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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10289 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Napoli alla P.IVA_1
via Tasso n. 119, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè
Carducci n. 42, presso lo studio dell'avv. Innocenzo Militerni, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Barbara Russo, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Quarto (NA), alla via Campana n. 273, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Lepanto n. 53, presso lo studio dell'avv. Luigi Martino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8282/2018 regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta del credito.
premesso che:
tra l'aprile e l'agosto del 2016, l'opposta effettuava forniture di materiali edili in favore di di , Parte_1 Parte_1
emettendo n. 49 fatture per complessivi euro 32.479,45;
con e-mail del 22.04.2016, l'opponente , titolare della Parte_1
ditta individuale autorizzava la società Parte_1 opposta a fatturare a suo nome comunicando i propri dati nonchè codice fiscale e Partita Iva;
con mail del 04.05.2016 chiedeva, altresì, l'invio dell'estratto conto delle fatture e copia degli assegni;
con e-mail del 09.05.2016, dava atto che la minor CP_1
somma di euro 10.670,54, relativa alle fatture da n.1019/2016 a n.1169/2016 pagata;
Parte_2
con e-mail del 26.07.2016 e del 27.07.2016, chiedeva alla Pt_1
fornitrice la trasmissione con urgenza della intera lista contabile delle fatture da pagare e di quelle pagate, con le relative quietanze;
con missiva del 10.10.2017 a firma dell'avv. Francesco Leo, l'opposta invitava controparte al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 34.199,45 per le merci acquistate, interessi moratori e competenze;
con successiva comunicazione inviata dall'avv. Luigi Martino in data
02.05.2018, invitava nuovamente la al Parte_1
pagamento delle fatture per l'importo complessivo di euro 32.479,40. con missiva dell'avv. Barbara Russo in data 16.05.2018, l'opponente contestava tale richiesta esponendo di non aver mai ordinato merce alla controparte e di averla più volte diffidato a non emettere fatture a suo nome;
l'opposta proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n. 8282/2018, con cui veniva ingiunto il pagamento di euro 32.479,45 oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/02
e spese di procedura;
l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del credito azionato, esponendo di non aver mai ricevuto e/o acquistato merce da rappresentando che l'opposta emetteva fatture a suo CP_1
nome per ordini effettuati da terzi.
Al riguardo deduceva che nel gennaio del 2016 , Persona_1
con il quale aveva intrattenuto rapporti professionali, lo aveva contattato per proporgli la realizzazione di altra attività di bed & breakfast da svolgere nell' immobile sito in Napoli, alla via Cupa
Terracina n. 4, per il quale era in trattative per locazione. A tal fine il stipulava i seguenti contratti: in data 01.02.2016 stipulava con Pt_1
un contratto di associazione in partecipazione;
in Persona_1
data 01.04.2016, un contratto di locazione con Parte_3
proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via Cupa Terracina n. 4, in data 25.04.2016, un contratto di appalto con l'impresa Revolution
Costruzioni S.r.l.s in persona dell'amministratore unico arch. , CP_2
avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile locato.
Riferiva di non avere rapporti commerciali con la ma CP_1
di averla autorizzata con mail del 22.04.2016 ad emettere a suo nome una sola fattura per il modesto importo di euro 400, dietro richiesta del
, in quanto quest'ultimo aveva acquistato merce per esigenze Per_1
personali presso la fornitrice opposta, ma non essendo titolare di partita IVA, aveva richiesto al di intestare a lui la fatturazione. Pt_1 Contestava, inoltre, la quietanza di pagamento di cui alla mail del
09.05.2016, non avendo effettuato alcun pagamento in favore della opposta e di aver richiesto chiarimenti sulla vicenda con le missive del
26. 07. 2016 e del 27.07.2016.
Eccepiva, poi, la carenza di idonea prova scritta del credito ingiunto, in quanto l'opposta non aveva prodotto alcun contratto di fornitura ovvero documenti comprovanti l'avvenuta consegna della presunta merce acquistata.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“insiste nell'accoglimento delle formulate conclusioni e, in particolare, per l'accoglimento dell'opposizione proposta, per la dichiarazione che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta e che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto e illegittimo nonché per la condanna della società opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giustizia anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., con distrazione a favore del difensore per fattone anticipo.”
Si costituiva ritualmente la società fornitrice, contestando tutte le deduzioni avversarie ed in particolare l'inesistenza della pretesa creditoria avendo il , titolare della , Pt_1 Parte_1
dimostrato di conoscere l'opposta avendola CP_1
autorizzata, con e-mail del 22.04.2016, ad emettere nei suoi confronti fatture di acquisto merce, richiedendo ad essa con successive comunicazioni l'estratto conto delle fatture, le fatture emesse e le quietanze e che con mail del 09.05.2016 la medesima società quietanzava l'avvenuto pagamento delle fatture dalla n. 1019/2016 alla n. 1169/2016 per complessivi euro 10.670,54.
Deduceva, inoltre, che in ragione di tale pagamento, di cui non aveva tenuto conto in sede monitoria, precisava nel quantum la propria pretesa creditoria richiedendo la minor somma di euro 21.808,91.
Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà parziale al d.i., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo poiché infondata prima di tutto in fatto, nonché in diritto, per essere tra l'altro contraddittoria con quanto depositato dalla stessa controparte
(richieste di estratti conto – deposito di mail con quietanza parziale) e palesemente in contrasto con l'autorizzazione alla fatturazione di cui alla mail del 22/04/2016;
C) per effetto di quanto sopra, condannarsi n.q. di Parte_1
titolare della ditta individuale al pagamento Parte_1
della somma di € 21.808,91 oltre interessi di mora ex dlgs 231/2002 o comunque ex art. 1284, IV co. cpc
D) Con vittoria di spese e competenze di giudizio attribuite al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario anche in considerazione della temerarietà dell'opposizione proposta, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e della sentenza, oltre il
15% di rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, ai sensi della tabella allegata al DM 55/2014.”
Alla prima udienza del 20.05.2019, stante il parziale pagamento di euro 10.670,54 da parte della opponente, Controparte_1
chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. per la somma di euro 21.808,91 o in subordine ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo;
con ordinanza art. 186 ter c.p.c del 17.06.2019, il Giudice ingiungeva il pagamento di euro 21.808,91 in favore dell'opposta; assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 16.12.2019 il Giudice si riservava sull'istanza di revoca della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e con ordinanza del
16.01.2020 rigettava tale richiesta.
All'udienza del 14.09.2020, il Giudice, su istanza di revoca delle precedenti ordinanze della opponente, si riservava nuovamente e con ordinanza dell'11.10.2020 revocava le ordinanze del 17.06.2019 e del
16.01.2020.
All'udienza del 28.01.2021, veniva ammessa la prova per testi articolata dalle parti.
All'udienza del 02.12.2021 si escutevano i testi di parte opponente e Arch. ; Parte_4 Testimone_1 il Giudice precedente veniva sostituito dallo scrivente magistrato e all'udienza del 26.10.2023 veniva escusso il teste di parte opposta
. Testimone_2
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 20.05.2024.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
È pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve fornire la prova piena del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere.
Orbene, parte opposta, in sede monitoria, non allega le fatture ma produce un elenco riepilogativo delle fatture emesse nei confronti di in cui sono indicati numero, data di emissione ed Parte_1
importo di ciascuna delle fatture indicate (cfr. doc. 1 produzione monitoria) ed, inoltre, un estratto del registro delle fatture di vendita
(stampa di prova) autenticato dal notaio dott. (cfr. Persona_2
doc. 3 produzione monitoria). Nel giudizio di opposizione allega alla comparsa di costituzione e risposta, copia delle n. 49 fatture azionate
(cfr. all.
5-2 comparsa di costituzione e risposta); mail del 22.04.2016 del (cfr. all. 1- 2 comparsa di costituzione e risposta); messa in Pt_1
mora del 02.05.2016 inviata dall' avv. Martino. Con le memorie istruttorie allega copia del contratto di locazione dell'immobile sito in
Napoli alla via Cupa Terracina n. 4, stipulato dall'opponente (cfr. all. 6 memoria, n. 2 parte opposta); copia del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione all'immobile locato stipulato dal medesimo opponente con la Revolution Costruzioni S.r.l. (cfr. all. 7 ibidem); copia delle fatture nn. 2186/2016, 2124/2016, 2065/2016,
2001/2016, 1972/2016, 1915/2016, 1844/2016, 1737/2016,
1639/2016, 1579/2016, 1574/2016, 1560/2016, 1551/2016,
1537/2016, 1469/2016, 1316/2016, 1151/2016, 1019/2016, 1055/2016 intestate al Caputo nonché la fattura n. 1056/2016 intestata alla ditta sottoscritte nella sezione “destinatario” e/o Parte_5
“conducente” o “vettore”.
Dall'esame complessivo della documentazione in atti risulta che la pretesa creditoria è sfornita di adeguata prova. L'opponente sostiene che tali forniture non sono mai state effettuate ed anzi di non aver mai ordinato alcuna merce alla società opposta. Attesa la provenienza unilaterale delle fatture, contestate da controparte, le stesse non sono idonee di per sé a costituire prova della debenza delle somme portate.
Nella fattispecie, in ogni caso, tali fatture risultano prive di documenti di trasporto ovvero di riferimenti ad ordini della merce e non recano la sottoscrizione del destinatario. Tutte riproducono la stessa indicazione del luogo di ritiro della merce presso il “Deposito principale” della fornitrice e purtuttavia la maggior parte delle fatture riporta le spese di trasporto, in alcune persino l'orario di inizio trasporto senza alcuna sottoscrizione. Inoltre, le fatture allegate prevedono quale condizione di pagamento, i contanti. Anche tale circostanza avrebbe meritato un chiarimento, considerato che tra le fatture allegate ve ne sono alcune di importo rilevante. Ad esempio, la fattura n. 1027/2016 per l'importo complessivo di euro
4.360,19 o la fattura n. 1972 del 05.07.2016 per l'importo di euro
8.028,73, rispetto alle quali tale modalità di pagamento non appare idonea, tenuto conto dei limiti di legge previsti per il pagamento in contanti.
Sembra, dunque, palese la lacunosità della documentazione prodotta dall'opposta. Quanto al registro fatture di vendita – stampa di prova allegato dall'opposta, si osserva che ad esso non sembra potersi riconoscere alcuna valenza probatoria. Notoriamente solo il registro di fatture di vendita definitivo ha valore di prova legale perché non modificabile. Sebbene lo stralcio allegato del citato registro non definitivo reca l'autenticazione del notaio, non si specifica tuttavia quale documento (in originale) la copia fotostatica riproduce, attestandosi, appunto, che “la presente copia fotostatica riprodotta su quattordici fogli per facciate tredici compresa la presente è conforme al documento esibitomi dal signor , …”, né si Persona_1
comprende perché tale documento sia esibito da un terzo.
Non emergono, dunque, elementi idonei a provare l'effettiva esecuzione della fornitura di merci per gli importi recati dalle fatture.
Il contratto di locazione e il contratto di appalto, prodotti da entrambe le parti dimostrano unicamente la locazione da parte del Caputo dell'immobile sito in Napoli alla via Cupa Terracina n. 4, e l'affidamento dei lavori di ristrutturazione alla Revolution Costruzioni
S.r.l., ma non dimostrano anche che i materiali impiegati nei lavori di ristrutturazione siano stati acquistati dall'opponente dalla società opposta e che le forniture siano state effettivamente eseguite.
Quanto alle fatture prodotte con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c. di parte opposta (cfr. all. 8) esse sono diverse da quelle allegate alla comparsa di costituzione e risposta. In primo luogo sono numericamente una parte delle 49 fatture di cui all'importo complessivamente richiesto (2186/2016, 2124/2016, 2065/2016,
2001/2016, 1972/2016, 1915/2016, 1844/2016, 1737/2016,
1639/2016, 1579/2016, 1574/2016, 1560/2016, 1551/2016,
1537/2016, 1469/2016, 1316/2016, 1151/2016, 1019/2016). Ad ogni modo si osserva al riguardo che tre di esse la n. 1019 del 23.04.2016, la n. 1055 del 28.04.2016 e la n. 1151 del 06.05.2016 sono comprese nell'elenco di fatture il cui pagamento per l'importo complessivo di euro 10.670,54, risulta quietanziato dal creditore. Deve, analogamente, ritenersi esclusa la fattura n. 1056/2016 di euro 123,00 intestata alla ditta Soltanto le fatture n. 2065/2016, Parte_5
1639/16, 1579/16, 1574/2016, 1560/2016, 1551/2016, 1537/2016 risultano sottoscritte nella sezione “firma del destinatario”, le restanti, invece, recano la sottoscrizione o nella sezione “firma del vettore” o in quella “firma del conducente”. Le firme, tuttavia, appaiono illeggibili rendendo tali documenti di fatto privi di valore probatorio circa la presunta consegna delle merci all'opponente. L' incongruenza e l'intrinseca contraddittorietà della documentazione prodotta riguarda anche lo scambio e-mail tra le parti: se, in alcune missive, in particolare quella del 22.04.2016, il Pt_1
autorizzava la ad emettere fatture a lui intestate, in CP_1
altre, come nella mail del 04.05.2015 richiedeva alla stessa oltre l'estratto conto e le fatture emesse anche le fotocopie degli assegni, ciò che appare in evidente contrasto con le condizioni di pagamento in contanti indicate nelle fatture. Anche le comunicazioni del 26 e del 27.
07.2016 con le quali l'opponente chiedeva l'invio della lista contabile delle fatture da pagare e già pagate (doc. 13-14 produzione parte opponente) contrastano con la ricostruzione dei fatti. Di là dall'articolata narrativa difensiva dell'opponente, ondivaga e spesse volte in contrasto con la documentazione in atti, è, dunque, provato che tra le parti siano intercorsi rapporti commerciali, tuttavia, la lacunosità e la contraddittorietà dei documenti prodotti dall'opposta non consentono di individuare con precisione l'oggetto delle forniture, né il relativo ammontare e neppure la effettiva esecuzione delle forniture. Anche l'esame dei testi non apporta alcun contributo utile a chiarimento della controversia in esame. I testi di parte opponente hanno dato risposte generiche o non ricordavano le circostanze oggetto dei capitoli di prova, il teste di parte opposta ha, invece, dato conto di un accordo che sarebbe intervenuto tra le parti sia in ordine alla commissione dei materiali per i lavori edili sia in ordine ai pagamenti di cui non c'è riscontro in atti. E' noto che il principio di cui all'art. 2697 c.c. comporta un onere cui la parte non può sottrarsi, considerato che la decisione è assunta in forza del principio dispositivo juxta alligata et probata. In difetto di prova idonea del credito azionato, l'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8282/2018 proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente per compenso in euro 2.540,00, oltre s.g., Iva e
Cpa come per legge con attribuzione al difensore avv. Militerni, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti