Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2025, proposto da
RO NO, rappresentato e difeso dagli avvocati RO NO, Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saggese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera n. 49 del 30.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ET MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario in Montella, via Cristoforo Colombo, nell'ambito della c.d. lottizzazione Bruni, di un terreno (in catasto, foglio 30, particelle 1123, 1130) sul quale, in virtù di regolare concessione edilizia n. 89/98 e successiva variante n. 73/2000, ha costruito la propria casa unifamiliare.
Con la concessione edilizia n. 766 del 27.6.2003, il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Montella consentiva ai sigg.ri CO MA e LL IO di costruire due fabbricati per civili abitazioni su terreno adiacente alla detta abitazione di proprietà del ricorrente.
Con ricorso n. 3315/2003 proposto dinanzi a questo T.A.R., il ricorrente impugnava la concessione edilizia 766/03, evidenziando che essa era stata rilasciata sulla base di una non fedele rappresentazione dello stato dei luoghi e che era stata assentita in violazione degli artt. 3, 9 -punto 17- e 35 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale e della normativa sull'abilitazione a progettare edifici in cemento armato.
Con la sentenza, n. 860/07 dell’11.5.06-19.7.07, il Comune annullava la concessione edilizia n. 766/03.
Con istanza del 1° agosto 2008, prot. n. 13771 del 6.8.2008, i sigg.ri LL IO e CO MA chiedevano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Con provvedimento, n. 6685 del 29 aprile 2009, il Comune rigettava l’istanza.
Con istanza del 14.09.2009, n. 15370, era presentata altra richiesta di permesso di costruire.
Con provvedimento, n. 17717 del 25.10.2010, il Comune rilasciava alla sig.ra CO MA ed alla MO.VA. Costruzioni s.n.c. il permesso di costruire in sanatoria per i lavori già realizzati con la concessione edilizia n. 766/03 ed il permesso di costruire per gli ulteriori lavori di costruzione.
Avverso siffatto permesso di costruire n. 17717 del 25 ottobre 2010 e gli atti connessi il ricorrente epigrafato proponeva ricorso (n. 606/2011) dinanzi a questo TAR.
Con sentenza n. 1017/2014, del 27 febbraio - 28 maggio 2014, questo TAR rigettava il ricorso.
La sentenza era appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con ricorso RG n. 7091/2014, definito con sentenza n. 1746 del 7 aprile 2015.
Con ordinanza di demolizione, n. 19 del 12/6/2015, il Comune intimava la rimozione delle opere abusive.
Con provvedimento 3512 del 18 marzo 2016, era rilasciato ai sigg.ri CO-LL il permesso di costruire col quale assentiva “la realizzazione di due autorimesse considerate fuori terra”, permesso subordinato alla “esecuzione di nuovi interventi di: - demolizione della parte di autorimessa a monte per il rispetto della distanza tra fabbricati di mt. 10,00; - demolizione delle porzioni di muratura di blocchi posti a quota più alta del lotto; - rinterro delle fondazioni poste a quota superiore con uno strato di terreno di cm. 50,00”, demolizione da ultimarsi, “pena la decadenza del presente permesso, entro 90 giorni dal suo rilascio”.
Era proposto un nuovo ricorso, n. 1084/2016 dinanzi a questo T.A.R.
Con nota del 25.8.2018, prot. n. 001176, era redatto il verbale di accertamento dell’inesecuzione dell’ordinanza di demolizione.
Con determinazione, n. 470 del 31.12.2018, era disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale delle opere abusivamente realizzate.
Con deliberazione, n. 32 del 30 luglio 2021, pubblicata il 7 21.9.2021, si affermava che “le opere non contrastano con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”, per cui ha dichiarato “la pubblica utilità, con destinazione a pertinenza ERS,…….. e l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere, già acquisite al patrimonio comunale, opere che non contrastano con rilevanti interessi urbanistici ambientali”.
Avverso tale deliberazione n. 32 del 30 luglio 2021 e gli atti presupposti e connessi, era proposto il ricorso, n. 1862/2021, dinanzi a questo T.A.R., definito con sentenza n. 254/2023, di rigetto.
La sentenza era appellata dinanzi al Consiglio di Stato.
Con la delibera n. 49 del 30.12.2024, pubblicata il 29 gennaio 2025, il Comune inseriva anche il manufatto, garage, prevedendone la vendita al prezzo di euro 97.500,00.
