Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 28 novembre 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2026REG.PROV.COLL.
N. 04270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2024, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OR CE e NO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1760 del 28 novembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OR CE e NO s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, il Cons. ER AP e uditi per le parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La OR CE e NO s.s., azienda agricola produttrice di latte vaccino, ha impugnato dinanzi al Tar per il Veneto l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Verona le ha intimato il pagamento della somma di € 156.128,89 per prelievi latte, interessi, anche di mora, e oneri di riscossione, in riferimento alla cartella GE relativa ai periodi 1999/2000 e 2004/2005.
Il Tar per il Veneto, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1760 del 28 novembre 2023, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, nell’annullare l’impugnata intimazione di pagamento, nel senso precisato in motivazione, ha dichiarato prescritto il credito relativo alla campagna lattiero casearia 1999/2000, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione per il credito relativo alla campagna lattiero casearia 2004/2005, ed ha respinto la domanda di risarcimento.
Il ricorso, pertanto, è stato accolto, per ragioni diverse, per entrambe le annate lattiero casearie oggetto dell’intimazione di pagamento: per l’annata 2004/2005 in quanto i provvedimenti impugnati si fondano su atti presupposti che erano sub iudice e sono stati annullati dopo la proposizione del ricorso; per l’annata 1999/2000 in quanto la pretesa dell’Amministrazione è prescritta.
GE ed AD hanno proposto appello solo con riferimento alla campagna 1999/2000, mentre, per la campagna 2004/2005, le appellanti hanno evidenziato che GE sta procedendo al discarico della cartella ed alla rideterminazione degli importi dovuti.
L’appello è articolato nelle seguenti doglianze:
- tutti gli atti prodromici all’intimazione di pagamento per la campagna 1999/2000, in particolare le intimazioni ex legge n. 33 del 2009, sarebbero stati correttamente e ritualmente notificati, come da prova documentale versata in atti in una all’appello;
- in ogni caso, lo stesso produttore ha presentato ricorso avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 1999/2000;
- la pendenza del detto giudizio, nonché la notifica dell’intimazione ex legge n. 33 del 2009 e della cartella di pagamento GE avrebbero impedito il decorrere del termine prescrizionale, peraltro decennale e non quadriennale o quinquennale;
- i documenti prodotti in appello, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., sarebbero indispensabili ai fini della decisione della causa;
- le Amministrazioni, nel giudizio di primo grado, sono rimaste contumaci, sicché l’art. 64 c.p.a. non potrebbe trovare applicazione;
- l’assunto che la prescrizione degli interessi sarebbe quinquennale sarebbe errata in diritto, in quanto anche gli interessi relativi alle imputazioni di prelievo supplementare avrebbero un termine di prescrizione ordinario.
L’Azienda agricola appellata ha analiticamente contestato le censure dedotte, concludendo per il rigetto del gravame, ed ha altresì riproposto i motivi di ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar, così sintetizzati:
- in riferimento al prelievo 1999/2000, sarebbe comunque intervenuta la prescrizione della cartella asseritamente notificata il 6 novembre 2008 e riattivata solo il 26 ottobre 2021;
- l’intimazione impugnata riattiverebbe una cartella che risulta formata sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome adottato in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, legge n. 119 del 2003;
- l’intimazione impugnata avrebbe riattivato una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, dovrebbe ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della legge n. 228 del 2012, poiché nel termine indicato da tale articolo, GE non avrebbe proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione;
- non vi sarebbe stata alcuna intimazione di versamento regionale ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 119 del 2003 all’epoca vigente;
- l’intimazione impugnata sarebbe stata formata sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia;
- non sarebbero stati notificati all’appellato gli atti di accertamento presupposti;
- le Amministrazioni non avrebbero comprovato l’avvenuta notifica né degli atti presupposti né della cartella asseritamente notificata il 6 novembre 2008;
- l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito sarebbe quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori;
- l’intimazione impugnata indicherebbe a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale che di interessi;
- vi sarebbe una carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi;
- la procedura di recupero sarebbe stata illegittima sotto taluni profili.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
Con l’ordinanza n. 5685 del 2025, questa Sezione ha disposto la misura istruttoria di cui alla seguente motivazione:
“ Considerato che:
- con ordinanza n. 104 del 14 gennaio 2022 il T.a.r. per il Veneto, Sezione Terza, ha, tra l’altro, disposto, l’acquisizione – facendone carico alle Amministrazioni intimate – di “tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”;
- all’epoca dell’ordinanza le parti pubbliche intimate (GE ed AD) non erano costituite in giudizio e non risulta che esse abbiano ricevuto l’ordinanza di cui trattasi;
- le parti pubbliche hanno chiesto l’ammissione, nel presente grado d’appello, ai sensi dell’art. 104 c.p.a. di nuovi documenti, riconducibili a quelli oggetto di istruttoria in primo grado, non eseguita (come, peraltro, espressamente affermato dal T.a.r. in seno alla impugnata sentenza);
Ritenuto di dover accertare l’avvenuta ricezione dell’ordinanza n. 104 del 2022 sopracitata da parte delle Amministrazioni destinatarie, facendo carico al Segretario generale del T.a.r. per il Veneto di rendere apposita attestazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Il Segretario generale del Tar Veneto, con nota depositata il 4 luglio 2025, ha trasmesso le ricevute di consegna di avvenuta trasmissione dell’ordinanza n. 104 del 2022 ad GE ed AD.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
2.1. Il Collegio - in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. si riferisce più propriamente al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ( ex multis Con. Stato VI, 9 febbraio 2024, n. 1321) – condivide, in linea generale, l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Cons. Stato, sez.VI, 9 giugno 2023, n. 5670).
La produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo, quindi, è ammissibile in due ipotesi alternative: a) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; b) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. In definitiva, la norma de qua permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
2.2. Nella fattispecie in esame, il Tar ha accolto l’impugnativa concernente la campagna lattiero-casearia 1999/2000 ritenendo intervenuta la prescrizione decennale per la sorte capitale e la prescrizione quinquennale della somma imputata a titolo di interessi, “in quanto le parti intimate, non costituendosi in giudizio e omettendo di depositare documenti in riscontro all’incombente istruttorio disposto con la sopra menzionata ordinanza cautelare n. 104 del 14 gennaio 2022, non hanno allegato alcun documento idoneo a comprovare l’eventuale interruzione della prescrizione”.
L’ordinanza del Tar n. 104 del 2022 è stata trasmessa e consegnata ad GE ed AD, come attestato dal Segretario generale del Tar per il Veneto in esito all’ordinanza istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 5685 del 2025.
Il primo giudice ha fatto un corretto uso della norma di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a., per il quale “il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”, avendo desunto dal comportamento inerte delle resistenti in esito alla disposta ordinanza istruttoria argomenti di prova volti a ritenere fondata la pretesa della ricorrente.
2.3. Tuttavia, occorre evidenziare a monte che l’art. 104 c.p.a. non riguarda sentenze e provvedimenti giurisdizionali, ma soltanto documenti in senso stretto, mentre le sentenze ed i provvedimenti giurisdizionali possono sempre essere liberamente prodotti (e, del resto, sarebbero nella disponibilità della struttura amministrativa della stessa Giustizia amministrativa).
Sul punto, pertanto, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti e, in generale, gli elementi di prova attestanti la formazione di un giudicato (cfr, ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, VI, 9 settembre 2025, n. 7248 che richiama Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
Ne consegue, l’inammissibilità degli atti prodotti dalle appellanti solo in sede di appello, mentre risultano ammissibili gli elementi di prova desumibili da sentenze o, comunque, da provvedimenti giurisdizionali sebbene non emersi nel corso del giudizio di primo grado.
2.4. In proposito, assume rilievo il ricorso proposto dal produttore per la campagna lattiera 1999/2000 (citato a pag. 11 del ricorso in appello con rinvio all’allegato n. 8), definito con la sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 10911 del 17 dicembre 2013, la quale, passata in giudicato, ha respinto il ricorso, con un residuo accoglimento sulla imputabilità degli interessi.
2.5. Ne consegue la fondatezza dell’appello proposto da GE ed AD, per quanto attiene alla sorte capitale, atteso che il provvedimento in contestazione è stato notificato in data 26 ottobre 2021, sicché il termine di prescrizione decennale non è mai maturato.
Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte, per la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale (ex multis. Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare (....) non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., quindi, non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
2.6. Diversamente, l’appello deve essere respinto per quanto attiene agli interessi, atteso che il Collegio, pur tenendo conto delle oscillazioni giurisprudenziali in proposito, ritiene debba applicarsi il termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 6687 del 28 luglio 2025)
Sul punto, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.).
La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
Occorre per altro verso considerare che, ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i termini di prescrizione sono stati prorogati di ventiquattro mesi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
Tuttavia, nella fattispecie, essendo decorsi oltre 7 anni tra la pronuncia giurisdizionale del Tar per il Lazio n. 10911 del 17 dicembre 2013 e l’intimazione di pagamento impugnata, notificata il 26 ottobre 2021, ed essendo quindi la prescrizione maturata prima della proroga legislativa dei termini di prescrizione, i relativi interessi devono ritenersi prescritti.
3. I motivi riproposti dall’Azienda Agricola appellata, in ragione di principi già espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sono infondati
4. Per quanto attiene alla doglianza secondo cui l’intimazione di pagamento disposta sulla base di atti anti-comunitari, la stessa va disattesa in ragione della consolidata giurisprudenza della Sezione.
Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è un’intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.
4.1. I profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare la sentenza del 27 giugno 2019, in causa C-348/18 e la sentenza 11 settembre 2019, in causa C-46/18), come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI, 1° agosto 2025, n. 6816; Cons, Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
4.2. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, VI, 6 giugno 2025, n. 4939; Cons. Stato, VI, 30 maggio 2025, n. 4755; Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
4.3. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio di legittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
4.4. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
5. Con riferimento alla doglianza di mancata notifica degli atti presupposti, è sufficiente rilevare che, con il ricorso definito con la richiamata sentenza del Tar per il Lazio n. 10911 del 2013, è stato impugnato un atto precedente, anch’esso relativo alla campagna lattiero-casearia 1999/2000.
6. Per quanto attiene agli altri motivi, il Collegio richiama quanto recentemente statuito dalla Sezione con sentenza n.8810 dell’11 novembre 2025, che è giunta a conclusioni da cui non vi è ragione per discostarsi, della quale si riportano i seguenti stralci:
“ 9.1- Quanto al primo motivo ed alla relativa eccezione di prescrizione, valgono gli argomenti già illustrati a proposito dell’accoglimento dell’appello delle amministrazioni. Visti i rilievi dei ricorrenti in primo grado a ciò si aggiunge come non sia configurabile una autonoma causa di perdita di efficacia della cartella esattoriale, connessa al decorso di un termine. Ne consegue che il mero decorso del tempo poteva determinare l’illegittimità della cartella esattoriale solo quando avesse determinato anche la prescrizione del credito, e quindi l’estinzione della pretesa sottostante, non quando - come nel caso di specie - nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla notifica della cartella, il credito sia ancora esigibile perché non prescritto (cfr. Cons. St., sez. VI, 05 agosto 2025, n. 6907).
9.2 - Quanto alla dedotta nullità o inesistenza del ruolo posto a base della cartella di pagamento attivata, per la ragione che il ruolo sarebbe stato formato a suo tempo da AGEA in assoluta carenza di potere, e quanto al rilievo per cui le intimazioni di pagamento di cui è causa sarebbero illegittime, in quanto la cartella indicata nelle stesse non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, va in primo luogo ribadito che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, o se non ricevuta, la successiva intimazione per cui, come già evidenziato, è stato proposto ricorso, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025).
9.3 - Quanto al rilievo per cui l’intimazione di pagamento avrebbe riattivato una cartella esattoriale che a suo tempo era stata sospesa e che dovrebbe ritenersi annullata di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), AGEA non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione, si osserva come tale prospettazione sia stata già disattesa dalla Sezione sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall’art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019 (cfr. Cons. St., Sez. VI, 26 aprile 2024, n. 3790) ”;
“ 9.6 - Quanto alla dedotta illegittimità dell’intimazione di pagamento sul presupposto che il recupero del credito potrebbe ormai avvenire solo sulla base della iscrizione del debito nel Registro Debitori previsto agli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, allorché nella specie l’intimazione ha riattivato un ruolo AGEA, illegittimamente formato: la censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2021, n. 5281; Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2024, n. 9772).
9.7 - Quanto alla supposta errata iscrizione delle somme che non terrebbe conto di quelle già recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli, si rileva che la dedotta mancata detrazione delle somme asseritamente già trattenute risulta genericamente allegata e non provata; in ogni caso, non incide sulla legittimità del credito portato dall’atto impugnato, ben potendosi procedere anche in un secondo tempo a conguagliare la posizione dei ricorrenti, ove ne ricorrano i relativi presupposti (cfr. Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1905).
9.8 - Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, si osserva che le intimazioni di pagamento recano l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima ”.
6.1. Inoltre, la parte non ha fornito un efficace supporto probatorio a sostegno dell’assunto secondo cui l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta per eccesso a titolo di capitale e di interessi.
6.2. Infine, come denominatore comune alla reiezione delle plurime doglianze riproposte dalla Azienda appellata in sede di appello, occorre considerare che l’attività posta in essere dall’GE è stata totalmente vincolata al rispetto delle previsioni normative europee e nazionali, per cui nessun vizio afferente all’esercizio della discrezionalità amministrativa può assumere rilievo nella presente vicenda contenziosa.
7. In definitiva, sulla base di tutto quanto esposto, da un lato, l’appello proposto da GE ed AD deve essere accolto in parte e, per l’effetto, in relazione alla campagna 1999/2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto con esclusivo riferimento al computo degli interessi, mentre deve essere respinto per tutto il resto, dall’altro, devono essere respinti i motivi riproposti dalla Azienda appellata.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessità della vicenda e dello sviluppo sia procedimentale che processuale della stessa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
9. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello, nei motivi riproposti e nelle successive memorie, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute pertinenti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 4270 del 2024):
- accoglie in parte l’appello proposto da GE ed AD e, respingendo i motivi riproposti dalla Azienda appellata, per l’effetto, in relazione alla campagna 1999/2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado con esclusivo riferimento al computo degli interessi, mentre lo respinge per tutto il resto;
Spese compensate del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DR MO, Presidente
ER AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AP | DR MO |
IL SEGRETARIO