Articolo 7 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 agosto 1984
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 7.
L'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell' articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che " che l'art. 7 si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell' articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994