Avverso tale delibera insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., E DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008, CONV. IN L. 133/2008. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ISTRUTTORIA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
La parte ricorrente, muovendo dall’abusività del “garage al rustico”, la demolizione dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale è la regola, mentre costituisce l’eccezione la mancata demolizione, deroga che può essere disposta dal Consiglio comunale solo ove sussistano interessi pubblici prevalenti “e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, esistenza di interessi pubblici prevalenti che deve, quindi, puntualmente essere indicata.
Non sussistendo alcuno dei presupposti che avrebbe consentito la scelta di non eseguire la demolizione, imposta, invece, dal 5° comma dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, non è possibile neppure inserire il “garage al rustico” con la relativa area nel piano dei beni da dismettere, dovendone, invece, esser eseguita la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., E DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008, CONV. IN L. 133/2008. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ISTRUTTORIA. SVIAMENTO.
La parte ricorrente rimarca l’incongruità del valore - prezzo di vendita indicato nel richiamato “prospetto aree e fabbricati da dismettere”, ivi riportato, di euro 97.500,00, che tiene conto del valore del garage, invece che dell’importo che occorre per demolirlo, che si aggiunge al prezzo di acquisto, mentre dal valore venale del suolo dovrebbe esser sottratta la somma occorrente per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
L’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità.
La materia del contendere riguarda la legittimità o meno dell’esercizio della facoltà di conservazione di un’opera abusiva, in luogo della sua demolizione.
Il referente normativo è l’art. 31, comma 5, DPR 380/2001, il quale prevede che “L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”.
Lo stato degli atti è chiaro.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30.10.2025, n. 8409, che confermava la sentenza n. 6991/2023, così statuiva nei suoi tratti salienti:
“si può ritenere legittimamente adottata la delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile allorché ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (cfr. Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2025, n. 24997).
Nel caso di specie la delibera consiliare, preceduta da ampio dibattito sulle possibilità di riqualificazione e di riutilizzo dell’immobile, ha stabilito che «nel caso in trattazione possono considerarsi prevalenti gli interessi pubblici e le ragioni che escludono la demolizione, atteso che gli immobili sono situati in aree già antropomorfizzate e che, pertanto, l'immobile stesso può essere utilizzato dal Comune per Edilizia Residenziale Pubblica quale pertinenza, ovvero rientrare in successivi programmi di valorizzazione o dismissione di beni comunali (art. 58 L. 133/2008 ed art. 12, comma 6, L.R. 19/2009)».
La delibera ha richiamato in premessa la relazione istruttoria prot. n. 8554 del 22 luglio 2021, definendola parte integrale ed essenziale della stessa delibera, in tale modo dando conto dell’istruttoria posta alla base della decisione e rinviando implicitamente alle considerazioni ivi contenute.
Osserva il Collegio che i requisiti fissati dalla norma e dalla giurisprudenza risultano nel caso di specie tutti rispettati, sicché deve escludersi la sussistenza del denunciato difetto di motivazione.
L’unico limite al potere del consiglio comunale di deliberare la conservazione dell’immobile è rappresentato dall’esistenza di «rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico», ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 che, nel caso di specie, non sussistono…
Nel caso di specie tale contrasto è stato escluso dall’amministrazione e, d’altra parte l’appellante non ha adeguatamente rappresentato ragioni, in ipotesi non considerate dall’organo deliberativo, di presunto contrasto con eventuali interessi urbanistici, essendosi piuttosto limitato ad addurre, in forma meramente narrativa, ragioni di contrasto con i propri desiderata; … la previsione, nella delibera impugnata di una eventuale cessione a terzi del manufatto abusivo, lungi dal rappresentare la prova della mancanza dell’interesse pubblico a supporto della delibera impugnata, rispecchia una eventualità espressamente contemplata dal comma 5 dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Ne discende che la delibera comunale in parola risulta immune dai vizi denunciati, come rilevato dalla sentenza impugnata che va, pertanto, confermata”.
Le predette considerazioni giuridiche, cristallizzate nel prefato dictum giurisdizionale, ed alle quali il Collegio si riporta per relationem, conducono ad un’inevitabile declaratoria di infondatezza del presente gravame, atteso che, già con la deliberazione n. 32 del 30 luglio 2021, confermata nei due gradi di giudizio, si affermava che l'immobile potesse essere destinato a futuri programmi di valorizzazione o dismissione.
Il ricorso è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO