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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Castell'Umberto in C.da Santa Croce Sup. 56, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi (C.F.:
e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Parte_2 C.F._3 studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 27.10.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2570/2021 depositato in Cancelleria in data 20.07.2021 parte ricorrente esponeva di, avere ricevuto, in data 18 Dicembre 2020, tramite raccomandata, provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, ai sensi dell'art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso on line del 24 Dicembre 2021 alla CP_ Commissione Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
che, sul menzionato ricorso, l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che, pertanto, essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 24 Marzo 2021 il ricorso si è inteso respinto;
che, il 22 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo, in quanto il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso;
da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; che, l'impugnata cancellazione è illegittima. Di conseguenza, chiedeva la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, avendo lavorato come bracciante agricola nel 2019 per 102 giornate, alle dipendenze dell'Azienda agricola CARCIONE SILVANO, CIDA 429028, ed esattamente dal 9 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava le richieste di parte CP_2 ricorrente. Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue, presso la ditta AR Silvano Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti
Avv. ed Avv. Ricciardi Anna, che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di AR Silvano, Parte_1 nell'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi. Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Castell'Umberto in C.da Santa Croce Sup. 56, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi (C.F.:
e (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Parte_2 C.F._3 studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 27.10.2025 i procuratori della ricorrente precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2570/2021 depositato in Cancelleria in data 20.07.2021 parte ricorrente esponeva di, avere ricevuto, in data 18 Dicembre 2020, tramite raccomandata, provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019; che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, ai sensi dell'art 11 D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato, tramite ricorso on line del 24 Dicembre 2021 alla CP_ Commissione Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
che, sul menzionato ricorso, l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che, pertanto, essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 24 Marzo 2021 il ricorso si è inteso respinto;
che, il 22 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, rispettato nel caso de quo, in quanto il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso;
da quel momento conosciuto, o, comunque, conoscibile dall'interessato; che, l'impugnata cancellazione è illegittima. Di conseguenza, chiedeva la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, avendo lavorato come bracciante agricola nel 2019 per 102 giornate, alle dipendenze dell'Azienda agricola CARCIONE SILVANO, CIDA 429028, ed esattamente dal 9 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava le richieste di parte CP_2 ricorrente. Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue, presso la ditta AR Silvano Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti
Avv. ed Avv. Ricciardi Anna, che hanno reso la prescritta dichiarazione. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di AR Silvano, Parte_1 nell'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. e dell'Avv. Anna Ricciardi. Parte_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena