogo, giova precisare che trattandosi di credito derivante da titolo giudiziale, sentenza, afferenti spese di giustizia, il termine prescrizionale da applicarsi è quello decennale.
Nel caso in esame, come documentato dal , il credito nasce Controparte_2 dalla sentenza penale di condanna del 21/4/2010 del Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il 18/4/2012 a seguito della pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione.
Il ministero della Giustizia provvedeva ad emettere la partita di credito n. n. CP_3
3671/2023 iscritta da Equitalia giustizia per il recupero di € 31.046,00 di cui € 30.000 per pena pecuniaria della multa ed € 1046,00 per spese processuali e cassa delle ammende, cui l'odierno attore è stato condannato in virtu' della sentenza penale di
Pag. 4 di 5 condanna del 21/4/2010 del Tribunale di Napoli, appellata e passata in giudicato il
18/4/2012 a seguito pronuncia di inammissibilità della Corte di Cassazione.
Pertanto, non è decorso il termine prescrizionale decennale dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, attestato alla data del 18.04.2012, alla data notifica della cartella di Pagamento n 028 2023 00148838 76 000, avvenuta in data 11.09.2023, in considerazione del termine di sospensione dovuto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
L'opposizione, dunque, è infondata e andrà rigettata.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della materia trattata, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando la validità della cartella di Pagamento n 028 2023
00148838 76 000;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 11.11.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni.
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